Art. 1.
Per la costruzione di un edificio da destinare a sede di un collegio per i figli ed orfani dei militari della Guardia di finanza, di cui alla legge 20 aprile 1952, n. 525 , e per il primo impianto, l'arredamento e l'organizzazione del collegio medesimo il Fondo massa della Guardia di finanza e' autorizzato ad effettuare l'ulteriore spesa di lire 75.000.000.
Le somme all'uopo occorrenti saranno prelevate dai fondi provenienti dagli avanzi netti di gestione degli esercizi finanziari 1952-53 e precedenti.
Per la costruzione di un edificio da destinare a sede di un collegio per i figli ed orfani dei militari della Guardia di finanza, di cui alla legge 20 aprile 1952, n. 525 , e per il primo impianto, l'arredamento e l'organizzazione del collegio medesimo il Fondo massa della Guardia di finanza e' autorizzato ad effettuare l'ulteriore spesa di lire 75.000.000.
Le somme all'uopo occorrenti saranno prelevate dai fondi provenienti dagli avanzi netti di gestione degli esercizi finanziari 1952-53 e precedenti.