Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 08/06/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa
Adriana Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 6.6.2025, nella causa iscritta al n. 4781 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023
TRA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1 OL, alla via Ponte di Tappia, 47, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Nucifero, che lo rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso;
Ricorrente
CONTRO
, in persona del suo presidente pro Controparte_1 tempore, rapp.to e difeso, dall'Avv. Tommaso Parisi e con questi elett.te dom.to in Benevento alla Via Michele Foschini 28 presso l'Ufficio Legale della sede provinciale dell'Istituto;
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_2 difesa da Avv. Pasquale D'Onofrio, dell' Avvocatura Regionale giusta procura generale in atti, elett.te domiciliata in OL alla via S. Lucia 81;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con ricorso depositato in data 23.11.2023 parte ricorrente ha esposto:
-di avere partecipato alla procedura concorsuale “per la selezione di n. 100 tecnici agricoli da convenzionare per lo svolgimento delle attività istruttorie delle Strutture dell'Area G.C.S.A. impegnate nell'attuazione del Sottoprogramma Controparte_3 agricoltura del POP 1994/1999”, indetta dalla con Delibera della Controparte_2 giunta Regionale della n. 4884/1998 e pubblicata nel B.U.R.C. n. 48 del CP_2
24.08.1998 ;
-di essersi collocato nella graduatoria di concorso con posizione 16 e di avere lavorato alle dipendenze della parte convenuta dal 01.01.2000 al 14.10.2009 presso la sede regionale di Benevento, in virtù di una serie di contratti protrattisi sino al 15 ottobre
2009;
- di essere stato assunto alle dipendenze della a tempo Controparte_2 indeterminato;
-che il Tribunale di Benevento, con la sentenza n. 273 del 13.03.2015 ha accertato che le prestazioni lavorative rese dal ricorrente rientravano nell'ambito della subordinazione e non nella collaborazione coordinata e continuativa, riconoscendogli il diritto al pagamento delle differenze retributive;
-che tale sentenza è passata in giudicato;
–di avere chiesto alla di provvedere spontaneamente al versamento Controparte_2 dei contributi omessi, mediante integrazione e ricongiungimento dei contributi già versati in corso di rapporto;
-che la ha riconosciuto la legittimità del diritto al versamento dei Controparte_2 contributi, provvedendo ad espletare tutti gli adempimenti amministrativi necessari alla regolarizzazione della posizione contributiva dei lavoratori, riconoscendo formalmente la propria posizione debitoria mediante “Scheda di rilevazione di partita debitoria”, con la quale ha operato la ricognizione del debito contributivo, predisponendo persino la relativa delibera di approvazione di tale debito;
-che nonostante tale formale ricognizione del debito, la convenuta non ha mai provveduto all'approvazione degli atti amministrativi predisposti . Tanto premesso ha chiesto di;
“
1.Accertare e dichiarare, in forza del giudicato formatosi sulla Sentenza del Tribunale di OL n. 6528/2018, che ha sancito l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 2126 c.c., il diritto del ricorrente ad ottenere il versamento dei contributi previdenziali, spettanti per il rapporto di lavoro subordinato intercorso alle dipendenze della per il periodo dal 01.01.2000 al Controparte_2
14.10.2009, 2. Per l'effetto, condannare la all'integrale versamento in favore Controparte_2 dell' dei contributi per il periodo dal 01.01.2001 al 14.10.2009, nella misura CP_1 annua già versata al ricorrente per l'anno 2000 ed emergente dall'estratto contributivo
CP_1
3.Condannare infine la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, con diretta attribuzione al procuratore che si dichiara anticipatario di tutte le spese.”. Si è costituita la che ha preliminarmente eccepito la nullità del Controparte_2 ricorso e, nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_ L' si è costituito chiedendo la condanna della parte resistente al pagamento, nei confronti dell' , della somma che dovesse essere accertata in corso di causa a titolo CP_1 di omessi contributi previdenziali derivanti dall'intercorso rapporto di lavoro La causa è stata rinviata per la trattazione nel merito e, data la natura documentale della controversia, è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. In primo luogo va rigettata l'eccezione di nullità del ricorso sollevata dalla CP_2
[...] Va osservato che sull'eccezione di nullità la S.C. ha avuto più volte modo di chiarire che nel rito del lavoro la valutazione di nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto sulle quali questa si fonda, è ravvisabile solo quando attraverso l'esame complessivo dell'atto sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa. (Cass., lav., 8 febbraio 2011 n. 3126; 16 gennaio 2007, n.820; Cass. lav., 27 marzo 2005, n. 5879; Cass. lav., 27 agosto 2004, n. 17076. Cass. lav., 23 marzo
2004, n. 5794; Cass. lav., 10 novembre 2003, n. 16855).
Nel caso di specie, gli elementi di fatto e le ragioni di diritto poste a fondamento della pretesa attorea risultano essere sufficientemente determinate, infatti vi è indicazione delle causali per le quali viene richiesta la condanna della inoltre parte CP_2 resistente ha predisposto adeguatamente le sue difese per cui l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo deve essere, allo stato, rigettata.
3. Il ricorrente ha agito per ottenere il versamento dei contributi per l'attività lavorativa prestata alle dipendenze della per il periodo dal 01.01.2001 al Controparte_2
14.10.2009. Con sentenza n. 273/2015 passata in giudicato è stata accertata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della per il periodo Controparte_2 dal 01.01.2001 sino al 14.10.2009.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato il principio secondo cui "la prestazione di lavoro svolta alle dipendenze di un ente pubblico non economico in violazione di norme imperative, deve essere qualificata come pubblico impiego, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 2126 c.c., con il conseguente diritto del dipendente non solo al risarcimento nella misura dei compensi previsti per quel tipo di rapporto, ma anche alla regolarizzazione della posizione contributiva previdenziale secondo le regole previste per gli impiegati pubblici" (Cass. Sez. 20/05/2008, n.12749, Cass. 1639 del
03/02/2012).
Tale principio è stato ribadito e ulteriormente specificato dalla giurisprudenza successiva. In particolare, la Corte di Cassazione ha recentemente affermato che "In tema di pubblico impiego privatizzato, in caso di stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa che, in seguito ad accertamento giudiziario, risulti avere la sostanza di contratto di lavoro subordinato, il lavoratore non può conseguire la conversione del rapporto in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la P.A., ma ha diritto ad una tutela risarcitoria, nei limiti di cui all'art. 2126 c.c., nonché alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale ed alla corresponsione del trattamento di fine rapporto per il periodo pregresso" (Cass.
Sez. Lav., 13.02.2023 n. 4360 conformemente a Cass. Sez. L, n. 3314 del 5 febbraio
2019). Nel caso di specie, come chiarito risulta accertato con sentenza passata in giudicato che il rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e la nel periodo dal Controparte_2
01.01.2000 al 14.10.2009 aveva natura subordinata, con conseguente applicabilità dell'art. 2126 c.c.
Quanto alla misura dei contributi da versare, il ricorrente ha chiesto la condanna della all'integrale versamento in favore dell' dei contributi per il Controparte_2 CP_1 periodo dal 01.01.2001 al 14.10.2009, "nella misura annua già versata al ricorrente per l'anno 2000 ed emergente dall'estratto contributivo ". CP_1
Sul punto la Scrivente condivide le motivazioni espresse dal Tribunale di OL , da ultimo con sentenze n. 5956/2024 pubbl. il 19/09/2024 e n. 992/2025 del 13/01/2025.
La domanda è volta ad ottenere il versamento nella gestione lavoratori privati delle differenze contributive tra quanto dovuto per il lavoro subordinato e quanto già versato dalla Regione per il contratto di collaborazione. Tale precisazione risulta conforme al principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza, secondo cui la regolarizzazione contributiva ex art. 2126 c.c. non può comportare l'iscrizione del lavoratore alla gestione dei dipendenti pubblici, stante il divieto di conversione del rapporto di lavoro in un rapporto a tempo indeterminato con la P.A. In tema di “stipulazione di un contratto di collaborazione autonoma o di collaborazione coordinata e continuativa con un amministrazione pubblica, al di fuori dei presupposti di legge, non può mai determinare la conversione in un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (Cass. 3384/2017), dall'atro lato la prestazione di lavoro svolta alle dipendenze di un ente pubblico non economico in violazione di norme imperative, deve essere qualificata come pubblico impiego, ai sensi e per gli effetti dell'art.2126 c.c., con il conseguente diritto del dipendente non solo al risarcimento nella misura dei compensi previsti per quel tipo di rapporto, ma anche alla regolarizzazione della posizione contributiva previdenziale secondo le regole previste per gli impiegati pubblici”(Cass.10551/2003, Cass. Sez. Un. 11626/2002 nonchè Cass. 5895/1999; Cass. 815/1999;Cass. 4823/1998 e Cass. 844/1998).
L'obbligo contributivo derivante dall'applicazione dell'art. 2126 c.c. ha natura onnicomprensiva e si estende all'intera retribuzione spettante per il rapporto di lavoro subordinato in quanto nel caso di prestazione di lavoro svolta alle dipendenze di una pubblica amministrazione in violazione di norme imperative deve essere riconosciuto al lavoratore il diritto allo stesso trattamento economico e previdenziale che gli sarebbe spettato in caso di contratto valido. Ne consegue che l'obbligo contributivo non possa essere limitato alle sole voci retributive espressamente riconosciute in sede giudiziale, ma debba estendersi all'intera retribuzione spettante per un rapporto di lavoro subordinato regolare.
In conclusione deve essere dichiarato il diritto della ricorrente ad ottenere il versamento dei contributi previdenziali, spettanti per il rapporto di lavoro subordinato intercorso alle dipendenze della per il periodo dal 01.01.2000 al 14.10.2009. Controparte_2
La deve essere conseguentemente condannata all'integrale Controparte_2 versamento in favore dell' dei contributi per il periodo dal 01.01.2001 al CP_1
14.10.2009, nella misura annua già versata alla ricorrente per l'anno 2000 ed emergente dall'estratto contributivo . CP_1
4. Le spese seguono la soccombenza della e sono liquidate in favore Controparte_2 della parte ricorrente. CP_ Le spese nei confronti dell' vanno compensate in quanto è mero titolare del credito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1,Accerta e dichiara il diritto di ad ottenere il versamento dei contributi Parte_1 previdenziali, spettanti per il rapporto di lavoro subordinato intercorso alle dipendenze della per il periodo dal 01.01.2000 al 14.10.2009; Controparte_2
2.Condanna la all'integrale versamento in favore dell' dei Controparte_2 CP_1 contributi per il periodo dal 01.01.2001 al 14.10.2009, nella misura annua già versata per l'anno 2000;
3.compensa le spese nei confronti dell' . CP_1
4.condanna la al pagamento delle spese in favore di parte ricorrente Controparte_2 che si liquidano in € 2.800,00 oltre spese generali, iva e cpa con attribuzione. Benevento, 8.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Adriana Mari