Articolo 1 della Legge 31 luglio 1954, n. 610
Articolo 2
Versione
27 agosto 1954
Art. 1.
Per la costruzione di un edificio da destinare a sede di un collegio per i figli ed orfani dei militari della Guardia di finanza, di cui alla legge 20 aprile 1952, n. 525 , e per il primo impianto, l'arredamento e l'organizzazione del collegio medesimo il Fondo massa della Guardia di finanza e' autorizzato ad effettuare l'ulteriore spesa di lire 75.000.000.
Le somme all'uopo occorrenti saranno prelevate dai fondi provenienti dagli avanzi netti di gestione degli esercizi finanziari 1952-53 e precedenti.
Entrata in vigore il 27 agosto 1954