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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 04/04/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4049/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
II Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Francesca Ajello Giudice
Dott. Filomena Piccirillo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27/12/2024 da
1) , con l'Avv. AMARI MARIA ROSARIA, presso la quale ha eletto domicilio Parte_1 telematico
E
2) con l'Avv. AMARI MARIA ROSARIA , presso la quale ha eletto Parte_2 domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con concordatario a Trieste il 22 maggio 1999, trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Trieste, Atto di Matrimonio N.94, P. 2, Serie A
Anno 1999 , in separazione dei beni.
con i seguenti figli:
, nato a [...] il [...], codice fiscale , Persona_1 C.F._1 cittadino italiano, maggiorenne non economicamente autosufficiente;
, nato a [...] il [...], minorenne, di Testimone_1 anni 12 , residente in [...], Rittmeyer n.13; codice fiscale Per_2
, cittadino italiano;
C.F._2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27/12/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati di letto e di mensa;
2. Il figlio minore verrà affidato a entrambi i genitori, con collocamento presso S_
l'abitazione della madre mentre il figlio maggiorenne esterà anch'esso ad abitare Per_1 con la madre sino a che lo desidererà e si regolerà liberamente sui tempi che vorrà trascorrere con ciascuno dei genitori;
3. La casa familiare sita a Trieste, Via Cecilia de Rittmeyer n.13, resterà abitata dalla dott.ssa e dai figli sino alla data di consegna dell'immobile dalla stessa acquistato in Parte_2
Trieste via S. Anastasio 12 e di cui al punto g) del presente atto;
Decorso il termine del 30 giugno 2025, salvo che la consegna dell'immobile non avvenga prima, i due figli e la dott.ssa si trasferiranno nel nuovo alloggio della stessa, in Via S. Anastasio n.12, Parte_2 rilasciando l'alloggio di via Cecilia di Rittmeyer n.13 e le sue pertinenze nonché il posto auto di cui alla P.T. 78063 di Trieste.
4. Entro la data del 30.06.2025, la residenza familiare di via Cecilia di Rittmeyer n. 13, verrà dunque modificata e l'immobile nonché le sue pertinenze rilasciate, di comune accordo, nella piena disponibilità del marito , proprietario, che ne potrà riprendere la Parte_1 disponibilità giuridica e l'esclusivo possesso;
Nel suddetto breve periodo l'avv. potrà Pt_1 mantenere la propria residenza anagrafica presso l'originaria residenza familiare, fermo restando che per qualunque accesso in autonomia dovrà ottenere il consenso della coniuge
. Parte_2
5. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore quando lo riterrà S_ opportuno, dietro congruo preavviso alla madre e compatibilmente con gli impegni del figlio, non meno tuttavia di una volta alla settimana, preferibilmente nella giornata di mercoledì; Eventuali altre giornate verranno concordate in base alle necessità dei genitori e compatibilmente alle esigenze scolastiche e ricreative del figlio.
6. trascorrerà inoltre col padre i week-end (alternandoli con la madre), dalla S_ giornata di venerdì a quella di domenica.
7. Il padre ed altrettanto la madre, durante le vacanze estive, trascorreranno in compagnia del figlio minore almeno due settimane, anche non consecutive o comunque, S_ tenuto conto delle necessità dei genitori e/o del figlio, almeno una settimana ciascuno, da concordarsi previamente non oltre maggio di ogni anno e in tempo congruo per l'organizzazione familiare;
8. I genitori trascorreranno altresì almeno sette giorni ciascuno col figlio minore S_ durante le vacanze invernali, sempre previo accordo tra loro in base alle necessità proprie e/o del figlio facendo in modo che alternativamente tra loro, un anno sia comprendente il
Natale ed un anno sia comprendente il Capodanno. Anche le vacanze pasquali saranno equamente ripartite a metà tra i genitori alternando negli anni tra loro la frequentazione del figlio a Pasqua e Pasquetta, salvo diverso accordo.
9. I coniugi concordano che il Conto Corrente cointestato n. 000000119622 verrà CP_1 estinto e che la relativa provvista sussistente al momento dell'estinzione potrà essere integralmente prelevata dal dott. , avendo già provveduto la dott.ssa Parte_1 Pt_2
a suo tempo, a prelevare le somme alla medesima appartenenti e provvedendo
[...] anche a seguito del trasferimento immobiliare di cui in seguito a regolamentare definitivamente i reciproci rapporti patrimoniali mobiliari e immobiliari.
10. I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autonomi e di non avere reciprocamente nulla a dare o a pretendere e che, salvo la suddetta operazione bancaria, si è già provveduto a regolamentare i reciproci rapporti dare-avere afferenti tutti i rapporti bancari cointestati;
11. L'avv. verserà alla dott.ssa a titolo di contributo al Parte_1 Parte_2 mantenimento ordinario dei figli la somma di euro 500,00 mensili per il figlio S_ nonché di euro 500,00 mensili per il figlio sino a che lo stesso non sarà Per_1 economicamente autosufficiente;
Le somme come sopra delineate verranno versate anticipatamente entro il giorno 7 di ogni mese, a decorrere dal mese di gennaio 2025 e saranno annualmente rivalutate in base agli indici Istat con decorrenza per la prima rivalutazione dall'1 gennaio 2026 e a seguire ogni anno successivo con la stessa cadenza;
12. Le spese di mantenimento straordinarie verranno sostenute, fino all'autosufficienza economica di ciascuno dei figli, nella percentuale del 70% in capo all'avv. e nella Parte_1 percentuale del 30% in capo alla dott.ssa ; Parte_2 Le spese suddette verranno regolate come di seguito e dunque secondo il “Protocollo
d'intesa sulle spese straordinarie” approvato tra l'Ordine degli Avv.ti di Trieste e il
Tribunale di Trieste in data 18 maggio 2015 e quindi: “Le spese straordinarie escluse dall' assegno mensile, da rimborsarsi al genitore che le ha sostenute, senza necessità di preventivo accordo, sono le seguenti;
1 a) Spese medico specialistiche, prescritte dal medico di base, ivi comprese le spese farmaceutiche con prescrizione medica, oculistiche, protesiche e terapeutiche, nonché odontoiatriche (esclusi i trattamenti ortodontici) di cura e mantenimento;
in dette spese vanno compresi tutti i ticket di tutte le prestazioni sanitarie e dei farmaci.1b) Spese scolastiche, ossia rette, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica di tutti i gradi compresa l'università pubblica, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico richiesto dagli insegnanti, gite ed attività scolastiche che comportino un costo massimo complessivo di € 100,00 ciascuna.1c) Spese per attività sportive, artistiche (ad esempio musica o danza), scoutistiche, comprensive dei costi per le relative iscrizioni, attrezzature, spese accessorie, oneri di trasferta, ritiri estivi e tornei di categoria. Tali spese si riferiscono alla frequentazione di un'unica attività sportiva, o ricreativa, o artistica per figlio e sono dovute senza preventivo accordo nel limite annuo di € 400,00 a carico di ciascun genitore. La frequentazione di più di un'attività ricreativa-sportiva è, invece, subordinata al preventivo accordo tra i genitori e, in difetto, è ad esclusivo carico del genitore che ha provveduto all'iscrizione del figlio.1d) Spese relative a centri-vacanza, soggiorni estivi a iniziativa della scuola e/o dell' associazione sportiva frequentate dal figlio durante l'anno, delle locali parrocchie e/o degli enti analoghi (colonie o luoghi assimilati) con limite di € 100,00 a carico di ciascun genitore.
2. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta, che dovrà essere corredata da idonea documentazione in copia. Qualora la spesa straordinaria sia superiore a € 100,00, il genitore che ne anticipa l'importo, anche se rimborsabile senza preventivo accordo, dovrà comunicare trimestralmente gli esborsi sostenuti, onde permettere al genitore onerato del pagamento postumo di avere contezza dell'accumularsi delle somme. Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori ed il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto ove quest'ultimo, debitamente informato a mezzo di raccomandata a.r., non manifesti per iscritto, sempre a mezzo di raccomandata a.r., e motivatamente il proprio dissenso, entro un mese dalla ricezione della richiesta formale.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nela stessa proporzionale quota di riparto delle spese.”
13. Le parti concordano che l'assegno unico verrà riscosso al 50% da ciascuno dei genitori, eventualmente a mezzo di regolazione successiva tra i medesimi ove l'ente previdenziale provvedesse al versamento a favore esclusivo di uno dei due genitori;
14. Le parti si danno reciproco assenso al rilascio/rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio del figlio . Gli odierni ricorrenti prestano inoltre sin d'ora S_ la propria autorizzazione affinché il figlio minore possa recarsi all'estero con S_ entrambi i genitori o con ciascuno di essi.
15. Le parti chiedono che l'Ill'mo Tribunale di Trieste voglia PRENDERE ATTO DELLE
SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI SOTTO IL PROFILO PATRIMONIALE
MOBILIARE E IMMOBILIARE.
16. La dott.ssa col presente atto dichiara di cedere, come in effetti cede, Parte_2 all'avv. , a titolo gratuito e nell'ambito della regolamentazione economica dei Parte_1 rispettivi rapporti conseguenti alla separazione personale, l'autovettura Modello Toyota
Lexus, Targata FG500KH, immatricolata il 14.11.2016, autorizzando il coniuge sin Parte_1
d'ora, e dunque senza necessità di ulteriore consenso, alla volturazione al P.R.A. della vettura come sopra individuata, a proprio nome.
17. La sig.ra autorizza il coniuge a dar seguito al trasferimento del Parte_2 Parte_1 predetto bene mobile registrato, autonomamente ed immediatamente dopo la comunicazione della sentenza di omologa della presente separazione e si impegna a intervenire prontamente nella formalizzazione della nuova intestazione, ove venisse richiesto dagli uffici amministrativi a ciò deputati- si impegna a sua volta a Parte_1 provvedere immediatamente dopo la formalizzazione del trasferimento dell'autovettura a suo nome alla voltura/rinnovo della relativa polizza RC.
18. Tutti gli altri beni mobili registrati e di cui al punto e) delle premesse del presente ricorso congiunto resteranno di esclusiva proprietà della dott.ssa . Parte_2
Trasferimento immobiliare
19. Le parti dichiarano di essere state informate dal difensore di poter procedere al trasferimento immobiliare con atto notarile formalizzando a verbale unicamente l'impegno a trasferire;
nonostante ciò, le stesse ritengono con il presente atto di procedere al trasferimento immobiliare con effetto traslativo immediato ai sensi dell'art. 1376 c.c.;
20. Le parti dichiarano e confermano che il regime patrimoniale familiare tra gli stessi sussistente è quello della separazione dei beni.
21. La dott.ssa (dante causa) con il presente atto, cede e trasferisce all'atto Parte_2 della sottoscrizione innanzi al Tribunale, all'avv. (avente causa) che accetta, la Parte_1 piena e assoluta proprietà dell'immobile di seguito individuato:
-Alloggio sito al piano secondo con ripostiglio al piano cantine, della casa contrassegnata con il civico 11 di Via Fabio Severo a Trieste, alloggio marcato”H” con ripostiglio marcato
“H1” il tutto distinto in nei piani archiviati in atti tavolari Sub Giornal Numeri Per_3
2921/1976 e 6250/2018, alloggio con ripostiglio costituente l'unità condominiale, corpo tavolare 1° della Partita Tavolare 41316 di Trieste, cui sono congiunte: -70,0/1000 parti indivise del corpo tavolare 1° della Partita Tavolare 775 di Trieste, formato dalla particella catastale nuova 824/44 (terreno e parti comuni dell'edificio).
Gli immobili sono così individuati al NCEU, Catasto Fabbrivati Sezione V, Foglio II, particella 824/44 sub 27, Zona Cens. 1, Cat. A/2, classe 4, cons. 4,5 vani, rendita catastale €
836,66.
22. La proprietà è intavolata sub Giornal Numero 7550/2019 a nome di , nata Parte_2
a Trieste il 3.12.1970, la quale dichiara di averla acquistata da nato a Persona_4
Trezzano Rosa l'11.03.1957 con contratto di compravendita di data 26 giugno 2019, rogito del Notaio dott. a Trieste, Repertorio n. 17514, Raccolta Numero 11518, Persona_5 registrato a Trieste il 9.07.2019 n.5882 Serie 1T.
23. Anche a seguito della suddetta cessione -funzionale e indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale in via consensuale- l'avv. corresponderà la somma di euro Parte_1
75.000,0 alla dott.ssa nell'ambito della regolamentazione dei reciproci Parte_2 rapporti patrimoniali e bancari cointestati;
La suddetta somma dovrà essere corrisposta, a mezzo di bonifico bancario, dall'avv. entro e non oltre il 28.02.2025 sul conto Parte_1 corrente alla medesima dott.ssa intestato, conto n. 3975338; Parte_2 CP_1
24. Il presente trasferimento immobiliare avviene a corpo, non a misura, comprensivo delle proporzionali quote di proprietà sulle parti comuni e indivisibili del fabbricato, nello stato di fatto e di diritto in cui l'immobile trasferito attualmente si trova, ben noto all'avv. Pt_1
nonché con tutti i diritti, azioni, ragioni, dipendenze, pertinenze ed accessioni, usi e
[...] servitù attive e passive, apparenti e non, e con tutti i vincoli convenzionali e legali dipendenti dalla comunione dell'edificio, il tutto in conformità di possesso e titolo di provenienza.
25. La sig.ra dichiara e garantisce, la piena proprietà l'assoluta disponibilità Parte_2
e il pacifico possesso dell'immobile compravenduto;
prestando garanzia per ogni caso di evizione, spoglio, danno o molestia. Garantisce inoltre l'assoluta libertà dell'immobile medesimo da ipoteche, servitù passive privilegi anche fiscali, pesi, oneri e vincoli di qualsiasi genere, salvo per quanto attiene alle servitù inerenti al fondo condominiale e le parti comuni dell'edificio, alle risultanze tavolari e/o di fatto nonché di essere in regola con il pagamento di oneri, imposte e tasse pregressi di qualsiasi natura e specie, anche condominiali concernente l'immobile in oggetto.
26. Ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n. 37, la parte avente causa dispensa la parte dante causa da:
-prestare garanzia in ordine alla conformità di ciascuno degli impianti posti a servizio della consistenza immobiliare, oggetto del presente atto, alla vigente normativa in materia di sicurezza, avendo preso atto dello stato di fatto degli stessi. -Consegnare alla parte avente causa la documentazione amministrativa e tecnica e i libretti di manutenzione ed uso degli impianti, ed in particolare il libretto di manutenzione della caldaia dell'impianto di riscaldamento, recante i visti periodici di manutenzione.
27. Le parti si dichiarano espressamente edotte della disciplina energetica contenuta nel
Dlgs 19 agosto 2005 n.192 e successive modifiche e integrazioni. Al riguardo il dott. Pt_1
, avente causa, dichiara di avere ricevuto dalla dott.ssa (dante causa)
[...] Parte_2
l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) n. 3200601088624 redatto dal Geometra
C.F. , depositato il 28.11.2024 presso il Catasto Controparte_2 C.F._3
CENEDfvg della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
Atto che, in copia, viene allegato al presente ricorso (sub doc. n. 22);
28. La dante causa, autorizza sin d'ora l'immediata intavolazione della Parte_2 proprietà dell'immobile come sopra meglio specificato, a nome dell'avente causa , Parte_1 una volta emessa la sentenza di omologa delle condizioni della presente separazione consensuale.
29. La sig.ra consapevole delle conseguenze anche penali delle dichiarazioni Parte_2 false, mendaci e reticenti, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, dichiara:
• che la costruzione dell'intero edificio, ivi compreso l'immobile oggetto dell'odierno trasferimento, è iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967;
• che per l'intero edificio medesimo il Comune di Trieste ha rilasciato il certificato di abitabilità in data 23 dicembre 1936 con atto Ufficio Tecnico Prot. corr. n.892/9-1934.
• che l'immobile medesimo non ha formato oggetto di provvedimenti sanzionatori adottati ai sensi di legge per opere eseguite in assenza di provvedimenti abilitativi, ovvero in base a provvedimenti abilitativi annullati;
• che all'immobile medesimo e alle parti condominiali, per quanto a sua conoscenza, non sono state comunque eseguite opere abusive.
30. La dott.ssa dichiara e garantisce e l'avv. ne prende atto, ai sensi Parte_2 Parte_1 dell'art 19 comma 14 D.L. 78/2010, convertito in L.122/2010, che le planimetrie depositate al
N.C.E.U. Sub Protocollo–N. TS0052247 del 28/11/2024 e qui allegate e i dati catastali sono conformi allo stato di fatto e che in particolare non sussistono difformità che comportino l'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale dando atto altresì, ai sensi dell'art. 29 comma 1 bis della Legge 27 febbraio 1985 n.52 e successive modifiche e integrazioni che i dati degli intestatari catastali sono conformi alle risultanze dei registri immobiliari. Ad ogni modo si allega al presente trasferimento (doc. Sub n.23) la relazione tecnica dd.
28.11.2024 del Geometra la quale dichiara che “All' alloggio in oggetto Controparte_2 sono state apportate delle lievi modifiche interne distributive classificate, dall'entrata in vigore della
L.R. 19/2009 art. 4 comma 2 lettera “a” di “manutenzione ordinaria” e rientranti nell'attività edilizia libera art. 16 comma “a” della medesima legge, cui non consegue alcuna attività certificativa o di riscontro da parte del Comune di Trieste come previsto dall'art. 16 comma 4. La variazione catastale di aggiornamento è stata registrata presso l'Agenzia delle Entrate-Territorio in data 28/11/2024 con protocollo n° 52247 con causale “DIVISIONE – DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI
INTERNI. Per l'intervento edilizio realizzato non risulta necessaria la presentazione della richiesta di un nuovo certificato di agibilità (o S.C. di Agibilità)”.
31. I trasferimenti come qui effettuati sono esenti ai sensi dell'art. 19 della legge n.74 del 1987
e Corte Costituzionale 202/2003 da imposte e tasse in genere, in quanto funzionali e indispensabili alla risoluzione della crisi coniugale e dunque esclusivamente dettati dalla necessità di regolare la separazione delle parti in via consensuale. Per il medesimo motivo i trasferimenti immobiliari qui attuati, come chiarito con risoluzione n. 80/E Agenzia delle
Entrate del 9 settembre 2019, nel caso in cui abbiano oggetto immobili acquistati con le cosiddette agevolazioni “prima casa”, non comporteranno la decadenza da detto beneficio per la rivendita entro il quinquennio dall'acquisto senza avere proceduto ad altro acquisto di prima casa nell'anno successivo.
32. Il trasferimento immobiliare qui disposto tra le parti deve considerarsia carattere oneroso e rientrante nella sistemazione complessiva dell'assetto familiare ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Le parti attribuiscono al suddetto bene il valore di euro 105.419,16, ai sensi dell'art. 1, comma
497, Legge n. 266/2005 e s.m.i;
33. La dott.ssa autorizza l'avv. a intavolare asuo nome il Parte_2 Parte_1 sopraindicato bene immobile e dichiara espressamente di rinunciare sin d'ora ad ogni eventuale diritto all'ipoteca legale in relazione al presente atto di trasferimento immobiliare.
34. Ad ogni effetto di legge le parti dichiarano, in via sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. N.445/2000 e consapevoli delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace nonché dei poteri di accertamento dell'Amministrazione Finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta e mendace indicazione dei dati, che i presenti trasferimenti sono stati conclusi senza alcuna spesa di mediazione ai sensi degli artt.1754 e succ. Cod. Civ.;
35. Le spese condominiali saranno da considerarsi esclusivamente a carico dell'avv. Pt_1
a far data dall'1 gennaio 2025 a prescindere dalla formalizzazione definitiva e
[...] dall'intavolazione del presente trasferimento immobiliare;
36. La trasmissione all'amministrazione condominiale della copia autentica del titolo di trasferimento del diritto -epurato degli eventuali dati sensibili e familiari-, ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 disp. Att. Codice civile avverrà immediatamente dopo la comunicazione della sentenza di omologa della presente separazione consensuale.
37. I coniugi danno atto di avere con le presenti pattuizioni definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale e, per l'effetto, dichiarano di null'altro avere a pretendere reciprocamente né dal punto di vista patrimoniale né a titolo di mantenimento.
****
All'udienza del 6.03.2025 i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, 03/04/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Filomena Piccirillo Dott. Anna Lucia Fanelli