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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 26/09/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott.ssa Maria Rita Serri Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di appello iscritta al n. 342/2025 R.g.l., avverso la sentenza del Tribunale di Forlì n. 105 del 23.4.2025; avente ad oggetto: licenziamento, promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Magnani ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bologna – appellante nei confronti di:
rappresentata e Controparte_1 Controparte_2 difesa dall'avv. Massimo Mambelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Forlì – appellata posta in decisione all'udienza collegiale del 24.7.2025, viste le conclusioni assunte dai procuratori delle parti, come in atti trascritte, udita la relazione della causa, esaminati gli atti e i documenti di causa,
1
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. agiva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Forlì, in Parte_1 funzione di Giudice del lavoro, affermando di aver ricevuto dalla controparte, società incaricata della gestione dell'albergo “Hotel Silver” in Cesenatico, una mail del seguente tenore: “Gentilissimo sig. la attendiamo all'Hotel Pt_1
Silver per il giorno 25 Maggio come concordato telefonicamente”.
Giunto a Cesenatico, l'interessato aveva alloggiato presso una stanza dell'albergo destinata al personale e poi, alle ore 11.00 e sino alle ore 18.30 aveva lavorato eseguendo la pulizia generale del locale bar, del banco bar ed anche dei tavoli esterni.
Il giorno seguente 26.5.2022, aveva lavorato dalle 6.30 alle 10.30 quando era stato avvicinato da una persona qualificatasi come marito della sig.ra
[...]
il quale gli aveva intimato il licenziamento in forma verbale, CP_3 rivolgendogli le seguenti parole: “siamo partiti con il piede sbagliato, non possiamo lavorare insieme e non ha l'abbigliamento adatto, fai le valige che ti accompagno in stazione”.
Il lavoratore, premesso di non aver sottoscritto alcun contratto di lavoro, di non aver visto regolarmente registrare il suo pernottamento ai sensi degli artt. 109,
17 e 19 bis del T.U.L.P.S. e raccogliere i propri dati personali e sensibili del ricorrente ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679, chiedeva dunque di “- accertare e dichiarare la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le parti in causa per le ragioni di fatto e di diritto esposte in narrativa a far data dal 25/05/2022;
- accertare e dichiarare la nullità/inefficacia del licenziamento comunicato verbalmente al sig. in data 26/05/2022 e, per l'effetto, Parte_1 ricostituire il rapporto di lavorto a tempo indeterminato, da intendersi mai interrotto sino dalla data di assunzione ed inizio dell'attività di lavoro, avvenuta il 25/05/2022 e fino all'effettiva reintegrazione del lavoratore sul posto di lavoro;
- ordinare alla società resistente la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro, fatta salva la facoltà dello stesso lavoratore di poter sostituire la reintegrazione con un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del T.F.R., corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello di effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito nel periodo di estromissione per lo svolgimento di altre attività (€. 1.454,28 x 15
= €. 21.814,20);
- condannare la società resistente, in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento del danno in favore del ricorrente, in applicazione dell'art. 2 del
2 D.l. gs 23/2015, di una somma commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito nel periodo di estromissione per lo svolgimento di altre attività e comunque non inferiore nel minimo di cinque mensilità di retribuzione (€.
1.458,25 x 5 = €. 7.271,40).
- condannare la società resistente al pagamento delle competenze professionali del presente giudizio, con attribuzione al procuratore che ne fa anticipo” (le conclusioni riportate nella sentenza non sono corrette, riferendosi in parte ad altri soggetti e il rilievo, riportato nel quarto motivo di appello, giustifica la precisazione, senza influire chiaramente, alla luce del relativo valore soltanto formale, sulle valutazioni circa la soccombenza).
Alla prima udienza tenutasi in data 29.11.2022, dato atto della rituale notifica, il Tribunale dichiarava la contumacia di parte resistente e a seguito dell'istruttoria, avvenuta tramite l'audizione del file di cui al doc. 5 di parte ricorrente, ordinava a di e CP_1 Controparte_1 Controparte_2 ai sensi dell'art. 421 c.p.c., il deposito del contratto di lavoro stipulato tra le parti.
La controparte, costituitasi tardivamente il 30.5.2024, contestava quanto ex adverso dedotto e prodotto, evidenziando la carenza deduttiva ed istruttoria a sostegno delle pretese avversarie. Segnatamente, esponeva che “non risulterebbero allegati da parte ricorrenti i termini del rapporto contrattuale perfezionato tra il ricorrente e la società resistente, le attività da lui concretamente svolte (evidenziando che i lavori di pulizia che il ricorrente avrebbe svolto sarebbero del tutto in contrasto con quelle da barman per cui il sig. asserisce di essere stato assunto), nonché le ragioni del riferito Pt_1 licenziamento, intimato da un soggetto estraneo alla compagine sociale. Ha segnalato, inoltre, che il ricorrente in data 25.05.2022 si sarebbe rifiutato di firmare il contratto di lavoro in quanto non voleva indossare la divisa fornita dall'hotel e ha poi dedotto che al momento del suo arrivo presso l'hotel Silver sarebbero emerse tra le parti delle divergenze tali da non consentire nemmeno l'istaurazione del rapporto di lavoro, motivo per il quale il ricorrente il giorno successivo era rientrato presso la propria residenza senza aver svolto alcuna attività lavorativa. Sul punto, ha inoltre evidenziato che una volta riaccompagnato in stazione, il ricorrente, con tono aggressivo, aveva chiesto insistentemente al marito della sig.ra del denaro per il fastidio dello CP_1 spostamento e, al rifiuto di quest'ultimo, lo aveva aggredito fisicamente colpendolo con un pugno al volto. Per tutti questi motivi, evidenziando che le pretese di parte ricorrente non risulterebbero provate, parte resistente ha chiesto il rigetto del ricorso e di tutte le domande svolte dal sig. nei Parte_1
3 confronti di e in Controparte_1 Controparte_2 quanto infondate in fatto ed in diritto”.
Il Tribunale, preso atto della circostanza che il lavoratore sosteneva la tesi di aver iniziato a lavorare come barista il 25.5.2022, sulla base di prove documentali rappresentate dal modello c2 (storico di , da due fotografie e Parte_1 da un file audio, non risultando depositato dal datore di lavoro, a seguito di ordine di esibizione ex art 421 c.p.c., il contratto di lavoro stipulato tra le parti e sottoscritto dal lavoratore, non riteneva possibile, a fronte della specifica contestazione di parte resistente, considerare dimostrata la sussistenza del rapporto di lavoro.
Precisava, il Giudice, che “il modello UNILAV è un documento utilizzato dai datori di lavoro per trasmettere le comunicazioni obbligatorie riguardo l'instaurazione, la proroga, la trasformazione o la cessazione di un rapporto di lavoro subordinato;
tale documento deve essere inviato entro il giorno antecedente l'inizio del rapporto di lavoro e quindi, al più, nel caso di specie può dare evidenza della volontà della resistente di instaurare un rapporto di lavoro tra le parti in data successiva alla sua trasmissione (quindi in un momento in cui il rapporto di lavoro tra le parti non ha ancora avuto esecuzione e, in ipotesi, potrebbe ancora non avere avuto formalizzazione tramite sottoscrizione di un contratto).
Il modello UNILAV, quindi, in quanto comunicazione preventiva di parte datoriale non prova l'effettivo svolgimento di alcuna attività lavorativa.
Parimenti la prova dell'effettiva esistenza di un contratto di lavoro subordinato non può essere desunta dalle risultanze del modello C2 storico allegato da parte ricorrente in quanto trattasi di documento che, al pari del modello UNILAV, recepisce soltanto le comunicazioni preventive di assunzione indirizzate dal datore di lavoro al centro per l'impiego e le cui risultanze non valgono da sole a dimostrare la durata e il contenuto del rapporto di lavoro.
Né la prova dell'effettivo lavoro svolto dal ricorrente può essere desunta dalle due fotografie da questi prodotte (doc. 4) o dal contenuto del file audio (doc.
5). Dalle due fotografie, infatti, non è ravvisabile alcun elemento riconducibile ad un'attività lavorativa svolta dal ricorrente come barista. La conversazione contenuta nel file audio prodotto, invece, non comprova alcun licenziamento orale – intimato tra l'altro da un soggetto non giuridicamente titolare di tale diritto - ma evidenzia una “difformità di vedute” tra le parti, come si desume anche da alcune frasi quali “Io credo che siamo partiti col piede sbagliato”,
“Secondo io secondo me non riusciamo noi a lavorare”.
Risulta invece del tutto verosimile la tesi prospettata da parte resistente – che non può dirsi aver operato in mala fede, avendo provveduto a tutte le
4 comunicazioni obbligatorie per legge ai fini dell'assunzione – secondo la quale il
25.05.2022, a seguito di una prima conoscenza “di persona” con il ricorrente, stante le divergenze tra le parti e la contrarietà di quest'ultimo a firmare il contratto di lavoro (circostanza dedotta da parte resistente e non specificatamente contestata da controparte) la società resistente avrebbe deciso di non procedere all'istaurazione del rapporto di lavoro con il ricorrente, così come anche provato dalla documentazione di parte ricorrente dalla quale risulta che il rapporto di lavoro si è interrotto lo stesso 25.05.2022.
In definitiva, la pretesa di parte ricorrente, in quanto non provata, deve essere rigettata”.
Il ricorso veniva dunque respinto.
2. Il lavoratore ha proposto appello avverso la sentenza, chiedendone la riforma, con accoglimento delle seguenti conclusioni (formulate in termini formalmente diversi rispetto a quelle rassegnate in primo grado, con l'aggiunta della domanda di pagamento del t.f.r. che è inammissibile in quanto nuova):
“•Accertare e dichiarare che tra il Sig. e la società Parte_1
è Parte_2 intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 25/05/2022
•Accertare e dichiarare la nullità/inefficacia del licenziamento verbale comunicato al ricorrente in data 26/05/2022 Per l'effetto, ordinare alla società
la Parte_2 reintegrazione del Sig. nel proprio posto di lavoro, salva Parte_1 facoltà per il lavoratore di sostituire la reintegrazione con un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione.
•Condannare la società Parte_2
al pagamento in favore del Sig.
[...] Parte_1
delle retribuzioni dovute dalla data del licenziamento inefficace fino
[...] all'effettiva reintegrazione.
•Condannare la società Parte_2
al pagamento in favore del Sig.
[...] Parte_1
del Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.) corrispondente al periodo
[...] dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito nel periodo di estromissione per lo svolgimento di altre attività, in misura non inferiore al minimo di cinque mensilità di retribuzione (€ 1.562,70
x 5 = € 7.813,50 come da ricorso).
• Condannare la società Parte_2
al pagamento in favore del ricorrente del
[...] risarcimento del danno.
5 • Condannare la società Parte_2
al pagamento delle spese di lite del doppio grado
[...] del giudizio, oltre accessori di legge con richiesta di distrazione a favore della scrivente”.
La controparte si è costituita in giudizio, resistendo all'impugnazione. La parte, peraltro, nell'insistere per il rigetto dell'appello in ragione dell'assenza di qualsiasi rapporto di lavoro, ha inteso intravedere nella condotta del lavoratore un contegno già posto in essere in altri casi, con esito processuale sfavorevole, come accaduto nelle controversie di cui alle pronunce riportate.
3. Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il
Giudice “pur non affermando esplicitamente la validità del licenziamento orale, perviene al rigetto del ricorso”, omettendo di tener conto della decadenza conseguente alla tardiva costituzione della controparte e delle conseguenze della mancata produzione, nonostante la richiesta esibizione, del contratto di lavoro. Il
Giudice avrebbe poi interpretato l'invio del modello Unilav come una possibile intenzione di instaurare un rapporto di lavoro, senza tener conto dello scambio di mail, del pernottamento gratuito presso la struttura e dello svolgimento dell'attività.
Con il secondo motivo, l'appellante deduce il carattere pacifico del licenziamento orale e nota che agli atti è presente un Modello C2 prodotto dallo stesso lavoratore, che, “come rilevato dal Giudice di primo grado nell'ordinanza del 05/03/2024 dà atto dell'esistenza di un rapporto di lavoro, sebbene indicato come a tempo determinato”. La sentenza non chiarirebbe “questo elemento cruciale”
Ancora, la mancata produzione del contratto da parte del soggetto onerato avrebbe dovuto essere valutata dal Giudice in modo sfavorevole alla parte resistente: “In assenza di un contratto scritto prodotto dalla resistente e a fronte del Mod. C2 che attesta l'esistenza di un rapporto, unito alla prova dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente il 25 e 26 Maggio 20226, il Giudice avrebbe dovuto riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. In mancanza di prova scritta della clausola sul termine (che rende il rapporto a tempo determinato) e stante l'inefficacia del licenziamento orale, la conseguenza logica e giuridica avrebbe dovuto essere la presunzione dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a partire dalla data di inizio dell'attività lavorativa o comunque dalla data indicata nel Mod. C2
(25/05/2022)”.
La sentenza impugnata non chiarirebbe anche in questo caso perché, “a fronte di un licenziamento inefficace e della mancata produzione del contratto da parte della resistente, abbia rigettato integralmente le domande del ricorrente.
6 Non riconoscendo né l'esistenza del rapporto (almeno a tempo determinato, come suggerito dal C214) né le conseguenze dell'inefficacia del recesso”.
Con il terzo motivo, la parte si duole della non adeguata valorizzazione delle prove prodotte in primo grado, tra cui le fotografie, il file audio e il documento C2.
La sentenza impugnata non attribuirebbe sufficiente peso a tali elementi probatori o non ne valuterebbe correttamente il significato nel contesto della normativa lavoristica: “In particolare, la prova dell'attività svolta unita al documento C2 e alla mancata produzione del contratto dalla controparte doveva portare ad una conclusione diversa in merito all'esistenza e alla natura del rapporto”.
Le due fotografie prodotte, “scattate dai clienti, dell'albergo mentre il ricorrente era al lavoro, vengono riportate le date del 25-26 maggio 2022 e nel file audio si sente chiaramente la voce anche del sig. che specifica Tes_1
''SIAMO NEL PERIODO DI PROVA''TUTTI I DIPENDENTI NEL PERIODO
DI PROVA NON VENGONO PAGATI”.
4. I motivi, da trattare congiuntamente per la connessione tematica, il cui contenuto non consente di giungere alla declaratoria di inammissibilità dell'appello, posto che le censure alla sentenza impugnata sono comunque espresse in modo chiaro e preciso, sono infondati.
5. Il Giudice non ha affermato la validità del licenziamento orale in quanto,
a monte, non ha riconosciuto, all'esito di una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, elemento costituente la condizione per poter fare questione, in generale, di licenziamento.
L'appellante giunge ad invertire i termini del problema, individuando nell'asserito licenziamento orale il punto di partenza della propria argomentazione
(“La sentenza impugnata non chiarisce perché, a fronte di un licenziamento inefficace e della mancata produzione del contratto da parte della resistente, abbia rigettato integralmente le domande del ricorrente. Non riconoscendo né
l'esistenza del rapporto (almeno a tempo determinato, come suggerito dal C214) né le conseguenze dell'inefficacia del recesso. Nei contratti a tempo determinato il lavoratore deve sottoscrivere il periodo di prova”).
Il punto di vista espresso dal Giudice, che, come si è evidenziato, ha tenuto conto del complesso delle risultanze istruttorie a disposizione, non è stato considerato dall'appellante, che, senza tener conto del percorso argomentativo adottato dal Tribunale, si è limitato a dar conto delle risultanze di alcuni documenti, come il modello Unilav, indicativi al più di un'intenzione di costituire un rapporto di lavoro.
7 Il Giudice ha invece preso espressa posizione sul valore di elementi che avrebbero dovuto fornire evidenza diretta dello svolgimento dell'attività lavorativa, come le due fotografie e il file audio, ritenuti però sul punto irrilevanti.
I rilievi svolti al riguardo dal Tribunale sono persuasivi, alla luce del contenuto di tali documenti, e devono essere senz'altro confermati (“Né la prova dell'effettivo lavoro svolto dal ricorrente può essere desunta dalle due fotografie da questi prodotte (doc. 4) o dal contenuto del file audio (doc. 5). Dalle due fotografie, infatti, non è ravvisabile alcun elemento riconducibile ad un'attività lavorativa svolta dal ricorrente come barista. La conversazione contenuta nel file audio prodotto, invece, non comprova alcun licenziamento orale – intimato tra l'altro da un soggetto non giuridicamente titolare di tale diritto - ma evidenzia una
“difformità di vedute” tra le parti, come si desume anche da alcune frasi quali
“Io credo che siamo partiti col piede sbagliato”, “Secondo io secondo me non riusciamo noi a lavorare”).
In questo grado, peraltro, l'interessato ha prodotto due delle precedenti foto a colori e una terza foto. Quest'ultima produzione è inammissibile quale documento nuovo e le altre due foto nulla aggiungono a quanto osservato, ritraendo l'appellante in una sala vuota senza alcun cliente, senza dar conto dell'effettivo svolgimento di attività.
Quanto al modello Unilav, la valutazione ultima che ne ha fatto il Giudice è quella espressa nella sentenza, dove ha affermato, come si è detto, che “Il modello
UNILAV, quindi, in quanto comunicazione preventiva di parte datoriale non prova l'effettivo svolgimento di alcuna attività lavorativai”, risultando superata una considerazione del documento diversa soltanto in apparenza, essendo chiaro che con l'affermazione, resa nel corso del giudizio, secondo cui il “il doc. 6 prodotto da parte ricorrente dà atto dell'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato intercorso tra le parti”, il Tribunale si era limitato ad individuare nell'esistenza del documento una mera prima indicazione utile quale presupposto dell'esercizio dei poteri officiosi ex art. 421 c.p.c. al fine di giustificare l'ordine di acquisizione del contratto di lavoro.
Il modello c2 storico dà poi conto di una comunicazione di cessazione del rapporto in data 25.5.2022, lo stesso giorno in cui l'attività doveva iniziar ad essere svolta, ciò che sta a indicare la sostanziale assenza del rapporto, anche sul piano formale.
In mancanza di elementi utili a sostenere l'effettivo svolgimento di attività lavorativa, l'omessa produzione del contratto non assume rilevanza e ciò anche a considerare la specifica indicazione resa al riguardo dal Tribunale (“Risulta invece del tutto verosimile la tesi prospettata da parte resistente – che non può dirsi aver operato in mala fede, avendo provveduto a tutte le comunicazioni obbligatorie per
8 legge ai fini dell'assunzione – secondo la quale il 25.05.2022, a seguito di una prima conoscenza “di persona” con il ricorrente, stante le divergenze tra le parti e la contrarietà di quest'ultimo a firmare il contratto di lavoro (circostanza dedotta da parte resistente e non specificatamente contestata da controparte) la società resistente avrebbe deciso di non procedere all'istaurazione del rapporto di lavoro con il ricorrente, così come anche provato dalla documentazione di parte ricorrente dalla quale risulta che il rapporto di lavoro si è interrotto lo stesso 25.05.2022”).
6. In assenza di prova dello svolgimento di attività lavorativa nei giorni del
25 e del 26.5.2022 non può affermarsi che il rapporto di lavoro sia venuto ad esistenza (come sostenuto dalla società) ed abbia avuto attuazione, non essendosi i presupposti per l'accoglimento dell'appello.
7. La regolamentazione delle spese del grado segue la soccombenza, provvedendosi come in dispositivo.
Si dà infine atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo: rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite sostenute dalla controparte, che liquida in € 2.000,00 per compensi, oltre accessori di legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n. 115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Bologna il 24.7.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
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