Decreto cautelare 31 maggio 2025
Ordinanza cautelare 23 giugno 2025
Sentenza 20 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00061/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00689/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 689 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto dall’ -OMISSIS- , in persona del legale rappresentante in carica, nonché del -OMISSIS- e della -OMISSIS- in proprio e in qualità di Presidente della Commissione d'Albo degli Assistenti Sanitari presso l’-OMISSIS- suddetto, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanna De Vita, con domicilio eletto presso il suo studio a Genova, via Malta 5;
contro
Asl 1 - Sistema Sanitario Regione Liguria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Lanata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS- non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
A) per quanto riguarda il RICORSO INTRODUTTIVO:
- dell'avviso di selezione indetto da ASL 1 --OMISSIS-indetto dalla ASL 1 Sistema Sanitario Regione Liguria, per il conferimento di un incarico di funzione organizzativa (coordinamento) in ambito “Specialistica, Consultorio e Vaccinazioni – San Remo”;
- di ogni atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/o conseguente e, in particolare:
- della deliberazione -OMISSIS- del Direttore Generale di ASL 1, pubblicata sul sito internet dell’Azienda in data 14/11/2024, avente ad oggetto “ Struttura organizzativa degli incarichi, ex art. 24 e seguenti del CCNL del personale Comparto Sanità del 02/11/2022 ”, nella parte in cui attiene alla citata funzione organizzativa, nonché ai successivi atti:
- di convocazione dei candidati;
- di redazione dell’elenco dei candidati ammessi;
- di valutazione titoli;
- di determinazione dell’esito prova orale.
B) per quanto riguarda i MOTIVI AGGIUNTI:
- della IBzione -OMISSIS-del Direttore Generale della ASL 1 nella parte in cui ha:
- approvato la graduatoria relativa al bando di selezione -OMISSIS-per il conferimento dell’incarico di funzione organizzativa “-OMISSIS-” riservato al profilo professionale di Infermiere, di cui all’allegato 1 costituente parte integrante della delibera stessa e ivi individuato con il numero d’ordine 58 (ed eventuali altri di interesse);
- conferito gli incarichi ai soggetti selezionati (salvo scorrimento della graduatoria ove il vincitore non accetti l’incarico o ne receda entro sei mesi) per la durata di cinque anni rinnovabili con la decorrenza indicata nella delibera stessa;
- stipulato il relativo contratto di incarico;
- nonché l’annullamento di ogni altro atto, anche non noto, presupposto, connesso, consequenziale e esecutivo a quelli impugnati, e in particolare i contratti di incarico che sono stati stipulati o potranno esserlo in forza della delibera impugnata.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Asl 1 - Sistema Sanitario Regione Liguria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2026 il dott. RC LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
1) La ASL 1, con delibera -OMISSIS-nell’ambito della riorganizzazione dell'intero sistema degli incarichi di funzione organizzativa, ha rimodulato le tipologie, le graduazioni, i requisiti professionali di accesso ad essi, dando mandato agli uffici competenti di effettuare le conseguenti procedure selettive interne per la copertura di tali incarichi (tra le funzioni organizzative di cui in epigrafe).
2) Per quanto rileva in questa sede l’allegato B alla citata IB-OMISSIS-ha ridisciplinato l’accessibilità ai suddetti incarichi non stabilendo una riserva di accesso agli Assistenti sanitari ma prevedendo che:
i) l’incarico organizzativo (coordinamento) di medico competente Imperia-Sanremo-Bordighera, sia riservato agli Assistenti sanitari e agli Infermieri (pag. 21 dell’All. B alla delibera n. 744);
ii) l’incarico organizzativo (coordinamento) UVMO unità di valutazione multidisciplinare ospedaliera, sia riservato ai soli Infermieri (pag. 20);
iii) i tre incarichi organizzativi (coordinamento) per specialistica, consultorio e vaccinazioni, Imperia, Sanremo e Bordighera, siano riservati ai soli Infermieri (pag. 20);
iv) l’incarico organizzativo di educazione e promozione alla salute, sia aperto a tutti i profili sanitari (pag. 21);
v) l’incarico organizzativo screening, sia aperto a tutti i profili sanitari (pag. 22).
3) L’ -OMISSIS- (d’ora in poi: -OMISSIS-), ritenendo lesiva la citata delibera n. -OMISSIS- indirizzata alla ASL 1 ha contestato la mancata previsione della riserva di accesso agli incarichi suddetti in favore dei soli Assistenti sanitari, trattandosi di funzioni riservate a tale profilo professionale dal Decreto del Ministero della Sanità -OMISSIS-.
4) La ASL, tuttavia, in esecuzione della citata delibera -OMISSIS-, ha indetto la selezione interna di cui al bando suddetto.
5) L’-OMISSIS- è nuovamente insorto inviando alla ASL un’istanza di revoca della delibera-OMISSIS-e delle conseguenti selezioni interne, ma l’Amministrazione, con nota -OMISSIS- l’ha motivatamente respinta.
6) L’-OMISSIS- suddetto nonché, anche in proprio, i soggetti indicati in epigrafe, con il ricorso introduttivo notificato il 12.5.2025, hanno impugnato il bando suddetto e, in via presupposta, anche la delibera-OMISSIS- limitatamente alla parte in cui non hanno riservato la partecipazione dei cinque incarichi suddetti al solo profilo professionale degli Assistenti sanitari.
Si è costituita in giudizio la ASL 1 eccependo in via pregiudiziale l’inammissibilità del ricorso per: difetto di giurisdizione del GA, tardività dell’impugnazione della delibera -OMISSIS-(quale atto presupposto del bando pubblicato il 14.11.2024), difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti e, nel merito, chiedendo il rigetto del gravame per infondatezza nel merito.
7) Nelle more della trattazione all’udienza cautelare, la selezione interna è terminata e, con IBzione del direttore generale della ASL -OMISSIS- è stata approvata la graduatoria concorsuale con selezione dei candidati idonei.
I ricorrenti hanno esteso l’impugnazione anche alla citata IB con i motivi aggiunti di cui in epigrafe.
8) In esito alla camera di consiglio del 20.6.2025 con ordinanza cautelare ex art. 55, comma 10, C.p.a. è stata disposta la trattazione nel merito del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti.
All’udienza del 9.1.2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
9) Preliminarmente si devono scrutinare le questioni di rito formulate dall’amministrazione resistente.
10) L’eccezione del difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo è fondata.
La domanda di annullamento riguarda, oltre agli atti relativi alla procedura selettiva (peraltro meramente interna e senza progressione verticale), anche la presupposta delibera -OMISSIS- che ha effettuato la riorganizzazione dell'intero sistema degli incarichi, rimodulandone le tipologie e requisiti professionali di accesso, assumendo quindi i caratteri dell’atto di macro-organizzazione previsti dall’art. 2, comma 1, D.lgs. n. 165/01 Testo Unico del Pubblico Impiego – TUPI).
Per tale tipologia di atti, in linea generale, sussiste la giurisdizione del Giudice amministrativo in quanto l’attività della PA datrice di lavoro, diversamente dagli atti di gestione del rapporto (ex art. 5, comma, 2 del citato TUPI) costituisce esercizio del potere organizzativo conformato al principio del buon andamento ex art. 97 Cost. e finalizzato a perseguire le finalità stabilite dall’art. 2, comma 1, del D.lgs. n. 165/01 (lettere da a. ad e.) di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e imparzialità, al cui cospetto le posizioni giuridiche soggettive dei lavoratori assumono consistenza di interesse legittimo ( ex multis : T.A.R. Lazio-Roma, sez. III, 12.7.2021, n. 8225).
Senonché – come correttamente argomentato nell’eccezione di parte resistente – nel caso oggetto del presente giudizio l’atto macro-organizzativo impugnato è stato adottato da una ASL talché, diversamente da quanto previsto per la generalità delle amministrazioni pubbliche, “ nello speciale ambito del servizio sanitario nazionale è la legge (art. 3 del d.lgs. 30/12/1992 n. 502) a qualificare gli atti aventi ad oggetto l'organizzazione ed il funzionamento delle unità sanitarie locali, non come provvedimenti aventi natura pubblicistica, bensì come atti aziendali di diritto privato a fronte dei quali sono certamente configurabili situazioni di diritto soggettivo. Un atto di macro-organizzazione di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 502/1992, ancorché finalizzato al raggiungimento del fine pubblico dell'azienda, è un provvedimento esplicitamente «disciplinato dal diritto privato», in coerenza con il suo carattere imprenditoriale e strumentale, di talché la giurisdizione sulle relative controversie spetta al Giudice Ordinario ” (T.A.R. Abruzzo-L’Aquila, sez. I, 14/02/2025, n. 82; in terminis cfr.: T.A.R. Abruzzo-L’Aquila, sez. I, sez. I, 4.2.2022, n. 44; Cons. Stato, sez. III, 26/5/2017, n. 2511; T.A.R. Campania-Salerno, sez. I, 3/1/2018, n. 10; T.A.R. Lazio Sez. III quater, 5/6/2019, n. 7209; TAR Lazio. sez. III Quater 3.1.2019 n. 26; TAR Piemonte, sez. I, 28.12.2017, n. 1375).
Ne consegue che il Giudice amministrativo adito è privo di giurisdizione in ordine all’impugnazione degli atti impugnati che hanno natura privatistica e la cui cognizione è devoluta alla giurisdizione ordinaria.
11) Conclusivamente il ricorso e i motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore di quella del Giudice Ordinario, davanti al quale il giudizio potrà essere riproposto, ai sensi dell’art. 11, comma 2, C.p.a., entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
12) Attesa la natura della controversia e la sua definizione con sentenza di rito, senza alcuna possibilità per il Giudice adito di verificare la fondatezza della pretesa azionata, il Collegio ravvisa eccezionali motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti di cui in epigrafe, li dichiara inammissibili per difetto di giurisdizione in favore della giurisdizione del Giudice Ordinario, dinanzi al quale il processo può essere riproposto con le modalità e i termini di cui all’art. 11 cod. proc. amm.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso a Genova nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EP RU, Presidente
RC LO, Primo Referendario, Estensore
Nicola Pistilli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RC LO | EP RU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.