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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 14/11/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 494/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 494/2025, avente ad oggetto “opposizione a cartella di pagamento”, promossa da
(P. IVA Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.te domiciliata a P.IVA_1
Crotone, c.so Mazzini n. 76; rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Giacomo Pitingolo, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
(P. Iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elett.te domiciliata a Locri (RC), via Duca della Vittoria n. 58; rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Rosario Spagnolo, giusta procura in atti;
e
(P. IVA Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.te domiciliata a P.IVA_3
Crotone, via G. di Vittorio n. 23; rappresentata e difesa dalle Dott.sse Annarita Carnuccio
e MA RA IE, giusta procura in atti;
OPPOSTE
Conclusioni
All'udienza del 12.11.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni come da verbale in atti e, attesa la loro rinuncia ai termini di cui all'art. 189
c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
-1- Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
1. - Con l'atto introduttivo del presente giudizio l Controparte_3
in persona del relativo l.r.p.t.., ha proposto opposizione
[...] avverso la cartella di pagamento n. 13320250001174579001, notificata in data 27.03.2025, con la quale l le aveva intimato il pagamento Controparte_1 dell'importo pari ad € 21.176,72, dovuto a titolo di sanzione amministrativa irrogata con ordinanza-ingiunzione n. 163/2022 emessa dall Controparte_2 il precedente 21.12.2022 ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 3 ter, D.L. n. 12 del 2002
[...] conv. in L. n. 73/2002.
Rilevando la concomitante pendenza di un giudizio di opposizione avverso il titolo esecutivo sotteso alla cartella de qua ed eccependo, in ogni, caso, l'infondatezza della pretesa vantata dall'Ente impositore sia a titolo di capitale che si interessi e maggiorazioni, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) In via cautelare, sospendere con immediatezza la cartella di pagamento n.
13320250001174579001, notificata a mezzo pec in data 27/03/2025, portante la somma di €
21.120,84 anche inaudita altera parte o, in subordine, dopo aver sentito le parti in apposita udienza, ricorrendo - nel caso di specie - i gravi motivi posti a fondamento del provvedimento invocato. Non v'è dubbio, infatti, che il prosieguo della procedura lederebbe direttamente i diritti della per le motivazioni di Controparte_3 cui nella narrativa del presente atto e per i motivi posti a fondamento nel ricorso;
2) nel merito, accertare, dichiarare e riconoscere l'illegittimità della pretesa azionata mediante la cartella di pagamento n. 13320250001174579001, notificata a mezzo pec in data 27/03/2025, portante la somma di € 21.120,84 per inesistenza del credito dell per i motivi CP_1 CP_1 tutti di cui nella narrativa del presente atto, tanto più che il procedimento da cui trae origine non è concluso e la pretesa dell'Amministrazione è ancora sub iudice;
3) in via gradata, senza rinunciare alle superiori richieste, ridurre la sanzione al minimo edittale;
4) il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore».
2. - Radicatosi il contraddittorio con la rituale notifica della citazione, si sono costituite entrambe le odierne opposte, le quali hanno contestato l'ammissibilità e fondatezza delle doglianze attoree.
2.1. - Segnatamente, l ha così concluso: Controparte_1
«1) In via preliminare e pregiudiziale in rito, dichiarare la inammissibilità ed improcedibilità della domanda (rectius proposta opposizione) riguardo al preliminare profilo dei gravi motivi e alla carenza di ogni relativa allegazione;
CP_
2) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell poiché non si fa questione della validità degli atti esecutivi imputabili al concessionario bensì chiede, la deducente, accertarsi l'infondatezza della pretesa creditoria e cioè una pronuncia sul merito circa la debenza
-2- per inesistenza del credito;
pertanto circa condizioni della pretesa palesemente non riconducibili al concessionario;
3) accertare e dichiarare il legittimo e conforme operato del concessionario nonché la legittimità
- allo stato degli atti - della pretesa, per carenza in atti della prova contraria richiesta dalla norma, anche in questa sede, che rende del tutto operativa la procedura della riscossione in assenza di atti sospensivi siccome mai comunicati all , e dell'assoluta insussistenza di giustificati motivi di CP_4 sospensione;
4) rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto;
5) con vittoria delle spese di giudizio».
2.2. - L' ha, a sua volta, Controparte_5 rassegnato le seguenti conclusioni:
«1) Rigettare il ricorso con conseguente dichiarazione della legittimità della procedura osservata dall di Crotone;
Controparte_2
2) condannare il ricorrente alle spese di giudizio»
3. - Alla prima udienza del 12.11.2025 il difensore di parte opponente ha dato atto dell'intervenuto accoglimento dell'opposizione spiegata avverso l'ordinanza-ingiunzione sottesa alla cartella opposta (cfr. verbale d'udienza: «l ha Controparte_2 proceduto allo sgravio della somma iscritta a ruolo a seguito della sentenza n. 599 del 2025 emessa dal Giudice del Lavoro di Crotone e, pertanto, dichiara che non ha più interesse alla prosecuzione del giudizio, chiedendo di pronunciarsi la cessazione della materia del contendere»), chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Anche i difensori delle odierne opposte nulla hanno osservato al riguardo (cfr. verbale d'udienza: «si rimettono alle determinazioni del giudicante sia per la cessazione della materia del contendere sia per la regolamentazione delle spese di lite compensate»).
4. - Pertanto, essendo venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e prendendo atto della posizione assunta dai difensori in punto di regolamentazione delle spese di lite, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 494/2025 R.G., così statuisce:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Crotone, in data 13.11.2025.
Il GIUDICE
dott. Alfonso Scibona
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
-3-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 494/2025, avente ad oggetto “opposizione a cartella di pagamento”, promossa da
(P. IVA Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.te domiciliata a P.IVA_1
Crotone, c.so Mazzini n. 76; rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Giacomo Pitingolo, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
(P. Iva ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elett.te domiciliata a Locri (RC), via Duca della Vittoria n. 58; rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Rosario Spagnolo, giusta procura in atti;
e
(P. IVA Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.te domiciliata a P.IVA_3
Crotone, via G. di Vittorio n. 23; rappresentata e difesa dalle Dott.sse Annarita Carnuccio
e MA RA IE, giusta procura in atti;
OPPOSTE
Conclusioni
All'udienza del 12.11.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni come da verbale in atti e, attesa la loro rinuncia ai termini di cui all'art. 189
c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
-1- Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
1. - Con l'atto introduttivo del presente giudizio l Controparte_3
in persona del relativo l.r.p.t.., ha proposto opposizione
[...] avverso la cartella di pagamento n. 13320250001174579001, notificata in data 27.03.2025, con la quale l le aveva intimato il pagamento Controparte_1 dell'importo pari ad € 21.176,72, dovuto a titolo di sanzione amministrativa irrogata con ordinanza-ingiunzione n. 163/2022 emessa dall Controparte_2 il precedente 21.12.2022 ai sensi dell'art. 3, commi 3 e 3 ter, D.L. n. 12 del 2002
[...] conv. in L. n. 73/2002.
Rilevando la concomitante pendenza di un giudizio di opposizione avverso il titolo esecutivo sotteso alla cartella de qua ed eccependo, in ogni, caso, l'infondatezza della pretesa vantata dall'Ente impositore sia a titolo di capitale che si interessi e maggiorazioni, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) In via cautelare, sospendere con immediatezza la cartella di pagamento n.
13320250001174579001, notificata a mezzo pec in data 27/03/2025, portante la somma di €
21.120,84 anche inaudita altera parte o, in subordine, dopo aver sentito le parti in apposita udienza, ricorrendo - nel caso di specie - i gravi motivi posti a fondamento del provvedimento invocato. Non v'è dubbio, infatti, che il prosieguo della procedura lederebbe direttamente i diritti della per le motivazioni di Controparte_3 cui nella narrativa del presente atto e per i motivi posti a fondamento nel ricorso;
2) nel merito, accertare, dichiarare e riconoscere l'illegittimità della pretesa azionata mediante la cartella di pagamento n. 13320250001174579001, notificata a mezzo pec in data 27/03/2025, portante la somma di € 21.120,84 per inesistenza del credito dell per i motivi CP_1 CP_1 tutti di cui nella narrativa del presente atto, tanto più che il procedimento da cui trae origine non è concluso e la pretesa dell'Amministrazione è ancora sub iudice;
3) in via gradata, senza rinunciare alle superiori richieste, ridurre la sanzione al minimo edittale;
4) il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore».
2. - Radicatosi il contraddittorio con la rituale notifica della citazione, si sono costituite entrambe le odierne opposte, le quali hanno contestato l'ammissibilità e fondatezza delle doglianze attoree.
2.1. - Segnatamente, l ha così concluso: Controparte_1
«1) In via preliminare e pregiudiziale in rito, dichiarare la inammissibilità ed improcedibilità della domanda (rectius proposta opposizione) riguardo al preliminare profilo dei gravi motivi e alla carenza di ogni relativa allegazione;
CP_
2) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell poiché non si fa questione della validità degli atti esecutivi imputabili al concessionario bensì chiede, la deducente, accertarsi l'infondatezza della pretesa creditoria e cioè una pronuncia sul merito circa la debenza
-2- per inesistenza del credito;
pertanto circa condizioni della pretesa palesemente non riconducibili al concessionario;
3) accertare e dichiarare il legittimo e conforme operato del concessionario nonché la legittimità
- allo stato degli atti - della pretesa, per carenza in atti della prova contraria richiesta dalla norma, anche in questa sede, che rende del tutto operativa la procedura della riscossione in assenza di atti sospensivi siccome mai comunicati all , e dell'assoluta insussistenza di giustificati motivi di CP_4 sospensione;
4) rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto;
5) con vittoria delle spese di giudizio».
2.2. - L' ha, a sua volta, Controparte_5 rassegnato le seguenti conclusioni:
«1) Rigettare il ricorso con conseguente dichiarazione della legittimità della procedura osservata dall di Crotone;
Controparte_2
2) condannare il ricorrente alle spese di giudizio»
3. - Alla prima udienza del 12.11.2025 il difensore di parte opponente ha dato atto dell'intervenuto accoglimento dell'opposizione spiegata avverso l'ordinanza-ingiunzione sottesa alla cartella opposta (cfr. verbale d'udienza: «l ha Controparte_2 proceduto allo sgravio della somma iscritta a ruolo a seguito della sentenza n. 599 del 2025 emessa dal Giudice del Lavoro di Crotone e, pertanto, dichiara che non ha più interesse alla prosecuzione del giudizio, chiedendo di pronunciarsi la cessazione della materia del contendere»), chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Anche i difensori delle odierne opposte nulla hanno osservato al riguardo (cfr. verbale d'udienza: «si rimettono alle determinazioni del giudicante sia per la cessazione della materia del contendere sia per la regolamentazione delle spese di lite compensate»).
4. - Pertanto, essendo venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio e prendendo atto della posizione assunta dai difensori in punto di regolamentazione delle spese di lite, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 494/2025 R.G., così statuisce:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa le spese di lite.
Così deciso in Crotone, in data 13.11.2025.
Il GIUDICE
dott. Alfonso Scibona
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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