CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 248/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCE ANTONIO, Presidente
NI OB, TO
VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 525/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK021003038 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK021003038 IRAP 2018
- sul ricorso n. 526/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK011003040 IRPEF-ALTRO 2018
- sul ricorso n. 527/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK011003041 IRPEF-ALTRO 2018
- sul ricorso n. 528/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK011003042 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 48/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
si riportano agli scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi ritualmente notificati e depositati Ricorrente_1, Ricorrente_2 e Ricorrente_3 impugnavano, chiedendone l'annullamento con vittoria di spese, l'avviso di accertamento relativi ad IRAP ed IVA (oltre interessi e sanzioni) maturate nell'anno 2018 dalla attività della associazione professionale non dichiarata (costituita per svolgere in forma associata ed occulta l'attività libero-professionale di avvocati) denominata “Associazione_1” (proc. n. 525/2025 Rg.), nonché gli ulteriori n. 3 avvisi di accertamento emessi per i maggiori redditi professionali percepiti da ciascuno di tali ricorrenti derivanti dalle rispettive quote di partecipazione (34%-33%-33%) nello studio associato nel medesimo anno di imposta
(proc. n. 526-527-528/2025 Rg.).
Il tutto, all'esito di una verifica fiscale della Guardia di Finanza di Vieste.
I ricorrenti, dopo aver evidenziato il rapporto familiare (tra Ricorrente_1 e Ricorrente_2) e/o di coniugio (tra Ricorrente_1 e Ricorrente_3) tra i medesimi, lamentavano l'illegittimità dell'accesso della GdF presso il lo studio professionale alla luce dei principi definiti dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, in data 06/02/2025 (c. 36617/18, caso Società_1 S.r.l. e altri
contro
Italia), con conseguente illegittimità derivata ed inutilizzabilità degli atti acquisiti anche relativi alla corrispondenza ed alla documentazione bancaria appresa;
eccepivano altresì il difetto di motivazione, la inesistenza di qualsivoglia associazione professionale occulta e, in via subordinata, chiedevano riconoscersi i costi sostenuti e la detrazione dell'IVA sugli acquisti;
in ultimo rilevavano la illegittimità costituzionale dell'art. 17 D.lgs. 472/1997
e dell'art.2 D.lgs. 546/1992, nella parte in cui consentono agli uffici dell'Agenzia delle Entrate di irrogare sanzioni amministrative (di cui la società ricorrente afferma la natura sostanzialmente penale) ed al giudice tributario di decidere su di esse.
Agenzia delle Entrate, costituita in tutti i procedimenti, contestava le varie doglianze dei ricorrenti e concludeva quindi per il rigetto dei ricorsi con vittoria di spese.
Con memoria integrativa i ricorrenti ribadivano le argomentazioni a sostegno dei ricorsi evidenziando vari elementi di fatto incompatibili con la costituzione di una associazione professionale.
Riuniti i ricorsi, all'odierna udienza le causa sono state quindi trattenute in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si esamina preliminarmente la doglianza dei ricorrenti relativa al difetto di prova degli elementi posti a sostegno degli avvisi impugnati, assorbente.
Invero, per quanto in astratto non possa escludersi la configurabilità di una associazione professionale “di fatto” tra vari professionisti, cioè non costituita tramite un atto scritto, gli elementi a sostegno di tale soggetto giuridico nel caso di specie appaiono sicuramente contraddittori.
Secondo la prospettazione dell'ufficio, la verifica avrebbe “fatto emergere un'evidente comunanza di mezzi, personale, sede, clientela, cassa unica e gestione condivisa.
La sussistenza dell'associazione di fatto è ampiamente provata da elementi gravi, precisi e concordanti, a partire dalla sede unica in Vieste alla Indirizzo_1 e per finire con la predisposizione dei dati da inserire nella dichiarazione dei redditi degli avvocati da parte della dott.ssa Nominativo_2 al fine di ottenere una fatturazione pianificata e mirata al mantenimento del regime forfettario e della tassazione, con addirittura lo “spostamento” dei clienti da un avvocato all'altro a seconda della convenienza…; in sostanza
è emerso che gli avvocati, svolgendo la propria attività in base alle proprie competenze all'interno dello stesso studio sotto un'unica unità organizzativa, hanno difatti posto in essere una vera e propria attività in forma associata, dove sebbene ciascun avvocato risponde personalmente nei confronti del cliente in base al mandato ricevuto, i relativi compensi percepiti da ciascun professionista vanno incassati direttamente dallo studio che, non essendo direttamente soggetti ad imposte dirette, vanno tassati per trasparenza tramite quote di partecipazione in capo ai singoli associati, in base all'art. 5 del D.P.R. n. 917/86”. Ciò detto, tale assunto è quanto meno parzialmente smentito proprio dalle indagini finanziarie, non avendo i verificatori constatato l'esistenza di un conto corrente comune gestito congiuntamente dai tre professionisti, né un fondo spese comune ed avendo piuttosto analizzato i conti correnti personali dei tre avvocati, sui quali sono risultati affluire i vari compensi da ciascuno percepiti.
Nello studio di Indirizzo_2 a Vieste, nella stanza adibita ad uso esclusivo degli avv.ti Ricorrente_1 e Ricorrente_3, sono stati infatti rinvenuti due computers nei quali è risultata presente una sezione condivisa denominata “il mio drive” in condivisione sia con l'avv.to Ricorrente_2 che con l'avv.to Ricorrente_3, con ivi salvate tutte le cartelle con all'interno le pratiche dei relativi clienti, contenenti gli elenchi dei nominativi dei clienti in ambito civile e penale ed i promemoria dei pagamenti (per cliente) e le rispettive modalità con le date di incasso, in relazione agli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 a favore degli avv.ti Ricorrente_3 e Ricorrente_1, giammai in comune tra i tre contribuenti.
Dalla disamina delle procure alle liti e dagli atti di nomina di difensori di fiducia esibiti dai tre professionisti è poi emerso che, oltre alla indicazione della intestazione come “Associazione_2”, l'incarico sia stato conferito al singolo professionista puntualmente specificato tra i tre contribuenti o talvolta congiuntamente a due dei ricorrenti.
Anche dalle n. 79 mail pervenute esibite dalla commercialista dr. Nom_1 relative alla sua casella di posta elettronica ed alla corrispondenza con i tre avvocati, sono indicate le generalità dei clienti, l'importo incassato ed il nome dell'avvocato a cui intestare le fatture, sebbene in alcuni casi “con una articolata pianificazione della fatturazione mirata al mantenimento del regime forfettario e della tassazione”.
La constatata ripartizione dei clienti tra i tre avvocati a seconda dello specifico ramo di competenza giuridica da trattare non può inoltre assumere alcun rilievo a sostegno della ipotizzata associazione professionale, dipendendo piuttosto dalle specifiche competenze acquisite da ciascuno dei tre professionisti.
Ora, in linea generale lo studio professionale associato, ancorché privo di personalità giuridica, rientra nel novero dei fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici, ove il giudice di merito accerti che gli accordi tra gli associati prevedono l'attribuibilità degli incarichi professionali all'associazione e la spettanza ad essa dei compensi
(cfr., Cassazione civile 30730/2022).
E' quindi necessario che gli accordi tra gli associati prevedono l'attribuibilità degli incarichi professionali anche all'associazione e la spettanza ad essa dei compensi per gli incarichi conferiti ai soci ed occorre quindi individuare il soggetto cui sia stato conferito l'incarico professionale, oltre a verificare l'eventuale attribuzione all'associazione del potere di rappresentanza del singolo associato cui l'incarico sia stato direttamente conferito (cfr. Cass. Civ. n. 2332/2022 e n. 30730/2022 su legittimazione attiva e passiva studio associato).
Rispetto a tali specifici presupposti, allora, ed in mancanza di qualsivoglia accordo tra gli odierni ricorrenti, non può assumere evidentemente rilevanza esaustiva l'esercizio comune dell'attività forense in un uno stesso studio professionale tra tre avvocati legati da rapporti di coniugio/parentela.
E' inoltre pacifico che ciascuno dei contribuenti abbia beneficiato del cd. regime forfettario e che, anche considerando i maggiori modesti compensi accertati (tra i quali € 10.328,00 in capo a Ricorrente_1,
€ 2.700,00 in capo a Ricorrente_3) il relativo reddito professionale complessivo di ciascuno degli stessi sarebbe ugualmente rientrato nei limiti (€ 85.000,00) previsti per l'applicazione del regime forfettario.
Non può sottacersi, del resto, che la GdF all'esito della complessa verifica ha accertato in capo allo studio associato Nom_1 per l'anno di imposta 2018, ai sensi del combinato disposto dell'art. 39 del D.P.R. n. 600/73, del D. Lgs. n. 446/97 e del D.P.R. n. 633/72, - un reddito imponibile di lavoro autonomo, ai sensi degli artt.
53 e 54 del D.P.R. n. 917/86, di € 75.979,00, derivante dalla somma di quelli constatati in capo a ciascuno dei professionisti, da assoggettare ad imposizione IRPEF, in applicazione dell'art. 5 del D.P.R. n. 917/86, in capo ai singoli soci nella misura del 33% agli avv.ti Ricorrente_2 e Ricorrente_3 e del 34% all'avv.to Ricorrente_1.
Rispetto a tanto, allora, la articolata pianificazione della fatturazione mirata al mantenimento del regime forfettario e della tassazione, constatata tramite le mail esibite dalla commercialista dr. Nom_2 avrebbe potuto
-al più- ad avviso di questa Corte giustificare oltre alla constatata irregolarità della fatturazione da parte dei tre contribuenti, la esclusione dei presupposti del regime fiscale agevolato cd. “forfettario” previsto e disciplinato dall'art. 1, commi 54 e 89, della L. n. 9/14 e successive modificazioni, in linea cioè con la palesata esigenza dei verbalizzanti di acquisire riscontri volti a rilevare la legittimità della fruizione di tale beneficio.
Non essendo invece emersa per le ragioni sopra esposte con sufficienti margini di sicurezza la configurabilità di una vera e propria associazione professionale di fatto tra i tre professionisti, i ricorsi devono trovare accoglimento, apparendo tuttavia esistenti giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese dei giudizi riuniti, in ragione delle particolarità del caso trattato.
P.Q.M.
La Corte di giustizia di 1 Grado di Foggia sez 1 così provvede: accoglie i ricorsi riuniti. Spese compensate
Così deciso in Foggia il 27/1/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCE ANTONIO, Presidente
NI OB, TO
VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 525/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK021003038 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK021003038 IRAP 2018
- sul ricorso n. 526/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK011003040 IRPEF-ALTRO 2018
- sul ricorso n. 527/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK011003041 IRPEF-ALTRO 2018
- sul ricorso n. 528/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK011003042 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 48/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
si riportano agli scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi ritualmente notificati e depositati Ricorrente_1, Ricorrente_2 e Ricorrente_3 impugnavano, chiedendone l'annullamento con vittoria di spese, l'avviso di accertamento relativi ad IRAP ed IVA (oltre interessi e sanzioni) maturate nell'anno 2018 dalla attività della associazione professionale non dichiarata (costituita per svolgere in forma associata ed occulta l'attività libero-professionale di avvocati) denominata “Associazione_1” (proc. n. 525/2025 Rg.), nonché gli ulteriori n. 3 avvisi di accertamento emessi per i maggiori redditi professionali percepiti da ciascuno di tali ricorrenti derivanti dalle rispettive quote di partecipazione (34%-33%-33%) nello studio associato nel medesimo anno di imposta
(proc. n. 526-527-528/2025 Rg.).
Il tutto, all'esito di una verifica fiscale della Guardia di Finanza di Vieste.
I ricorrenti, dopo aver evidenziato il rapporto familiare (tra Ricorrente_1 e Ricorrente_2) e/o di coniugio (tra Ricorrente_1 e Ricorrente_3) tra i medesimi, lamentavano l'illegittimità dell'accesso della GdF presso il lo studio professionale alla luce dei principi definiti dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, in data 06/02/2025 (c. 36617/18, caso Società_1 S.r.l. e altri
contro
Italia), con conseguente illegittimità derivata ed inutilizzabilità degli atti acquisiti anche relativi alla corrispondenza ed alla documentazione bancaria appresa;
eccepivano altresì il difetto di motivazione, la inesistenza di qualsivoglia associazione professionale occulta e, in via subordinata, chiedevano riconoscersi i costi sostenuti e la detrazione dell'IVA sugli acquisti;
in ultimo rilevavano la illegittimità costituzionale dell'art. 17 D.lgs. 472/1997
e dell'art.2 D.lgs. 546/1992, nella parte in cui consentono agli uffici dell'Agenzia delle Entrate di irrogare sanzioni amministrative (di cui la società ricorrente afferma la natura sostanzialmente penale) ed al giudice tributario di decidere su di esse.
Agenzia delle Entrate, costituita in tutti i procedimenti, contestava le varie doglianze dei ricorrenti e concludeva quindi per il rigetto dei ricorsi con vittoria di spese.
Con memoria integrativa i ricorrenti ribadivano le argomentazioni a sostegno dei ricorsi evidenziando vari elementi di fatto incompatibili con la costituzione di una associazione professionale.
Riuniti i ricorsi, all'odierna udienza le causa sono state quindi trattenute in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si esamina preliminarmente la doglianza dei ricorrenti relativa al difetto di prova degli elementi posti a sostegno degli avvisi impugnati, assorbente.
Invero, per quanto in astratto non possa escludersi la configurabilità di una associazione professionale “di fatto” tra vari professionisti, cioè non costituita tramite un atto scritto, gli elementi a sostegno di tale soggetto giuridico nel caso di specie appaiono sicuramente contraddittori.
Secondo la prospettazione dell'ufficio, la verifica avrebbe “fatto emergere un'evidente comunanza di mezzi, personale, sede, clientela, cassa unica e gestione condivisa.
La sussistenza dell'associazione di fatto è ampiamente provata da elementi gravi, precisi e concordanti, a partire dalla sede unica in Vieste alla Indirizzo_1 e per finire con la predisposizione dei dati da inserire nella dichiarazione dei redditi degli avvocati da parte della dott.ssa Nominativo_2 al fine di ottenere una fatturazione pianificata e mirata al mantenimento del regime forfettario e della tassazione, con addirittura lo “spostamento” dei clienti da un avvocato all'altro a seconda della convenienza…; in sostanza
è emerso che gli avvocati, svolgendo la propria attività in base alle proprie competenze all'interno dello stesso studio sotto un'unica unità organizzativa, hanno difatti posto in essere una vera e propria attività in forma associata, dove sebbene ciascun avvocato risponde personalmente nei confronti del cliente in base al mandato ricevuto, i relativi compensi percepiti da ciascun professionista vanno incassati direttamente dallo studio che, non essendo direttamente soggetti ad imposte dirette, vanno tassati per trasparenza tramite quote di partecipazione in capo ai singoli associati, in base all'art. 5 del D.P.R. n. 917/86”. Ciò detto, tale assunto è quanto meno parzialmente smentito proprio dalle indagini finanziarie, non avendo i verificatori constatato l'esistenza di un conto corrente comune gestito congiuntamente dai tre professionisti, né un fondo spese comune ed avendo piuttosto analizzato i conti correnti personali dei tre avvocati, sui quali sono risultati affluire i vari compensi da ciascuno percepiti.
Nello studio di Indirizzo_2 a Vieste, nella stanza adibita ad uso esclusivo degli avv.ti Ricorrente_1 e Ricorrente_3, sono stati infatti rinvenuti due computers nei quali è risultata presente una sezione condivisa denominata “il mio drive” in condivisione sia con l'avv.to Ricorrente_2 che con l'avv.to Ricorrente_3, con ivi salvate tutte le cartelle con all'interno le pratiche dei relativi clienti, contenenti gli elenchi dei nominativi dei clienti in ambito civile e penale ed i promemoria dei pagamenti (per cliente) e le rispettive modalità con le date di incasso, in relazione agli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 a favore degli avv.ti Ricorrente_3 e Ricorrente_1, giammai in comune tra i tre contribuenti.
Dalla disamina delle procure alle liti e dagli atti di nomina di difensori di fiducia esibiti dai tre professionisti è poi emerso che, oltre alla indicazione della intestazione come “Associazione_2”, l'incarico sia stato conferito al singolo professionista puntualmente specificato tra i tre contribuenti o talvolta congiuntamente a due dei ricorrenti.
Anche dalle n. 79 mail pervenute esibite dalla commercialista dr. Nom_1 relative alla sua casella di posta elettronica ed alla corrispondenza con i tre avvocati, sono indicate le generalità dei clienti, l'importo incassato ed il nome dell'avvocato a cui intestare le fatture, sebbene in alcuni casi “con una articolata pianificazione della fatturazione mirata al mantenimento del regime forfettario e della tassazione”.
La constatata ripartizione dei clienti tra i tre avvocati a seconda dello specifico ramo di competenza giuridica da trattare non può inoltre assumere alcun rilievo a sostegno della ipotizzata associazione professionale, dipendendo piuttosto dalle specifiche competenze acquisite da ciascuno dei tre professionisti.
Ora, in linea generale lo studio professionale associato, ancorché privo di personalità giuridica, rientra nel novero dei fenomeni di aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici, ove il giudice di merito accerti che gli accordi tra gli associati prevedono l'attribuibilità degli incarichi professionali all'associazione e la spettanza ad essa dei compensi
(cfr., Cassazione civile 30730/2022).
E' quindi necessario che gli accordi tra gli associati prevedono l'attribuibilità degli incarichi professionali anche all'associazione e la spettanza ad essa dei compensi per gli incarichi conferiti ai soci ed occorre quindi individuare il soggetto cui sia stato conferito l'incarico professionale, oltre a verificare l'eventuale attribuzione all'associazione del potere di rappresentanza del singolo associato cui l'incarico sia stato direttamente conferito (cfr. Cass. Civ. n. 2332/2022 e n. 30730/2022 su legittimazione attiva e passiva studio associato).
Rispetto a tali specifici presupposti, allora, ed in mancanza di qualsivoglia accordo tra gli odierni ricorrenti, non può assumere evidentemente rilevanza esaustiva l'esercizio comune dell'attività forense in un uno stesso studio professionale tra tre avvocati legati da rapporti di coniugio/parentela.
E' inoltre pacifico che ciascuno dei contribuenti abbia beneficiato del cd. regime forfettario e che, anche considerando i maggiori modesti compensi accertati (tra i quali € 10.328,00 in capo a Ricorrente_1,
€ 2.700,00 in capo a Ricorrente_3) il relativo reddito professionale complessivo di ciascuno degli stessi sarebbe ugualmente rientrato nei limiti (€ 85.000,00) previsti per l'applicazione del regime forfettario.
Non può sottacersi, del resto, che la GdF all'esito della complessa verifica ha accertato in capo allo studio associato Nom_1 per l'anno di imposta 2018, ai sensi del combinato disposto dell'art. 39 del D.P.R. n. 600/73, del D. Lgs. n. 446/97 e del D.P.R. n. 633/72, - un reddito imponibile di lavoro autonomo, ai sensi degli artt.
53 e 54 del D.P.R. n. 917/86, di € 75.979,00, derivante dalla somma di quelli constatati in capo a ciascuno dei professionisti, da assoggettare ad imposizione IRPEF, in applicazione dell'art. 5 del D.P.R. n. 917/86, in capo ai singoli soci nella misura del 33% agli avv.ti Ricorrente_2 e Ricorrente_3 e del 34% all'avv.to Ricorrente_1.
Rispetto a tanto, allora, la articolata pianificazione della fatturazione mirata al mantenimento del regime forfettario e della tassazione, constatata tramite le mail esibite dalla commercialista dr. Nom_2 avrebbe potuto
-al più- ad avviso di questa Corte giustificare oltre alla constatata irregolarità della fatturazione da parte dei tre contribuenti, la esclusione dei presupposti del regime fiscale agevolato cd. “forfettario” previsto e disciplinato dall'art. 1, commi 54 e 89, della L. n. 9/14 e successive modificazioni, in linea cioè con la palesata esigenza dei verbalizzanti di acquisire riscontri volti a rilevare la legittimità della fruizione di tale beneficio.
Non essendo invece emersa per le ragioni sopra esposte con sufficienti margini di sicurezza la configurabilità di una vera e propria associazione professionale di fatto tra i tre professionisti, i ricorsi devono trovare accoglimento, apparendo tuttavia esistenti giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese dei giudizi riuniti, in ragione delle particolarità del caso trattato.
P.Q.M.
La Corte di giustizia di 1 Grado di Foggia sez 1 così provvede: accoglie i ricorsi riuniti. Spese compensate
Così deciso in Foggia il 27/1/2026