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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/10/2025, n. 13483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13483 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16533/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Corrado Bile, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento cautelare promosso da nato a [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'avvocato Rossana Delbarba, nei confronti del
[...]
, a Islamabad – rappresentato ex lege Controparte_1 Controparte_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato;
…….
La parte ricorrente ha proposto domanda di merito e contestualmente ha attivato la tutela cautelare.
Il giudice, per ragioni di economia processuale, ha ritenuto che la questione potesse essere decisa fissando una sola udienza a breve senza compromettere in tal modo le ragioni della prospettata urgenza.
Il ricorrente ha domandato l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via cautelare e principale: ordinare al e all Controparte_1 CP_2
in Pakistan Islamabad di rilasciare, previa convocazione, il visto di ingresso in favore delle
[...] figlie del ricorrente e sulla base dei certificati legalizzati e apostillati e dei nulla Per_1 Per_2 osta n.ri e rilasciati dallo Sportello Unico CodiceFiscale_1 CodiceFiscale_2 dell'Immigrazione di Lecce in data 15.07.2021 (eventualmente anche cartacei) e, comunque, emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto. Sempre in via cautelare, in subordine: ordinare al Controparte_1
e all in Pakistan Islamabad di convocare con urgenza le figlie del ricorrente Controparte_2 [...]
e e di espletare le formalità necessarie al rilascio del visto per ricongiungimento Per_1 Per_2 familiare, entro e non oltre 7 giorni dal provvedimento che verrà emesso, ciò sulla base dei certificati legalizzati e apostillati e dei nulla osta n.ri e CodiceFiscale_1 CodiceFiscale_2 rilasciati dallo Sportello Unico dell'Immigrazione di Lecce in data 15.07.2021 (eventualmente anche cartacei) e, comunque, emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto. - Sempre in via cautelare, in estremo subordine: ove necessario e/o opportuno, ordinare al
e all in Controparte_1 Controparte_2
Pakistan Islamabad di contattare il Sui della Prefettura Lecce e di espletare tutte le formalità necessarie per il ricircolo dei nulla osta n.ri e P-LE/F/N/2020/104077 CodiceFiscale_1 rilasciati dallo Sportello Unico dell'Immigrazione di Lecce in data 15.07.2021, entro e non oltre 7 giorni dal provvedimento che verrà emesso, e ordinare la convocazione delle figlie del ricorrente
[...]
e per espletare le formalità necessarie al rilascio del visto per ricongiungimento Per_1 Per_2 familiare, entro e non oltre i successivi 7 giorni - In ogni caso: fissare, ex art. 614 cpc, il pagamento di una somma di denaro in caso di ritardo nell'adempimento al provvedimento che verrà emesso. -
In via ulteriormente subordinata: adottare ogni altro provvedimento che riterrà di giustizia e che sia idoneo a tutelare il diritto del ricorrente al ricongiungimento familiare. - Nel merito: accertato e dichiarato l'inadempimento della Autorità opposta condannarla al rilascio del visto. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio di distrarsi al procuratore che si dichiara antistatario ”.
L'istante – premesso di aver ottenuto dagli Uffici della Prefettura i nullaosta al ricongiungimento familiare con la coniuge e la figlia minore – ha lamentato di essersi fin da subito attivato per ottenere l'appuntamento presso l' ad Islamabad per il rilascio del visto, senza tuttavia CP_2 CP_2 riuscire nell'intento poiché, l' pur adeguatamente sollecitata, non ha mai fissato CP_2
l'appuntamento richiesto.
Circa il requisito del fumus boni iuris, ha sottolineato come non possa essere revocata in dubbio la tutela del diritto al ricongiungimento familiare tutelato anche a livello sovrannazionale dalla Carta
Universale dei Diritti dell'Uomo.
Circa il requisito del periculum in mora ha evidenziato, che il protrarsi dell'inerzia da parte dell'amministrazione comporta un danno irreparabile e crescente al nucleo familiare al quale viene inibita la frequentazione e la condivisione della vita quotidiana, specie in considerazione dell'età delle figlie, prossime al raggiungimento della maggiore età, circostanza che precluderebbe la possibilità di percorrere la via del ricongiungimento. Si è costituito in giudizio il resistente domandando disporsi un rinvio dell'udienza al fine CP_1 di comunicare l'esito dell'appuntamento.
Con note del 26 settembre la difesa di parte ricorrente ha dato conto dell'avvenuto rilascio dei visti, insistendo per la condanna alle spese dell'amministrazione per essersi la stessa attivata solamente in seguito all'attivazione della tutela giurisdizionale.
*****
Preliminarmente appare opportuno rilevare che la vicenda portata all'attenzione del Tribunale si colloca all'interno di un quadro di vita connotato da una condizione di obiettiva inefficienza dell' a ad Islamabad, circostanza che ha dato luogo ad un vasto contenzioso e che Controparte_2 deve essere attentamente valutata ai fini di individuare la soluzione del caso concreto.
Più in particolare, è significativo che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con nota pubblicata sul sito internet il 7.8.2023, nel dare conto dell'ispezione compiuta su iniziativa del (anche) presso l'Ambasciata di Islamabad per “verificare le Controparte_3 procedure applicate nel rilascio di visti di ingresso per l'Italia” abbia concluso che“[i] primi riscontri del lavoro ispettivo fanno emergere nei Paesi dove si è svolta l'ispezione un contesto ambientale estremamente difficile, anche a causa dell'elevato numero di documenti falsi che quotidianamente vengono presentati a tutte le ambasciate dei Paesi Schengen per ottenere l'ingresso in Europa.” (Nota
Farnesina – ). Controparte_1
Ciò chiarito, il Tribunale rileva che in questa sede assume carattere assorbente il fatto che, nelle more del giudizio, l'amministrazione ha provveduto al rilascio dei visti.
Dunque, preso atto che l'interesse azionato nel presente giudizio ha trovato piena soddisfazione, ritiene doversi procedere alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese processuali, se da un lato la pretesa del ricorrente è risultata fondata, dall'altro non può trascurarsi l'oggettiva difficoltà dell' in Islamabad a gestire un numero di pratiche di CP_2 ricongiungimento straordinariamente elevato, riconosciuta anche da recenti interventi legislativi (artt.
3 e 4 D.L. n. 145/2024, conv. in l. n. 187/2024).
Pertanto, considerato anche che nel caso di specie non è decorso un tempo particolarmente lungo rispetto all'ottenimento del nulla osta prefettizio, le spese possono essere compensate.
Va considerato che notoriamente il Pakistan è interessato da un importante flusso migratorio e di conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti è gravata da un enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri, ha dato atto che in Pakistan esiste un grave problema legato all'alto numero di domande corredate da documentazione contraffatta o prive dei presupposti di legge.
Nel caso di specie, infine, non può negarsi del tutto la rilevanza dell'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione (Cass 21400/21), che si è subito adoperata per fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone sulla domanda cautelare:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, in data 30/09/2025
Il giudice
Corrado Bile
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Corrado Bile, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento cautelare promosso da nato a [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'avvocato Rossana Delbarba, nei confronti del
[...]
, a Islamabad – rappresentato ex lege Controparte_1 Controparte_2 dall'Avvocatura Generale dello Stato;
…….
La parte ricorrente ha proposto domanda di merito e contestualmente ha attivato la tutela cautelare.
Il giudice, per ragioni di economia processuale, ha ritenuto che la questione potesse essere decisa fissando una sola udienza a breve senza compromettere in tal modo le ragioni della prospettata urgenza.
Il ricorrente ha domandato l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via cautelare e principale: ordinare al e all Controparte_1 CP_2
in Pakistan Islamabad di rilasciare, previa convocazione, il visto di ingresso in favore delle
[...] figlie del ricorrente e sulla base dei certificati legalizzati e apostillati e dei nulla Per_1 Per_2 osta n.ri e rilasciati dallo Sportello Unico CodiceFiscale_1 CodiceFiscale_2 dell'Immigrazione di Lecce in data 15.07.2021 (eventualmente anche cartacei) e, comunque, emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto. Sempre in via cautelare, in subordine: ordinare al Controparte_1
e all in Pakistan Islamabad di convocare con urgenza le figlie del ricorrente Controparte_2 [...]
e e di espletare le formalità necessarie al rilascio del visto per ricongiungimento Per_1 Per_2 familiare, entro e non oltre 7 giorni dal provvedimento che verrà emesso, ciò sulla base dei certificati legalizzati e apostillati e dei nulla osta n.ri e CodiceFiscale_1 CodiceFiscale_2 rilasciati dallo Sportello Unico dell'Immigrazione di Lecce in data 15.07.2021 (eventualmente anche cartacei) e, comunque, emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto. - Sempre in via cautelare, in estremo subordine: ove necessario e/o opportuno, ordinare al
e all in Controparte_1 Controparte_2
Pakistan Islamabad di contattare il Sui della Prefettura Lecce e di espletare tutte le formalità necessarie per il ricircolo dei nulla osta n.ri e P-LE/F/N/2020/104077 CodiceFiscale_1 rilasciati dallo Sportello Unico dell'Immigrazione di Lecce in data 15.07.2021, entro e non oltre 7 giorni dal provvedimento che verrà emesso, e ordinare la convocazione delle figlie del ricorrente
[...]
e per espletare le formalità necessarie al rilascio del visto per ricongiungimento Per_1 Per_2 familiare, entro e non oltre i successivi 7 giorni - In ogni caso: fissare, ex art. 614 cpc, il pagamento di una somma di denaro in caso di ritardo nell'adempimento al provvedimento che verrà emesso. -
In via ulteriormente subordinata: adottare ogni altro provvedimento che riterrà di giustizia e che sia idoneo a tutelare il diritto del ricorrente al ricongiungimento familiare. - Nel merito: accertato e dichiarato l'inadempimento della Autorità opposta condannarla al rilascio del visto. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio di distrarsi al procuratore che si dichiara antistatario ”.
L'istante – premesso di aver ottenuto dagli Uffici della Prefettura i nullaosta al ricongiungimento familiare con la coniuge e la figlia minore – ha lamentato di essersi fin da subito attivato per ottenere l'appuntamento presso l' ad Islamabad per il rilascio del visto, senza tuttavia CP_2 CP_2 riuscire nell'intento poiché, l' pur adeguatamente sollecitata, non ha mai fissato CP_2
l'appuntamento richiesto.
Circa il requisito del fumus boni iuris, ha sottolineato come non possa essere revocata in dubbio la tutela del diritto al ricongiungimento familiare tutelato anche a livello sovrannazionale dalla Carta
Universale dei Diritti dell'Uomo.
Circa il requisito del periculum in mora ha evidenziato, che il protrarsi dell'inerzia da parte dell'amministrazione comporta un danno irreparabile e crescente al nucleo familiare al quale viene inibita la frequentazione e la condivisione della vita quotidiana, specie in considerazione dell'età delle figlie, prossime al raggiungimento della maggiore età, circostanza che precluderebbe la possibilità di percorrere la via del ricongiungimento. Si è costituito in giudizio il resistente domandando disporsi un rinvio dell'udienza al fine CP_1 di comunicare l'esito dell'appuntamento.
Con note del 26 settembre la difesa di parte ricorrente ha dato conto dell'avvenuto rilascio dei visti, insistendo per la condanna alle spese dell'amministrazione per essersi la stessa attivata solamente in seguito all'attivazione della tutela giurisdizionale.
*****
Preliminarmente appare opportuno rilevare che la vicenda portata all'attenzione del Tribunale si colloca all'interno di un quadro di vita connotato da una condizione di obiettiva inefficienza dell' a ad Islamabad, circostanza che ha dato luogo ad un vasto contenzioso e che Controparte_2 deve essere attentamente valutata ai fini di individuare la soluzione del caso concreto.
Più in particolare, è significativo che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con nota pubblicata sul sito internet il 7.8.2023, nel dare conto dell'ispezione compiuta su iniziativa del (anche) presso l'Ambasciata di Islamabad per “verificare le Controparte_3 procedure applicate nel rilascio di visti di ingresso per l'Italia” abbia concluso che“[i] primi riscontri del lavoro ispettivo fanno emergere nei Paesi dove si è svolta l'ispezione un contesto ambientale estremamente difficile, anche a causa dell'elevato numero di documenti falsi che quotidianamente vengono presentati a tutte le ambasciate dei Paesi Schengen per ottenere l'ingresso in Europa.” (Nota
Farnesina – ). Controparte_1
Ciò chiarito, il Tribunale rileva che in questa sede assume carattere assorbente il fatto che, nelle more del giudizio, l'amministrazione ha provveduto al rilascio dei visti.
Dunque, preso atto che l'interesse azionato nel presente giudizio ha trovato piena soddisfazione, ritiene doversi procedere alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese processuali, se da un lato la pretesa del ricorrente è risultata fondata, dall'altro non può trascurarsi l'oggettiva difficoltà dell' in Islamabad a gestire un numero di pratiche di CP_2 ricongiungimento straordinariamente elevato, riconosciuta anche da recenti interventi legislativi (artt.
3 e 4 D.L. n. 145/2024, conv. in l. n. 187/2024).
Pertanto, considerato anche che nel caso di specie non è decorso un tempo particolarmente lungo rispetto all'ottenimento del nulla osta prefettizio, le spese possono essere compensate.
Va considerato che notoriamente il Pakistan è interessato da un importante flusso migratorio e di conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti è gravata da un enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri, ha dato atto che in Pakistan esiste un grave problema legato all'alto numero di domande corredate da documentazione contraffatta o prive dei presupposti di legge.
Nel caso di specie, infine, non può negarsi del tutto la rilevanza dell'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione (Cass 21400/21), che si è subito adoperata per fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone sulla domanda cautelare:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, in data 30/09/2025
Il giudice
Corrado Bile