Ordinanza collegiale 26 maggio 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 3493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3493 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03493/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01111/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1111 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Longhitano, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Catania, via Firenze 144;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Catania, Questura di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici domicilia in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto della istanza di rilascio della licenza di porto di fucile per uso sportivo, -OMISSIS-, emesso dal Questore della provincia di Catania il -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Catania, Questura di Catania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2025 il dott. OV SE TO AT e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 18 maggio 2023 e depositato in data 15 giugno 2023 il deducente ha rappresentato quanto segue.
Con verbale del 9 marzo 2018 della Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS- sono state ritirate in via cautelare due armi per uso sportivo di proprietà del ricorrente, detenute legalmente presso l’abitazione sita in -OMISSIS-, nonché il libretto personale per licenza di porto di fucile rilasciato dalla Questura di Catania; il verbale ha motivato il ritiro con la proposizione, da parte della ex moglie del ricorrente, di una querela nei suoi confronti, con la quale venivano denunciati episodi di minaccia grave, causate da un diverbio familiare.
Con comunicazione del 28 aprile 2018 il ricorrente ha dichiarato presso la Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS- di volere cedere le suddette armi, precedentemente ritirate, alla sezione di Tiro a Segno Nazionale di Catania.
Con nota datata--OMISSIS-la Questura di Catania ha notificato al ricorrente, il 4 maggio 2018, per il tramite della Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS-, la comunicazione di avvio del procedimento per la revoca della licenza di porto di fucile per uso sportivo; il ricorrente ha trasmesso all’Autorità di polizia una memoria difensiva, con la quale, contestando di avere minacciato l’ ex moglie, ha chiesto in via principale l’archiviazione dell’avviato procedimento ed in via subordinata di sospendere lo stesso in attesa della definizione dell’eventuale giudizio penale instaurato in seguito alla suddetta querela proposta dalla ex moglie.
Con provvedimento -OMISSIS-notificato al ricorrente il 4 giugno 2018, la Questura di Catania ha comunicato il decreto di revoca della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo ed il relativo libretto; con pec del 14 agosto 2018 il ricorrente, per il tramite del proprio legale, ha comunicato al Questore di Catania di aver deciso di non proporre ricorso avverso il suddetto provvedimento, riservandosi di chiedere la revoca del provvedimento in questione o comunque di presentare una nuova istanza di concessione di porto d’armi in caso di conclusione del procedimento penale, scaturito dalla denuncia per minacce, con un’archiviazione o un’assoluzione.
Con comunicazione del-OMISSIS- 1° Terr., la Prefettura di Catania ha comunicato al ricorrente l’archiviazione del procedimento amministrativo avviato a seguito della proposta di divieto di detenzione di armi.
Con decreto di citazione a giudizio del -OMISSIS-, depositato presso la Procura Distrettuale della Repubblica il -OMISSIS-, il ricorrente è stato citato a comparire innanzi il Giudice di Pace di -OMISSIS- all’udienza del -OMISSIS-.
Successivamente, con verbale del 28 dicembre 2020, il ricorrente ha presentato denuncia orale presso la Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS- per avere subito un tentato furto con scasso ad opera di ignoti presso la propria abitazione; con pec del 9 gennaio 2021 il ricorrente, in seguito al suddetto tentativo di furto, ha chiesto alla Questura di Catania il rilascio della licenza di porto d’armi per uso sportivo o di essere autorizzato a detenere armi per difesa presso la propria abitazione. Con decreto del -OMISSIS-, il Questore di Catania ha comunicato al ricorrente il decreto di rigetto dell’istanza (e ciò dopo la comunicazione dei motivi ostativi da parte della Questura e della memoria trasmessa dal ricorrente a sostegno dell’accoglimento dell’istanza).
Con sentenza n. -OMISSIS-emessa dall’Ufficio del Giudice di Pace di -OMISSIS- il -OMISSIS- nel procedimento penale n.-OMISSIS- RGNR e n.-OMISSIS- R.G. è stato dichiarato di non doversi procedere nei confronti del ricorrente per intervenuta remissione della querela a suo tempo proposta dalla ex moglie e per la sua accettazione tacita.
Con pec inviata il 23 febbraio 2022 alla Direzione Centrale della Polizia criminale, il ricorrente ha presentato richiesta di accesso ai propri dati personali conservati negli uffici del Centro Elaborazione Dati del Ministero dell’Interno ai sensi della legge n. 121/1981 e l’aggiornamento degli stessi; con nota dell’-OMISSIS-, il Ministero adito ha comunicato al ricorrente che la sua posizione presso il CED era stata aggiornata.
Con comunicazione del 15 giugno 2022 indirizzata al Questore di Catania ed al dirigente della Divisione P.A.S.I., il ricorrente, preso atto della remissione della suddetta querela da parte dell’ ex moglie, ha chiesto la revoca del decreto di revoca della licenza di porto d’armi per uso tiro a volo e del relativo libretto ed il rilascio della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo.
Con nota del 14 ottobre -OMISSIS-, la Questura di Catania ha comunicato al ricorrente i motivi ostativi all’accoglimento della propria istanza; il ricorrente ha, quindi, inviato all’Amministrazione una memoria difensiva datata 10 novembre 2022 con la quale ha confutato le ragioni contenute nel suddetto provvedimento e ha insistito nell’accoglimento della propria istanza.
Con il decreto impugnato l’Amministrazione resistente ha comunicato il rigetto dell’istanza.
Con l’atto introduttivo del giudizio il ricorrente ha, dunque, avanzato la domanda in epigrafe.
1.1. Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Catania, Questura di Catania, chiedendo il rigetto del ricorso proposto in quanto infondato in fatto e diritto.
1.2. Con ordinanza 26 maggio 2025, n. 1699 sono stati disposti incombenti istruttori, ponendo il relativo onere a carico della parte più diligente.
La parte ricorrente ha dato esecuzione alla misura istruttoria con deposito documentale in data 17 luglio 2025.
1.3. All’udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2025, presenti il difensore della parte ricorrente e l’Avvocatura erariale per la parte resistente, come da verbale, dopo la discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con unico articolato motivo di ricorso sono stati dedotti i vizi di Violazione degli articoli 3, 10 e 10 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, contraddittorietà, illogicità manifesta e travisamento dei fatti .
Il ricorrente, in sintesi, dopo aver richiamato la motivazione della statuizione di rigetto racchiusa nell’atto avversato, evidenzia di aver presentato una memoria difensiva - a seguito della comunicazione da parte della Questura dei motivi ostativi con nota prot. -OMISSIS- - con la quale ha confutato le motivazioni con cui la ex moglie aveva presentato una querela per presunte minacce e ha avanzato delle considerazioni di fatto e di diritto per illustrare l’infondatezza e la strumentalità della querela in questione, argomentazioni che - lamenta il deducente - con una sorta di clausola di stile sono state superate dall’Amministrazione resistente (“ dalle memorie difensive non si rilevano elementi utili ai fini dell’adozione di un provvedimento favorevole ”), omettendo di motivare nel merito ed eventualmente di confutare in maniera appropriata le motivazioni addotte a sostegno dell’accoglimento dell’istanza.
Per l’esponente, inoltre, dall’esame delle ragioni di rigetto del provvedimento impugnato si ricava che l’Amministrazione ha adottato la decisione negativa in violazione del disposto di cui all’art. 3 della legge n. 241/1990.
In particolare, argomenta l’esponente, l’atto impugnato si è limitato a riportare testualmente ed acriticamente due dichiarazioni rilasciate dalla ex moglie in data 24 gennaio 2023 presso il Comando Stazione Carabinieri di-OMISSIS- su richiesta della Divisione PASI di Catania, dichiarazioni che si sostanziano: nella precisazione - da parte della dichiarante - di non avere ricevuto, da parte del ricorrente, alcun tipo di minaccia esplicita, con l’ulteriore indicazione, tuttavia, che, nei pochi contatti avuti, il ricorrente avrebbe manifestato nei confronti della medesima “… degli atteggiamenti con delle frasi denigratorie, offensive e minacciose, ricevute sulla messaggistica “WhatsApp” nel periodo compreso fra il 2019 al 2021 ” .
Per l’esponente trattasi di affermazioni di carattere generico, aleatorio e soprattutto contraddittorio, che rappresentano uno sfogo di carattere personale nei riguardi dell’ ex marito, con il quale la dichiarante ha intrattenuto un contenzioso giudiziario per la separazione e per il successivo divorzio particolarmente conflittuale, soprattutto per le pretese di carattere economico vantate dalla stessa, respinte dalla sentenza di divorzio, donde il forte risentimento alla base di siffatte dichiarazioni.
Sempre per il ricorrente, un primo aspetto di contraddittorietà della motivazione dell’atto impugnato si evince dal fatto che il testo ed il contenuto delle presunte frasi “ denigratorie, offensive e minacciose ” contenute nella “ messaggistica WhatsApp ” (tuttavia, il ricorrente argomenta che nel 2019 e 2020 non possedeva uno smartphone e quindi non era in grado di inviare alcun messaggio di whatsapp ) in tesi pronunciate dall’esponente non sono riportati nell’atto impugnato a sostegno della motivazione di rigetto; un secondo aspetto di contraddittorietà risulta dal contrasto tra la dichiarazione della ex moglie che riferisce ai Carabinieri che “ non ci sono state esplicite minacce ” e l’ulteriore dichiarazione secondo la quale il ricorrente avrebbe scritto nei suoi confronti “ delle frasi denigratorie, offensive e minacciose ”, delle quali, tuttavia, non vi è alcuna traccia nell’atto impugnato.
Aggiunge la parte ricorrente che l’ ex moglie “ ha dichiarato di temere per la sua incolumità perché gli atteggiamenti del richiedente non sono legati a delle vere e proprie motivazioni che possano indurre alle frasi denigratorie e minacciose, ma scaturiscono da dei suoi momenti di malessere personale non dovuti a me, ma ad uno sfogo incondizionato su di me, così come accadeva quando eravamo sposati ”; per l’esponente, tuttavia, o la ex moglie teme per la propria incolumità in quanto effettivamente è in grado di riportare episodi di minacce e pericoli specifici e concreti, accertabili di fatto, o non teme affatto, in quanto essa stessa ha dichiarato che l’esponente non ha mai posto in essere esplicite minacce nei suoi confronti e che il sospetto di un presunto pericolo per la propria incolumità scaturisce da supposti e non meglio provati momenti di malessere personale del ricorrente, dovuti ad un presunto “sfogo incondizionato” nei suoi confronti.
La parte ricorrente rileva ulteriormente di aver già fatto presente - nella memoria difensiva - le ragioni di forte conflittualità tra gli ex coniugi che hanno condotto la ex moglie e a proporre la querela (poi rimessa) e che l’atto impugnato non solo non ha motivato in ordine al procedimento logico-giuridico seguito riguardo la valenza probatoria da dare alle dichiarazioni della ex moglie nell’audizione del 24 gennaio 2023, ma non ha neanche motivato in ordine al procedimento logico-giuridico seguito nel valutare l’attendibilità probatoria o meno della “ messaggistica WhatsApp ” che sarebbe stata consegnata ai militari e che, quindi, era in possesso dell’Amministrazione (nell’atto impugnato si legge che “ Questa Amministrazione non può non evidenziare che, nonostante la separazione tra i coniugi sia avvenuta nel febbraio 2017, il richiedente, fra il 2019 ed il 2021, ha offeso, denigrato e minacciato l’ex moglie con messaggi inviati tramite la rete sociale WhatsApp ”).
Per l’esponente, dall’esame incrociato e ponderato delle mere dichiarazioni verbali fatte dalla ex moglie il 24 gennaio 2023 e dal contenuto della suddetta messaggistica (dalla cui lettura si evince a tratti una dialettica conflittuale tra gli ex coniugi), l’atto impugnato avrebbe dovuto concludere la fase istruttoria motivando la determinazione negativa, ossia avrebbe dovuto riversare la discrezionalità che la legge gli assegna in un atto formale, ragionevolmente motivato, ciò che non è stato fatto ed anche da ciò deriva l’ulteriore motivo di illegittimità dell’atto impugnato.
Dopo aver richiamato ampio corredo giurisprudenziale in materia, la parte ricorrente ha argomentato che è attraverso la motivazione del provvedimento amministrativo che i soggetti destinatari dell’atto hanno la possibilità di accertare e verificare che l’esercizio del potere posto in essere dalla Pubblica Amministrazione sia conforme ai principi di correttezza, imparzialità e buon andamento sanciti nell’art. 97 Cost..
Infine, la parte ricorrente lamenta che alla richiesta di incontro - formulata dal difensore del deducente - l’Amministrazione non ha mai dato riscontro con la conseguenza che il deducente non è stato messo nella condizione di partecipare compiutamente alla formazione dell’atto amministrativo finale facendo valere le proprie ragioni (non solo attraverso l’invio della memoria difensiva del 10 novembre 2022), ma anche esplicitandole in una audizione personale e, anche sotto tale aspetto, risultano violate le norme calendate.
2. L’Amministrazione resistente ha contrastato i motivi di ricorso articolati e la domanda demolitoria avanzata dalla parte ricorrente.
3. Il ricorso merita di essere accolto, nei sensi e nei limiti in appresso specificati.
3.1. Il Collegio intende preliminarmente evidenziare che, per consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale:
- la facoltà di detenere e portare armi corrisponde ad un interesse del privato ritenuto cedevole di fronte al ragionevole sospetto di abuso della facoltà medesima, il cui soddisfacimento recede al cospetto dell’esigenza di evitare rischi per l’incolumità pubblica e per la tranquilla convivenza della collettività, sicché l’Amministrazione può legittimamente negare la detenzione e il porto d’armi anche qualora la condotta dell’interessato presenti soltanto segni di pericolosità o semplici indizi di inaffidabilità (cfr., ex plurimis , T.A.R. Veneto, sez. II, 7 gennaio 2025, n. 20; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, 18 novembre 2024, n. 3142; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 9 agosto 2022, n. 1478);
- la richiesta di porto d’armi può essere soddisfatta solo nell’ipotesi che non sussista alcun pericolo che il soggetto possa abusarne, richiedendosi che l’interessato sia esente da mende e al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo in modo tale da scongiurare dubbi e perplessità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. III, 13 luglio 2021, n. 5306; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 26 agosto 2025, n. 1427; T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 3 luglio 2025, n. 586);
- la revoca o il diniego dell’autorizzazione possono essere adottate sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell’abuso dell’autorizzazione stessa, potendo assumere rilevanza anche fatti isolati, ma significativi e potendo l'Amministrazione valorizzare nella loro oggettività sia fatti di reato diversi, sia vicende e situazioni personali del soggetto che non assumano rilevanza penale, concretamente avvenuti, anche non attinenti alla materia delle armi, da cui si possa desumere la non completa affidabilità all’uso delle stesse (cfr., ex plurimis , cit. Cons. Stato, sez. III, 13 luglio 2021, n. 5306; T.A.R. Veneto, sez. IV, 13 settembre 2024, n. 2163; T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 17 aprile 2024, n. 475);
- il carattere accentuatamente discrezionale del giudizio in ordine all’affidabilità nell’uso delle armi importa poi la legittimità anche del ricorso a valutazioni della capacità di abuso fondate su considerazioni probabilistiche e su circostanze di fatto assistite da meri elementi di fumus , in quanto nella materia de qua l’espansione della sfera di libertà dell’individuo è destinata a recedere di fronte al bene della sicurezza collettiva (cfr., ex plurimis , cit. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, 18 novembre 2024, n. 3142; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 17 maggio 2024, n. 1852; T.A.R. Veneto, sez. I, 16 marzo 2020, n. 256).
Costituisce ius receptum in giurisprudenza, inoltre, il principio in base al quale, in tema di divieto di detenzione e porto d'armi, il potere discrezionale della Pubblica amministrazione, proprio in forza della riconosciuta ampia discrezionalità, va esercitato nel rispetto dei canoni tipici dell’esercizio della discrezionalità amministrativa, sia sotto il profilo motivazionale che sotto quello della coerenza logica e ragionevolezza; la motivazione, pertanto, deve dare conto dell'adeguata istruttoria espletata al fine di evidenziare circostanze di fatto in ragione delle quali il soggetto sia ritenuto pericoloso o comunque capace di abusi (cfr. Cons. Stato, sez. I, 21 agosto 2024, n. 1084; Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 4 ottobre 2022, n. 997).
3.2. Fermo quanto sopra, il Collegio ritiene fondata la censura con la quale la parte ricorrente ha contestato il difetto di motivazione del provvedimento di diniego avversato, ciò che consente l’assorbimento delle restanti censure.
Emerge dagli atti versati nel fascicolo del giudizio che la querela presentata dall’ ex moglie del ricorrente nel 2018 è stata rimessa dalla persona offesa, donde l’esito processuale della dichiarazione di non doversi procedere nei confronti dell’imputato per intervenuta remissione della querela e sua accettazione tacita (sentenza n. -OMISSIS-dell’Ufficio del Giudice di Pace di -OMISSIS- – Sezione Penale).
Ciò premesso, il Collegio rileva che - sebbene, per costante e condiviso orientamento giurisprudenziale, l’Amministrazione mantenga il potere di valutare il fatto-reato nella sua obiettiva dimensione storica, indipendentemente dalla remissione della querela da parte della persona offesa, non risultando la detta circostanza decisiva per desumere il venir meno del giudizio di pericolosità o di inaffidabilità del soggetto - a fronte del richiamato esito processuale la Questura non poteva, nel valutare la nuova istanza del ricorrente, limitarsi a richiamare acriticamente la presentazione della querela per trarre dalla stessa un automatico giudizio negativo, non avendo la stessa comportato conseguenze sanzionatorie per il ricorrente; piuttosto, la Questura, avrebbe dovuto verificare con maggior rigore la verosimiglianza e la rilevanza dei fatti che avevano dato origine al procedimento penale in questione, al fine di formulare un autonomo e attuale giudizio di non affidabilità (cfr. T.A.R. Toscana, sez. IV, 26 novembre 2024, n. 1373).
Quanto alle dichiarazioni rese dalla ex moglie in data 24 gennaio 2023, le stesse, come contesta il deducente, si rivelano contradittorie in quanto la dichiarante ha negato che, successivamente alle vicende oggetto di denuncia nel 2018, il ricorrente abbia profferito “ esplicite “minacce” , ma poi ha riferito che l’esponente ha utilizzato “ frasi denigratori (e) , offensivi (e) e minacciose ” (ribadendo in un successivo passaggio la pronuncia di “ frasi denigratori (e) e minacciose ” nei propri confronti da parte dell’ ex marito), nel periodo 2019-2021, come da messaggistica consegnata in copia ai militari dell’Arma dei Carabinieri.
Inoltre, dal tenore della detta messaggistica (versata nel fascicolo del giudizio dalla parte resistente, unitamente al verbale di sommarie informazioni del 24 gennaio 2023) emerge un evidente contrasto fra ex coniugi, estrinsecatasi - in particolare - in contestazioni reciproche, in accuse rivolte dal ricorrente alla ex moglie in ordine alle cause del naufragio dell’unione coniugale, alla gestione e all’educazione dei figli (anche in relazione all’andamento scolastico), nonché alla questione delle conseguenze economiche derivanti dalla separazione e divorzio (quanto in particolare al mantenimento); dalla stessa messaggistica emergono anche frasi poco commendevoli, se non addirittura improperi (rivolti dal ricorrente alla ex moglie).
Nondimeno dalla stessa messaggistica non emergono frasi minacciose rivolte dal deducente alla ex coniuge: non possono essere considerate tali, in particolare, l’espressione “ Ognuno, d’ora in poi, subirà le conseguenze delle proprie azioni ”, che la stessa ex moglie riconduce alla dinamica conflittuale padre (odierno ricorrente) - figlio -OMISSIS-ovvero la locuzione “ Stai attenta a non esagerare con la tua falsità ”, che dal tenore dei messaggi pare riferirsi ad ipotizzati tradimenti e a possibili azioni volte a riferire a terzi interessati delle affermate infedeltà coniugali (con conseguenti possibili ripercussioni sulla sorte di distinti vincoli coniugali).
In altri termini, pur in un quadro complessivo caratterizzato da assenza di serenità o, quantomeno, di distaccata gestione dei rapporti fra ex coniugi (anche quali genitori di figli minori), la messaggistica in questione avrebbe meritato un più articolato approfondimento - nel corredo motivazionale dell’atto impugnato - al fine di supportare le conclusioni raggiunte dalla Questura, incentrate anche sul timore espresso dalla ex coniuge per la propria incolumità.
Sul punto, invero, occorre osservare che l’importanza della motivazione dell'atto amministrativo è stata ripetutamente affermata dalla giurisprudenza - condivisa dal Collegio - secondo cui la “ motivazione del provvedimento amministrativo rappresenta il presupposto, il fondamento, il baricentro e l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile ” (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. VI, 2 maggio 2025, n. 3730).
Peraltro, il reiterato richiamo a massime giurisprudenziali non vale a motivare il giudizio di non affidabilità, ma ha l’effetto di tradursi in un generale e astratto diniego, avulso dalla fattispecie concreta (cfr. cit. T.A.R. Toscana, sez. IV, 26 novembre 2024, n. 1373).
4. In conclusione, il ricorso merita di essere accolto, nei sensi e nei limiti precisati, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Dovendo procedere alla rinnovazione dell’attività amministrativa, in senso favorevole o contrario all’agognato (dal ricorrente) rilascio del titolo de quo , l’Amministrazione resistente terrà conto dell’effetto conformativo impresso al riesercizio del potere pubblico dalla presente decisione di annullamento.
5. In considerazione della natura interpretativa delle questioni esaminate e della peculiarità della res controversa sussistono gli estremi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti, salvo l’obbligo di refusione del contributo unificato, a carico dell’Amministrazione resistente, a favore della parte ricorrente (posto che, nel processo amministrativo, l’obbligazione di pagamento del contributo unificato è tale ex lege per un importo predeterminato e grava in ogni caso sulla parte soccombente, essendo sottratta alla potestà del giudice, sia quanto alla possibilità di disporne la compensazione, sia quanto alla determinazione del suo ammontare: cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. V, 15 febbraio 2024, n. 1531; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 16 maggio 2024, n. 3194).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti precisati in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate, fatto salvo l’obbligo dell’Amministrazione resistente di refusione in favore della parte ricorrente delle somme effettivamente versate a titolo di contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e tutte le persone menzionate; ritenuto, inoltre, che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’art. 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità dei minori, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ZI RI ST, Presidente
OV SE TO AT, Primo Referendario, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV SE TO AT | ZI RI ST |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.