Sentenza 26 ottobre 1973
Massime • 2
La cessione del credito attribuisce senz'altro al cessionario la veste di creditore (esclusivo) e, quindi, di (esclusivo) legittimato a pretendere la prestazione, anche se sia mancata la notificazione al debitore prevista dall'art 1264 cod civ, questa essendo necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto eventualmente al cedente anziche al cessionario. ( V 431/64).*
Allorquando per effetto della sentenza cassata sia stata pagata una somma di denaro, per aversi ripristino della situazione anteriore deve concorrere, insieme con la restituzione della somma pagata, anche la corresponsione degli interessi dal giorno del pagamento. ( Conf 1405/73, mass n 364093; V 1355/61).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/10/1973, n. 2769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2769 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 1973 |
Testo completo
La cessione del credito attribuisce senz'altro al cessionario la veste di creditore (esclusivo) e, quindi, di (esclusivo) legittimato a pretendere la prestazione, anche se sia mancata la notificazione al debitore prevista dall'art 1264 cod civ, questa essendo necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento fatto eventualmente al cedente anziche al cessionario. ( V 431/64).*