Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 5979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5979 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale n. 10423/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
X sez., in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, in persona del giudice dott. Ulisse Forziati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c. nella causa civile promossa con atto di appello notificato in data 28.04.2023 ed iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato in pari data da
, codice fisc. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Napoli, via Toledo n. 205, presso lo studio dall'Avv. Francesco
Iaccarino, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE contro
partita Iva , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, dott. , con sede legale in Verona, Controparte_2
Lungadige Cangrande n. 16, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Domenico Fontana, 36 presso lo studio dell'Avv. Paolo Capaldo, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione in I grado
APPELLATA nonché
partita Iva con sede legale in Napoli, viale Controparte_3 P.IVA_2
Michelangelo n. 33
APPELLATA - CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del giudice di pace di Napoli n. 18955/23, pubblicata in data 14.04.2023, in materia di incidente stradale
Conclusioni per l'appellante:
1. In via principale: Accertare e dichiarare e per l'effetto, riformare totalmente l'impugnata sentenza, ritenendo fondati i motivi esposti con il presente gravame, e per l'effetto condannare la in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, quale società assicuratrice per la RCA dell'AUTOVETTURA FIAT DUCATO targata
BZ279KZ, al risarcimento danni a cose quantificati in € 5.500,00 ovvero a quella somma maggiore o minore che il Sig. Giudice riterrà di Giustizia, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dall'evento all'effettivo soddisfo;
2. In via principale: Accertare e dichiarare la nullità della sentenza di primo grado in quanto affetta da “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, di “motivazione perplessa
1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla refusione delle spese del doppio
[...] grado di giudizio anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per responsabilità aggravata oltre ad I.V.A.,
C.P.A., con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, con la maggiorazione di spese generali ex art. 15 D.M. 55/2014.
Conclusioni per la : si riporta a tutti i propri atti e verbali di causa, insistendo nel CP_1 rigetto del gravame, perché infondato in fatto ed in diritto come è stato dimostrato in corso di causa, con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre accessori di legge.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
§ 1. La presente causa ha ad oggetto la domanda proposta da nei Parte_1 confronti della società e della al fine di ottenere il Controparte_3 Controparte_1 risarcimento dei danni da lui subiti a causa del sinistro stradale, che si sarebbe verificato in data 18.03.2019, alle ore 13.30 circa, in Napoli, via Caio Duilio, all'altezza del civico 36.
Secondo quanto esposto nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado: - nelle sopradette circostanze di tempo e di luogo, il motociclo Honda SH 150 targato EF16117, di proprietà dello
, era fermo in sosta sul ciglio della strada, allorquando fu urtato dal furgone Fiat Parte_1
Ducato, targato BZ279KZ, di proprietà della e assicurato per la Controparte_3 CP_ responsabilità civile - nel procedere lungo via Carlo Duilio “in senso Controparte_1 contrario di marcia”, il furgone colpì, con il suo lato anteriore destro, la parte destra del motociclo;
- a seguito dell'urto, quest'ultimo cadde al suolo, riportando danni quantificati in €
5.500,00.
Con sentenza n. 18955/2023, pubblicata in data 14.04.2023 e non notificata, il giudice di pace di Napoli ha rigettato la richiesta risarcitoria, compensando le spese di lite. In particolare, il giudice ha ritenuto la domanda non provata, atteso che il teste escusso, sig. , Testimone_1 non aveva riferito chi avesse annotato il numero di targa del furgone, per cui non vi era prova del coinvolgimento del veicolo di proprietà della convenuta nel sinistro. “Prova che nella fattispecie in esame l'attore doveva fornire in maniera rigorosa, atteso che la Controparte_6 nel costituirsi in giudizio ha dedotto che il veicolo BZ279KZ, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate nel libello introduttivo non è stato coinvolto in alcun sinistro, circostanza denunciata alle competenti autorità con querela dal rappresentante legale della convenuta società, querela allegata in atti” (cfr. p. 2 sentenza;
gli errori nella punteggiatura sono presenti nell'originale).
Avverso la predetta sentenza, il sig. ha interposto appello, sostenendo che: - il Parte_1 giudice aveva richiamato la querela sporta dalla controparte, “senza tenere minimamente conto che la suddetta querela era del tutto infondata, pretestuosa, e strumentale non avendo esplicato alcun effetto nei confronti dell'attore, in quanto, prontamente archiviata nel PM di
2 competenza”; - aveva fornito la prova dei fatti costitutivi della pretesa mediante la deposizione del teste - il giudice aveva ritenuto incompleta la deposizione del teste Testimone_1 soltanto perché quest'ultimo non aveva riferito chi avesse annotato il numero di targa del furgone, senza considerare che “agli atti di causa vi era la prova provante della foto del veicolo convenuto che procedeva sulla Via Caio Duilio, in senso contrario di marcia”; - il giudizio di inattendibilità del teste era quindi errato;
- sussisteva il vizio di omessa o apparente motivazione, in quanto il giudice aveva omesso di indicare gli elementi da cui aveva tratto il suo convincimento ovvero li aveva indicati, ma senza esaminarli con accuratezza. Ciò dedotto, ha rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe.
La si è costituita, spiegando per quale motivo la decisione Controparte_7 era corretta e concludendo per il rigetto dell'appello.
La è rimasta contumace. Controparte_3
Dopo alcuni rinvii per consentire a parte appellante di ricostruire il proprio fascicolo di primo grado e dopo aver fissato apposita udienza per escutere nuovamente il teste e per sentire il sig. in sede di interrogatorio libero, la causa è stata rinviata all'udienza del Parte_1
15.05.2025 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.. A tale udienza, il giudice si è riservato il deposito della sentenza secondo quanto previsto dal terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c..
*****
§ 2. L'appello è infondato.
In primis, va osservato che il giudice ha spiegato per quale motivo la domanda non poteva ritenersi provata, sicché, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la sentenza è dotata di motivazione, senza dubbio sintetica ma pur sempre idonea a dar conto delle ragioni alla base del rigetto. In particolare, con valutazione condivisa dal Tribunale, il giudice di pace ha ritenuto che la deposizione testimoniale non fosse sufficiente a provare tutti i fatti costitutivi della pretesa. Infatti, dopo aver descritto l'urto tra furgone e motociclo e dopo aver precisato che il proprietario di quest'ultimo giunse sul posto quando il sinistro si era già verificato, il teste non ha specificato chi avesse annotato la targa del Fiat Ducato, che, a suo dire, Tes_1 scappò subito dopo l'urto, senza fermarsi. Tale omissione non consente di ricostruire le modalità attraverso cui fu identificato il veicolo, con la conseguenza che non può ritenersi provata la circostanza secondo cui fu proprio il furgone di proprietà della Controparte_3 targato BZ279KZ, a causare l'incidente.
Con ordinanza resa all'udienza del 23.11.2023, il Tribunale ha disposto la rinnovazione della testimonianza, al fine di domandare al teste chi avesse annotato il numero di targa. Tes_1
Inoltre, sempre per ricostruire le modalità attraverso cui sarebbe stato individuato il Fiat
Ducato, il Tribunale ha disposto l'interrogatorio libero dell'appellante. L'onere di intimare il teste è stato posto a carico dello . Parte_1
All'udienza fissata per i suddetti incombenti istruttori, non sono comparsi né il difensore dell'appellante né il teste né lo in persona (vedi verbale dell'udienza del 08.02.2024). Parte_1
3 Il difensore non è comparso neanche alla successiva udienza fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., né ha dato prova di aver intimato la comparizione al teste.
Dunque, dalla condotta processuale dell'appellante, che con la sua defezione ha reso impossibile ricostruire gli aspetti non chiari della vicenda, è possibile trarre argomenti di prova ex art. 116, comma 2, c.p.c., idonei a confermare la decisione di primo grado. In altri termini,
è stata proprio la condotta del sig. a impedire quegli approfondimenti, che avrebbero Parte_1 potuto completare il quadro istruttorio. In tal modo, le carenze probatorie evidenziate dal giudice di prime cure non sono state colmate.
Peraltro, in sede di ricostruzione della propria produzione di parte, l'appellante non ha prodotto nemmeno la fotografia del furgone, sicché non è dato sapere se l'esame di tale documento, invocato in atto di appello, avrebbe consentito di ricondurre l'incidente al furgone dell'appellata.
In conclusione, l'istruttoria di I grado non ha fornito la prova del coinvolgimento del Fiat
Ducato di proprietà della nel sinistro per cui è causa. Inoltre, con la sua Controparte_3 condotta processuale, l'appellante ha impedito di superare le lacune istruttorie evidenziate dal giudice di prime cure. Da quanto precede deriva il rigetto dell'appello.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e, in mancanza di apposita nota, si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014 e del valore della controversia.
In assenza di appello incidentale non è possibile modificare la sentenza di I grado nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta l'appello avverso la sentenza del giudice di pace di Napoli n. 18955/23, proposto da nei confronti della e della Parte_1 Controparte_7 [...]
Controparte_3
b) condanna al pagamento delle spese di lite dell'appellata costituita, Parte_1 liquidate € 3.100,00 per compenso del difensore (di cui € 600,00 per la fase di studio, €
500,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase di trattazione/istruttoria, €
1.000,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nei limiti del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge.
Sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115 del 2002.
Napoli, 16.06.2025 Il Giudice
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