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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 24/07/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
* * * * *
Il Tribunale di Lodi in composizione monocratica, nella persona del G.O.P.
Dott.ssa Paola Maria Redini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 170 /2024 del Ruolo Generale
Tra
con l'Avv. VEZZOLA MARCO Parte_1
Parte attrice
E
con l'Avv. ZUCCA MARIATERESA Controparte_1
Parte convenuta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si premette che la presente sentenza viene redatta ai sensi della legge
69/2009 ossia contiene “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (art. 132, n. 4), “la succinta esposizione dei fatti di causa e delle ragioni giuridiche della decisione” (art. 118 disp. att.), anche con riferimento a precedenti conformi.
Con atto di citazione ritualmente notificato i signori e Parte_1 citavano in giudizio innanzi al Tribunale di Lodi i signori Parte_2 [...]
e per ivi sentir, previa concessione della sospensione CP_1 Parte_3
della esecutività del titolo, accertare e dichiarare che nulla devono ai convenuti opposti con dichiarazione di inefficacia e/o invalidità del precetto opposto.
Si costituiva in giudizio parte convenuta chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Depositate le memorie ex art. 171 ter cpc, venivano ammesse le prove testimoniali ed escusso il Dott. Ritenuta la causa matura per Testimone_1
la precisione il Tribunale tratteneva la causa in decisione.
Venivano precisate le conclusioni come di seguito:
Conclusioni per parte attrice:
In via preliminare: sospendere, anche con provvedimento inaudita altera parte, sussistendo gravi motivi per quanto argomentato nella parte motiva, l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo – identico per entrambi gli atti di precetto e in ogni caso con provvedimento a favore di ciascuno degli opponenti
- ovvero previa fissazione di udienza di comparizione.
Nel merito: accertare e dichiarare che (i) nulla deve a e (ii) che Parte_1 Controparte_1
nulla deve a , il tutto per le causali meglio indicate in parte narrativa, Parte_2 Parte_3
dichiarando l'inefficacia e/o invalidità o revoca degli atti di precetto oggetto di impugnazione e con ulteriore condanna delle parti opposte, anche in via solidale tra di loro, ex art. 96 c.p.c., I e II comma,
da liquidarsi in via equitativa, al risarcimento dei danni per lite temeraria in misura almeno pari al doppio delle spese legali. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa aumentati ai sensi dell'art. 4 bis del DM 55/2014 per predisposizione PCT.
Conclusioni per parte convenuta:
Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: rigettare la domanda opponente in quanto infondata in fatto ed in diritto e dichiarare dovuta la somma precettata ritenuto valido il titolo azionato per tutti i motivi dedotti respingere la domanda ex art 96 cpc perché non supportata dai presupposti di legge richiesti .
Con vittoria di spese.
Trattasi di opposizione avverso due atti di precetto notificati, rispettivamente, il primo dal sig. ei confronti del sig. e il secondo Parte_3 Parte_2
dalla sig.ra nei confronti della sig.ra Controparte_1 Parte_1
entrambi per un importo pari a euro 30.050,13.
Il titolo esecutivo posto a fondamento delle suddette pretese creditorie è
costituito da atto pubblico a rogito del Notaio Dott. , in data 25 Persona_1
giugno 2020, rep. n. 200175, racc. n. 27207, con cui il sig. e Parte_3
la sig.ra hanno ceduto le proprie quote della società Controparte_1
rispettivamente al sig. e alla sig.ra Controparte_2 Parte_2
Parte_1
Il corrispettivo per ciascun cessionario era stato convenuto nella somma di euro 70.000,00, da versarsi mediante 100 rate mensili da euro 700,00,
ciascuna in favore del relativo cedente.
Gli intimanti deducono che nessuna delle rate pattuite è stata versata dagli acquirenti, e pertanto hanno richiesto, tramite i precetti notificati, il pagamento delle rate scadute fino al mese di dicembre 2023.
Per contro, le parti opponenti eccepiscono che alcuna somma sia dovuta, in quanto – nella medesima data della stipula dell'atto pubblico, ma in momento successivo – le medesime parti sottoscrissero una scrittura privata, la quale disciplinava complessivamente le reciproche posizioni debitorie e creditorie.
All'interno di tale accordo – che ha natura transattiva – sarebbe stata espressamente formalizzata la rinuncia da parte dei sigg. e Parte_3
ai crediti derivanti dalla vendita delle quote societarie, in Controparte_1
contropartita dell'assunzione del sig. da parte della Parte_3
Controparte_2
I convenuti (creditori) contestano tale ricostruzione, sostenendo che la scrittura privata sarebbe stata in realtà anteriore rispetto all'atto pubblico, e affermano che, in ogni caso, per disconoscere il contenuto di un atto pubblico non è
sufficiente l'opposizione a precetto, ma occorre esperire querela di falso,
secondo quanto previsto dall'ordinamento.
Essi evidenziano, altresì, che – a loro dire – il sig. avrebbe Parte_3
“acquistato” un posto di lavoro, e che comunque lo stesso si è dimesso nell'ottobre 2021, con la conseguenza che la condizione sospensiva
(assunzione del lavoratore) cui sarebbe subordinata la rinuncia al credito non si sarebbe mai verificata o, comunque, sarebbe venuta meno.
Nel corso del giudizio è stato escusso il Dott. il quale aveva Testimone_1
redatto la scrittura privata. Lo stesso ha confermato che le scritture private furono predisposte nelle settimane antecedenti il 25 giugno 2020, ma vennero sottoscritte successivamente all'atto pubblico, alla presenza dei rispettivi legali.
Il Tribunale, esaminati gli atti e i documenti versati in causa, ritiene fondato quanto sostenuto dagli opponenti.
Dall'esito dell'istruttoria testimoniale, nonché dalla stessa lettura della scrittura privata, si evince con chiarezza che essa è stata sottoscritta dopo la stipula dell'atto pubblico. Ciò è confermato anche dalla formulazione letterale del documento, che, a pagina 1, recita: “In data odierna le azioni di proprietà dei
signori e sono state cedute al signor Parte_3 Controparte_1 [...]
e alla NO , con l'uso del tempo passato a Pt_2 Parte_1
indicare che la cessione era già avvenuta.
È evidente la volontà delle parti, mediante la scrittura privata, di regolare congiuntamente una serie di rapporti, inclusi quelli inerenti al pagamento del prezzo delle quote societarie.
Con l'odierna opposizione, gli attori non contestano l'autenticità né l'efficacia probatoria dell'atto pubblico di cessione – contestazione che, ove fosse stata intesa, avrebbe richiesto la proposizione di querela di falso – ma eccepiscono l'estinzione delle obbligazioni pecuniarie derivanti dalla vendita, per effetto di una successiva rinuncia formalizzata in sede transattiva.
In merito alla validità della transazione, avente per oggetto la rinuncia al credito in cambio dell'assunzione lavorativa, si richiama la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui il lavoratore può validamente sottoscrivere un accordo transattivo, purché sia consapevole degli effetti e non rinunci a diritti indisponibili. Nella fattispecie, non sussiste alcuna violazione di tali principi.
Quanto, infine, alla dedotta inefficacia per mancato avveramento della condizione, il Tribunale rileva che la condizione (l'assunzione del sig.
[...]
si è effettivamente verificata, e ciò prima della sottoscrizione della Pt_3
scrittura privata. Non risultando previsto alcun termine minimo di durata del rapporto di lavoro, la successiva cessazione dello stesso non incide sull'efficacia della rinuncia, la quale deve ritenersi valida, efficace e produttiva degli effetti voluti dalle parti.
Alla luce di quanto sopra le domande di parte attrice sono fondate e meritano accoglimento.
Non sussistono gli estremi per la condanna ex art. 96 cpc, trattandosi di causa inerente l'interpretazione di una scrittura privata.
Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate in via forfettaria come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione di e Parte_2 Parte_1
- dichiara che nulla è dovuto per le causali di cui agli atti di precetto opposti da parte di ad e da parte di a Parte_2 Parte_3 Parte_1
Controparte_1
-condanna al pagamento in favore di delle Parte_3 Parte_2
spese di lite che si quantificano forfettariamente in € 2.500,00 per competenze,
oltre R.F. ed oltre euro 272,50 per anticipazioni cpa ed iva se dovuta;
- condanna al pagamento in favore di elle Controparte_1 Parte_1
spese di lite che si quantificano forfettariamente in € 2.500,00 per competenze,
oltre R.F. ed oltre euro 272,50 per anticipazioni cpa ed iva se dovuta.
Così deciso in Lodi il 24 luglio 2025.
Il G.O.P.
Dott.ssa Paola Maria Redini