Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/06/2025, n. 1261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1261 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, dell'11.6.2025 la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al n. 5572/2020 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
CF: , PI: , in persona del Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Romano
Cardaropoli, CF: , C.F._1
Ricorrente
E
(c.f.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata in Sant'Anastasia (NA) presso lo studio dell'Avv. Antonio Gallicchio
(c.f.: che la rappresenta e difende C.F._3
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso dell'8.10.2020, ha dedotto che Parte_1 P_
è dipendente di e, all'epoca dei fatti per cui è
[...] Parte_1 causa era applicata presso l'ufficio postale di Acerra, con mansioni di
“Direttore”; che la SI.ra si è resa responsabile di Controparte_1 comportamenti di rilevanza disciplinare, emersi a seguito degli accertamenti svolti dalla funzione aziendale denominata “Corporate Affairs Governo dei Rischi di Gruppo” presso gli uffici postali di Napoli 20 ed Acerra, e relazionati alle competenti strutture aziendali con report FMSI/20/0040 del 02/07/2020; che il competente Servizio di Risorse Umane, valutata la gravità dei fatti rappresentati nel report, provvedeva ad elevare a carico della SI.ra
, contestazioni disciplinari con nota prot. n. Controparte_1
del 10/08/2020, notificata in data Persona_1
25/08/2020: «a seguito di complessi ed articolati accertamenti svolti dalla funzione Fraud Management e Security Intelligence (d'ora in poi FMSI), ultimati solo di recente, sono state appurate responsabilità disciplinari nei Suoi confronti. In premessa si evidenzia che la vicenda riguarda una presunta frode consistente nell'apertura di un Libretto di Risparmio Postale Dematerializzato
1
Buoni Fruttiferi Postali intestati, a persona deceduta;
nello specifico si tratta del pagamento dei BBFFPP nr 82786779 e nr 82786782 intestati alla SI.ra nata ad [...] il [...] del valore nominale di € Persona_2
50.000,00 cadauno pagati, rispettivamente il giorno 02/01/2020 e il giorno Con 07/01/2020, presso l'Uffiicio Postale (d'ora in poi di Napoli succursale 20 e della contestuale apertura del Libretto Postale di risparmio (d'ora in poi LPR) dematerializzato nr 50359991 intestato alla stessa SI.ra e Persona_2 alla SI.ra nata a [...] il [...]: il tutto è avvenuto tramite CP_3
l'utilizzo illecito di falsi documenti di riconoscimento attestanti i dati anagrafici della SI.ra che, al momento del pagamento, era deceduta. In Per_2 particolare, a seguito di comunicazione di posta elettronica inviata dal
Responsabile del Nucleo Antiriciclaggio dell'Area Sud al Responsabile Territoriale della FMSI del 10/01/2020 in cui specificava che: “……la cointestataria del libretto nonché intestataria dei buoni Persona_2 risulta deceduta il 26/03/2019…”, la Funzione FMSI ha provveduto ad effettuare una serie di accertamenti dai quali è emerso che in data 26/11/2019, a cura dell'operatore identificato con la user-id “GRILLO32” - user-id attribuita ad un operatore applicato presso il TSC di Bari - è stata eseguita la variazione della posizione anagrafica della SI.ra dallo stato “censito” allo Persona_2 stato “censito deceduto” ciò a seguito della ricezione di una pratica di successione inviata dall' UP di Acerra il 14/11/2019. Successivamente la
Funzione FMSI ha proceduto ad eseguire un controllo in ambiente 3270 al fine di verificare se, oltre ai BBFFPP nr 82786779 e nr 82786782 (non bloccati), vi fossero ancora rapporti riconducibili alla SI.ra non bloccati. Dalla Per_2 verifica eseguita, negli archivi elettronici, è emerso, che allo stato, tutti i rapporti ancora in essere, intestati/cointestati alla SI.ra risultano Persona_2 bloccati, ma il blocco in argomento, con esplicita indicazione “blocco per successione”, è stato apposto in data 17/04/2019 a cura del dipendente univocamente identificato con la user-id “DIMAGGI7” data antecedente alla data in cui, secondo quanto riferito dal TSC di Bari, risulta attivata la pratica di successione conseguente al decesso della SI.ra Pertanto, Persona_2 la Funzione FMSI ha richiesto, al TSC di Bari di conoscere quando e dove è stato comunicato il decesso della SI.ra ed il referente del Persona_2
TSC di Bari Successioni, ha partecipato che: “….il c/c è stato bloccato in data
17 04.2019 in seguito a richiesta della Parte_2
Clienti, come da @ allegata;
Come da procedura, per tali
[...] comunicazioni, la richiesta di blocco è stata inserita in monis con ID 1462574 in data 17.04.2019 con indicazione sull'Up di ACERRA, di radicamento dei rapporti. La comunicazione all'Up, per le pratiche inserite in monis avviene da sistema automatico con invio alla @ del DUP;
la comunicazione di decesso è stata notificata a da lettera dell'Avv. Paolo Pollice in qualità di Pt_1
2 rappresentante della SI.ra ”. Premesso che, il Persona_3
“Manuale Successioni”, attualmente in vigore, alla scheda A.2.1, dispone, che:
“… dopo essere venuti a conoscenza di una notizia di decesso, l'UP esegue un apposito inquiry anagrafico in procedura 3270 per risalire ai rapporti presenti sugli archivi elettronici intestati/cointestati al de cuius e provvede ad apporre i blocchi sui LRP, sui BFP, sui Depositi Titoli regolati su Conto/Libretto e sugli
Assegni mentre, il TSC di riferimento, competente per le successioni, deve apporre i blocchi sui Conti Correnti e sulle Carte Prepagate e, in presenza di
Fondi BancoPosta, deve inoltrare via mail o fax server la richiesta di apposizione blocco a ” si rileva la corretta apposizione, da parte CP_4 di quest'ultima Struttura, del blocco per successione sul Conto BancoPosta nr
1000980118 e la giusta richiesta di apposizione blocco, inviata a BancoPosta
Fondi SGR, per i fondi comuni d'investimento intestati alla SI.ra Persona_4
Inoltre, risultano bloccati, sempre a cura del TSC competente per le
[...] successioni, anche i LRP nr 19598310 intestato alla sola SI.ra Persona_2
il LRP nr. 34379578, cointestato con i SI.ri e
[...] Persona_5
, e il LRP nr. 47818344 cointestato con la SI.ra Parte_3
In tale contesto, nello specifico sono emersi a Suo carico Persona_6 profili di responsabilita' per il mancato blocco di due bbffpp denunciati, smarriti e Con CP pagati presso l di Napoli succursale 20; ciò in quanto, , in qualità di Direttore dell'UP di Acerra ove risultano radicati i rapporti intestati/cointestati alla de cuius, sulla scorta della e-mail generata in automatico dal sistema al momento dell'inserimento della pratica inerente la comunicazione di avvenuto decesso della SI.ra identificata con il numero di 1462574 del Per_2 CP_6
17/04/2019, inviata all'indirizzo di posta elettronica, avrebbe dovuto provvedere a bloccare i restanti rapporti, presenti sugli archivi elettronici, intestati/cointestati sempre alla de cuius. Alla luce di quanto sopra rappresentato LL avrebbe, dunque, dovuto bloccare, almeno per quanto riguarda i rapporti della tipologia on-line, i BBFFPP nr 82786779 e nr 82786782 intestati solo alla de cuius il cui pagamento è avvenuto in frode;
diversamente, Persona_2 invece, per quanto riguarda il mancato blocco dei bbffpp denunciati, smarriti e Con pagati, in parte presso l di Napoli succursale 20 e in parte presso l
[...]
, ciò in quanto i BBFFPP nr 82105517 e nr 82105518 entrambi del CP_7 valore nominale di € 50.000,00 emessi il 07/01/2017 e i BBFFPP nr 82105527 e nr 82105528 entrambi del valore nominale di € 100.000,00 emessi il
10/01/2017,trattandosi di buoni cointestati a firma disgiunta ed emessi dopo il
28/12/2000 alla SI.ra e alla SI.ra e Parte_3 Persona_2 pagati a persona qualificatasi a nome della SI.ra , nelle Parte_3 giornate del 22/11/2019 e del 28/11/2019, date in cui quest'ultima era ancora vivente nulla doveva effettuare così come previsto dal Manuale Successioni, alla scheda A.2.3, testualmente recita: “…Nessun blocco deve essere apposto per i Buoni Fruttiferi Postali cartacei cointestati a firma disgiunta emessi dal
3 28/12/2000…”. In merito, in data 20/02/2020, la Funzione FMSI ha sentito la SI.ra - persona che ha presentato, il 25/11/2019, presso la Stazione Per_6 dei Carabinieri di Acerra, la denuncia di smarrimento dei BBFFPP il cui pagamento è avvenuto in frode – la quale ha dichiarato: “….Premetto di essere erede testamentaria della SI.ra nata ad [...] il Persona_2
17/11/1946 e deceduta a Napoli il 26/03/2019 così come si rileva dalla dichiarazione di successione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate il 16/10/2019 e dal verbale di passaggio di testamento e accettazione di eredità rilasciato dal notaio registrato il 15/04/2019. A supporto di quanto Persona_7 dichiarato consegno copia dei citati documenti. Presumibilmente, nel mese di
Maggio del 2019, la sottoscritta, unitamente agli altri eredi ci recammo presso l'UP di Acerra e riferimmo alla direttrice che la SI.ra era deceduta Per_2
e, esibendole il testamento, chiedemmo come poter entrare in possesso del denaro riveniente dai titoli intestati/cointestati alla de cuius. A seguito di tale interlocuzione avuta con la direttrice, ricordo che ricevemmo, nel mese di
Giugno, la c.d. dichiarazione di credito che utilizzammo per fare la denuncia di successione presso l'agenzia delle entrate di cui ho in precedenza riferito.
Ricordo inoltre che il 13/06/2019, così come si evince dai bollettini di versamento in mio possesso, presentai una richiesta di ricerca titoli per sapere se, oltre ai titoli descritti sulla dichiarazione di credito, vi fossero anche buoni postali fruttiferi intestati alla de cuius che, notoriamente, non vengono indicati sulla dichiarazione di credito in quanto non vanno dichiarati all'agenzia delle entrate. Tale richiesta fu effettuata sia per la ricerca sugli archivi cartacei dell' sia per la ricerca sugli archivi elettronici di . CP Parte_1
Preciso che avevamo notizia dell'esistenza di buoni intestati alla de cuius ma non eravamo in possesso dei titoli cartacei. Ricordo che successivamente, fui contattata dalla direttrice che mi consegnò, in due momenti diversi, prima la ricevuta della ricerca eseguita sugli archivi cartacei e, successivamente mi consegnò quella relativa alla ricerca sugli archivi elettronici.
Considerato che
tutti i Buoni presenti sulla documentazione consegnatami dalla direttrice non erano né in mio possesso né in possesso degli altri eredi, nelle stesse giornate in cui ho ricevuto detta documentazione, mi recai presso la Stazione dei
Carabinieri di Acerra per sporgere denuncia di smarrimento di tutti i buoni presenti sulla documentazione consegnatami dalla direttrice. Dunque, in data
23/10/2019 ho denunciato lo smarrimento dei titoli risultanti negli archivi cartacei dell' Acerra e il 25/11/2019 presentai la denuncia per quelli on- CP_7 line. A supporto di quanto dichiarato, consegno copie sia della documentazione attestante l'esito delle ricerche titoli, sia copia delle denunce da me presentate presso i Carabinieri di Acerra. Sono certa di aver consegnato dette denunce nelle mani della direttrice dell'UP di Acerra nelle giornate immediatamente seguenti quelle in cui ho presentato le citate denunce ……… Non conosco e non ho mai conosciuto nessuna persona di nome . Per Persona_8
4 quanto rappresentatomi in merito al pagamento in frode di una parte dei buoni denunciati smarriti il 25/11/2020, alcuni presso l'UP di e alcuni presso CP_7
l'UP di Napoli succursale 20 sita al corso Amedeo di Savoia nr 220 mi riservo di sporgere denuncia presso le competenti AAGG e di trasmetterne copia al
Funzionario di questa Struttura di Italiane…” A tal punto LL, in qualità Pt_1
Direttore dell'UP di Acerra, è stata invitata in data 11/06/2020 dalla Funzione
FMSI, per ricevere informazioni sui fatti in questione ed ha dichiarato quanto segue: “…..La sottoscritta , preso atto di quanto Controparte_1 richiestole, dichiara quanto segue: Prendo atto, dalla documentazione che mi viene esibita, che i BBFFPP nr 82786779 e nr 82786782 intestati alla SI.ra nata ad [...] il [...] del valore nominale di € Persona_2
50.000,00 cadauno emessi presso l'UP da me diretto il 17/05/2017 sono stati pagati in frode, a nome di una sedicente SI.ra Persona_2 Con rispettivamente il 02/01/2020 e il 07/01/2020 presso l di Napoli succursale
20. La cliente in questione, così come si rileva dalla documentazione che mi viene esibita, risultava già deceduta al momento del pagamento dei BBFFPP in argomento. Ero comunque a conoscenza del decesso della cliente in quanto gestisco io personalmente le pratiche di successione presso l'UP di Acerra. In merito al mancato blocco dei BBFFPP in questione a seguito dell'inserimento delle varie richieste presentate dagli eredi della e inerenti la Per_2 successione della stessa che sono state regolarmente caricate sull'applicativo Parte MONIS sia dal competente di Bari sia dalla sottoscritta, posso fornire le seguenti informazioni: in primis, non ricordo di aver letto la mail generata in automatico dal sistema allorquando il TSC di Bari ha caricato la notizia di decesso anche perché se lo avessi fatto sicuramente mi sarei immediatamente allertata. Ricordo che nel momento in cui in data 11/05/2019 ho provveduto a caricare sull'applicativo la richiesta di rilascio della dichiarazione di CP_6 credito presentatami dai legittimi eredi della SI.ra ho notato che Per_2 su tale applicativo era già presente un blocco dovuto ad una richiesta eseguita da tale con recapito presso l'avvocato Paolo Persona_9
POLLICE Via A. d'Isernia 4 80122 Napoli ed ho pensato che il citato TSC di
Bari avesse già provveduto a bloccare tutti i rapporti intestati/cointestati alla SI.ra compreso i successivamente pagati in Persona_2 CP_9 frode. Ricordo anche di aver avuto una interlocuzione vie brevi con un Parte operatore del citato che, senza alcun esplicito riferimento al fatto che dovessi provvedere a bloccare i BBFFPP intestati alla mi riferiva Per_2 che avrei dovuto solo inserire una pratica di successione nel momento in cui ero in possesso di tutta la necessaria documentazione. Forte di questa convinzione (cioè che i BBFFPP fossero già stati bloccati dal TSC di Bari) non ho più verificato, neanche nelle fasi successive dalla pratica di successione da me seguita, la presenza dei blocchi sui BBFFPP intestati alla de cuius.
Ribadisco di non aver apposto i blocchi perché convinta che li avesse già
5 apposti direttamente il TSC di Bari competente per le successioni nel momento in cui ha inserito sull'applicativo in data 17/04/2019, la comunicazione di CP_6 decesso. ----------------- In merito alla denuncia di smarrimento dei BBFFPP cointestati alla defunta SI.ra e alla SI.ra , Per_2 Parte_3 sporta dalla SI.ra non ricordo la data precisa in cui la Parte_5 stessa mi fu consegnata. Sono certa però di averla ricevuta dopo la metà di dicembre poiché ricordo che eravamo a ridosso delle imminenti festività natalizie. Preciso di non aver provveduto a seguito della ricezione della citata denuncia a bloccare i BBFFPP intestati alla sola SI.ra Persona_2 sempre perché convinta che gli stessi fossero stati precedentemente bloccati dal competente TSC di Bari a seguito della ricezione della comunicazione di decesso da loro ricevuta il 17/04/2019. Tengo a precisare che le inadempienze rappresentatemi in questa sede sono anche e soprattutto probabilmente dovute alla complessità dell'UP di Acerra notoriamente affollato e pieno di problematiche, anche perché dal mese di settembre del 2019 non ho più un diretto collaboratore ma, in assegno, vi è solo un CDT che viene applicato ovviamente nel turno opposto al mio e che non ha competenze in materia….”.
Per tutto quanto finora rappresentato, LL è responsabile di non aver bloccato i
BBFFPP oggetto di frode, in violazione, quindi, sia a quanto previso dal
Manuale Successione in riferimento ai blocchi dei rapporti intestati a persona deceduta (Scheda A.
2.1 delle Procedure e Istruzioni operative) sia a quanto previsto dal Manuale dei BBFFPP in riferimento al blocco dei BBFFPP denunciati smarriti (scheda E.
1.2 Pag. 6 di 7 delle Procedure e Istruzioni
Operative). LL, infatti, avrebbe potuto e dovuto bloccare i in CP_9 trattazione, evitando così la frode, in tre occasione: - alla ricezione della comunicazione di posta elettronica generata in automatico dal sistema il
17/04/2019 a seguito dell'inserimento nell'applicativo “Monis” della comunicazione di avvenuto decesso da parte del TSC di Bari;
- al momento dell'inserimento, della richiesta di rilascio della c.d. “dichiarazione di credito” presentata dagli eredi della SI.ra in data 11/05/2019; - al momento Per_2 dell'inserimento, della richiesta di successione presentata dagli eredi della SI.ra in data 14/11/2019. La violazione delle normative di riferimento Per_2 di cui sopra, è stata determinante per l'incasso in frode dei riferiti . La CP_9
Sua condotta, che ha generato un processo operativo difforme dalle leggi e dalle regole aziendali pregiudicando, oltre la regolarità del servizio, anche l'immagine della Società , riveste particolare gravità in Parte_1 considerazione della Sua funzione in azienda e della connessa spiccata rilevanza che l'elemento fiduciario assume. I fatti di cui sopra, di particolare gravità , e - per effetto del rapporto di lavoro intercorrente con questa Azienda - da ascriversi direttamente, alla Sua responsabilità, costituiscono aperta violazione degli obblighi e dei doveri su di Lei gravanti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2104 e 2105, del Codice Civile come espressamente richiamati
6 dall'art. 52 del CCNL del 30/11/2017 che impone a ciascun dipendente di
“svolgere con assiduità, diligenza e spirito di collaborazione, le attività assegnategli”. Le contestiamo perciò tutto quanto precede, sia congiuntamente che disgiuntamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Legge 20.05.1970,
n. 300 e del combinato disposto di cui agli artt. 52, 53, 54 e 55 del CCNL del
30/11/2017, invitandoLa, ove lo ritenga, a produrre le Sue giustificazioni che dovranno pervenire entro e non oltre cinque giorni dalla data di ricezione della presente al seguente indirizzo: presso la Controparte_10
Filiale Napoli 2, Piazza Matteotti 2 – 80133 Napoli»; che in risposta a dette contestazioni disciplinari la SI.ra produceva le sue Controparte_1 giustificazioni in verbale di audizione del 7/09/2020; che il servizio Risorse
Umane, valutate le giustificazioni disciplinari, non avendo ravvisato nelle argomentazioni dedotte a sostegno utili elementi a sua discolpa, irrogava a carico della SI.ra il provvedimento disciplinare della Controparte_1 sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni uno (01), ai sensi degli artt. 52, 53, 54, 55 CCNL del 30.11.2017, con Parte_1 nota prot. del 18/09/2020; che il codice Persona_1 disciplinare era regolarmente affisso nei luoghi di lavoro all'epoca dei fatti contestati, l'ufficio postale di Acerra;
che, in esito alla richiesta di costituzione di un Collegio di Conciliazione e Arbitrato proposta dal lavoratore per il tramite dell'O.S. SLP-CISL, notificata anche a in data 25/09/2020, Parte_1 formalizzata ai sensi dell'art. 7 della L. n. 300 del 20.05.1970 avverso il provvedimento di applicazione della sanzione sopra indicata, la società
[...] Parte
comunicava alla di Napoli l'intenzione di volersi avvalere di quanto Pt_1 espressamente prescritto dall'art. 7 legge 300/70, quindi di adire l'AG, attraverso iscrizione a ruolo del presente ricorso introduttivo.
Ciò premesso ha così concluso: «• accertare la legittimità/congruità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni uno (01), irrogata nei confronti della SI.ra P_
, o la diversa ritenuta di giustizia e, per l'effetto, confermare
[...] giudizialmente la medesima sanzione disciplinare;
• condannare la SI.ra al pagamento di tutte le spese e competenze del Controparte_1 presente giudizio.».
Ritualmente integrato il contraddittorio, si è costituita , che, Controparte_11 con articolate argomentazioni, ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità della sanzione. In sintesi, ha evidenziato che alcuna email (che il sistema avrebbe dovuto inviare automaticamente) le era pervenuta nell'aprile 2019, a seguito di inserimento a sistema della pratica da parte del Tsc di Bari;
che presso l CP
, la cui gestione si caratterizza per l'elevata complessità, non si è mai
[...] occupata della gestione delle pratiche di successione, essendovi addetto uno specifico collaboratore (all'epoca dei fatti il ); che, difatti, il Manuale Pt_7 delle Successioni non prevede specificamente la responsabilità del Direttore;
7 che, in ogni caso, l'omesso blocco dei buoni era addebitabile all'omesso Con controllo del Tsc, organo a ciò deputato;
che, comunque, il primo ad avere avuto notizia del decesso della era quello di AP;
che la Per_2
si era comunque attivata per il disbrigo della pratica, chiedendo a P_ più riprese assistenza.
La causa è stata istruita mediante l'escussione di due testi di parte convenuta
(mentre era dichiarata inammissibile la prova articolata dalla ricorrente, perché di conenuto documentale e generico).
In data 174.4.2025, in attuazione del Decreto n. 59/2025 del Presidente del
Tribunale di Nola - avente a oggetto la variazione tabellare immediatamente esecutiva, relativa alla Sezione Lavoro, per la definizione dello smaltimento delle cause ultra-triennali rientranti nel secondo obiettivo del PNNR (cause iscritte a ruolo nel periodo 2017-2022 ancora pendenti) – è stato disposto, inter alia, lo scardinamento dal ruolo più gravato della Sezione di n. 10 giudizi in materia di previdenza e n. 10 giudizi in materia di lavoro e riassegnati allo scrivente, tra cui il presente giudizio.
Prevista per la discussione l'udienza cartolare ex art. 127 ter cpc dell'11.6.2025, il giudice provvede con sentenza e contestale motivazione.
La domanda è fondata.
Rinviando all'integrale contestazione disciplinare riportata nella parte in fatto, si osserva, in sintesi, che alla ricorrente, quale Direttrice dell'UP di Acerra, è imputato l'omesso “blocco” di buoni fruttiferi postali nn. 82786779 e 82786782, del valore ciascuno di € 50.000,00, intestati a e pagati in Persona_2 frode il 2.1.2020 e il 7.1.2020, quando l'intestataria era già deceduta (con contestuale apertura di un libretto postale di risparmio cointestato alla defunta).
Premesso che alcun addebito in ordine alla truffa realizzata è mosso alla
, nel dettaglio le viene contestato di non avere bloccato «i P_
BBFFPP in trattazione, evitando così la frode, in tre occasioni:
- alla ricezione della comunicazione di posta elettronica generata in automatico dal sistema il 17/04/2019 a seguito dell'inserimento nell'applicativo “Monis” della comunicazione di avvenuto decesso da parte del TSC di Bari;
- al momento dell'inserimento, della richiesta di rilascio della c.d. “dichiarazione di credito” presentata dagli eredi della SI.ra in data 11/05/2019; Per_2
- al momento dell'inserimento, della richiesta di successione presentata dagli eredi della SI.ra in data 14/11/2019. La violazione delle normative di Per_2 riferimento di cui sopra, è stata determinante per l'incasso in frode dei riferiti
». CP_9
Si impone dunque l'esame di cosa prevede il cd Manuale delle successioni, contenente la disciplina operativa per le ipotesi di decesso/successione di un cliente, prodotto integralmente dalla parte convenuta (v. all. 7, pagg. 41 e ss).
8 Ebbene, consta, per quello che qui interessa, che la notizia del decesso può Parte pervenire tanto agli Uffici postali che ai (Team Servizi Centralizzati).
Nel primo caso, l'UP, tramite soggetto incaricato, consegna e riceve la necessaria modulistica dagli eredi;
rappresenta la possibilità di presentare una richiesta di “Ricerca rapporti”, al fine di verificare tutti i rapporti facenti capo al de cuius;
verifica, accedendo in area 3270, lo stato complessivo dei rapporti del de cuius;
procede all'apposizione dei blocchi su libretti di risparmio, buoni fruttiferi e deposito titoli;
inserisce la nuova pratica in Monis, selezionando “Crea apposizione blocchi UP abilitati”, con la precisazione che devono essere inseriti in Monis tutti i rapporti del de cuius, sia quelli che ha provveduto a bloccare, sia quelli per i quali non ha la competenza (conti correnti, carte prepagate etc.).
A loro volta, i Tsc, presa in carico da la pratica “blocchi UP abilitati”, CP_6 svolgono una indagine in area 3270, verificando la correttezza dell'attività e dei blocchi operati dall'UP, richiedendo, eventualmente, integrazioni, chiarimenti e correzioni.
Nel caso in cui il tsc riceva “aliunde” la notizia del decesso, ne dà comunicazione all'UP di radicamento dei rapporti o di emissione dei titoli, affinché possa provvedere ai blocchi e alle attività di propria competenza.
Venendo al caso in esame, risulta per tabulas e non è contestato che in data 17 aprile 2019 perveniva al una richiesta da parte di del P_2 Parte_2
Servizio di Assistenza Clienti del blocco dei rapporti facenti capo a Persona_2
(v. all. 3 ). A questo punto, dunque, era onere del
[...] Pt_1 P_2 Con informare l di radicamento e di emissione dei rapporti dei titoli per le opportune competenze.
Dalla contestazione disciplinare e dal report consta che la comunicazione avviene via email in automatico al Direttore dell'UP a seguito dell'inserimento della pratica in Monis. Di tale email non v'è traccia negli atti di parte e in giudizio la nega di averla mai ricevuta, mentre in sede di indagini, in data P_
11.6.2020, la stessa dichiarava: «in primis, non ricordo di aver letto la mail generata in automatico dal sistema allorquando il TSC di Bari ha caricato la notizia di decesso anche perché se lo avessi fatto sicuramente mi sarei immediatamente allertata» (v. pag. 31 del Report). Da tali parole, poi ribadite nelle difese svolte in seno al procedimento disciplinare, risulterebbe dunque l'effettivo inoltro automatico della comunicazione all'UP di riferimento. Dalla prova espletata, mediante l'escussione di due testi addotti dalla parte convenuta (mentre era dichiarata inammissibile la prova articolata da , Pt_1 perché vertente su circostanze di contenuto documentale ovvero generico) è poi emerso che sino al settembre 2019 era il collaboratore , Persona_10 escusso in giudizio, a occuparsi delle successioni, occupandosi della predisposizione delle pratiche, salvo poi sottoporre il materiale alla Direttrice, che con la propria email procedeva all'inoltro agli uffici competenti.
9 Risulta altresì che dopo il trasferimento del e sino al 2020 inoltrato non Pt_7 vi era presso l'UP di Acerra alcun collaboratore specificamente addetto alla materia delle successioni, ricadendo, pertanto, quest'ultima nella competenza della direttrice. Del resto, ella stessa con le già citate dichiarazioni del giugno
2020 – che, in quanto rese nell'immediatezza dei controlli ispettivi, si palesano particolarmente genuine e attendibili – riferiva: «Ero comunque a conoscenza del decesso della cliente in quanto gestisco io personalmente le pratiche di successione presso l'UP di Acerra».
Sicché, al di là di una eventuale responsabilità del rispetto alla Pt_7 mancata attivazione del blocco dei buoni fruttiferi a seguito della richiesta della
“dichiarazione del credito” da parte degli eredi della nel maggio 2019, Per_2 non v'è dubbio che l'omesso blocco dei buoni a seguito dell'inserimento nell'applicativo presso l'UP di Acerra, della richiesta di successione CP_6 presentata dagli eredi della SI.ra in data 14.11.2019, sia addebitabile Per_2 alla convenuta.
La parte in sede ispettiva riferiva a più riprese «di non aver apposto i blocchi perché convinta che li avesse già apposti direttamente il TSC di Bari competente per le successioni nel momento in cui ha inserito sull'applicativo in data 17/04/2019, la comunicazione di decesso». CP_6
Siffatta omissione non appare scusabile e le pure articolate e sagaci difese contenute in memoria, a parere dello scrivente, non colgono nel segno.
Se è vero infatti che fino al settembre 2019 la non si era occupata P_ direttamente della materia delle successioni (e, come rilevato, il Manuale delle Con successioni discorre genericamente di e di “incaricato”), come visto, successivamente, quantomeno sino agli inizi del 2020, la competenza era traslata alla Direttrice. Del resto, anche in precedenza le pratiche le erano sottoposte dal per gli adempimenti formali. La complessità della Pt_7 gestione dell'UP di Acerra non può valere quale indiscriminata esimente, così come non dirimenti appaiono le richieste di assistenza della stessa laddove si tenga conto della (evidentemente agevole) reperibilità P_ del suddetto Manuale delle successioni da parte della Direttrice dell'ufficio
(Manuale che, sebbene lungo ben 161 pagine, appare agevolmente consultabile alla luce della suddivisione in parti e schede;
cfr Procedure e
Istruzioni operative Successioni da pag. 37 a seguire), in cui sono chiaramente tratteggiate le competenze dei diversi uffici. Ciò ove si tenga conto che tra la richiesta di rilascio della “dichiarazione di credito” e l'inserimento della richiesta di successione nel sistema Monis sono trascorsi ben sei mesi.
Nemmeno la responsabilità della resistente può essere esclusa per un omesso controllo da parte del Tsc e ciò per la seguente ragione: sebbene alla pag. 42 del Manuale, nel descrivere generalmente le funzioni del Tsc, si indichi un potere di coordinamento e di impulso delle diverse strutture coinvolte, nella più dettagliata elencazione delle competenze, a pag. 49, si chiarisce che è nei casi
10 in cui, a seguito di controllo in area 3270, prenda in carico la pratica “Blocchi UP Con abilitati”, il Tsc verifica la corretta apposizione dei blocchi da parte dell' chiedendo le necessarie correzioni e integrazioni. Tuttavia, come visto, nel caso in esame la procedura non aveva seguito il suddetto iter (e cioè l'inziale inserimento da parte dell'UP della pratica “Blocchi UP abilitati” in Monis).
Ancora, la nella propria memoria di costituzione deduce che «dopo P_3 qualche tempo, la comparente aveva modo di appurare che il primo ufficio postale venuto a conoscenza del decesso della de cuius era quello di Napoli –
, presso cui, in epoca antecedente il maggio 2019, si recava di P_4 persona l'Avv. Ettore Pollice, nelle vesti di rappresentante di Persona_2
, figlia del fratello della defunta, unica erede e residente in
[...]
Germania», traendo la conseguenza che fosse tale ufficio a dovere apporre i blocchi in esame.
Detta circostanza, invero, è solo genericamente rappresentata (il che osta all'ammissione della prova orale sul punto) e non suffragata da alcun elemento documentale. Ex adverso, risulta in atti (v. all. 3 di ) che l'avv. Pollice in Pt_1 data 17.4.2019 inviava comunicazione del decesso della con annessa Per_2 richiesta di rimborso, a mezzo pec all'indirizzo “ ”.it. Email_1 P_5
Difatti, a seguito di tale comunicazione, la di assistenza, Parte_2 Pt_2 notiziava il Tsc di Bari, che attivava la procedura, da cui seguiva l'inoltro
[...] Con automatico della comunicazione all' di radicamento/emissione dei titoli (per l'appunto l'ufficio di Acerra). Sicché, in disparte la già esaminata questione dell'inoltro automatico dell'email, non sussistono elementi per ritenere che un altro ufficio, diverso da quello di Acerra, fosse nel caso di specie tenuto ad apporre il blocco sui buoni fruttiferi. Del resto, la parte neppure ha allegato che l'ufficio di AP (tra l'altro non citato nel Report di ) rientrasse Pt_1 tra i ccdd “Uffici abilitati” (ciò in quanto gli “Uffici non abilitati”, ricevuta la notizia del decesso, si limitano a selezionare in Monis l'opzione “Crea richiesta blocchi tsc” e a indicare agli eredi gli Uffici abilitati;
cfr pag. 47 del Manuale).
Alla luce delle esposte argomentazioni, deve dunque concludersi per la sussistenza della responsabilità della in merito all'omesso blocco P_ dei buoni fruttiferi postali oggetto di causa.
La sanzione irrogata appare, altresì, proporzionata.
La stessa, infatti, risulta rispondente alla previsione di cui alla lettera f) dell'art. 54 del Ccnl (cd. Codice disciplinare), riportato in memoria, che prevede la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a quattro giorni per inosservanza di doveri ed obblighi di servizio da cui sia derivato un pregiudizio alla regolarità del servizio stesso ovvero agli interessi della Società
o un vantaggio per sé o per i terzi, se non altrimenti sanzionabile. E ciò non è nel caso in esame, atteso che le ipotesi sanzionabili con multa e rimprovero verbale/ammonizione scritta prescindono dal pregiudizio alla regolarità del
11 servizio o dal vantaggio cagionato a terzi (circostanze, invece, evidenti nel caso in esame).
Del resto, la sanzione appare anche rispondente al criterio di gradualità.
Se infatti la norma consente la sospensione da un minimo di 1 a un massimo di
4 giorni, è evidente che, una volta integrata una fattispecie in essa contemplata,
l'individuazione della sanzione in concreto andrà operata sulla base di un principio di gradualità (art. 53 Ccnl), tenendo conto della gravità dell'inosservanza (v. art. 53 Ccnl).
Sicché, la scelta della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un solo giorno (dunque il minimo possibile) manifesta la volontà di di Pt_1 tenere in debito conto le circostanze “attenuanti” la responsabilità della dipendente, quali la complessità della materia e della gestione dell'Ufficio, il trasferimento del collaboratore etc..
Per quanto di ragione la domanda va accolta.
La particolare complessità e specificità della questione affrontata, che escludono la presenza di precedenti giurisprudenziali, costituiscono eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale:
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la legittimità della sanzione irrogata nei confronti di;
Controparte_1
- Compensa le spese di lite.
Nola, 11.6.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Francesco Fucci
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