Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 03/04/2026, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00546/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01163/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1163 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
RI AR CA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, Arpa Puglia e Comune Brindisi, non costituiti in giudizio;
Ministero della Cultura, Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio prov. di Brindisi e Lecce e Ministero della transizione ecologica, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, alla piazza S. Oronzo;
Provincia di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Tanzarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della nota della Provincia di Brindisi prot. 22457 del 6.7.2021, recante in oggetto “TRINA SOLAR ICARO SRL – VIA - PAUR - Progetto di impianto fotovoltaico e di tutte le opere connesse e infrastrutture necessarie alla costruzione e all'esercizio dell'impianto denominato Brindisi San Giorgio della potenza di 7,4 MWp ubicato nel Comune di Brindisi Loc. San Giorgio”, con la quale la Provincia ha comunicato, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/90, i motivi ostativi all'accoglimento della domanda;
- della nota della Provincia di Brindisi prot. 19479 dell'11.6.2021, recante in oggetto “TRINA SOLAR ICARO SRL – VIA - PAUR - Progetto di impianto fotovoltaico e di tutte le opere connesse e infrastrutture necessarie alla costruzione e all'esercizio dell'impianto denominato Brindisi San Giorgio della potenza di 7,4 MWp ubicato nel Comune di Brindisi Loc. San Giorgio” con la quale è stato comunicato il verbale della Conferenza dei Servizi del 4.6.2021;
- dell'allegato verbale della Conferenza di Servizi del 4.6.2021 nella parte in cui la Conferenza ha deciso di “poter considerare chiusi i lavori della Conferenza di Servizi decisoria considerando non soddisfatta la compatibilità ambientale del progetto in questione in relazione agli aspetti relativi alla tutela del paesaggio e all'utilizzo delle aree agricole” demandando “all'ufficio procedimento, Servizio Ambiente della Provincia di Brindisi, l'adozione del provvedimento definitivo relativo al giudizio di compatibilità ambientale sulla base delle risultanze della conferenza di servizi” (doc. 2);
- della nota prot. 159/04/06/2021 n. 6042 con la quale la Regione Puglia ha comunicato la presenza di elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003;
- nei limiti dell'interesse in questa sede azionato, del regolamento regionale n. 24/2010 e del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (di seguito anche “PPTR”) approvato con D.G.R. n. 176/2015 e in particolare: a. degli artt. 89 e 91 delle NN.TT.AA. del P.P.T.R. ove interpretate nel senso prospettato dall'Amministrazione resistente; b. della sezione C2 della scheda d'Ambito Campagna Brindisina, ove interpretata nel senso prospettato dall'Amministrazione resistente; c. delle linee guida 4.4.1 del P.P.T.R., ove interpretate nel senso prospettato dall'Amministrazione resistente (di seguito anche “Linee Guida PPTR”);
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ivi compresi, per quanto occorrer possa: (i) il parere della Regione Puglia – Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, assunto al prot. della Provincia di Brindisi n. 18605 del 4.6.2021 (doc. 4); (ii) il parere della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali – Servizio Territoriale TA/BR espresso con nota prot. 28671 del 27.5.2021 (doc. 5) (iii) il parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce, assunta al prot. 11544 del 9.4.2021 della Provincia di Brindisi (doc. 6); (iv) il parere del Comune di Brindisi assunto al prot. 18490 del 3.6.2021 della Provincia di Brindisi, nonché la nota del Comune di Brindisi assunta al prot. 17526 del 25.5.2021 della Provincia di Brindisi e il parere assunto dalla Provincia di Brindisi con nota prot. 11573 del 9.4.2021 (doc. 7-8-9) (v) il parere espresso da ARPA Puglia – DAP Brindisi assunto con nota prot. 18174 del 31.5.2021 della Provincia di Brindisi e il primo assunto con nota prot. 11139 del 7.4.2021 (doc. 10-11).
Sui motivi aggiunti presentati da RI AR CA S.r.l. il 5/11/2021:
- del provvedimento dirigenziale n. 86 del 13.8.2021, avente a oggetto “RI AR CA S.r.l. – VIA – PAUR – Progetto di impianto agro-voltaico e di tutte le opere connesse e infrastrutture necessarie alla costruzione e all'esercizio dell'impianto denominato Brindisi San Giorgio della potenza di 7,4 MWp”, con il quale la Provincia di Brindisi ha comunicato che non autorizza “il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto in questione”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura, Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio Prov. di Brindisi e Lecce, del Ministero della Transizione Ecologica e della Provincia di Brindisi;
Vista la memoria del 3 febbraio 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c) , e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 marzo 2026 il dott. RE VA e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nell’imminenza della fissata udienza straordinaria di smaltimento, la società ricorrente, con apposita memoria, dichiarava che, nelle more del giudizio, anche alla luce delle novità normative e del mutamento della situazione di fatto, è venuto meno l’interesse a coltivare il giudizio.
Al Collegio non resta che prendere atto dell’intervenuta causa d’improcedibilità alla decisione del ricorso, integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, per sopravvenuto difetto d’interesse.
Le spese del giudizio vanno compensate, per la peculiarità della materia in controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce, sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA Moro, Presidente FF
RE VA, Consigliere, Estensore
Andrea Lipari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE VA | IA Moro |
IL SEGRETARIO