CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado L'Aquila, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di L'Aquila |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 4/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 1, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FEDELE GIOVANNI, Giudice monocratico in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 158/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministero Della Giustizia Corte D'Appello L'Aquila - Via Xx Settembre,66 67100 L'Aquila AQ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 004661/2024 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 400/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Nulla
Resistente/Appellato: Non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto iscritto il giorno 3/3/2025 al n. 158/2025 del Ruolo Generale Ricorsi di questa CGT di 1° grado,
Ricorrente_1, in proprio, sembra aver impugnato l'Avviso di liquidazione n. 004661/2024, emesso da Equitalia Giustizia SpA, per il mancato versamento del Contributo Unificato Civile, dovuto a seguito della sentenza n. 375 del 18/3/2024 della Corte d'Appello dell'Aquila, pari ad € 777,00.
Agli atti del presente giudizio risultano prodotti:
- I'Avviso di liquidazione n. 375 del 18/03/2024;
- Copia del documento di riconoscimento della sig.ra Ricorrente_1;
- Copia della sentenza emessa dalla Corte d'Appello dell'Aquila, a conclusione del giudizio iscritto al n.
508/2020 do R.G;
- Ricevuta del pagamento del Contributo Unificato Tributario.
All'udienza del 13/10/2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla base dei documenti sopra elencati ed in assenza di un atto (da potersi qualificare ricorso) contenente le richieste specifiche della sig.ra Ricorrente_1, nonchè le ragioni di fatto e di diritto a sostegno di quanto richiesto, si può soltanto presumere che dalla medesima sia stato presentato un ricorso avverso l'Avviso di liquidazione n. 004661/2024.
Tale supposto ricorso, tuttavia, non potrà essere valutato nel merito, non solo per la mancanza di un preciso atto di ricorso, con le conseguenti incertezze che la singolarità della sua proposizione può aver determinato, ma soprattutto perché non viene riscontrato ogni preciso riferimento alla sua notifica ed al soggetto destinatario del presunto ricorso.
Infatti, nulla è stato prodotto in ordine all'attività di notifica effettuata (a mezzo del servizio postale, a mezzo di posta elettronica certificata, a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario, ecc.) e né in ordine al soggetto destinatario della notifica (Equitalia Giustizia SpA, Ministero della Giustizia o Corte d'Appello dell'Aquila) e nessuno dei probabili resistenti si è, peraltro, costituito nel presente giudizio.
Non potendosi, dunque, verificare se il ricorso sia stato proposto nei termini di legge, mancando ogni elemento utile per verificare sia il momento di notifica dell'atto impugnato che quello di notifica del presunto ricorso, il tutto unito all'incertezza, all'eccessiva genericità e alla singolarità della richiesta, il ricorso, pertanto, non può che essere dichiarato inammissibile.
Stante la particolare situazione, nulla si può determinare per le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di 1° grado dell'Aquila, sez. 1^, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso proposto da Ricorrente_1. Nulla per le spese. Così deciso a L'Aquila, il giorno 13/10/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Fedele
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 1, riunita in udienza il 13/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FEDELE GIOVANNI, Giudice monocratico in data 13/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 158/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ministero Della Giustizia Corte D'Appello L'Aquila - Via Xx Settembre,66 67100 L'Aquila AQ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 004661/2024 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 400/2025 depositato il
15/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Nulla
Resistente/Appellato: Non costituito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto iscritto il giorno 3/3/2025 al n. 158/2025 del Ruolo Generale Ricorsi di questa CGT di 1° grado,
Ricorrente_1, in proprio, sembra aver impugnato l'Avviso di liquidazione n. 004661/2024, emesso da Equitalia Giustizia SpA, per il mancato versamento del Contributo Unificato Civile, dovuto a seguito della sentenza n. 375 del 18/3/2024 della Corte d'Appello dell'Aquila, pari ad € 777,00.
Agli atti del presente giudizio risultano prodotti:
- I'Avviso di liquidazione n. 375 del 18/03/2024;
- Copia del documento di riconoscimento della sig.ra Ricorrente_1;
- Copia della sentenza emessa dalla Corte d'Appello dell'Aquila, a conclusione del giudizio iscritto al n.
508/2020 do R.G;
- Ricevuta del pagamento del Contributo Unificato Tributario.
All'udienza del 13/10/2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla base dei documenti sopra elencati ed in assenza di un atto (da potersi qualificare ricorso) contenente le richieste specifiche della sig.ra Ricorrente_1, nonchè le ragioni di fatto e di diritto a sostegno di quanto richiesto, si può soltanto presumere che dalla medesima sia stato presentato un ricorso avverso l'Avviso di liquidazione n. 004661/2024.
Tale supposto ricorso, tuttavia, non potrà essere valutato nel merito, non solo per la mancanza di un preciso atto di ricorso, con le conseguenti incertezze che la singolarità della sua proposizione può aver determinato, ma soprattutto perché non viene riscontrato ogni preciso riferimento alla sua notifica ed al soggetto destinatario del presunto ricorso.
Infatti, nulla è stato prodotto in ordine all'attività di notifica effettuata (a mezzo del servizio postale, a mezzo di posta elettronica certificata, a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario, ecc.) e né in ordine al soggetto destinatario della notifica (Equitalia Giustizia SpA, Ministero della Giustizia o Corte d'Appello dell'Aquila) e nessuno dei probabili resistenti si è, peraltro, costituito nel presente giudizio.
Non potendosi, dunque, verificare se il ricorso sia stato proposto nei termini di legge, mancando ogni elemento utile per verificare sia il momento di notifica dell'atto impugnato che quello di notifica del presunto ricorso, il tutto unito all'incertezza, all'eccessiva genericità e alla singolarità della richiesta, il ricorso, pertanto, non può che essere dichiarato inammissibile.
Stante la particolare situazione, nulla si può determinare per le spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di 1° grado dell'Aquila, sez. 1^, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso proposto da Ricorrente_1. Nulla per le spese. Così deciso a L'Aquila, il giorno 13/10/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Fedele