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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 20/05/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta a ruolo al n. 4364/2021 R.G., promosso da:
, nato a [...] il [...], residente in 31100 Treviso, V.le CP_1
Monte Grappa n.47/2, codice fiscale , difeso e rappresentato CodiceFiscale_1 dall'avvocato Sara San Marco, codice fiscale , presso il cui CodiceFiscale_2 studio in 31100 Treviso, Viale Vittorio Veneto n. 10 dichiara di eleggere domicilio, autorizzando le notifiche e le comunicazioni al numero telefax 0422024856 ed all'indirizzo
PEC: Email_1
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_2 legale in 20154 Milano (MI), Corso Como n.17, codice fiscale partita iva P.IVA_1
, costituitasi in giudizio con l'avvocato Riccardo Tedeschi, codice fiscale P.IVA_2
, partita iva , procuratore e domiciliatario presso il suo C.F._3 P.IVA_3 studio sito in Verona, Via Adigetto n. 11, con possibilità di comunicazioni fax al n. 045/8538188 ed all'indirizzo PEC: o Email_2 Email_3
Giudice Istruttore: Dott. Luca Deli.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 20 giugno 2024, le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
Conclusioni di parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, Nel merito: accertate le ragioni di fatto e di diritto di cui in narrativa, condannare in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al sig. la CP_1 residua somma, spettantegli per il sinistro patito in data 31.08.19, ammontante ad
€.42.500,00 o la diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, anche maggiorati ex art. 1284, comma IV, c.c.. Il tutto con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre accessori e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Conclusioni di parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, Nel merito: accertato e dichiarato che l'infortunio oggetto di causa non è coperto dalla garanzia base della polizza n. 402506599, bensì dalla specifica estensione B6, liquidarsi in favore del il minor CP_1 importo derivante dall'applicazione delle condizioni di polizza e, in particolare dall'art. 20, delle CGA, in espressa deroga alle franchigie indicate in polizza per invalidità permanente da infortunio che vengono disapplicate al caso di specie e quindi, liquidarsi la somma di € 5.000,00, già dedotto di quanto pagato stragiudizialmente da in favore Controparte_2 dell'attore (€ 42.500,00), spese legali compensate. In via principale, accertata e dichiarata per le ragioni esposte la congruità dell'importo complessivamente corrisposto a titolo di indennizzo di € 42.500,00, rigettare integralmente le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto, con refusione delle spese del presente giudizio comprensive di compensi, rimborso forfettario 15%, cpa e iva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 29 giugno 2021, il sig. ha CP_1 convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale, esponendo Controparte_2 di essere titolare di una polizza infortuni professioni ed extraprofessionali (polizza AXA n.1.2204.8.402506599). Ha dedotto che in data 31 agosto 2019, trovandosi in Treviso nei pressi di Viale Vittorio Veneto n.10, cadeva accidentalmente dalla propria bicicletta procurandosi importanti lesioni. A seguito dell'infortunio, veniva ricoverato presso il reparto
OC di Treviso dal 31 agosto 2019 al 4 settembre 2019, con diagnosi di frattura della branca ileo ischiopubica destra con interessamento acetabolare e infrazione dell'ottava costa destra. Successivi accertamenti evidenziavano ulteriori traumi alla spalla destra, una distorsione del rachide cervicale e una contusione emitorace destra. Lamentando disturbi erettili e sfinteriali, l'attore eseguiva anche visite urologiche ed un'EMG.
Completato l'iter medico-terapeutico, il sig. i rivolgeva al medico legale dott. CP_1 che quantificava il danno biologico permanente nella misura del Persona_1
18%. Denunciato il sinistro alla compagnia assicurativa Controparte_2
l'attore veniva visitato dal medico fiduciario dott. , il quale riconosceva un Persona_2 danno biologico pari al 16%.
inviava all'attore un'offerta di liquidazione basata su Controparte_2 un'invalidità permanente del 16%, applicando una franchigia del 10% prevista dall'art. 20 B6 delle condizioni generali di polizza, relativa ai sinistri occorsi in occasione di "corse e gare ciclistiche, triathlon e duathlon e relativi allenamenti". L'attore riceveva un acconto pari a
€.42.500,00.
Il procuratore di parte attrice respingeva l'offerta, sostenendo l'inapplicabilità della franchigia, non essendo l'infortunio avvenuto durante una gara ciclistica o un allenamento.
Non ricevendo risposta dalla compagnia, il sig. resentava istanza di CP_1 mediazione. rifiutava di aderire, ritenendo congrua l'offerta. Il Controparte_2 tentativo di mediazione si concludeva negativamente.
Contr A fronte del mancato accordo e del rifiuto di di rimuovere la franchigia applicata, il sig. i vedeva costretto ad adire l'Autorità Giudiziaria per ottenere la corretta CP_1 applicazione delle condizioni di polizza.
Si costituiva in giudizio contestando integralmente la Controparte_2 domanda attorea e ritenendo congruo l'indennizzo già versato. A fondamento della propria difesa, sosteneva che l'infortunio fosse avvenuto in corso di "competizioni sportive o di allenamenti", come previsto dall'art. 20 B6, giustificando così l'applicazione della franchigia
2 contestata. La compagnia asseriva che la circostanza che l'attore stesse utilizzando una bici da corsa e che l'incidente fosse avvenuto la mattina presto alle 7:45, unita alla tessera sportiva dell'attore, indicasse un allenamento. Sottolineava inoltre che il sinistro sarebbe avvenuto all'altezza dell'Ospedale San Camillo, a circa 300 metri dallo studio legale indicato Contr dall'attore. si riservava di produrre documentazione medica e chiamare testimoni per dimostrare che l'attore stesse effettivamente svolgendo un allenamento in bici da corsa.
All'udienza di prima comparizione del 25 novembre 2021, la difesa attorea contestava le deduzioni avversarie, sollevando altresì la natura vessatoria della clausola di cui all'art. 20 B6 e la sua nullità o inefficacia ai sensi degli artt. 1341, 1342, 1370 c.c. e 33 Cod. Consumo.
Venivano concessi i termini per il deposito di memorie istruttorie.
Nel corso della fase istruttoria, il Giudice ammetteva ordini di esibizione documentale richiesti dalla convenuta, ordinando al SUEM 118 l'esibizione della scheda ambulanza e all'Ospedale di Treviso il verbale di accettazione al Pronto Soccorso. La documentazione acquisita veniva depositata da parte convenuta. Successivamente, veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta da parte convenuta, con l'escussione di tre testi.
All'udienza del 18 ottobre 2022, il Giudice formulava alle parti una proposta conciliativa ex Contr art. 185 bis c.p.c., che prevedeva il pagamento da parte di di un ulteriore importo di
€.37.500,00 oltre interessi e €.3.500,00 per spese legali. All'udienza del 24 novembre 2022, solo parte attrice dichiarava di accettare la proposta. Stante il mancato accordo, il Giudice disponeva una Consulenza Tecnica d'Ufficio medico legale (CTU), nominando la dott.ssa
Persona_3
La CTU espletata confermava il nesso causale tra le lesioni patite dal sig. il CP_1 sinistro, quantificando l'invalidità permanente dell'attore nella misura del 17%.
All'udienza del 20 giugno 2024, le parti precisavano le conclusioni. Il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Le parti depositavano i rispettivi scritti conclusionali e di replica nei termini assegnati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia verte sull'applicabilità al sinistro occorso al sig. in CP_1 data 31 agosto 2019 della franchigia prevista dall'art. 20 B6 delle condizioni generali di polizza n. 402506599 stipulata con L'applicazione di tale Controparte_2 clausola, che riguarda gli infortuni derivanti dalla pratica non professionale di corse e gare ciclistiche, triathlon e duathlon e relativi allenamenti, comporterebbe l'applicazione di specifiche franchigie (5% sui primi €.250.000,00 e 10% sulla parte eccedente i €.250.000,00 di somma assicurata), in deroga alle franchigie previste dalla garanzia base (che non si applicano per invalidità pari o superiore al 15%).
ha sostenuto che il sinistro fosse avvenuto nel corso di un Controparte_2 allenamento ciclistico, giustificando l'applicazione della franchigia dell'art. 20 B6. A supporto di tale tesi, ha addotto che l'incidente si sia verificato alle 7:45 di mattina, che il sig. tesse utilizzando una bici da corsa e che, anziché davanti allo studio legale CP_1 indicato dall'attore, il sinistro fosse avvenuto a circa 300 metri di distanza, in prossimità
3 dell'Ospedale San Camillo. Secondo la convenuta, il tesseramento dell'attore nel gruppo sportivo ciclistico rafforzerebbe l'idea dell'allenamento.
Di contro, parte attrice ha fermamente contestato tale ricostruzione, affermando che al momento del sinistro si stava semplicemente recando presso lo studio del proprio legale, situato in Viale Vittorio Veneto n.10, per depositare un documento. Ha evidenziato che l'uso di una bici "a scatto fisso", sebbene con telaio leggero, non equivalga necessariamente a un allenamento sportivo. Soprattutto, la difesa attorea ha puntato sul principio cardine dell'onus probandi, sostenendo che, mentre grava sull'assicurato la prova che il rischio rientri nella categoria generale di copertura, spetta inequivocabilmente all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo, estintivo o modificativo della pretesa, ovvero la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di clausole che limitano il rischio indennizzabile, come quelle che prevedono franchigie o esclusioni.
Questo principio, sancito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 23.01.18 n.1558), trova piena applicazione nel caso di specie. ha basato la Controparte_2 propria eccezione sull'applicazione della franchigia di cui all'art. 20 B6, assumendo che il sinistro fosse avvenuto in occasione di un allenamento ciclistico. Per resistere alla domanda attorea, avrebbe dovuto fornire prova rigorosa di tale circostanza.
Dall'esame della documentazione acquisita in giudizio su impulso di parte convenuta
(verbali di accesso al Pronto Soccorso, scheda SUEM), non emerge alcun elemento univoco che attesti che il sig. tesse svolgendo un allenamento ciclistico. La descrizione CP_1 del sinistro come "trauma della strada, cade accidentalmente con la bici da corsa" si limita a descrivere il mezzo utilizzato e le modalità generiche dell'incidente, ma non la finalità dello spostamento. Né la prova testimoniale, espletata su richiesta di parte convenuta, ha fornito elementi probatori sufficienti a dimostrare che l'attore indossasse abbigliamento specifico da gara o allenamento.
Ancora, l'attore ha fornito elementi a sostegno della sua versione dei fatti, come la breve Contr distanza tra il luogo del sinistro (anche nella versione di e lo studio legale. Ha inoltre argomentato in modo convincente che il suo tesseramento ad un gruppo sportivo ciclistico
("Team G.F. Pinarello"), lungi dal provare l'allenamento, suggerirebbe semmai che un infortunio occorso in allenamento o gara sarebbe stato denunciato alla Federazione di appartenenza, essa stessa assicurata per tali eventi, cosa che non è avvenuta. Tale argomentazione, peraltro, non risulta specificamente contestata da parte convenuta.
In conclusione, non ha assolto all'onere probatorio su di Controparte_2 essa gravante circa la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione della clausola limitativa di cui all'art. 20 B6. Pertanto, la difesa della compagnia, basata sull'applicazione di tale franchigia, deve essere respinta.
A ciò si aggiungono le rilevazioni della difesa attorea in ordine alla possibile natura vessatoria della clausola in oggetto e ai criteri di interpretazione contrattuale. Come lucidamente osservato da parte attrice, la clausola art. 20 B6 rientra tra le "Estensioni rischi sportivi" e, pur apparendo ampliare la copertura a rischi altrimenti esclusi (come la partecipazione a competizioni federate ex art. 19), introduce una significativa limitazione di indennizzo attraverso l'applicazione di specifiche e più gravose franchigie. La difesa attorea ha acutamente posto in luce come questa estensione, nel ricomprendere anche i "relativi allenamenti" (non sempre esclusi dalla garanzia base se non specificamente legati a competizioni federate), generi un paradossale squilibrio contrattuale, per cui chi paga un premio maggiore per l'estensione rischia di vedersi applicata una franchigia severa anche per
4 un semplice spostamento in bici qualificato come "allenamento", mentre senza tale estensione il danno non sarebbe stato soggetto ad alcuna franchigia se l'invalidità permanente fosse stata superiore al 15%.
Questo meccanismo, che aggrava la posizione dell'assicurato, presenta i caratteri della vessatorietà ai sensi dell'art. 33 Codice del Consumo, creando un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto a carico del consumatore. La clausola art. 20
B6, nella parte in cui estende l'applicazione delle franchigie previste per gli infortuni in gara agli infortuni avvenuti in occasione di "allenamenti" generici, si configura pertanto come vessatoria.
Anche qualora non la si volesse considerare tout court vessatoria, la formulazione della clausola, in particolare il riferimento agli "allenamenti", può apparire ambigua, specialmente se posta in relazione all'art. 19 che elenca le esclusioni legate alla partecipazione a competizioni federate. In presenza di dubbi interpretativi, in un contratto per adesione come la polizza assicurativa, deve trovare applicazione il principio ermeneutico di cui all'art. 1370
c.c., secondo cui le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti si interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro. Applicando tale criterio, e considerando il contesto sistematico della polizza,
l'espressione "relativi allenamenti" di cui all'art. 20 B6 dovrebbe essere ragionevolmente interpretata come riferita agli allenamenti strettamente legati alla preparazione o allo svolgimento di competizioni sportive formali, e non a qualsiasi utilizzo della bicicletta da corsa che la compagnia intenda arbitrariamente qualificare come "allenamento".
L'interpretazione più favorevole all'assicurato esclude, dunque, che un mero spostamento in bicicletta in città, anche se con una bici da corsa e in orario mattutino, rientri nella nozione di "allenamento" rilevante ai fini dell'applicazione della franchigia B6.
Pertanto, sia per mancata prova dei presupposti fattuali da parte della convenuta, sia per la natura vessatoria della clausola, sia per un'interpretazione contra proferentem, la franchigia Contr prevista dall'art. 20 B6 delle condizioni generali di polizza non può trovare applicazione al sinistro in oggetto.
Stabilito che la franchigia B6 non è applicabile, occorre liquidare l'indennizzo dovuto al sig. ulla base dell'invalidità permanente accertata e delle condizioni generali di CP_1 polizza non limitate dalla clausola in questione. La CTU medico legale, dott.ssa Per_3
ha quantificato l'invalidità permanente derivante dal sinistro nella misura del 17%.
[...] La somma assicurata per l'invalidità permanente è pari a €.500.000,00. Ai sensi della garanzia base, per un grado di invalidità permanente pari o superiore al 15%, non si applicano le franchigie del 3% e 10% previste per gradi inferiori.
Di conseguenza, l'indennizzo complessivamente dovuto al sig. pari al 17% CP_1 della somma assicurata di €.500.000,00, ovvero €.85.000,00. Poiché l'attore ha già ricevuto da un acconto di €.42.500,00, il residuo dovuto è pari a Controparte_2
€.85.000,00 - €.42.500,00 = €.42.500,00.
La domanda attorea volta ad ottenere il pagamento della residua somma di €.42.500,00 deve pertanto essere integralmente accolta.
Tale somma deve essere incrementata della rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro
(31.08.2019) fino alla data della presente sentenza, trattandosi di debito di valore fino alla liquidazione giudiziale. Sulla somma così rivalutata, e sulla parte di essa che non è ancora stata liquidata (dalla data del sinistro al pagamento parziale), decorrono gli interessi legali.
5 La richiesta di interessi maggiorati ex art. 1284, comma IV, c.c., sebbene contestata da parte convenuta come tardiva e immotivata, deve essere accolta in quanto il credito deriva da inadempimento contrattuale e l'applicazione di tale norma, nel testo vigente, si applica ai crediti liquidi ed esigibili relativi ad obbligazioni pecuniarie derivanti da contratti.
Le spese di lite seguono la soccombenza. risultata totalmente Controparte_2 soccombente, deve essere condannata al rimborso delle spese processuali in favore di parte attrice. Nella liquidazione delle spese, questo Tribunale ritiene opportuno tenere conto del comportamento poco conciliativo mantenuto da nel corso Controparte_2 del procedimento. La mancata adesione al procedimento di mediazione obbligatoria e, soprattutto, il rifiuto di accettare la proposta conciliativa formulata dal Giudice ex art. 185 bis c.p.c., accettata invece da parte attrice, hanno causato un inutile prolungamento dei tempi processuali e lo svolgimento di attività istruttoria (CTU) che avrebbe potuto essere evitata.
Tale condotta processuale rileva ai fini della valutazione complessiva ai sensi dell'art. 96, comma III, c.p.c., potendo giustificare una maggiorazione delle spese liquidate. Tuttavia, la soccombenza integrale già impone la rifusione completa delle spese e onorari, che saranno liquidati in dispositivo tenendo conto del valore della controversia e delle attività difensive svolte. Le spese di CTU e di CTP (medico-legale dott. e dott.ssa devono Per_1 Per_3 parimenti essere poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di disattesa ogni contraria CP_1 Controparte_2 istanza ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie integralmente la domanda proposta da nei confronti di CP_1
Controparte_2
2. Accerta che l'indennizzo complessivamente dovuto al sig. per CP_1
l'infortunio occorso in data 31.08.2019 è pari ad €.85.000,00.
3. Condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, a corrispondere a la residua somma di €.42.500,00, oltre CP_1 rivalutazione monetaria dal 31.08.2019 al saldo e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del sinistro al saldo.
4. Condanna a rifondere a le spese di Controparte_2 CP_1 lite, che si liquidano come segue:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.806,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00
6 Compenso tabellare (valori medi) € 7.616,00 oltre contributo unificato IVA e CPA come per legge.
Pone definitivamente a carico di le spese della CTU Controparte_2 medico legale e le spese di CTP medico legale sostenute da parte attrice, già liquidate con separato provvedimento.
Così deciso in Treviso, addì 19.5.2025
Il Giudice (Dott. Luca Deli)
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta a ruolo al n. 4364/2021 R.G., promosso da:
, nato a [...] il [...], residente in 31100 Treviso, V.le CP_1
Monte Grappa n.47/2, codice fiscale , difeso e rappresentato CodiceFiscale_1 dall'avvocato Sara San Marco, codice fiscale , presso il cui CodiceFiscale_2 studio in 31100 Treviso, Viale Vittorio Veneto n. 10 dichiara di eleggere domicilio, autorizzando le notifiche e le comunicazioni al numero telefax 0422024856 ed all'indirizzo
PEC: Email_1
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_2 legale in 20154 Milano (MI), Corso Como n.17, codice fiscale partita iva P.IVA_1
, costituitasi in giudizio con l'avvocato Riccardo Tedeschi, codice fiscale P.IVA_2
, partita iva , procuratore e domiciliatario presso il suo C.F._3 P.IVA_3 studio sito in Verona, Via Adigetto n. 11, con possibilità di comunicazioni fax al n. 045/8538188 ed all'indirizzo PEC: o Email_2 Email_3
Giudice Istruttore: Dott. Luca Deli.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 20 giugno 2024, le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
Conclusioni di parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, Nel merito: accertate le ragioni di fatto e di diritto di cui in narrativa, condannare in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al sig. la CP_1 residua somma, spettantegli per il sinistro patito in data 31.08.19, ammontante ad
€.42.500,00 o la diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, anche maggiorati ex art. 1284, comma IV, c.c.. Il tutto con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre accessori e rimborso spese forfettarie nella misura del 15%.
Conclusioni di parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, Nel merito: accertato e dichiarato che l'infortunio oggetto di causa non è coperto dalla garanzia base della polizza n. 402506599, bensì dalla specifica estensione B6, liquidarsi in favore del il minor CP_1 importo derivante dall'applicazione delle condizioni di polizza e, in particolare dall'art. 20, delle CGA, in espressa deroga alle franchigie indicate in polizza per invalidità permanente da infortunio che vengono disapplicate al caso di specie e quindi, liquidarsi la somma di € 5.000,00, già dedotto di quanto pagato stragiudizialmente da in favore Controparte_2 dell'attore (€ 42.500,00), spese legali compensate. In via principale, accertata e dichiarata per le ragioni esposte la congruità dell'importo complessivamente corrisposto a titolo di indennizzo di € 42.500,00, rigettare integralmente le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto, con refusione delle spese del presente giudizio comprensive di compensi, rimborso forfettario 15%, cpa e iva.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 29 giugno 2021, il sig. ha CP_1 convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale, esponendo Controparte_2 di essere titolare di una polizza infortuni professioni ed extraprofessionali (polizza AXA n.1.2204.8.402506599). Ha dedotto che in data 31 agosto 2019, trovandosi in Treviso nei pressi di Viale Vittorio Veneto n.10, cadeva accidentalmente dalla propria bicicletta procurandosi importanti lesioni. A seguito dell'infortunio, veniva ricoverato presso il reparto
OC di Treviso dal 31 agosto 2019 al 4 settembre 2019, con diagnosi di frattura della branca ileo ischiopubica destra con interessamento acetabolare e infrazione dell'ottava costa destra. Successivi accertamenti evidenziavano ulteriori traumi alla spalla destra, una distorsione del rachide cervicale e una contusione emitorace destra. Lamentando disturbi erettili e sfinteriali, l'attore eseguiva anche visite urologiche ed un'EMG.
Completato l'iter medico-terapeutico, il sig. i rivolgeva al medico legale dott. CP_1 che quantificava il danno biologico permanente nella misura del Persona_1
18%. Denunciato il sinistro alla compagnia assicurativa Controparte_2
l'attore veniva visitato dal medico fiduciario dott. , il quale riconosceva un Persona_2 danno biologico pari al 16%.
inviava all'attore un'offerta di liquidazione basata su Controparte_2 un'invalidità permanente del 16%, applicando una franchigia del 10% prevista dall'art. 20 B6 delle condizioni generali di polizza, relativa ai sinistri occorsi in occasione di "corse e gare ciclistiche, triathlon e duathlon e relativi allenamenti". L'attore riceveva un acconto pari a
€.42.500,00.
Il procuratore di parte attrice respingeva l'offerta, sostenendo l'inapplicabilità della franchigia, non essendo l'infortunio avvenuto durante una gara ciclistica o un allenamento.
Non ricevendo risposta dalla compagnia, il sig. resentava istanza di CP_1 mediazione. rifiutava di aderire, ritenendo congrua l'offerta. Il Controparte_2 tentativo di mediazione si concludeva negativamente.
Contr A fronte del mancato accordo e del rifiuto di di rimuovere la franchigia applicata, il sig. i vedeva costretto ad adire l'Autorità Giudiziaria per ottenere la corretta CP_1 applicazione delle condizioni di polizza.
Si costituiva in giudizio contestando integralmente la Controparte_2 domanda attorea e ritenendo congruo l'indennizzo già versato. A fondamento della propria difesa, sosteneva che l'infortunio fosse avvenuto in corso di "competizioni sportive o di allenamenti", come previsto dall'art. 20 B6, giustificando così l'applicazione della franchigia
2 contestata. La compagnia asseriva che la circostanza che l'attore stesse utilizzando una bici da corsa e che l'incidente fosse avvenuto la mattina presto alle 7:45, unita alla tessera sportiva dell'attore, indicasse un allenamento. Sottolineava inoltre che il sinistro sarebbe avvenuto all'altezza dell'Ospedale San Camillo, a circa 300 metri dallo studio legale indicato Contr dall'attore. si riservava di produrre documentazione medica e chiamare testimoni per dimostrare che l'attore stesse effettivamente svolgendo un allenamento in bici da corsa.
All'udienza di prima comparizione del 25 novembre 2021, la difesa attorea contestava le deduzioni avversarie, sollevando altresì la natura vessatoria della clausola di cui all'art. 20 B6 e la sua nullità o inefficacia ai sensi degli artt. 1341, 1342, 1370 c.c. e 33 Cod. Consumo.
Venivano concessi i termini per il deposito di memorie istruttorie.
Nel corso della fase istruttoria, il Giudice ammetteva ordini di esibizione documentale richiesti dalla convenuta, ordinando al SUEM 118 l'esibizione della scheda ambulanza e all'Ospedale di Treviso il verbale di accettazione al Pronto Soccorso. La documentazione acquisita veniva depositata da parte convenuta. Successivamente, veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta da parte convenuta, con l'escussione di tre testi.
All'udienza del 18 ottobre 2022, il Giudice formulava alle parti una proposta conciliativa ex Contr art. 185 bis c.p.c., che prevedeva il pagamento da parte di di un ulteriore importo di
€.37.500,00 oltre interessi e €.3.500,00 per spese legali. All'udienza del 24 novembre 2022, solo parte attrice dichiarava di accettare la proposta. Stante il mancato accordo, il Giudice disponeva una Consulenza Tecnica d'Ufficio medico legale (CTU), nominando la dott.ssa
Persona_3
La CTU espletata confermava il nesso causale tra le lesioni patite dal sig. il CP_1 sinistro, quantificando l'invalidità permanente dell'attore nella misura del 17%.
All'udienza del 20 giugno 2024, le parti precisavano le conclusioni. Il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Le parti depositavano i rispettivi scritti conclusionali e di replica nei termini assegnati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia verte sull'applicabilità al sinistro occorso al sig. in CP_1 data 31 agosto 2019 della franchigia prevista dall'art. 20 B6 delle condizioni generali di polizza n. 402506599 stipulata con L'applicazione di tale Controparte_2 clausola, che riguarda gli infortuni derivanti dalla pratica non professionale di corse e gare ciclistiche, triathlon e duathlon e relativi allenamenti, comporterebbe l'applicazione di specifiche franchigie (5% sui primi €.250.000,00 e 10% sulla parte eccedente i €.250.000,00 di somma assicurata), in deroga alle franchigie previste dalla garanzia base (che non si applicano per invalidità pari o superiore al 15%).
ha sostenuto che il sinistro fosse avvenuto nel corso di un Controparte_2 allenamento ciclistico, giustificando l'applicazione della franchigia dell'art. 20 B6. A supporto di tale tesi, ha addotto che l'incidente si sia verificato alle 7:45 di mattina, che il sig. tesse utilizzando una bici da corsa e che, anziché davanti allo studio legale CP_1 indicato dall'attore, il sinistro fosse avvenuto a circa 300 metri di distanza, in prossimità
3 dell'Ospedale San Camillo. Secondo la convenuta, il tesseramento dell'attore nel gruppo sportivo ciclistico rafforzerebbe l'idea dell'allenamento.
Di contro, parte attrice ha fermamente contestato tale ricostruzione, affermando che al momento del sinistro si stava semplicemente recando presso lo studio del proprio legale, situato in Viale Vittorio Veneto n.10, per depositare un documento. Ha evidenziato che l'uso di una bici "a scatto fisso", sebbene con telaio leggero, non equivalga necessariamente a un allenamento sportivo. Soprattutto, la difesa attorea ha puntato sul principio cardine dell'onus probandi, sostenendo che, mentre grava sull'assicurato la prova che il rischio rientri nella categoria generale di copertura, spetta inequivocabilmente all'assicuratore dimostrare il fatto impeditivo, estintivo o modificativo della pretesa, ovvero la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione di clausole che limitano il rischio indennizzabile, come quelle che prevedono franchigie o esclusioni.
Questo principio, sancito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 23.01.18 n.1558), trova piena applicazione nel caso di specie. ha basato la Controparte_2 propria eccezione sull'applicazione della franchigia di cui all'art. 20 B6, assumendo che il sinistro fosse avvenuto in occasione di un allenamento ciclistico. Per resistere alla domanda attorea, avrebbe dovuto fornire prova rigorosa di tale circostanza.
Dall'esame della documentazione acquisita in giudizio su impulso di parte convenuta
(verbali di accesso al Pronto Soccorso, scheda SUEM), non emerge alcun elemento univoco che attesti che il sig. tesse svolgendo un allenamento ciclistico. La descrizione CP_1 del sinistro come "trauma della strada, cade accidentalmente con la bici da corsa" si limita a descrivere il mezzo utilizzato e le modalità generiche dell'incidente, ma non la finalità dello spostamento. Né la prova testimoniale, espletata su richiesta di parte convenuta, ha fornito elementi probatori sufficienti a dimostrare che l'attore indossasse abbigliamento specifico da gara o allenamento.
Ancora, l'attore ha fornito elementi a sostegno della sua versione dei fatti, come la breve Contr distanza tra il luogo del sinistro (anche nella versione di e lo studio legale. Ha inoltre argomentato in modo convincente che il suo tesseramento ad un gruppo sportivo ciclistico
("Team G.F. Pinarello"), lungi dal provare l'allenamento, suggerirebbe semmai che un infortunio occorso in allenamento o gara sarebbe stato denunciato alla Federazione di appartenenza, essa stessa assicurata per tali eventi, cosa che non è avvenuta. Tale argomentazione, peraltro, non risulta specificamente contestata da parte convenuta.
In conclusione, non ha assolto all'onere probatorio su di Controparte_2 essa gravante circa la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione della clausola limitativa di cui all'art. 20 B6. Pertanto, la difesa della compagnia, basata sull'applicazione di tale franchigia, deve essere respinta.
A ciò si aggiungono le rilevazioni della difesa attorea in ordine alla possibile natura vessatoria della clausola in oggetto e ai criteri di interpretazione contrattuale. Come lucidamente osservato da parte attrice, la clausola art. 20 B6 rientra tra le "Estensioni rischi sportivi" e, pur apparendo ampliare la copertura a rischi altrimenti esclusi (come la partecipazione a competizioni federate ex art. 19), introduce una significativa limitazione di indennizzo attraverso l'applicazione di specifiche e più gravose franchigie. La difesa attorea ha acutamente posto in luce come questa estensione, nel ricomprendere anche i "relativi allenamenti" (non sempre esclusi dalla garanzia base se non specificamente legati a competizioni federate), generi un paradossale squilibrio contrattuale, per cui chi paga un premio maggiore per l'estensione rischia di vedersi applicata una franchigia severa anche per
4 un semplice spostamento in bici qualificato come "allenamento", mentre senza tale estensione il danno non sarebbe stato soggetto ad alcuna franchigia se l'invalidità permanente fosse stata superiore al 15%.
Questo meccanismo, che aggrava la posizione dell'assicurato, presenta i caratteri della vessatorietà ai sensi dell'art. 33 Codice del Consumo, creando un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto a carico del consumatore. La clausola art. 20
B6, nella parte in cui estende l'applicazione delle franchigie previste per gli infortuni in gara agli infortuni avvenuti in occasione di "allenamenti" generici, si configura pertanto come vessatoria.
Anche qualora non la si volesse considerare tout court vessatoria, la formulazione della clausola, in particolare il riferimento agli "allenamenti", può apparire ambigua, specialmente se posta in relazione all'art. 19 che elenca le esclusioni legate alla partecipazione a competizioni federate. In presenza di dubbi interpretativi, in un contratto per adesione come la polizza assicurativa, deve trovare applicazione il principio ermeneutico di cui all'art. 1370
c.c., secondo cui le clausole inserite nelle condizioni generali di contratto o in moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti si interpretano, nel dubbio, a favore dell'altro. Applicando tale criterio, e considerando il contesto sistematico della polizza,
l'espressione "relativi allenamenti" di cui all'art. 20 B6 dovrebbe essere ragionevolmente interpretata come riferita agli allenamenti strettamente legati alla preparazione o allo svolgimento di competizioni sportive formali, e non a qualsiasi utilizzo della bicicletta da corsa che la compagnia intenda arbitrariamente qualificare come "allenamento".
L'interpretazione più favorevole all'assicurato esclude, dunque, che un mero spostamento in bicicletta in città, anche se con una bici da corsa e in orario mattutino, rientri nella nozione di "allenamento" rilevante ai fini dell'applicazione della franchigia B6.
Pertanto, sia per mancata prova dei presupposti fattuali da parte della convenuta, sia per la natura vessatoria della clausola, sia per un'interpretazione contra proferentem, la franchigia Contr prevista dall'art. 20 B6 delle condizioni generali di polizza non può trovare applicazione al sinistro in oggetto.
Stabilito che la franchigia B6 non è applicabile, occorre liquidare l'indennizzo dovuto al sig. ulla base dell'invalidità permanente accertata e delle condizioni generali di CP_1 polizza non limitate dalla clausola in questione. La CTU medico legale, dott.ssa Per_3
ha quantificato l'invalidità permanente derivante dal sinistro nella misura del 17%.
[...] La somma assicurata per l'invalidità permanente è pari a €.500.000,00. Ai sensi della garanzia base, per un grado di invalidità permanente pari o superiore al 15%, non si applicano le franchigie del 3% e 10% previste per gradi inferiori.
Di conseguenza, l'indennizzo complessivamente dovuto al sig. pari al 17% CP_1 della somma assicurata di €.500.000,00, ovvero €.85.000,00. Poiché l'attore ha già ricevuto da un acconto di €.42.500,00, il residuo dovuto è pari a Controparte_2
€.85.000,00 - €.42.500,00 = €.42.500,00.
La domanda attorea volta ad ottenere il pagamento della residua somma di €.42.500,00 deve pertanto essere integralmente accolta.
Tale somma deve essere incrementata della rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro
(31.08.2019) fino alla data della presente sentenza, trattandosi di debito di valore fino alla liquidazione giudiziale. Sulla somma così rivalutata, e sulla parte di essa che non è ancora stata liquidata (dalla data del sinistro al pagamento parziale), decorrono gli interessi legali.
5 La richiesta di interessi maggiorati ex art. 1284, comma IV, c.c., sebbene contestata da parte convenuta come tardiva e immotivata, deve essere accolta in quanto il credito deriva da inadempimento contrattuale e l'applicazione di tale norma, nel testo vigente, si applica ai crediti liquidi ed esigibili relativi ad obbligazioni pecuniarie derivanti da contratti.
Le spese di lite seguono la soccombenza. risultata totalmente Controparte_2 soccombente, deve essere condannata al rimborso delle spese processuali in favore di parte attrice. Nella liquidazione delle spese, questo Tribunale ritiene opportuno tenere conto del comportamento poco conciliativo mantenuto da nel corso Controparte_2 del procedimento. La mancata adesione al procedimento di mediazione obbligatoria e, soprattutto, il rifiuto di accettare la proposta conciliativa formulata dal Giudice ex art. 185 bis c.p.c., accettata invece da parte attrice, hanno causato un inutile prolungamento dei tempi processuali e lo svolgimento di attività istruttoria (CTU) che avrebbe potuto essere evitata.
Tale condotta processuale rileva ai fini della valutazione complessiva ai sensi dell'art. 96, comma III, c.p.c., potendo giustificare una maggiorazione delle spese liquidate. Tuttavia, la soccombenza integrale già impone la rifusione completa delle spese e onorari, che saranno liquidati in dispositivo tenendo conto del valore della controversia e delle attività difensive svolte. Le spese di CTU e di CTP (medico-legale dott. e dott.ssa devono Per_1 Per_3 parimenti essere poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di disattesa ogni contraria CP_1 Controparte_2 istanza ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie integralmente la domanda proposta da nei confronti di CP_1
Controparte_2
2. Accerta che l'indennizzo complessivamente dovuto al sig. per CP_1
l'infortunio occorso in data 31.08.2019 è pari ad €.85.000,00.
3. Condanna in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, a corrispondere a la residua somma di €.42.500,00, oltre CP_1 rivalutazione monetaria dal 31.08.2019 al saldo e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del sinistro al saldo.
4. Condanna a rifondere a le spese di Controparte_2 CP_1 lite, che si liquidano come segue:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.806,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00
6 Compenso tabellare (valori medi) € 7.616,00 oltre contributo unificato IVA e CPA come per legge.
Pone definitivamente a carico di le spese della CTU Controparte_2 medico legale e le spese di CTP medico legale sostenute da parte attrice, già liquidate con separato provvedimento.
Così deciso in Treviso, addì 19.5.2025
Il Giudice (Dott. Luca Deli)
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