Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/03/2025, n. 1276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1276 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
Il dott. Nicola Di Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 53 DELLA L. 133/08
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1004/2024 R.G. promossa da:
con l'avv. DURANTE ANDREA e con gli avv. e Parte_1
contro
:
con l'avv. SANTANOCETO Controparte_1
CATERINA ANGELA e gli avv. e con l'avv. e gli avv. e Controparte_2
OGGETTO: opposizione ad avviso addebito Gestione Commercianti.
Il Giudice rilevato che ha proposto opposizione nei confronti Parte_1 dell'avviso di addebito n. 368 2023 00154850 08 000, ricevuto il 15 dicembre 2023, affermando come avrebbe iniziato a svolgere attività abituale e prevalente per la Parte_2 solo dal 12 settembre 2022;
[...] che l si è costituito, illustrando che, viceversa, riterrebbe dovuta l'iscrizione della CP_2 opponente alla Gestione Commercianti fin dal 1 ottobre 2016; che, in corso di causa, entrambi i difensori hanno convenuto che, con riguardo all'avviso di addebito opposto e ai relativi periodi riportati nello stesso, dopo i conteggi, residua dovuta da parte opponente la somma di euro 4905,15, oltre aggi di riscossione, con esclusione degli interessi di mora solo per il periodo dal 24 gennaio 2024 al 13 Marzo 2025 in cui l'avviso di addebito è stato sospeso (cfr. il verbale); che, poi, con riguardo alla domanda di dichiarazione di illegittimità dell'iscrizione alla
Gestione Commercianti di cui alle conclusioni attoree, la parte opponente la ha limitata ai pagina 1 di 2
2019 e il diritto dell all'iscrizione alla Gestione Commercianti dal 1.1.20 al dicembre CP_2
2022 compreso (cfr. il verbale);
che, poi, entrambe le parti, hanno domandato la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con discussione solo sulle spese di lite (cfr. il verbale); che, nella presente causa, il Giudice, dunque, è chiamato a pronunciarsi solo sulle spese della lite, essendo stato dato atto dalle parti della cessazione della materia del contendere;
che, conseguentemente, considerata la cessazione della materia del contendere, con riguardo agli oneri del processo, appare possibile una loro compensazione, considerata la reciproca virtuale soccombenza e la buona condotta processuale volta a definire la soluzione sopra esposta;
P.Q.M.
con riguardo all'avviso di addebito n. 368 2023 00154850 08 000, dichiara ancora dovuta da parte opponente la somma di euro 4905,15, oltre aggi di riscossione, con esclusione degli interessi di mora solo per il periodo dal 24 gennaio 2024 al 13 Marzo 2025; con riguardo alla domanda di dichiarazione di illegittimità dell'iscrizione alla Gestione Commercianti, accerta l'insussistenza dell'esigenza dell'iscrizione alla Cassa suddetta dall'ottobre 2016 al dicembre 2019 e il diritto dell' all'iscrizione alla stessa dal 1.1.20 al CP_2 dicembre 2022 compreso, con cessazione della materia del contendere.
Compensa le spese di lite.
Milano, 20 Marzo 2025
Il Giudice dott. N. Di Leo
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