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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 15/12/2025, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2259/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa
Rossella Casillo, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2259 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
• (C.F.: ), nata in [...] (a San Paolo), il Parte_1 C.F._1
11/02/1961;
• (C.F.: ), nata in [...] (a San Paolo) il 18/04/1995; Parte_2 C.F._2
• (C.F.: ), nata in [...] (a San Paolo) il Parte_3 C.F._3
23/08/1992;
• (C.F.: ), nata in [...] (a San Paolo) il Controparte_1 C.F._4
10/04/1960;
• (C.F.: ), nata in [...] (a San Paolo) il CP_2 Parte_3 C.F._5
01/04/1999;
• (C.F.: ), nato in [...] (a San Paolo), il Parte_4 C.F._6
21/11/1966;
• (C.F.: ), nata in Brasile a [...] Parte_5 C.F._7
(Goiás) il 03/11/2001; tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Salaria n. 83, presso lo studio dell'avv. Alessandro Mignacca, che li rappresenta e difende nel presente giudizio;
(ricorrenti)
contro
:
(C.F.: ) in persona del ministro pro tempore, domiciliato Controparte_3 P.IVA_1 ex lege in Campobasso;
(parte resistente non costituitasi) E con l'intervento del pubblico ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis;
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al
[...]
e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e CP_3 annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato termine – previa prova da parte dei ricorrenti della notifica del ricorso introduttivo e decreto di fissazione udienza alla parte resistente – sino al 15/10/2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede, il quale – ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge n. 91/1992 con riferimento agli articoli 1 e 117 Cost. (quest'ultimo, in relazione agli obblighi internazionali e agli artt. 9 TUE e 20 TFUE), nella parte in cui non pone alcun limite – quali, ad es., potrebbero essere: il limite temporale di vent'anni e/o l'avere, il discendente e i suoi genitori, soggiornato sul territorio nazionale – al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis –, ha chiesto la trasmissione degli atti alla
Corte Costituzionale e la sospensione del giudizio.
***
Deve, preliminarmente, essere rigettata l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal pubblico ministero (benché astrattamente rilevante), in quanto manifestamente infondata, trattandosi di materia rimessa alla discrezionalità del legislatore.
Si osserva, infatti, al riguardo, che, ai sensi dell'art. 28 della l. n. 87/1953, il “controllo di legittimità della
Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento”.
Il rispetto della discrezionalità del legislatore costituisce, in altri termini, un limite alla possibilità di intervento della Corte, la quale, infatti, deve dichiarare la questione di legittimità costituzionale inammissibile laddove essa presenta (come nel caso di specie e come si evince, del resto, dalle stesse conclusioni del pubblico ministero, laddove prospetta, astrattamente, una pluralità di soluzioni costituzionalmente conformi), appunto, una pluralità di possibili soluzioni costituzionalmente compatibili, anziché un'unica soluzione costituzionalmente imposta (le cd. “rime obbligate”).
*** Deve, del pari preliminarmente, essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente, non costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata.
***
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Gli odierni ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno puntualmente allegato e documentato la loro linea di discendenza dall'avo, nato in [...] il [...] e, precisamente, a Portocannone (Campobasso), Persona_1 successivamente emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- da al di lui figlio, nato il [...]; Persona_1 Parte_4
- da ai di lui figli: Parte_4
o nato il [...]; Persona_2
o nato il [...]; Persona_3
o nata il [...] e coniugatasi con cittadino brasiliano in data Persona_4 10/10/1957;
- da alla di lui figlia (odierna ricorrente), nata il Persona_2 Controparte_1 10/04/1960 e coniugatasi con cittadino brasiliano in data 19/03/1988;
- da alle di lei figlie (odierne ricorrenti): Controparte_1
o nata il [...] e coniugatasi con cittadino brasiliano in Parte_3 data 29/09/2018;
o nata il [...]; Persona_5
- da al di lui figlio (odierno ricorrente), , nato il Persona_3 Parte_4 21/11/1966;
- da , alla di lui figlia, nata il [...]; Parte_4 Parte_5
- da alla di lei figlia (odierna ricorrente), nata Persona_4 Parte_1 il 11/02/1961 e coniugatasi con cittadino brasiliano in data 02/07/1994;
- da alla di lei figlia (odierna ricorrente), nata il Parte_1 Parte_2 18/04/1995 e coniugatasi con cittadino brasiliano in data 14/05/2022.
Ebbene, com'è evidente, nella linea di discendenza non vi sono passaggi di trasmissione della cittadinanza italiana per via materna anteriori all'entrata in vigore della nostra Carta costituzionale, atteso che il più risalente passaggio di cittadinanza per linea materna è quello avvenuto da Persona_4
(coniugatasi nel 1957 con cittadino brasiliano), alla figlia, nata nel 1961. Parte_1
È opportuno premettere, in via generale, che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Nessun ostacolo normativo poteva, dunque, opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana agli odierni ricorrenti, stante l'operatività delle sentenze costituzionali n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 che – benché successive al matrimonio di e alla nascita di – Persona_4 Parte_1 spiegano i loro effetti retroattivi sin dal 1° gennaio 1948.
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, avrebbe dovuto essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito va, tuttavia, considerato che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno allegato di aver presentato la domanda per il per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in sede amministrativa presso il competente (v. in Parte_6 particolare, i documenti n. 48 e n. 49 allegati al ricorso, raffiguranti le raccomandate con avvisi di ricevimento del 17 e 18 settembre 2024 inviate al di Curitiba), documentando, altresì, Parte_7
l'impossibilità, di fatto, di prenotare l'appuntamento ai fini della presentazione dell'istanza stessa e della necessaria documentazione presso i competenti (v. in particolare i documenti n. 39-40-41-42- Parte_8
43-46 e 47 allegati al ricorso, raffiguranti le schermate del Portale “Prenotami”, rispettivamente, dei siti web del di San Paolo e di Curitiba, dai quali si evince che, nei mesi di agosto e Parte_7 settembre 2024, risultava già superato il limite massimo di iscrizioni mensili e/o non vi erano più posti disponibili per il servizio richiesto, stante l'elevata domanda).
Ebbene, l'incertezza in ordine alla possibilità concreta e alla tempistica di effettiva presentazione dell'istanza e, quindi, in ordine ai tempi di definizione della stessa pratica amministrativa di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, nonostante i tentativi effettuati dai ricorrenti stessi, a fronte di una presumibile lista di attesa anche di diversi anni (v., in tal senso, il doc. n. 50 allegato al ricorso) – lasso temporale del tutto irragionevole rispetto all'interesse vantato dagli istanti –, si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, i quali hanno, pertanto, legittimamente, optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo agli stessi, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle relative Controparte_3 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento una posizione meramente formale, che non Controparte_3 consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio, con conseguente non luogo a provvedere sull'istanza di distrazione delle spese di lite al procuratore antistatario, atteso che, com'è noto, “tale pronuncia è condizionata alla soccombenza ed alla conseguente condanna della controparte al rimborso delle spese”(cfr. in tal senso: Cass. civ. n. 9994/1992).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 2259/2024, così provvede:
• Dichiara la contumacia del;
Controparte_3
• Dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_3 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, 14 dicembre 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa
Rossella Casillo, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2259 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
• (C.F.: ), nata in [...] (a San Paolo), il Parte_1 C.F._1
11/02/1961;
• (C.F.: ), nata in [...] (a San Paolo) il 18/04/1995; Parte_2 C.F._2
• (C.F.: ), nata in [...] (a San Paolo) il Parte_3 C.F._3
23/08/1992;
• (C.F.: ), nata in [...] (a San Paolo) il Controparte_1 C.F._4
10/04/1960;
• (C.F.: ), nata in [...] (a San Paolo) il CP_2 Parte_3 C.F._5
01/04/1999;
• (C.F.: ), nato in [...] (a San Paolo), il Parte_4 C.F._6
21/11/1966;
• (C.F.: ), nata in Brasile a [...] Parte_5 C.F._7
(Goiás) il 03/11/2001; tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Salaria n. 83, presso lo studio dell'avv. Alessandro Mignacca, che li rappresenta e difende nel presente giudizio;
(ricorrenti)
contro
:
(C.F.: ) in persona del ministro pro tempore, domiciliato Controparte_3 P.IVA_1 ex lege in Campobasso;
(parte resistente non costituitasi) E con l'intervento del pubblico ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis;
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al
[...]
e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e CP_3 annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato termine – previa prova da parte dei ricorrenti della notifica del ricorso introduttivo e decreto di fissazione udienza alla parte resistente – sino al 15/10/2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede, il quale – ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge n. 91/1992 con riferimento agli articoli 1 e 117 Cost. (quest'ultimo, in relazione agli obblighi internazionali e agli artt. 9 TUE e 20 TFUE), nella parte in cui non pone alcun limite – quali, ad es., potrebbero essere: il limite temporale di vent'anni e/o l'avere, il discendente e i suoi genitori, soggiornato sul territorio nazionale – al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis –, ha chiesto la trasmissione degli atti alla
Corte Costituzionale e la sospensione del giudizio.
***
Deve, preliminarmente, essere rigettata l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal pubblico ministero (benché astrattamente rilevante), in quanto manifestamente infondata, trattandosi di materia rimessa alla discrezionalità del legislatore.
Si osserva, infatti, al riguardo, che, ai sensi dell'art. 28 della l. n. 87/1953, il “controllo di legittimità della
Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento”.
Il rispetto della discrezionalità del legislatore costituisce, in altri termini, un limite alla possibilità di intervento della Corte, la quale, infatti, deve dichiarare la questione di legittimità costituzionale inammissibile laddove essa presenta (come nel caso di specie e come si evince, del resto, dalle stesse conclusioni del pubblico ministero, laddove prospetta, astrattamente, una pluralità di soluzioni costituzionalmente conformi), appunto, una pluralità di possibili soluzioni costituzionalmente compatibili, anziché un'unica soluzione costituzionalmente imposta (le cd. “rime obbligate”).
*** Deve, del pari preliminarmente, essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente, non costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata.
***
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Gli odierni ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno puntualmente allegato e documentato la loro linea di discendenza dall'avo, nato in [...] il [...] e, precisamente, a Portocannone (Campobasso), Persona_1 successivamente emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- da al di lui figlio, nato il [...]; Persona_1 Parte_4
- da ai di lui figli: Parte_4
o nato il [...]; Persona_2
o nato il [...]; Persona_3
o nata il [...] e coniugatasi con cittadino brasiliano in data Persona_4 10/10/1957;
- da alla di lui figlia (odierna ricorrente), nata il Persona_2 Controparte_1 10/04/1960 e coniugatasi con cittadino brasiliano in data 19/03/1988;
- da alle di lei figlie (odierne ricorrenti): Controparte_1
o nata il [...] e coniugatasi con cittadino brasiliano in Parte_3 data 29/09/2018;
o nata il [...]; Persona_5
- da al di lui figlio (odierno ricorrente), , nato il Persona_3 Parte_4 21/11/1966;
- da , alla di lui figlia, nata il [...]; Parte_4 Parte_5
- da alla di lei figlia (odierna ricorrente), nata Persona_4 Parte_1 il 11/02/1961 e coniugatasi con cittadino brasiliano in data 02/07/1994;
- da alla di lei figlia (odierna ricorrente), nata il Parte_1 Parte_2 18/04/1995 e coniugatasi con cittadino brasiliano in data 14/05/2022.
Ebbene, com'è evidente, nella linea di discendenza non vi sono passaggi di trasmissione della cittadinanza italiana per via materna anteriori all'entrata in vigore della nostra Carta costituzionale, atteso che il più risalente passaggio di cittadinanza per linea materna è quello avvenuto da Persona_4
(coniugatasi nel 1957 con cittadino brasiliano), alla figlia, nata nel 1961. Parte_1
È opportuno premettere, in via generale, che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Nessun ostacolo normativo poteva, dunque, opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana agli odierni ricorrenti, stante l'operatività delle sentenze costituzionali n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 che – benché successive al matrimonio di e alla nascita di – Persona_4 Parte_1 spiegano i loro effetti retroattivi sin dal 1° gennaio 1948.
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, avrebbe dovuto essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito va, tuttavia, considerato che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno allegato di aver presentato la domanda per il per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in sede amministrativa presso il competente (v. in Parte_6 particolare, i documenti n. 48 e n. 49 allegati al ricorso, raffiguranti le raccomandate con avvisi di ricevimento del 17 e 18 settembre 2024 inviate al di Curitiba), documentando, altresì, Parte_7
l'impossibilità, di fatto, di prenotare l'appuntamento ai fini della presentazione dell'istanza stessa e della necessaria documentazione presso i competenti (v. in particolare i documenti n. 39-40-41-42- Parte_8
43-46 e 47 allegati al ricorso, raffiguranti le schermate del Portale “Prenotami”, rispettivamente, dei siti web del di San Paolo e di Curitiba, dai quali si evince che, nei mesi di agosto e Parte_7 settembre 2024, risultava già superato il limite massimo di iscrizioni mensili e/o non vi erano più posti disponibili per il servizio richiesto, stante l'elevata domanda).
Ebbene, l'incertezza in ordine alla possibilità concreta e alla tempistica di effettiva presentazione dell'istanza e, quindi, in ordine ai tempi di definizione della stessa pratica amministrativa di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, nonostante i tentativi effettuati dai ricorrenti stessi, a fronte di una presumibile lista di attesa anche di diversi anni (v., in tal senso, il doc. n. 50 allegato al ricorso) – lasso temporale del tutto irragionevole rispetto all'interesse vantato dagli istanti –, si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, i quali hanno, pertanto, legittimamente, optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo agli stessi, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle relative Controparte_3 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento una posizione meramente formale, che non Controparte_3 consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio, con conseguente non luogo a provvedere sull'istanza di distrazione delle spese di lite al procuratore antistatario, atteso che, com'è noto, “tale pronuncia è condizionata alla soccombenza ed alla conseguente condanna della controparte al rimborso delle spese”(cfr. in tal senso: Cass. civ. n. 9994/1992).
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 2259/2024, così provvede:
• Dichiara la contumacia del;
Controparte_3
• Dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_3 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, 14 dicembre 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo