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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 31/03/2025, n. 1416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1416 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro designato, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3183/2023 R.G., avente ad oggetto opposizione avverso sanzione amministrativa per omissione contributiva
PROMOSSA DA in persona dell'amministratore pro tempore, cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Trecastagni (CT), via P. Toselli n. 38, presso lo P.IVA_1 studio dell'avv. Pietro Maddio, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti telematici
-RICORRENTE-
CONTRO
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via Ciro Il Grande n.21, cod. fisc.:
, rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Orsingher del Foro di Bolzano, d'intesa P.IVA_2 con l'avv. Pier Luigi Tomaselli, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto, sita in Catania piazza della Repubblica n. 26, come da procura in atti telematici
-RESISTENTE-
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 16.03.2023, ha impugnato Parte_1
CP_ l'ordinanza ingiunzione n.OI- 000678805 – prot. n. 2100.15/12/2022.0257031, notificata in data 16-17.02.2023, con la quale l' gli ha intimato di pagare la somma di euro CP_1
10.000,00 a titolo di sanzione amministrativa per l'asserita violazione nel 2019 del disposto di cui all'art. 2 comma 1 bis del d.l. 12.09.1983 n. 638.
A sostegno della spiegata opposizione, in estrema sintesi, parte ricorrente ha eccepito:
- che non ha ricevuto alcuna regolare notifica dell'avviso di accertamento della violazione contestata;
- che la sanzione comminata di euro 10.000,00 è sproporzionata rispetto ad una violazione minima di euro 1.200,00 e comunque carente di motivazione in punto di determinazione della sanzione applicata che, peraltro, non ha neppure tenuto conto della condotta prontamente volta all'eliminazione delle conseguenze derivanti dall'omesso pagamento, mediante diretta corresponsione dell'importo maggiorato e delle modeste condizioni economiche di CP_2
atteso il suo stato di disoccupazione;
- che, ad ogni modo, l'ente previdenziale non ha fornito alcuna prova del fatto costitutivo della pretesa, né idonea documentazione a sostegno del presunto credito richiesto, non potendo ritenersi sufficiente l'indicazione del presunto credito contenuto nell'ordinanza opposta.
Su tali premesse, parte ricorrente ha testualmente chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza di ingiunzione opposta, di “… in rito: … dichiarare che la notifica dell' avviso di accertamento della violazione prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463 , anch' esso opposto è inesistente /nulla dal momento che CP_ risulta non conforme ai requisiti previsti dalla legge e per … l'effetto dichiarare l' carente del titolo legittimante all'esecuzione; …Nel merito: - accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposta Ordinanza di Ingiunzione n. OI-
000678805, per i motivi esposti nel presente ricorso ed in particolare per Intervenuta decadenza e/o prescrizione;
- conseguentemente accertare e dichiarare non dovute le somme così come richieste con l'Ordinanza di Ingiunzione n. OI- 000678805, per tutti i motivi esposti nel presente ricorso e per l'effetto annullarlo, revocarlo, dichiararlo nullo e/o inefficace;
…
Condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio…”.
In data 23.02.2024 si è ritualmente costituito l' depositando nel fascicolo telematico CP_1
memoria difensiva con la quale, in breve, ha dedotto:
- che è onere del giudice verificare la tempestività del deposito del ricorso;
Pagina 2 - che “l'ordinanza ingiunzione … è stata emessa nei confronti di , in proprio, CP_3
quale obbligato principale, poiché legale rappresentante della al tempo in cui Parte_1
è stata commessa la violazione (2019), dunque alcuna legittimazione ad impugnare la stessa si radica in capo alla ; Parte_1
- che “La società in questione è assolutamente priva della legittimazione ad agire, in quanto non destinataria della sanzione amministrativa comminata dall' , per cui il ricorso CP_1 avverso l'ordinanza ingiunzione impugnata proposto dalla società è inammissibile e “Né sana tale situazione il fatto che l'obbligato principale ed il legale rappresentante (attuale) della coincidano. Il sig. avrebbe dovuto costituirsi in proprio”; Parte_1 CP_2
- che, ricostruita la natura del giudizio, eventuali vizi formali –nel caso di specie comunque inesistenti-, che ineriscano, a titolo esemplificativo, alla carenza motivazionale dell'ordinanza, non comportano la nullità del provvedimento, dovendosi il giudice comunque pronunciare nel merito della pretesa punitiva vertendo il giudizio non sull'atto ma sul rapporto;
- che, comunque, la motivazione per relationem è legittima;
- che le contestazioni mosse agli asseriti vizi di notifica sono generiche e destituite di fondamento;
- che parte ricorrente non ha contestato specificamente il mancato versamento delle ritenute previdenziali di cui all'ordinanza ingiunzione opposta, per cui tale circostanza deve ritenersi pacificamente ammessa in giudizio ex art. 115 c.p.c., con conseguente piena fondatezza della sanzione amministrativa applicata, peraltro, avendo natura ricognitiva della situazione debitoria i modelli attestanti le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi contributivi verso l'Istituto previdenziale;
- che l'illecito in esame non richiede il dolo specifico, ma si concretizza con la sola coscienza e volontà dell'omissione o della tardività delle ritenute e nessuna rilevanza può assumere la circostanza che il trasgressore abbia commesso l'illecito in presenza di una situazione di difficoltà economica, o ancora che abbia scelto di destinare le somme disponibili al pagamento delle retribuzioni;
parimenti, è irrilevante il fatto che l'impresa possa essere stata sottoposta a procedura concorsuale e sin anche l'eventuale esiguità dell'importo delle ritenute previdenziali omesse
- che, in relazione al quantum della sanzione irrogata, si è provveduto a rideterminarne l'ammontare conformemente al disposto dell'art.23 del d.l. n. 48/2023 conv. in l n.85/2023.
Conseguentemente, l' ha testualmente chiesto “In via preliminare e/o pregiudiziale A. CP_1
Dichiarare il difetto di legittimazione attiva della società ricorrente e, di conseguenza, anche la definitività dell'ordinanza ingiunzione non essendo stata impugnata nel termine di 30 gg. da
Pagina 3 parte dell'ingiunto-legittimato attivo, sig. con relativa inammissibilità del presente CP_2
ricorso. B. dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso per tardività, ai sensi dell'art.6
d.lgs. n.150/2011 e dell'art.617 cpc, ove non venga fornita prova della sua tempestività, avuto riguardo alle date di notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta e del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, nonché in relazione ai sollevati vizi dei titoli opposti;
C. accertarsi e dichiararsi la nullità ex art. 414 c.p.c. del presente ricorso (in punto assenza/vizi di notifica).
In via principale subordinata D. Rigettarsi l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto e per mancanza di prova ed allegazioni, con conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta, considerando la rideterminazione in autotutela delle somme ivi contenute, dichiararne
l'esecutorietà, dichiarare tenuta e conseguentemente condannare parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle somme che risulteranno accertate e dovute in corso di CP_1
causa a titolo di sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i lavoratori dipendenti per i periodi di causa indicati in atti. E. Rifusione di spese e competenze, a carico del ricorrente”
La presente controversia è stata istruita attraverso l'acquisizione di prove documentali e, all'udienza del 28.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dell'art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla norma codicistica da ultimo richiamata.
______________________
In punto di fatto, va rilevato che l'ordinanza ingiunzione n. OI-000678805 avente prot. n.
.2100.15/12/2022.0781468 è stata notificata a in proprio, “nella sua CP_1 CP_3 qualità di legale rappresentante /responsabile della società ” per le Controparte_4 violazioni accertate in riferimento all'annualità 2019 delle disposizioni di cui all'art. 2 comma
1 bis del d.l. 12.09.1983 n.463 conv. con mod. con la l. 11.11.1983 n. 638.
L'ente previdenziale, nel costituirsi nel presente giudizio, ha contestato la legittimazione della società opponente a proporre il presente giudizio stante che l'ordinanza ingiunzione oggetto di causa è stata notificata al ricorrente personalmente.
Secondo il costante indirizzo della Corte di legittimità, la legittimazione a proporre opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa deriva non già dall'interesse di fatto che il soggetto ricorrente può avere alla rimozione del provvedimento
(per sottrarsi, ad esempio, all'esercizio dell'eventuale azione di regresso), bensì dall'interesse giuridico alla rimozione di un provvedimento del quale egli sia destinatario.
Pagina 4 In questa prospettiva, è stato evidenziato che “la legittimazione passiva nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione emanata ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, spetta - anche in caso di eventuale responsabilità sanzionatoria con vincolo di solidarietà - esclusivamente al destinatario dell'ingiunzione al quale viene addebitata la violazione amministrativa, in quanto tale giudizio, sebbene abbia ad oggetto un rapporto giuridico avente fonte in un'obbligazione di tipo sanzionatorio, è formalmente strutturato quale impugnazione di un atto amministrativo, sicché non è consentita in esso la partecipazione di soggetti diversi dall'amministrazione ingiungente e dall'ingiunto, trovando la legittimazione a ricorrere fondamento nell'esistenza di un interesse giuridico alla rimozione di un atto del quale il ricorrente sia destinatario, mentre il fatto di essere esposto ad una eventuale azione di regresso integra un semplice interesse di fatto (Sez. 1, n. 325 dell'11 gennaio 2007)” (tra le varie, in motivazione, Cass. 02.01.2023 n. 3 che richiama in parte motiva Cass. 11.01.2007
n.325; Cass. 24.06.2011 n. 17617/2011).
Ne consegue che “nel caso in cui la violazione, per la quale è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, sia commessa dal rappresentante legale di una persona giuridica nell'esercizio delle relative funzioni, la notificazione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento eseguita nei confronti del legale rappresentante in proprio, senza alcun riferimento alla persona giuridica rappresentata, non costituisce valida contestazione nei confronti della persona giuridica, la cui responsabilità solidale presuppone che le sia tempestivamente contestata l'infrazione del soggetto di cui deve rispondere” (Cass 15.11.2011 n.23875. Ancora,
“In tema di sanzioni amministrative, allorché l'ordinanza ingiunzione sia stata emessa nei confronti della persona fisica committente di manifesti elettorali affissi abusivamente nell'interesse di un partito politico, quest'ultimo non è legittimato a proporre opposizione ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981 poiché l'interesse, e quindi la legittimazione, nasce solo dall'essere destinatari dell'ingiunzione (fattispecie nella quale la
S.C. ha ritenuto irrilevante la circostanza che la notifica dell'ordinanza ingiunzione fosse avvenuta nelle mani del rappresentante legale del partito e che questi potesse essere tenuto a rispondere nei confronti dei terzi "ex" art. 36 cod. civ.)” Cass. 10.10.2007 n.21249).
In linea di continuità con i superiori principi, allora, va ribadito che il vincolo di solidarietà posto dalla l. n.689/1981 tra la persona giuridica e il suo legale rappresentante, non è sufficiente a conferire legittimazione all'obbligato solidale a fronte di una ordinanza ingiunzione notificata unicamente al legale rappresentante in proprio, vale a quale obbligato principale autore della violazione contestata, proprio perché l'interesse giuridico -e quindi la legittimazione- alla rimozione del provvedimento nasce solo dall'esserne stati destinatari diretti, “attesa
Pagina 5 l'autonomia delle posizioni dei soggetti obbligati in solido - nei confronti di ciascuno dei quali sussiste l'obbligo della preventiva contestazione in funzione della successiva emissione dell'ordinanza-ingiunzione - e tenuto conto dall'insussistenza di litisconsorzio necessario tra gli obbligati solidali, deve escludersi che la persona giuridica … possa… considerarsi interessati e quindi legittimati a proporre opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, artt. 22
e 23” (Cass.
8.03.2006 n. 10681).
Nella fattispecie concreta, l'ordinanza-ingiunzione è stata notificata ad in CP_3
proprio e, in considerazione di quanto precede, non è idonea a spiegare alcuna incidenza sulla sfera giuridica di stante l'autonomia della relativa posizione, sicché Parte_1 quest'ultima per mancanza di interesse non è legittimata a proporre a proprio nome opposizione contro il titolo in parola, tanto più che la stessa ha prospettato in ricorso di non aver neppure ricevuto la notifica del propedeutico avviso di accertamento della violazione prevista dall'art. 2 comma 1 bis del d.l. n.463/1983 cit..
Aderendo a tale consolidato indirizzo, nella disamina di situazioni analoghe, l'intestato
Tribunale ha già rilevato «l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione della società ricorrente con riguardo all'ordinanza impugnata indirizzata nei confronti unicamente dell'obbligato principale. è appena il caso di rilevare che nel nostro ordinamento l'art. 81
c.p.c. non consente di far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.
Non rileva che sia il rappresentante legale della società dal momento che il presente ricorso risulta essere stato depositato unicamente in nome e per conto della società, non avendo agito in proprio, quale obbligato principale, tenuto al pagamento della sanzione amministrativa»
(così, Trib. Catania sent. 23.01.2024 n. 340/2024; sent. 26.03.2024 n. 1675).
Alla luce delle ragioni sopra esposte, le domande di cui al ricorso vanno dichiarate inammissibili e, per l'effetto, secondo quanto indicato dall' nel provvedimento di rettifica CP_1 depositato dall'ente previdenziale resistente il 23.02.2024, la sanzione comminata al ricorrente resta cristallizzata in euro 2.677,50 (v. pag. 39 infra doc.
1-7 del fascicolo telematico dell' ). CP_1
Le spese di lite sono compensate per intero tra le parti avuto riguardo comunuque alla ratio legis sottesa al disposto dell'art. 23 del d.l.
4.05.2023 n. 48 che, con efficacia retroattiva in bonam partem ex art. 2 comma 2 c.p. sì come meglio esplicitato anche nella relazione illustrativa del testo normativo in parola, ha introdotto un trattamento sanzionatorio più mite rispetto a quello comminato ai sensi dell'art 3 comma 6 del d.lgs. n.8/2016 nel testo vigente ratione temporis con l'ordinanza ingiunzione opposta
Pagina 6
P.Q.M.
Il Tribunale adito, definitivamente decidendo la controversia inter partes, respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa,
DICHIARA inammissibile l'opposizione
COMPENSA per intero le spese processuali tra le parti.
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, il 29.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
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