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Sentenza 2 luglio 2024
Sentenza 2 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 02/07/2024, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. n. 2751/2024
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente
dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice rel. ed est.
dott.ssa Marina Righi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ., promosso con ricorso congiunto depositato in data 13/05/2024
da
- (CF: ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. AMOROSO ENRICO, e
- (CF: ), con il patrocinio PA C.F._2
dell'avv. MARAZZATO MONICA
Avente per oggetto: Separazione consensuale.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno adito l'intestato Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione personale, alle condizioni stabilite congiuntamente ed indicate nel ricorso. I ricorrenti, con note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127
ter cod. proc. civ., depositate in data 13/06/2024, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando che non sussistono possibilità di riconciliazione e di prestare acquiescenza all'emananda sentenza di separazione.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 2751/2024 :
- dichiara la separazione personale tra i coniugi Parte_1
(CF: ) n. a NAPOLI (NA) il 24/01/1982 e C.F._1 CP_1
(CF: ) n. a NAPOLI (NA) il 01/08/1985 , che
[...] C.F._2
hanno contratto matrimonio il 16/09/2008 a Napoli, atto trascritto al n. 223, parte II, serie A, sez. F, anno 2008, del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune;
alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“1. I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la propria residenza ove meglio creda, con reciproco obbligo di informativa.
2. I figli minori , e restano affidati _1 Per_2 Per_3
congiuntamente ad entrambi i genitori e manterranno la loro residenza anagrafica e collocazione prevalente presso la madre. I ricorrenti eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli relativamente all'istruzione, al sistema educativo ed alla salute, tenendo conto, per quanto riguarda il sistema educativo e l'istruzione, dell'inclinazione, della capacità
e delle aspirazioni dei minori. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione e per i periodi di permanenza dei figli presso di sé, ciascuno eserciterà la responsabilità genitoriale disgiuntamente.
3. Il padre potrà vedere e tenere presso di sé i figli minori _1
e secondo il calendario bisettimanale di seguito Per_2 Per_3
specificato – da intendersi quale “piano genitoriale” ai sensi della novella legislativa: Prima settimana: - il fine settimana dal venerdì
dalle ore 13.00, ovvero dalla fine degli impegni scolastici, sino al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola ovvero, in periodo non scolastico, presso la residenza materna entro le ore 9.00;
Seconda settimana: - il mercoledì dalle ore 13.00, ovvero dalla fine degli impegni scolastici dei minori, sino al venerdì, con riaccompagnamento a scuola ovvero, in periodo non scolastico, presso la residenza materna alle ore 9.00. Le parti espressamente concordano che, in ragione dei turni lavorativi della madre, è possibile,
mediante accordo scritto tra le stesse, che tale periodo venga traslato, nell'ambito della medesima settimana, e abbia inizio nelle giornate di lunedì o martedì o giovedì, invece che nella giornata del mercoledì, ferma restando la medesima durata (due notti presso il padre). Inoltre il padre avrà con sé i figli: - durante le vacanze scolastiche natalizie, a rotazione, un anno i giorni dal 24 dicembre dalle ore 9.00 al 30 dicembre alle ore 18.00 e, quello successivo,
i giorni dal 30 dicembre dalle ore 18.00 al 6 gennaio alle ore 18.00,
con la precisazione che il genitore che non avrà con sé _1
e nel periodo dal 24 dicembre al 30 dicembre, potrà Per_2 Per_3
vederli il giorno di Natale dalle 17.00 alle 21.00; - durante le vacanze scolastiche pasquali, a rotazione, un anno i giorni dal Venerdì Santo a partire dalle ore 9.00 sino alla Domenica di Pasqua
alle ore 18.00 e, quello successivo, i giorni dalla Domenica di
Pasqua dalle ore 18.00 sino alla ripresa delle lezioni scolastiche con accompagnamento presso le scuole;
- due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze scolastiche estive. Allo stesso modo, i minori trascorreranno due settimane, anche non consecutive,
con la madre. Il calendario delle vacanze estive dovrà essere concordato tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
- i ponti e le altre festività durante l'anno saranno suddivisi tra i genitori secondo il principio dell'alternanza. Il tutto salvi accordi diversi che i genitori potranno, di volta in volta, assumere per iscritto,
tenendo conto degli impegni scolastici e sportivi dei figli –
occupandosi ciascun genitore, nei periodi di permanenza presso di sé, anche del loro accompagnamento da e a casa ed alle attività
sportive svolte), dei rispettivi orari di lavoro – con particolare riferimento ai turni di lavoro variabili della ORa per CP_1
i quali la ORa fornirà mensilmente il calendario. Il tutto,
altresì, con la precisazione che ciascun genitore, qualora fosse impossibilitato a badare ai minori nei periodi di permanenza degli stessi presso di sé, privilegerà la presenza dell'altro genitore o dei nonni, rispetto alla babysitter.
4. La casa familiare, costituita dall'immobile sito in VA
(Treviso) alla via degli Alpini n. 12, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura di ½ ciascuno, viene assegnata alla ORa
con ogni arredo e corredo, che restano di Sua PA
esclusiva proprietà, perché vi abiti con i figli minori _1
e Il OR , d'accordo con la Per_2 Per_3 Parte_1
di Lui moglie, ha rilasciato la casa familiare a far data dal
25.3.2022 e si impegna ad avviare la procedura per il trasferimento della propria residenza anagrafica entro trenta giorni dall'omologa della presente separazione consensuale. Le spese condominiali saranno ripartite tra i proprietari per le spese riferite alla proprietà e saranno di competenza dell'occupante per le spese riferite all'occupazione dell'immobile. Le utenze saranno volturate a favore dell'occupante.
5. I ratei del mutuo insistente sulla residenza familiare sita in
VA (Treviso) alla via degli Alpini n. 12 - di cui all'atto in data 26.4.2012 n. 2150 rep. e n. 1733 racc. Notaio Dott. Persona_4
in Cervino (Caserta) (cfr. doc. 5), pari a euro 868,33 mensili, sono state, sono e restano a carico di ciascun coniuge nella misura di ½
ciascuno, fino a estinzione. Le parti manterranno la cointestazione del conto corrente presso la banca BCC Terra di Lavoro ove provvederanno ad accreditare le somme necessarie per il pagamento delle rate del mutuo nonché delle spese del conto in misura sempre pari al ½ ciascuno e consentendo l'accesso al conto da parte di entrambi gli intestatari. Mentre per il conto corrente cointestato presso la banca Intesa SanPaolo le parti concordano che questo resterà intestato solo alla ORa CP_1
6. Il OR con la decorrenza specificata al Parte_1
caporiga che segue, corrisponderà alla ORa a PA
titolo di contributo al mantenimento dei figli minori _1
e mediante bonifico bancario su conto corrente Per_2 Per_3
alla stessa intestato, entro il quindicesimo giorno di ciascun mese,
la somma di euro 525,00 (pari ad euro 175,00 per ciascun figlio),
soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT nazionali,
oltre al 50% delle spese straordinarie erogande in favore della prole, per tali intendendosi quelle di cui al Protocollo per il
Processo di Famiglia presso il Tribunale di Treviso sottoscritto in data 1 dicembre 2016. Si precisa che ciascun genitore sosterrà
personalmente le spese di babysitter che si renderanno eventualmente necessarie nei tempi di permanenza dei minori presso di sé, fermo restando che verrà privilegiata la presenza dell'altro genitore o dei nonni, rispetto alla babysitter. Le parti espressamente concordano che, sino tutto il mese successivo a quello della pubblicazione della sentenza che pronunci la presente separazione personale dei coniugi, continuerà ad applicarsi l'attuale assetto economico tra le stesse concordato, il quale prevede che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto dei minori _1
e , nei periodi in cui li ha con sé, e che il OR Per_2 Per_3
sopporti anche l'intero rateo mensile del mutuo Parte_1
insistente sulla casa familiare (la cui corresponsione è da considerarsi, per tutto il periodo in cui tale regime è stato ed è
attuato, quale forma di contributo per il mantenimento dei figli e non quale diversa ripartizione della partecipazione di ogni coniuge alle spese del mutuo). L'assegno di mantenimento a favore della prole di cui sopra è parametrato ad un Assegno Unico Universale – che è e resterà totalmente di competenza della ORa – PA
di importo uguale o superiore ad euro 400,00 mensili. Qualora il predetto Assegno Unico Universale, rideterminato a seguito della presente separazione, fosse di importo inferiore ad euro 400,00
mensili, il OR corrisponderà alla ORa Parte_1
la differenza tra l'Assegno Unico Universale PA
effettivamente percepito e la misura di euro 400,00, a titolo di ulteriore contributo al mantenimento della prole e fermo l'assegno mensile di euro 525,00 di cui sopra. La ORa si PA
obbliga a svolgere tutte le attività necessarie al fine di ottenere la corretta rideterminazione dell'Assegno Unico Universale prevista per legge, entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di omologa della presente separazione consensuale. Il OR
[...]
si obbliga, da parte sua, a fornire ogni documentazione Parte_1
e/o autorizzazione necessaria a tale fine. Le parti precisano che in difetto di rideterminazione dell'Assegno Unico Universale per fatto imputabile alla ORa il OR PA [...]
sarà tenuto al pagamento del solo assegno di mantenimento Parte_1
della prole di euro 525,00 mensili.
7. I ORi e riconoscono e si Parte_1 PA
danno reciprocamente atto che gli assegni eventualmente dovuti per il nucleo familiare e l'Assegno Unico Universale per figli a carico saranno percepiti dalla ORa nella misura del PA
100%. Le spese mediche e sportive detraibili saranno recuperate nel modello 730 in misura del 50% per ciascun coniuge. La ORa
si obbliga a svolgere tutte le attività necessarie PA
al fine di ottenere la corretta rideterminazione dell'Assegno Unico
Universale prevista per legge, entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di omologa della presente separazione consensuale Il
OR si obbliga, da parte sua, a fornire ogni Parte_1
documentazione e/o autorizzazione necessaria a tale fine.
8. Il signor si obbliga a trasferire, entro il Parte_1
trentesimo giorno successivo alla pronuncia della sentenza di separazione consensuale, alla ORa che si PA
obbliga ad accettare, a titolo di regolamentazione delle questioni economiche e patrimoniali tra i coniugi in sede di separazione e senza corrispettivo alcuno, l'automobile Fiat Freemont targata EK
623 KC (doc. 6) - attualmente di piena ed esclusiva proprietà del
OR - con ogni spesa, tassa, imposta, onere Parte_2
a esclusivo carico della ORa , comprese le tasse PA automobilistiche precedenti. Il rateo di euro 180,00 circa, relativo al finanziamento della suddetta automobile è e resta di competenza della ORa nella misura del 100% sino ad PA
estinzione (doc. 7). A sua volta, la ORa si PA
obbliga a trasferire, a titolo di regolamentazione delle questioni economiche e patrimoniali tra i coniugi in sede di separazione e senza corrispettivo alcuno, entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza di omologa della presente separazione consensuale,
l'automobile Ford Focus, targata BN 380 GT – attualmente intestata alla ORa (doc. 8) – al padre del OR PA [...]
, OR con ogni spesa, tassa, Parte_1 Persona_5
imposta, onere a esclusivo carico del OR Parte_1
comprese le tasse automobilistiche precedenti.
9. I ORi e dichiarano di Parte_1 PA
essere economicamente autosufficienti e, pertanto, di non pretendere alcun assegno di mantenimento l'una dall'altro.
10. I ORi e dichiarano di Parte_1 PA
aver disciplinato, con il presente atto, ogni aspetto economico,
patrimoniale e personale relativo al loro rapporto di coniugio e di non avere, quindi, null'altro a pretendere, l'una dall'altro, a qualsiasi titolo e/o ragione con riferimento al predetto rapporto di coniugio.
11. Le spese legali e processuali afferenti il presente procedimento sono integralmente compensate tra i coniugi. Sottoscrivono il presente atto anche i rispettivi legali al fine della rinuncia alla solidarietà professionale ex art 13 L.P.”
- dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Napoli di procedere all'annotazione della sentenza;
Così deciso in Treviso, nella Camera di Consiglio del 25/06/2024.
Il presidente Il giudice relatore
Dott.ssa Daniela Ronzani dott.ssa Susanna Menegazzi