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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 23/10/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
Successivamente alle ore 12.30, il Giudice definisce la causa pronunciando la sentenza mediante lettura del dispositivo e dei motivi in udienza e loro inclusione nel presente verbale di causa in assenza della parte che ne ha fatto richiesta.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Il Tribunale Ordinario di Aosta In persona del Giudice dott. Giuseppe de Filippo, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429 c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 1001/2024 del ruolo generale Affari Contenziosi Civili promossa da: La sig.ra , nata ad [...] il [...], residente in [...] Parte_1 C.so Battaglione Aosta n. 89, rappresentata e difesa C.F._1 dall'avv. Andrea Giunti del foro di Aosta (C.F. – fax n. CodiceFiscale_2 0165/516993 – Pec e presso di lui Email_1 elettivamente domiciliata in Saint Christophe (AO), località La Maldière, Rue de La Maladière n. 90, giusta procura in calce all'atto di intimazione di sfratto per morosità del 13 settembre 2024,
RICORRENTE contro il signor , nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] Betulle n. 65, CF: . CodiceFiscale_3 CONVENUTO (contumace) OGGETTO: risoluzione per inadempimento di contratto di locazione di immobile ad uso diverso da abitazione
**** Conclusioni delle parti per parte attrice: precisate all'udienza del 23.10.2025 come da memoria integrativa del 10.04.2025 per parte convenuta: non formulate SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il contenuto della presente sentenza si atterrà rigorosamente al canone normativo dettato dagli artt. 132 co. 2° n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi;
tale canone è stato ulteriormente sottolineato, per il processo civile telematico, dalla recente disposizione secondo cui “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica” (art. 16 bis c. 9 octies D.L. 179/12 come modificato dal D.L. 83/15 convertito nella L. 132/15).
1 La sig.ra , nella sua qualità di proprietaria dell'unità immobiliare Parte_1 sita in Aosta, C.so Battaglione Aosta n. 89, piano seminterrato, meglio identificata al NCEU del comune di Aosta, al foglio n. 34 mapp. 660 sub. 8, cat A/10, cl. 1, consistenza n. 1,5 vani) ha intimato sfratto per morosità nei confronti del sig.
[...]
, conduttore in forza di contratto regolarmente registrato in data CP_1 10.07,2024, allegando il mancato pagamento di quanto dovuto per canoni di locazione (agosto e settembre 2024). All'udienza del 15 ottobre 2024 nella fase sommaria il convenuto è comparso personalmente senza assistenza del difensore e confermando il ritardo nel pagamento di un canone di locazione e dichiarandosi disponibile a versare il relativo importo nella medesima giornata si opponeva alla convalida di sfratto stante l'esiguità della morosità. Il Giudice della fase sommaria, dottoressa Simona Modolo, accogliendo l'istanza di emissione ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c., ha disposto il mutamento del rito, concedendo termine per le memorie integrative e rimettendo gli atti al Presidente del Tribunale che ha designato lo scrivente alla trattazione della causa. Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 23.10.2025, il Giudice invitava alla discussione ed il procuratore del ricorrente/intimante insisteva sull'accoglimento delle proprie conclusioni rassegnate nella memoria integrativa 10.04.2025.
*** E' assolutamente pacifico e non contestato che il conduttore, all'atto della notificazione dell'intimazione dello sfratto per morosità ed alla successiva udienza di convalida dello sfratto del 15.10.2024, fosse inadempiente nel pagamento dei canoni di locazione che avrebbe dovuto corrispondere (agosto e settembre 2024) per un totale di euro 900,00, così come è risultato per tabulas. La morosità non è cessata neanche durante il periodo intercorrente tra la data dell'udienza di convalida fissata al 15.10.2024 e la data dell'11 aprile 2025 (giorno del rilascio immobile), tant'è che il debito si è accresciuto per il mancato versamento delle ulteriori somme maturate dall'intimante per occupazione immobile. In forza dell'art. 8 del contratto stipulato tra le parti: “Il mancato pagamento di una sola rata del canone e degli oneri accessori costituirà motivo risoluzione del contratto”. E' evidente, pertanto, la previsione contrattuale di una clausola risolutiva espressa, di cui la locatrice ha inteso avvalersi ai sensi dell'art. 1456 c.c., effettuandone la comunicazione nell'intimazione di sfratto per morosità notificata. La Corte di Cassazione, Sezione III, con l'ordinanza 28 agosto 2024, n. 23287 ha affermato che l'inadempimento dell'obbligazione che consente al contraente di avvalersi della clausola risolutiva espressa (ex art. 1456 c.c.) deve essere effettivo, in caso contrario, l'esercizio di tale diritto costituirebbe un abuso. Infatti, il criterio di buona fede rappresenta la direttiva fondamentale per valutare l'agire dei privati e gli artt. 1175 e 1375 c.c. sono disposizioni dirette ad evitare condotte pretestuose nonché l'abuso del diritto. La giurisprudenza ha chiarito che, qualora il comportamento del debitore, pur integrando il fatto contemplato dalla clausola risolutiva, risulti conforme al criterio della buona fede, non sussiste l'inadempimento. Nondimeno, nel caso di specie, il locatore ha subito un danno effettivo poiché il ritardo nei pagamenti si è protratto anche dopo l'udienza di convalida dello sfratto e il conduttore è venuto meno ad una delle sue obbligazioni principali, ossia la
2 corresponsione delle due mensilità di agosto e settembre 2024. Inoltre, la sua condotta appare in mala fede, poiché non solo ha protratto per mesi il mancato pagamento ma non ha neppure fornito la prova che il suo inadempimento fosse stato provocato da disguidi con l'elettricista che avrebbe dovuto sistemare i locali presi in locazione ad uso commerciale così come sostenuto all'udienza del 15.10.2024 (tra l'altro il conduttore si era impegnato anche a versare nel pomeriggio del medesimo giorno i canoni di locazione non corrisposti, circostanza questa non avvenuta) – e, anzi, ha approfittato della disponibilità del locatore. Nel procedimento per convalida di (licenza o) sfratto, l'opposizione dell'intimato dà luogo alla trasformazione dello stesso in un processo di cognizione, destinato a svolgersi nelle forme di cui all'art. 447 bis c.p.c., con la conseguenza che, essendo previsti specifici contenuti degli atti introduttivi del giudizio, il "thema decidendum" risulta cristallizzato solo in virtù della combinazione degli atti della fase sommaria e delle memorie integrative di cui all'art. 426 c.p.c., potendo, pertanto, l'originario intimante, in occasione di tale incombente, non solo emendare le sue domande, ma anche modificarle, soprattutto se in evidente dipendenza dalle difese svolte da controparte (cfr. Cass. Civ. n. 4771/2019). La domanda di parte attrice diretta alla sola richiesta della risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. deve pertanto trovare accoglimento. Le spese di lite seguono la soccombenza e – in assenza di nota spese ma tenuto conto di quanto documentato dalla parte attrice – si liquidano come meglio indicato nel dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Aosta, in persona del Giudice Giuseppe de Filippo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni differente domanda od eccezione;
dichiara risolto ex art. 1456 c.c. tra i sigg.ri e il Parte_1 CP_1 contratto di locazione registrato ad Aosta in data 10/07/2024, inerente l'unità immobiliare adibita ad uso commerciale, sita in Comune di Aosta (AO), C.so Battaglione Aosta n. 89, piano seminterrato, meglio identificata al NCEU del comune di Aosta, al foglio n. 34 mapp. 660 sub. 8, cat A/10, cl. 1, consistenza n. 1,5 vani, condanna il sig. a corrispondere in favore della sig.ra CP_1 Parte_1 le spese di lite, comprensive della fase per convalida di sfratto e
[...] mediazione obbligatoria, che liquida, tenuto conto dei parametri di cui al DM 147/22 per causa di valore sino ad € 5.200,00 con applicazione dei valori minimi, in complessivi € 2.997,00 (euro 796,00 procedimento per convalida sfratto, euro 500,00 fase di mediazione obbligatoria;
425,00 fase di studio;
425,00 fase introduttiva;
nulla per fase istruttoria;
851,00 fase di trattazione e decisionale), oltre euro 105,28 per spese vive, 15% rimborso forfetario, cpa ed iva su compensi, quest'ultima se non detraibile. Aosta, il 23 ottobre 2025 Il Giudice Dott. Giuseppe de Filippo
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