CGT2
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. IX, sentenza 16/02/2026, n. 1539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1539 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1539/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
CARDONA NI RI, Relatore
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7437/2024 depositato il 13/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF de cuius - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Ricorrente_1 Dr. - CF_Ricorrente_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 CF de cuius - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Ricorrente_1 Dr. - CF_Ricorrente_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 CF de cuius - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Ricorrente_1 Dr. - CF_Ricorrente_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Salerno - Via Roma 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1137/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez.
4 e pubblicata il 11/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 981/2022 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(
La controversia instaurata dagli eredi di Nominativo 1 riguarda l'omesso pagamento dell'IMU del 2017 per cui l'ufficio emetteva l'avviso di accertamento impugnato.
Le contestazioni rilevate in primo grado avverso l'avviso per cui è causa hanno riguardato l'omessa notifica di variazione delle rendite catastali ex art. 7, comma 1, della L. 342/2000, come peraltro statuito dalla pronuncia n. 338/2012 che ha ritenuto illegittime le rendite catastali “presunte” relative agli immobili
D/7 e D/8, proprio per l'assenza della preventiva notifica della rettifica delle rendite. Inoltre, gli odierni appellanti rilevavano la circostanza in base alla quale l'atto in questione non avrebbe tenuto conto delle rendite catastali dichiarate-variate dal contribuente con modello DOCFA presentato il 27.06.2005, in relazione gli immobili di cat. D/8, dati catastali 1, sub. nn. 11, 12, 13 e 15. Inoltre, venivano censurate la duplicazione e inagibilità degli immobili di cui ai mappali dati catastali 1, sub. nn. 11, 12 e 13, del mappale unico dati catastali 1, sub.
7. Inoltre, venivano eccepite la prescrizione/decadenza per decorrenza del termine quinquennale e il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Si costituiva il Comune di Salerno che evidenziava che le rendite proposte dal contribuente, con DOCFA del 27/06/2005, sarebbero state rettificate d'ufficio e già conosciute dal contribuente, siccome oggetto di due giudizi relativi alle annualità ICI 2007-2008, giunti sino in Cassazione ed estinti per mancata riassunzione dinanzi alla CTR di Salerno. Con riguardo all'eccepita duplicazione dell'immobile il Comune ha dichiarato che si tratterebbe di un mero errore dell'Agenzia del Territorio, che il ricorrente non avrebbe dimostrato l'inagibilità dell'immobile, né presentato la relativa dichiarazione. Ha poi concluso per l'infondatezza delle eccezioni di prescrizione, di decadenza e del difetto di motivazione.
Anche l'Agenzia delle Entrate si è costituita per difendere il proprio operato, sostenendo che la rideterminazione delle rendite di cui sopra sarebbe stata effettuata in virtù di due atti spediti il 16 giugno
2014 e che il ricorrente ben conosceva.
La pronuncia di prime cure rigettava il ricorso del contribuente avverso la quale è stato proposto appello.
A dire di parte appellante la conoscenza aliunde della modifica delle rendite oggetto di variazione per averle proposte con procedura docfa non equivarrebbe alla relativa notifica e cristallizzazione.
Inoltre, sempre parte appellante reputa del tutto irrilevanti, per i fini di causa, i giudizi richiamati dalla sentenza impugnata ed aventi ad oggetto precedenti anni d'imposta (ICI 2007-2008 e IMU 2014), siccome le relative pronunce non affermano affatto che sarebbe avvenuta la regolare notifica dell'atto di rideterminazione delle rendite catastali ex art. 74, comma 1, della L. 342/2000.
Il Contribuente ha presentato apposita dichiarazione di variazione ex art. 20 R.D.L. n. 652/1939, con allegata documentazione tecnica, funzionale alla soppressione dei mappali dati catastali 1, sub 11, sub 12 e sub 13 del fg. dati catastali 2, in quanto duplicati del mappale sub 7 per cui la consistenza delle unità sub 11, sub 12 e sub
13 corrisponde esattamente, per grafica e superficie, al mappale dati catastali 1 sub 7. Tanto si era verificato nel
2012 per ultimazione dei lavori.
Pertanto, secondo la prospettazione del contribuente, l'accertamento impugnato assoggetta due volte ad imposizione il medesimo presupposto di fatto, ossia il possesso degli immobili di cui al mappale dati catastali 1, sub. 7, essendo duplicato ai mappali dati catastali 1, sub 11, sub 12 e sub 13 del fg. dati catastali 2.
Concludevano, quindi, per l'accoglimento dell'appello come proposto.
Si costituiva il Comune di Salerno chiedendo il rigetto del gravame perché fondato su elementi già oggetto di congrua motivazione da parte dei giudici di prima istanza.
Evidenziava che l'imposta è scaturita dall'applicazione dei valori dei cespiti di proprietà del contribuente, di cui alcuni risultano aver subito nel corso dell'anno 2005 variazioni edilizie dovute a divisioni e/o frazionamenti di immobili già esistenti di categoria D/8, rettificate entro l'anno dal Catasto a seguito di presentazione in data 27/06/2005 di istanza DOC-FA, lamentando controparte la mancata notificazione delle variazioni ai sensi dell'art. 74 comma 1 della legge 342/2000.
Il Comune ha inoltre evidenziato che le posizioni sovrapponibili a quella attuale e relative alle annualità
2014, 2015 e 2016, sono state scrutinate dalla CGT II grado della Campania, rispettivamente sezioni 2, 5
e 2, che le ha decise in senso favorevole al Comune con sentenze n. 2348 del 13/04/2023, n. 1912 del
18/03/2024 e n. 4335/2025, avverso le quali non risulta proposta impugnazione.
Concludeva per il rigetto del gravame nel merito sulle posizioni non contestate per le quali comunque non vi è stato alcun versamento in autoliquidazione. Ribadiva la competenza dell'Agenzia delle Entrate per le rilevate duplicazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato.
L'art. 74, comma 1, della legge n. 342/2000, nel prevedere che gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo dalla loro notifica, si interpreta nel senso dell'impossibilità di utilizzare una rendita prima della sua notifica, per individuare la base imponibile ICI, ma non ne esclude l'utilizzabilità a fini impositivi, una volta notificata, anche per annualità d'imposta suscettibili di accertamento, liquidazione e/o rimborso (Cass., S.U., 9 febbraio 2011, n. 3160; Cass., S.U., sent. 15 febbraio 2011, n. 3666; Cass., Sez. 5, 9 giugno 2017, n. 14402; Cass., Sez. 5, 11 maggio 2018,
n. 11472; Cass., Sez. 5, 11 aprile 2019, n. 10126; Cass., Sez. 6-5, 24 settembre 2020, n. 20126; Cass.,
Sez. 6-5, 29 settembre 2020, n. 20665; Cass., Sez. 5, 26 gennaio 2021, n. 1571; Cass., Sez. 5, 15 marzo
2022, n. 8282; Cass., Sez. 5, 2 dicembre 2022, n. 35579; Cass., Sez. 5, 2 marzo 2023, n. 6360 Cass.,
Sez. 5, 2 marzo 2023, n. 6360). Ciò vale anche in riferimento a ipotesi di modifica dell'attribuzione di rendita catastale a seguito di variazione richiesta con procedura DOCFA (Cass. 29 ottobre 2021, n.
30870; Cass. 16 giugno 2021, n. 17002; Cass. 11 aprile 2019, n. 10126).
Se il contribuente si è avvalso della procedura DOCFA per l'accatastamento di un immobile, la notifica della rendita catastale utilizzata per determinare l'ICI va effettuata quando il Comune effettua modifiche rispetto alla proposta del contribuente, essendo, invece, superflua, se ratifica la dichiarazione presentata
(Cass. 20 giugno 2021, n. 16364; Cass. 20 marzo 2019, n. 7801). Ciò trova conferma nel D.M. 19 aprile
1994 (procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari), che all'art. 1, comma 10, precisa che l'Ufficio notifica al contribuente le risultanze della dichiarazione DOCFA solo se ha apportato variazioni a quelle denunciate o proposte dalla parte (Cass. ord. 7 marzo 2023, n.
6841).
Premesso l'orientamento della Suprema Corte va rilevato che la ratio della notifica volta al perfezionamento della procedura è sicuramente atto necessario in assenza di un procedimento a formazione progressiva caratterizzato dall'attività del contribuente volta a fornire all'Amministrazioni gli elementi informativi necessari a costituire il presupposto impositivo.
In questo caso la conoscenza del ragionamento effettuato dall'Ufficio per la determinazione dei presupposti impositivi era ben conosciuto dalla parte contribuente sia con riguardo alla procedura docfa avviata dallo stesso contribuente che con riguardo alle procedure giurisdizionali che per singole annualità sono state azionate per contestare le scelte dell'Ufficio.
Inoltre, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 16884 del 19 giugno 2024 si è occupata del classamento immobiliare, soffermandosi in particolare sulla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nei gruppi catastali D ed E, riaffermando che “… il principio in forza del quale, in tema di classamento di immobili, l'attribuzione della rendita catastale mediante procedura cd. Docfa si distingue dal riclassamento operato su iniziativa dell'ufficio ai sensi dell'art. 1, comma 335, della l. n. 211 del 2004: nel primo caso, trattandosi di procedura collaborativa, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è assolto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza con la rendita proposta derivi da una diversa valutazione tecnica sul valore economico dei beni;
nel secondo caso, invece, dovendosi incidere su valutazioni già verificate in termini di congruità al fine di mutare il classamento precedentemente attribuito, la motivazione è più approfondita, in quanto volta ad evidenziare gli elementi di discontinuità che legittimano la variazione” (v. Cass. n. 30166/2019, Cass. n. 24677/2022 e Cass. n.
29085/2023).
Facendo applicazione dei suddetti principi deve ritenersi che il contribuente fosse debitamente a conoscenza dei presupposti impositivi del caso concreto e della loro elaborazione da parte dell'Ufficio considerato che quest'ultimo avrebbe dovuto in ipotesi esclusivamente mettere in evidenza elementi di discontinuità della posizione assunta che, nel caso di specie, non sono emersi. Diversamente deve ragionarsi con riguardo alla duplicazione di indicazioni di beni nel mappale da parte dell'Agenzia del Territorio.
La circostanza ormai pacificamente acquisita al processo della intervenuta duplicazione eliminata formalmente soltanto nel 2023, impone di rivalutare gli atti impositivi che hanno sofferto di tale elemento di confusione, nella misura in cui la determinazione della rendita catastale non sia stata correttamente considerata.
Con riguardo alla doglianza relativa all'applicazione delle sanzioni agli eredi, va ricordato che in base all'art. 8 del D.Lgs. n. 472/1997, le sanzioni tributarie e amministrative non si trasmettono agli eredi, in quanto hanno carattere personale e si estinguono con la morte dell'autore della violazione.
Pertanto l'appello va accolto parzialmente.
Le spese, considerato l'esito complessivo della lite, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello come stabilito in parte motiva
Spese compensate
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
CARDONA NI RI, Relatore
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7437/2024 depositato il 13/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF de cuius - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Ricorrente_1 Dr. - CF_Ricorrente_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 CF de cuius - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Ricorrente_1 Dr. - CF_Ricorrente_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 CF de cuius - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Ricorrente_1 Dr. - CF_Ricorrente_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Salerno - Via Roma 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1137/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez.
4 e pubblicata il 11/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 981/2022 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(
La controversia instaurata dagli eredi di Nominativo 1 riguarda l'omesso pagamento dell'IMU del 2017 per cui l'ufficio emetteva l'avviso di accertamento impugnato.
Le contestazioni rilevate in primo grado avverso l'avviso per cui è causa hanno riguardato l'omessa notifica di variazione delle rendite catastali ex art. 7, comma 1, della L. 342/2000, come peraltro statuito dalla pronuncia n. 338/2012 che ha ritenuto illegittime le rendite catastali “presunte” relative agli immobili
D/7 e D/8, proprio per l'assenza della preventiva notifica della rettifica delle rendite. Inoltre, gli odierni appellanti rilevavano la circostanza in base alla quale l'atto in questione non avrebbe tenuto conto delle rendite catastali dichiarate-variate dal contribuente con modello DOCFA presentato il 27.06.2005, in relazione gli immobili di cat. D/8, dati catastali 1, sub. nn. 11, 12, 13 e 15. Inoltre, venivano censurate la duplicazione e inagibilità degli immobili di cui ai mappali dati catastali 1, sub. nn. 11, 12 e 13, del mappale unico dati catastali 1, sub.
7. Inoltre, venivano eccepite la prescrizione/decadenza per decorrenza del termine quinquennale e il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Si costituiva il Comune di Salerno che evidenziava che le rendite proposte dal contribuente, con DOCFA del 27/06/2005, sarebbero state rettificate d'ufficio e già conosciute dal contribuente, siccome oggetto di due giudizi relativi alle annualità ICI 2007-2008, giunti sino in Cassazione ed estinti per mancata riassunzione dinanzi alla CTR di Salerno. Con riguardo all'eccepita duplicazione dell'immobile il Comune ha dichiarato che si tratterebbe di un mero errore dell'Agenzia del Territorio, che il ricorrente non avrebbe dimostrato l'inagibilità dell'immobile, né presentato la relativa dichiarazione. Ha poi concluso per l'infondatezza delle eccezioni di prescrizione, di decadenza e del difetto di motivazione.
Anche l'Agenzia delle Entrate si è costituita per difendere il proprio operato, sostenendo che la rideterminazione delle rendite di cui sopra sarebbe stata effettuata in virtù di due atti spediti il 16 giugno
2014 e che il ricorrente ben conosceva.
La pronuncia di prime cure rigettava il ricorso del contribuente avverso la quale è stato proposto appello.
A dire di parte appellante la conoscenza aliunde della modifica delle rendite oggetto di variazione per averle proposte con procedura docfa non equivarrebbe alla relativa notifica e cristallizzazione.
Inoltre, sempre parte appellante reputa del tutto irrilevanti, per i fini di causa, i giudizi richiamati dalla sentenza impugnata ed aventi ad oggetto precedenti anni d'imposta (ICI 2007-2008 e IMU 2014), siccome le relative pronunce non affermano affatto che sarebbe avvenuta la regolare notifica dell'atto di rideterminazione delle rendite catastali ex art. 74, comma 1, della L. 342/2000.
Il Contribuente ha presentato apposita dichiarazione di variazione ex art. 20 R.D.L. n. 652/1939, con allegata documentazione tecnica, funzionale alla soppressione dei mappali dati catastali 1, sub 11, sub 12 e sub 13 del fg. dati catastali 2, in quanto duplicati del mappale sub 7 per cui la consistenza delle unità sub 11, sub 12 e sub
13 corrisponde esattamente, per grafica e superficie, al mappale dati catastali 1 sub 7. Tanto si era verificato nel
2012 per ultimazione dei lavori.
Pertanto, secondo la prospettazione del contribuente, l'accertamento impugnato assoggetta due volte ad imposizione il medesimo presupposto di fatto, ossia il possesso degli immobili di cui al mappale dati catastali 1, sub. 7, essendo duplicato ai mappali dati catastali 1, sub 11, sub 12 e sub 13 del fg. dati catastali 2.
Concludevano, quindi, per l'accoglimento dell'appello come proposto.
Si costituiva il Comune di Salerno chiedendo il rigetto del gravame perché fondato su elementi già oggetto di congrua motivazione da parte dei giudici di prima istanza.
Evidenziava che l'imposta è scaturita dall'applicazione dei valori dei cespiti di proprietà del contribuente, di cui alcuni risultano aver subito nel corso dell'anno 2005 variazioni edilizie dovute a divisioni e/o frazionamenti di immobili già esistenti di categoria D/8, rettificate entro l'anno dal Catasto a seguito di presentazione in data 27/06/2005 di istanza DOC-FA, lamentando controparte la mancata notificazione delle variazioni ai sensi dell'art. 74 comma 1 della legge 342/2000.
Il Comune ha inoltre evidenziato che le posizioni sovrapponibili a quella attuale e relative alle annualità
2014, 2015 e 2016, sono state scrutinate dalla CGT II grado della Campania, rispettivamente sezioni 2, 5
e 2, che le ha decise in senso favorevole al Comune con sentenze n. 2348 del 13/04/2023, n. 1912 del
18/03/2024 e n. 4335/2025, avverso le quali non risulta proposta impugnazione.
Concludeva per il rigetto del gravame nel merito sulle posizioni non contestate per le quali comunque non vi è stato alcun versamento in autoliquidazione. Ribadiva la competenza dell'Agenzia delle Entrate per le rilevate duplicazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato.
L'art. 74, comma 1, della legge n. 342/2000, nel prevedere che gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo dalla loro notifica, si interpreta nel senso dell'impossibilità di utilizzare una rendita prima della sua notifica, per individuare la base imponibile ICI, ma non ne esclude l'utilizzabilità a fini impositivi, una volta notificata, anche per annualità d'imposta suscettibili di accertamento, liquidazione e/o rimborso (Cass., S.U., 9 febbraio 2011, n. 3160; Cass., S.U., sent. 15 febbraio 2011, n. 3666; Cass., Sez. 5, 9 giugno 2017, n. 14402; Cass., Sez. 5, 11 maggio 2018,
n. 11472; Cass., Sez. 5, 11 aprile 2019, n. 10126; Cass., Sez. 6-5, 24 settembre 2020, n. 20126; Cass.,
Sez. 6-5, 29 settembre 2020, n. 20665; Cass., Sez. 5, 26 gennaio 2021, n. 1571; Cass., Sez. 5, 15 marzo
2022, n. 8282; Cass., Sez. 5, 2 dicembre 2022, n. 35579; Cass., Sez. 5, 2 marzo 2023, n. 6360 Cass.,
Sez. 5, 2 marzo 2023, n. 6360). Ciò vale anche in riferimento a ipotesi di modifica dell'attribuzione di rendita catastale a seguito di variazione richiesta con procedura DOCFA (Cass. 29 ottobre 2021, n.
30870; Cass. 16 giugno 2021, n. 17002; Cass. 11 aprile 2019, n. 10126).
Se il contribuente si è avvalso della procedura DOCFA per l'accatastamento di un immobile, la notifica della rendita catastale utilizzata per determinare l'ICI va effettuata quando il Comune effettua modifiche rispetto alla proposta del contribuente, essendo, invece, superflua, se ratifica la dichiarazione presentata
(Cass. 20 giugno 2021, n. 16364; Cass. 20 marzo 2019, n. 7801). Ciò trova conferma nel D.M. 19 aprile
1994 (procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari), che all'art. 1, comma 10, precisa che l'Ufficio notifica al contribuente le risultanze della dichiarazione DOCFA solo se ha apportato variazioni a quelle denunciate o proposte dalla parte (Cass. ord. 7 marzo 2023, n.
6841).
Premesso l'orientamento della Suprema Corte va rilevato che la ratio della notifica volta al perfezionamento della procedura è sicuramente atto necessario in assenza di un procedimento a formazione progressiva caratterizzato dall'attività del contribuente volta a fornire all'Amministrazioni gli elementi informativi necessari a costituire il presupposto impositivo.
In questo caso la conoscenza del ragionamento effettuato dall'Ufficio per la determinazione dei presupposti impositivi era ben conosciuto dalla parte contribuente sia con riguardo alla procedura docfa avviata dallo stesso contribuente che con riguardo alle procedure giurisdizionali che per singole annualità sono state azionate per contestare le scelte dell'Ufficio.
Inoltre, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 16884 del 19 giugno 2024 si è occupata del classamento immobiliare, soffermandosi in particolare sulla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nei gruppi catastali D ed E, riaffermando che “… il principio in forza del quale, in tema di classamento di immobili, l'attribuzione della rendita catastale mediante procedura cd. Docfa si distingue dal riclassamento operato su iniziativa dell'ufficio ai sensi dell'art. 1, comma 335, della l. n. 211 del 2004: nel primo caso, trattandosi di procedura collaborativa, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è assolto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza con la rendita proposta derivi da una diversa valutazione tecnica sul valore economico dei beni;
nel secondo caso, invece, dovendosi incidere su valutazioni già verificate in termini di congruità al fine di mutare il classamento precedentemente attribuito, la motivazione è più approfondita, in quanto volta ad evidenziare gli elementi di discontinuità che legittimano la variazione” (v. Cass. n. 30166/2019, Cass. n. 24677/2022 e Cass. n.
29085/2023).
Facendo applicazione dei suddetti principi deve ritenersi che il contribuente fosse debitamente a conoscenza dei presupposti impositivi del caso concreto e della loro elaborazione da parte dell'Ufficio considerato che quest'ultimo avrebbe dovuto in ipotesi esclusivamente mettere in evidenza elementi di discontinuità della posizione assunta che, nel caso di specie, non sono emersi. Diversamente deve ragionarsi con riguardo alla duplicazione di indicazioni di beni nel mappale da parte dell'Agenzia del Territorio.
La circostanza ormai pacificamente acquisita al processo della intervenuta duplicazione eliminata formalmente soltanto nel 2023, impone di rivalutare gli atti impositivi che hanno sofferto di tale elemento di confusione, nella misura in cui la determinazione della rendita catastale non sia stata correttamente considerata.
Con riguardo alla doglianza relativa all'applicazione delle sanzioni agli eredi, va ricordato che in base all'art. 8 del D.Lgs. n. 472/1997, le sanzioni tributarie e amministrative non si trasmettono agli eredi, in quanto hanno carattere personale e si estinguono con la morte dell'autore della violazione.
Pertanto l'appello va accolto parzialmente.
Le spese, considerato l'esito complessivo della lite, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello come stabilito in parte motiva
Spese compensate