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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 10/06/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 752/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 752/2025 promosso da: nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
BOLDRINI MARIA LUISA;
e
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. DE' Controparte_1
MANZANO GIOVANNA AUGUSTA;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI [dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni]:
“1. le parti vivranno separate portandosi reciproco rispetto;
2. le parti si dichiarano reciprocamente indipendenti sotto il profilo economico e, pertanto, dichiarano di nulla avere a pretendere l'uno dall'altra in relazione ai titoli di cui in narrativa;
3. in merito all'immobile sito in RA (AN), loc. Vallerossa 4, condotto in locazione al Sig.
le parti si danno reciproca conferma di quanto già statuito in sede di separazione, per cui Pt_1
il medesimo rimarrà nell'esclusiva disponibilità del sig. Pt_1
4. le parti concordano la compensazione integrale delle spese relative al presente giudizio.
1 Con richiesta affinchè l'Ecc.mo Tribunale adito ordini all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
RA di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei Registri degli Atti di
Matrimonio nel medesimo Comune”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto lo Parte_1 Controparte_1
scioglimento del matrimonio contratto a RA (AN) il 23.12.2017.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza n. 2160/2024 il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione dei coniugi.
Il lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in RA (AN) il 23.12.2017
e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di RA (AN) al n. 27, parte II, serie C
Ufficio 1 dell'anno 2017.
Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti, atteso che le parti non hanno figli.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
La definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite, così come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e a Parte_1 Controparte_1
RA (AN) il 23/12/2017 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
RA (AN) al n. 27, parte II, serie C Ufficio 1 dell'anno 2017; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
2 ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RA (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 04.06.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 752/2025 promosso da: nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
BOLDRINI MARIA LUISA;
e
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. DE' Controparte_1
MANZANO GIOVANNA AUGUSTA;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI [dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni]:
“1. le parti vivranno separate portandosi reciproco rispetto;
2. le parti si dichiarano reciprocamente indipendenti sotto il profilo economico e, pertanto, dichiarano di nulla avere a pretendere l'uno dall'altra in relazione ai titoli di cui in narrativa;
3. in merito all'immobile sito in RA (AN), loc. Vallerossa 4, condotto in locazione al Sig.
le parti si danno reciproca conferma di quanto già statuito in sede di separazione, per cui Pt_1
il medesimo rimarrà nell'esclusiva disponibilità del sig. Pt_1
4. le parti concordano la compensazione integrale delle spese relative al presente giudizio.
1 Con richiesta affinchè l'Ecc.mo Tribunale adito ordini all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
RA di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei Registri degli Atti di
Matrimonio nel medesimo Comune”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto lo Parte_1 Controparte_1
scioglimento del matrimonio contratto a RA (AN) il 23.12.2017.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con sentenza n. 2160/2024 il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione dei coniugi.
Il lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in RA (AN) il 23.12.2017
e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di RA (AN) al n. 27, parte II, serie C
Ufficio 1 dell'anno 2017.
Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti, atteso che le parti non hanno figli.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
La definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite, così come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e a Parte_1 Controparte_1
RA (AN) il 23/12/2017 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
RA (AN) al n. 27, parte II, serie C Ufficio 1 dell'anno 2017; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
2 ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RA (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 04.06.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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