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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 12/06/2025, n. 2105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2105 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo COLTRO Presidente
Dott. Luca BOCCUNI Consigliere rel.
Dott.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 911/2024 R.G. promossa
DA
(c.f. , rappresentata e difesa in Parte_1 C.F._1
giudizio dall'avv.to Michele De Pieri, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Portogruaro (VE), via Zappetti n. 21/i, in forza di procura alle liti unita in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente Controparte_1
in Lograto (BS), rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to Elena Franchi, con
1 domicilio presso la cancelleria dell'intestata Corte, in forza di procura alle liti unita in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA
Oggetto: appello rimesso in decisione all'esito dell'udienza ex art. 352 cpc del 9 giugno 2025, avverso la sentenza n. 1278/2024 del Tribunale di Venezia, pubblicata in data 3 maggio 2024.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
“In accoglimento del proposto appello, riformare integralmente la sentenza del
Tribunale di Venezia n. 1278/2024 di data 16.4.2024, depositata in cancelleria il successivo 3.5.2024, e conseguentemente accogliere le domande svolte dalla signora in primo grado che si riportano. Nel merito, dichiararsi il grave Parte_1
inadempimento di alle obbligazioni assunte con il contratto del Controparte_1
21.8.2018 avente ad oggetto la vendita della termo stufa Girolami Soft 22 e della canna fumaria esterna a parete, con insolazione, collaudo, certificazioni, libretto impianto e pratica GSE. Dichiararsi, altresì, la non conformità dei beni venduti ed installati ai sensi dell'art. 129 commi 2 e 5 del codice di consumo. Dichiararsi che il contratto di vendita concluso tra le parti il 21.8.2018 si è risolto a seguito del mancato adempimento di alle obbligazioni sulla stessa Controparte_1
contrattualmente gravanti entro il congruo termine concesso dalla signora Pt_1
con comunicazione pec del 18.4.2019. In subordine, dichiarasi la
[...]
risoluzione de contratto di vendita concluso tra le parti a seguito del grave inadempimento di alle obbligazioni sulla stessa contrattualmente Controparte_1
gravanti per tutte le causali di cui in narrativa. In ogni caso, per l'effetto, condannare alla restituzione a favore dell'attrice di tutte le somme versate in Controparte_1
adempimento di detto contratto, pari a complessivi euro 7.630,00.=, oltre agli interessi ex art. 1284 comma 4 cc dalla data della presente domanda al saldo;
al risarcimento delle spese necessarie per lo smontaggio dell'impianto installato dalla convenuta e per il ripristino dell'appartamento dell'attrice, quantificate in euro
7.857,98.=, secondo dettaglio meglio indicato in narrativa, oltre a euro 130,00.= al
2 mese per l'eventuale deposito del materiale presso un deposito zonale, o in quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi dalla data dell'esborso al saldo effettivo;
al risarcimento a favore dell'attrice delle spese sostenute per il finanziamento acceso con Deutsche Bank per l'acquisto della termo stufa, da quantificarsi si d'ora nella somma di euro 2.330,00.= o in quella diversa maggiore minore somma che risulterà di giustizia, oltre interessi ex art. 1284 comma
4 cc, dalla data della presente domanda al saldo;
al risarcimento degli ulteriori danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti ed a patire in conseguenza dell'inadempimento della convenuta, per i titoli e le motivazioni meglio esposti in narrativa, sin d'ora quantificati in euro 20.000,00.= o in quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal dovuto la saldo effettivo;
al risarcimento in favore dell'attrice di quanto versato a titolo di compensi al CTU nel procedimento di ATP, pari ad euro 4.652,93.= o in quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 cc dalla data della presente domanda al saldo;
al risarcimento del danno da responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 cpc nella misura che sarà ritenuta di giustizia, comunque nel limite del valore del presente giudizio. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di avvocato del procedimento di ATP e di entrambi i gradi di giudizio di merito, oltre spese generali 15 %, oneri fiscali e previdenziali di legge e rimborso dei contributi unificati versati. In via istruttoria, come da nota di precisazione delle conclusioni depositata il 28.3.2025”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA:
“ Per la causali esposte ed in atti, previe le declaratorie tutte del caso, respingersi l'avverso appello ed ogni avversa istanza e domanda siccome privi di fondamento ed illegittimi, con conseguente conferma in ogni sua parte della sentenza impugnata. Per quanto occorrer possa, si richiamano altresì le istanze istruttorie e le conclusioni assunte in primo grado da aversi qui richiamate e trascritte. Spese e compensi professionali di lite, oltre maggiorazione forfetaria del 15 %, di primo e secondo grado rifusi”.
3 RAGIONI DELLA DECISIONE
ha interposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Venezia n. 1278/2024, pubblicata in data 3 maggio 2024, con cui sono state rigettate le domande dalla medesima proposte nei confronti di con Controparte_1 relativa condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro
3.056,00.= per il procedimento di accertamento tecnico preventivo ante causam, ponendosi quanto liquidato in favore del consulente a carico definitivo della medesima, ed in euro 7.616,00.= per il giudizio di merito, oltre accessori di legge.
L'odierna appellante, evocando in giudizio chiedeva che il Controparte_1
Giudice di prime cure accertasse il grave inadempimento della società convenuta rispetto alle obbligazioni assunte con contratto del 21 agosto 2018 avente ad oggetto la fornitura, installazione, allacciamento all'impianto idraulico, collaudo di termo stufa Girolami Soft 22 e della canna fumaria esterna a parete, completa di libretto e pratiche GSE, con conseguente risoluzione del contratto e condanna alla restituzione delle somme versate a titolo corrispettivo per l'importo di euro
7.630,00.=, oltre al risarcimento delle spese relative allo smontaggio dell'impianto, al ripristino dell'immobile attoreo, come quantificate dal consulente dell'ufficio nel rammentato procedimento di accertamento tecnico preventivo, alle spese relative all'accensione di finanziamento presso ed ogni Parte_2
ulteriore pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale sopportato.
L'attrice, rammentava che, una volta completato l'intervento di posa in opera dell'impianto, quanto fornito aveva cominciato a presentare gravi problemi di funzionamento, nonché carenze di idoneità, prontamente denunciati e riscontrati anche a seguito del procedimento per accertamento tecnico preventivo instaurato dalla stessa, nonostante i tentativi di rimediare a detti difetti effettuati da controparte.
4 concludeva chiedendo l'accertamento dell'intervenuta Parte_1
risoluzione di diritto del contratto, a norma del combinato disposto degli artt. 1454 cc, 129 e 130 del codice del consumo, avendo ella più volte intimato controparte ad adempiere alle proprie obbligazioni entro il termine pattuito, o in subordine la risoluzione ex art. 1453 cc, con condanna di alla restituzione del CP_1
corrispettivo versato e al risarcimento dei danni tutti supportati e dettagliati in atti, anche ai sensi dell'art. 96 cpc.
La società convenuta si costituiva in giudizio negando il proprio inadempimento e facendo presente che l'accertamento tecnico preventivo non aveva affatto accertato la sussistenza degli inadempimenti allegati da controparte, essendo ella prontamente intervenuta nel risolvere ogni problematica segnalata dall'attrice dopo la posa dell'impianto, addirittura intervenendo a sostituire la canna fumaria con una nuova installazione. Pur affermando che l'accertamento tecnico preventivo aveva, nella sostanza, smentito il cattivo funzionamento dell'impianto, contestava, in quanto sfornita di oggettivi riscontri, ogni CP_1
diversa divagazione fatta dal consulente circa ulteriori inadempienti, irrilevanti ai fini dell'affermazione della sua responsabilità contrattuale. In ogni caso, la convenuta contestava anche i conteggi operati dal consulente dell'ufficio al fine di quantificare le spese relative allo smontaggio dell'impianto e al ripristino dell'appartamento di controparte. Negata la sussistenza della propria responsabilità
e l'esistenza dei danni allegati dall'attrice, concludeva per il rigetto CP_1
delle domande di . Parte_1
Come già accennato, con la sentenza oggetto dell'odierno gravame, il
Tribunale di Venezia respingeva le domande attoree sulla scorta della considerazione che, a detta del primo Giudice, il consulente tecnico dell'ufficio, in sede di accertamento preventivo, aveva rilevato come termo stufa fosse funzionante e dotata di installazione sufficiente a soddisfare gli standard minimi delle regole dell'arte e che le ulteriori irregolarità segnalate dall'ausiliario sarebbero state unicamente espressione di interventi migliorativi necessari a
5 garantire la migliore efficienza e la migliore comodità d'uso della termo stufa. In sostanza dette mere irregolarità, secondo il Tribunale, non assurgevano a grave inadempimento giustificante la risoluzione del contratto per fatto e colpa della fornitrice.
ha proposto appello articolando due motivi di gravame. Parte_1
Con il primo motivo, l'impugnante ha censurato la pronuncia del Giudice di prime cure affermando che il Tribunale avrebbe scorrettamente valutato le risultanze istruttorie e, in particolare, quanto verificato dal consulente officiato in sede di accertamento tecnico preventivo secondo cui la termo stufa era stata installata a distanza inferiore dalle pareti rispetto a quanto indicato dal costruttore;
alcuni tratti di tubazione non erano stati coibentati, con conseguente sensibile calo del rendimento e possibilità di scottature;
la canna fumaria era stata posata in aderenza alla parete esterna e monconi distacco dal muro come previsto in contratto, onde permettere la posa del cappotto;
la leggera presenza odorigena dovuta ai fumi di combustione in fase di accensione;
la rumorosità del funzionamento del sistema di trasmissione;
il difetto dell'alimentazione dal passaggio dal combustibile a legna al combustibile a pellet, diversamente da quanto previsto nel manuale di funzionamento;
il difetto di qualsivoglia pratica autorizzativa comunale per l'installazione dell'impianto; il difetto di predisposizione del libretto di impianto termico;
l'incompletezza delle dichiarazione di conformità, mancando ogni riferimento alla canna fumaria.
Con il secondo motivo di appello, ha, quindi, lamentato Parte_1
l'erroneo rigetto delle sue domande di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno, rappresentando quanto evidenziato un inadempimento di non scarsa importanza, a mente dell'art. 1455 cc.
A sua volta, si è costituita in giudizio, resistendo al gravame e CP_1
chiedendo la conferma della sentenza di prime cure, posto che, a suo dire, la consulenza disposta in prime cure avrebbe escluso qualsivoglia rilevante inadempimento imputabile, come correttamente evidenziato dal Tribunale.
6 *****
1 – I motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente in quanto vertenti su questioni tra loro collegate. La consulenza tecnica disposta nel procedimento di accertamento preventivo ha descritto compiutamente la termo stufa Girolami Soft 22 fornita e posa in opera nel locale soggiorno da dell'odierna Controparte_1
appellante, indicando che trattasi di impianto automatico policombustibile a legna e pellet, a vaso chiuso e con alimentazione a sorgente, utilizzata per la produzione di acqua calda sanitaria o integrazione dell'impianto domestico a gas già esistente.
Quanto alla canna fumaria, il consulente dell'ufficio ha descritto la sua parte interna all'appartamento di e la parte esterna, realizzata con condotta a Parte_1
sezione circolare in acciaio e staffe di ancoraggio alla parete. Sulle certificazioni necessarie per legge e relative all'impianto, comprendente oltre alla termo stufa anche i collegamenti alla rete e la canna fumaria, il CTU ha evidenziato il difetto di qualsiasi pratica autorizzativa presso l'amministrazione comunale competente per l'installazione a parete esterna della canna fumaria fino al tetto;
la mancanza del libretto di impianto termico con i necessari aggiornamenti a seguito dell'istallazione della termo stufa;
il difetto nella dichiarazione di conformità rilasciata da CP_1 di ogni riferimento all'installazione della canna fumaria, oltre al difetto degli allegati obbligatori relativi ai materiali utilizzati e schema dell'impianto realizzato. Inoltre, la relazione peritale, a cui le parti danno lettura diametralmente opposta, dopo avere affermato che “l'installazione” risulta “basica al funzionamento elementare del sistema”, evidenzia diverse “irregolarità”. In primo luogo, è stato evidenziato che la termo stufa è stata posata in opera a distanza inferiore dalla parete rispetto a quanto previsto dal costruttore;
che alcuni tratti di tubazione non sono coibentati, con abbassamento del rendimento di distribuzione e pericolo di scottature;
che la canna fumaria esterna è stata posata in aderenza alla parete dell'edificio diversamente da quanto previsto in contratto ove era indicata la sua distanza a dodici centimetri onde
7 permettere la posa di cappotto esterno. Quanto, più propriamente al funzionamento dell'impianto, il consulente dell'ufficio, dopo opportuna prova di accensione, ha rilevato una leggera presenza odorigena da fumi durante la fase di avvio;
la rumorosità del sistema di trasmissione, comunque entro i limiti dichiarati dal costruttore;
il difetto la ripresa dell'alimentazione a pallet, una volta terminata l'alimentazione a legna, diversamente da quanto contenuto nelle istruzioni di funzionamento. Questione del contendere la cui valutazione è rimessa unicamente al
Giudice è, dunque, verificare se dette “irregolarità” evidenziate dal CTU possano considerarsi inadempimento di non scarsa importanza avuto riguardo all'interesse dell'odierna appellante, requisito quest'ultimo richiesto dall'art 1455 cc sia in caso di risoluzione di diritto per diffida ad adempiere, a mente dell'art. 1454 cc, sia in caso di pronuncia costitutiva, secondo il disposto dell'art. 1453 cc (Cass. n. 25703/2023).
1.1– Il contratto oggetto di lite, indubitabilmente individua una serie di obbligazioni complesse in capo all'odierna appellata ed inerenti, non solo alla fornitura della termo stufa dei relativi collettori e della canna fumaria, ma anche obblighi relativi alla posa dell'intero impianto idoneo al suo utilizzo, con impegno di CP_1
anche a provvedere ad alcune specifiche pratiche burocratiche. In effetti, l'esame della conferma d'ordine dell'impianto prodotto al fascicolo attoreo di prime cure, al di là delle condizioni generali di vendita indicate nel modulo contrattuale, evidenza che l'odierna appellata si è obbligata nei confronti di non solo a Parte_1
fornire l'impianto già descritto, ma anche a posarlo in opera completo di collaudo, certificati, libretto di impianto e pratica GSE, con la precisa avvertenza che la posa della canna fumaria esterna avrebbe dovuto essere eseguita con distacco dalla parete di dodici centimetri, dovendo essere posato cappotto. Dette obbligazioni aggiuntive rispetto al modulo negoziale debbono ovviamente prevalere sulla mera obbligazione di consegna dei componenti dell'impianto già descritti, a mente del disposto dell'art. 1342 cc.
1.2 – Ebbene, in riferimento a dette specifiche obbligazioni assunte in contratto da
, la consulenza tecnica dell'ufficio, sulla scorta di obiettivi riscontri, ha CP_1
8 potuto correttamente appurare, come già evidenziato, che la fornitrice non ha adempiuto esattamente ed a regola d'arte alle obbligazioni assunte relativamente alla posa dell'impianto, posto che alcuni tratti di tubazione non sono stati coibentati, con abbassamento del rendimento di distribuzione del calore e pericolo di scottature, e che la canna fumaria esterna è stata posata in aderenza alla parete dell'edificio diversamente da quanto previsto in contratto. Quanto al funzionamento dell'impianto al di là delle lievi problematiche inerenti la leggera presenza odorigena da fumi durante la fase di avvio e la rumorosità del sistema di trasmissione, comunque entro i limiti dichiarati dal costruttore, è stato accertato, a seguito di prova di avvio e come già accennato, il rilevante difetto di funzionamento relativo al passaggio del combustibile da legna a pallet, evidenziandosi che la termo stufa oggetto di lite prevedeva, secondo le sue specifiche tecniche, trattarsi di impianto automatico policombustibile. Relativamente agli obblighi di natura burocratica imposti da contratto all'odierna appellata, non potendosi annoverare tra essi anche quello di curare la pratica edilizia presso il comune competente a cui fa cenno il consulente e di cui si è detto, la relazione di accertamento tecnico preventivo ha evidenziato il difetto degli aggiornamenti del libretto di impianto termico a seguito dell'istallazione della termo stufa;
il difetto nella dichiarazione di conformità rilasciata da CP_1 di ogni riferimento all'installazione della canna fumaria, oltre al difetto degli allegati obbligatori relativi ai materiali utilizzati e schema dell'impianto realizzato, ove la prova del relativo adempimento si sarebbe dovuta dare dall'odierna appellata, a mente dell'univoco indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte (Cass. n.
826/2015, Cass. Sez. Un. n. 13533/2001, Cass. Sez. Un. n. 577/2008, Cass. n.
13674/2006, Cass. n. 9351/2007, Cass. n. 15677/2009, Cass. n. 3373/2010, Cass. n.
15659/2011, Cass. n. 13685/2019).
1.3 – I plurimi inadempimenti evidenziati possono ben dirsi di non scarsa importanza avuto riguardo all'interesse dell'appellante, posto che l'impianto fornito, non solo è stato posato in opera difformemente da quanto pattuito, comportando la non piena efficienza del rendimento della distribuzione del calore e la necessità di rimuovere la
9 canna fumaria nel momento in cui il capotto esterno verrà realizzato, ma anche in quanto la termo stufa non funziona come impianto automatico policombustibile nel passaggio dall'alimentazione a legna a quella a pallet. Inoltre, lo stesso impiego dell'impianto integrato e fornito dall'appellata da parte di sarebbe Parte_1
a sua volta irregolare in difetto degli aggiornamenti del libretto di impianto termico a seguito dell'istallazione della termo stufa, in difetto nella dichiarazione di conformità rilasciata da di ogni riferimento all'installazione della canna CP_1
fumaria, oltre che in difetto degli allegati obbligatori relativi ai materiali utilizzati e schema dell'impianto realizzato, con inevitabili conseguenze in ordine agli interventi successivi di controllo e manutenzione.
1.4 – In sostanza, la domanda di risoluzione proposta fin dal primo grado da parte dell'odierna appellante doveva essere correttamente accolta dal primo Giudice che ha omesso di considerare nella loro compiutezza le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo che, indipendentemente dalle considerazione spese dal CTU, avrebbero dovuto indurre il Tribunale a concludere, essendo riservata al Giudice la relativa valutazione, che le “irregolarità” evidenziate costituiscono inadempimento di non scarsa importanza degli obblighi contrattuali assunti dalla fornitrice. Di converso, il
Tribunale ha ritenuto erroneamente, per quanto sinora evidenziato, che le
“irregolarità” in questione, oltre a non essere sufficientemente gravi, ove emendante avrebbero introdotto solo interventi migliorativi necessari per garantire la migliore efficienza e la migliore comodità d'uso possibili dell'impianto.
2 – Dall'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto conseguono gli obblighi restitutori ovvero l'obbligo da parte di di restituire il CP_1 corrispettivo prezzo pacificamente pagato dall'appellante per l'importo di euro
7.630,00.=, oltre interessi al tasso legale dall'esborso al saldo, e l'obbligo per di restituire quanto fornito previo smontaggio, a spese Controparte_2 dell'appellata, dell'impianto oggetto di lite.
2.1 – All'inadempimento di consegue anche la condanna di quest'ultima CP_1 al risarcimento del danno emergente sopportato dall'appellante ed oggetto di stima
10 da parte del consulente tecnico officiato in sede di accertamento preventivo. In primo, luogo sono dovute le spese da sostenere da parte dell'appellante per ripristino dello stato dei luoghi di causa e, quindi, per smontare l'impianto e per ripristinare l'immobile con la chiusura dei fori di ancoraggio, la pulizia e tinteggiatura. Dette spese sono state stimate come congrue in complessivi euro 7.657,98.=. Tuttavia, deve evidenziarsi che il consulente ha conteggiato sia per lo smontaggio della canna fumaria esterna che per gli interventi di ripristino della muratura esterna necessari a seguito dello smontaggio i costi relativi al noleggio del ponteggio mobile e compenso per l'operatore della piattaforma, quando gli interventi di rimozione e ripristino possono essere eseguiti nel medesimo torno di tempo, evitando la duplicazione dei costi ridetti, cosicché appare corretto considerare per tali spese il solo importo di euro 556,64.=, con conseguente riquantificazione del credito risarcitorio capitale di euro 7.101,34.=. Va accolta anche la domanda di risarcimento per gli oneri finanziari assunti dall'appellante e connessi all'acquisto ed installazione dell'impianto in questione. Dalla documentazione dimessa in atti risulta che Parte_1
ha accesso finanziamento per importo capitale pari al corrispettivo prezzo
[...]
dovuto a e finalizzato espressamente al pagamento della fornitura in CP_1
questione, ove il relativo costo per il consumatore è indicato, al netto del capitale, in euro 2.529,08.=, potendosi così accogliere la domanda in tal senso proposta anche per maggiore somma ritenuta di giustizia rispetto all'importo indicato nelle conclusioni dell'appellante.
3 – Di converso, non può riconoscersi il ristoro del danno patrimoniale e non patrimoniale asseritamente subito dall'attrice a seguito dell'episodi verificatosi in data 15 gennaio 2020 in occasione del quale, all'accensione dell'impianto, si sarebbe verificata una eccezionale fuoriuscita di fumo che avrebbe comportato l'intervento dei vigili del fuoco, l'accesso al pronto soccorso di e il successivo Persona_1
divieto imposto dal comune competente di utilizzare la termo stufa a biomasse. In punto, il consulente tecnico dell'ufficio, non ha riscontrato problemi di smaltimento dei fumi di combustione, mentre il rapporto dei vigili del fuoco in atti non indica le
11 cause dell'evento, potendo esso essere imputato ad una inadeguata manutenzione e pulizia della stufa medesima. In altre parole, manca la prova che i danni pretesi in ristoro dipendano causalmente dall'inadempimento della fornitrice.
4 – In definita, in riforma della sentenza appellata, deve essere Controparte_1 condanna a restituire all'appellante il corrispettivo prezzo versato di euro 7.630,00.=, oltre interessi al tasso legale dall'esborso al saldo, nonché al risarcimento del danno subito dalla stessa per l'importo complessivo di euro 9.630,42.=, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla domanda alla presente pronuncia ed interessi compensativi al tasso legale calcolati annualmente fino al saldo sulla predetta somma progressivamente rivalutata. Peraltro, a seguito della pronuncia di risoluzione del contratto, si deve ordinare a di restituire l'impianto Persona_1 oggetto di lite, previo smontaggio a spese dell'appellata.
5 – Le spese di entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese le spese relative all'accertamento tecnico preventivo promosso ante causam, seguono la soccombenza di dovendosi porre a definitivo carico di quest'ultima quanto Controparte_1
liquidato in corso di giudizio in favore del CTU. Infine, non sussistono i presupposti per la condanna dell'appellata ai sensi del'art. 96 cpc, considerato che parte delle pretese risarcitorie dell'appellante sono state rigettate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe ed in riforma della sentenza impugnata n. 1278/2024 del
Tribunale di Venezia, pubblicata in data 3 maggio 2024, così provvede:
1. dichiara la risoluzione del contratto oggetto di lite meglio indicato in atti per fatto e colpa dell'appellata Controparte_1
2. condanna l'appellata a restituire all'appellante il Controparte_1 Persona_1 corrispettivo prezzo versato dell'importo di euro 7.630,00.=, oltre interessi al tasso legale dall'esborso al saldo;
12 3. dispone che l'appellante restituisca all'appellata Persona_1 Controparte_1
l'impianto oggetto di lite, previo smontaggio a spese dell'appellata medesima;
4. condanna l'appellata a pagare in favore dell'appellante, a titolo di Controparte_1
risarcimento del danno, la somma di euro 9.630,42.=, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla domanda alla presente pronuncia ed interessi compensativi al tasso legale calcolati annualmente fino al saldo sulla predetta somma progressivamente rivalutata;
5. condanna l'appellata a pagare in favore dell'appellante le spese di Controparte_1
lite che si liquidano, quanto al procedimento di accertamento tecnico preventivo in euro 2.868,00.= per compensi professionali ed euro 286,00.= per esborsi, quanto al giudizio di prime cure in euro 5.077,00.= per compensi professionali ed euro 545,00.= per esborsi, quanto al presente giudizio di gravame in euro
3.966,00.= per compensi professionali ed euro 902,00.= per esborsi, ogni caso, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA dovuti per legge;
6. pone a definitivo carico dell'appellata quanto liquidato in favore Controparte_1
del CTU nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo.
7. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio di data 11 giugno 2025
Il Presidente
Dott. Massimo Coltro
Il Consigliere est.
Dott. Luca Boccuni
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo COLTRO Presidente
Dott. Luca BOCCUNI Consigliere rel.
Dott.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 911/2024 R.G. promossa
DA
(c.f. , rappresentata e difesa in Parte_1 C.F._1
giudizio dall'avv.to Michele De Pieri, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Portogruaro (VE), via Zappetti n. 21/i, in forza di procura alle liti unita in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente Controparte_1
in Lograto (BS), rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to Elena Franchi, con
1 domicilio presso la cancelleria dell'intestata Corte, in forza di procura alle liti unita in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA
Oggetto: appello rimesso in decisione all'esito dell'udienza ex art. 352 cpc del 9 giugno 2025, avverso la sentenza n. 1278/2024 del Tribunale di Venezia, pubblicata in data 3 maggio 2024.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
“In accoglimento del proposto appello, riformare integralmente la sentenza del
Tribunale di Venezia n. 1278/2024 di data 16.4.2024, depositata in cancelleria il successivo 3.5.2024, e conseguentemente accogliere le domande svolte dalla signora in primo grado che si riportano. Nel merito, dichiararsi il grave Parte_1
inadempimento di alle obbligazioni assunte con il contratto del Controparte_1
21.8.2018 avente ad oggetto la vendita della termo stufa Girolami Soft 22 e della canna fumaria esterna a parete, con insolazione, collaudo, certificazioni, libretto impianto e pratica GSE. Dichiararsi, altresì, la non conformità dei beni venduti ed installati ai sensi dell'art. 129 commi 2 e 5 del codice di consumo. Dichiararsi che il contratto di vendita concluso tra le parti il 21.8.2018 si è risolto a seguito del mancato adempimento di alle obbligazioni sulla stessa Controparte_1
contrattualmente gravanti entro il congruo termine concesso dalla signora Pt_1
con comunicazione pec del 18.4.2019. In subordine, dichiarasi la
[...]
risoluzione de contratto di vendita concluso tra le parti a seguito del grave inadempimento di alle obbligazioni sulla stessa contrattualmente Controparte_1
gravanti per tutte le causali di cui in narrativa. In ogni caso, per l'effetto, condannare alla restituzione a favore dell'attrice di tutte le somme versate in Controparte_1
adempimento di detto contratto, pari a complessivi euro 7.630,00.=, oltre agli interessi ex art. 1284 comma 4 cc dalla data della presente domanda al saldo;
al risarcimento delle spese necessarie per lo smontaggio dell'impianto installato dalla convenuta e per il ripristino dell'appartamento dell'attrice, quantificate in euro
7.857,98.=, secondo dettaglio meglio indicato in narrativa, oltre a euro 130,00.= al
2 mese per l'eventuale deposito del materiale presso un deposito zonale, o in quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi dalla data dell'esborso al saldo effettivo;
al risarcimento a favore dell'attrice delle spese sostenute per il finanziamento acceso con Deutsche Bank per l'acquisto della termo stufa, da quantificarsi si d'ora nella somma di euro 2.330,00.= o in quella diversa maggiore minore somma che risulterà di giustizia, oltre interessi ex art. 1284 comma
4 cc, dalla data della presente domanda al saldo;
al risarcimento degli ulteriori danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti ed a patire in conseguenza dell'inadempimento della convenuta, per i titoli e le motivazioni meglio esposti in narrativa, sin d'ora quantificati in euro 20.000,00.= o in quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, dal dovuto la saldo effettivo;
al risarcimento in favore dell'attrice di quanto versato a titolo di compensi al CTU nel procedimento di ATP, pari ad euro 4.652,93.= o in quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 cc dalla data della presente domanda al saldo;
al risarcimento del danno da responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 cpc nella misura che sarà ritenuta di giustizia, comunque nel limite del valore del presente giudizio. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di avvocato del procedimento di ATP e di entrambi i gradi di giudizio di merito, oltre spese generali 15 %, oneri fiscali e previdenziali di legge e rimborso dei contributi unificati versati. In via istruttoria, come da nota di precisazione delle conclusioni depositata il 28.3.2025”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA:
“ Per la causali esposte ed in atti, previe le declaratorie tutte del caso, respingersi l'avverso appello ed ogni avversa istanza e domanda siccome privi di fondamento ed illegittimi, con conseguente conferma in ogni sua parte della sentenza impugnata. Per quanto occorrer possa, si richiamano altresì le istanze istruttorie e le conclusioni assunte in primo grado da aversi qui richiamate e trascritte. Spese e compensi professionali di lite, oltre maggiorazione forfetaria del 15 %, di primo e secondo grado rifusi”.
3 RAGIONI DELLA DECISIONE
ha interposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Venezia n. 1278/2024, pubblicata in data 3 maggio 2024, con cui sono state rigettate le domande dalla medesima proposte nei confronti di con Controparte_1 relativa condanna dell'attrice al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro
3.056,00.= per il procedimento di accertamento tecnico preventivo ante causam, ponendosi quanto liquidato in favore del consulente a carico definitivo della medesima, ed in euro 7.616,00.= per il giudizio di merito, oltre accessori di legge.
L'odierna appellante, evocando in giudizio chiedeva che il Controparte_1
Giudice di prime cure accertasse il grave inadempimento della società convenuta rispetto alle obbligazioni assunte con contratto del 21 agosto 2018 avente ad oggetto la fornitura, installazione, allacciamento all'impianto idraulico, collaudo di termo stufa Girolami Soft 22 e della canna fumaria esterna a parete, completa di libretto e pratiche GSE, con conseguente risoluzione del contratto e condanna alla restituzione delle somme versate a titolo corrispettivo per l'importo di euro
7.630,00.=, oltre al risarcimento delle spese relative allo smontaggio dell'impianto, al ripristino dell'immobile attoreo, come quantificate dal consulente dell'ufficio nel rammentato procedimento di accertamento tecnico preventivo, alle spese relative all'accensione di finanziamento presso ed ogni Parte_2
ulteriore pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale sopportato.
L'attrice, rammentava che, una volta completato l'intervento di posa in opera dell'impianto, quanto fornito aveva cominciato a presentare gravi problemi di funzionamento, nonché carenze di idoneità, prontamente denunciati e riscontrati anche a seguito del procedimento per accertamento tecnico preventivo instaurato dalla stessa, nonostante i tentativi di rimediare a detti difetti effettuati da controparte.
4 concludeva chiedendo l'accertamento dell'intervenuta Parte_1
risoluzione di diritto del contratto, a norma del combinato disposto degli artt. 1454 cc, 129 e 130 del codice del consumo, avendo ella più volte intimato controparte ad adempiere alle proprie obbligazioni entro il termine pattuito, o in subordine la risoluzione ex art. 1453 cc, con condanna di alla restituzione del CP_1
corrispettivo versato e al risarcimento dei danni tutti supportati e dettagliati in atti, anche ai sensi dell'art. 96 cpc.
La società convenuta si costituiva in giudizio negando il proprio inadempimento e facendo presente che l'accertamento tecnico preventivo non aveva affatto accertato la sussistenza degli inadempimenti allegati da controparte, essendo ella prontamente intervenuta nel risolvere ogni problematica segnalata dall'attrice dopo la posa dell'impianto, addirittura intervenendo a sostituire la canna fumaria con una nuova installazione. Pur affermando che l'accertamento tecnico preventivo aveva, nella sostanza, smentito il cattivo funzionamento dell'impianto, contestava, in quanto sfornita di oggettivi riscontri, ogni CP_1
diversa divagazione fatta dal consulente circa ulteriori inadempienti, irrilevanti ai fini dell'affermazione della sua responsabilità contrattuale. In ogni caso, la convenuta contestava anche i conteggi operati dal consulente dell'ufficio al fine di quantificare le spese relative allo smontaggio dell'impianto e al ripristino dell'appartamento di controparte. Negata la sussistenza della propria responsabilità
e l'esistenza dei danni allegati dall'attrice, concludeva per il rigetto CP_1
delle domande di . Parte_1
Come già accennato, con la sentenza oggetto dell'odierno gravame, il
Tribunale di Venezia respingeva le domande attoree sulla scorta della considerazione che, a detta del primo Giudice, il consulente tecnico dell'ufficio, in sede di accertamento preventivo, aveva rilevato come termo stufa fosse funzionante e dotata di installazione sufficiente a soddisfare gli standard minimi delle regole dell'arte e che le ulteriori irregolarità segnalate dall'ausiliario sarebbero state unicamente espressione di interventi migliorativi necessari a
5 garantire la migliore efficienza e la migliore comodità d'uso della termo stufa. In sostanza dette mere irregolarità, secondo il Tribunale, non assurgevano a grave inadempimento giustificante la risoluzione del contratto per fatto e colpa della fornitrice.
ha proposto appello articolando due motivi di gravame. Parte_1
Con il primo motivo, l'impugnante ha censurato la pronuncia del Giudice di prime cure affermando che il Tribunale avrebbe scorrettamente valutato le risultanze istruttorie e, in particolare, quanto verificato dal consulente officiato in sede di accertamento tecnico preventivo secondo cui la termo stufa era stata installata a distanza inferiore dalle pareti rispetto a quanto indicato dal costruttore;
alcuni tratti di tubazione non erano stati coibentati, con conseguente sensibile calo del rendimento e possibilità di scottature;
la canna fumaria era stata posata in aderenza alla parete esterna e monconi distacco dal muro come previsto in contratto, onde permettere la posa del cappotto;
la leggera presenza odorigena dovuta ai fumi di combustione in fase di accensione;
la rumorosità del funzionamento del sistema di trasmissione;
il difetto dell'alimentazione dal passaggio dal combustibile a legna al combustibile a pellet, diversamente da quanto previsto nel manuale di funzionamento;
il difetto di qualsivoglia pratica autorizzativa comunale per l'installazione dell'impianto; il difetto di predisposizione del libretto di impianto termico;
l'incompletezza delle dichiarazione di conformità, mancando ogni riferimento alla canna fumaria.
Con il secondo motivo di appello, ha, quindi, lamentato Parte_1
l'erroneo rigetto delle sue domande di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno, rappresentando quanto evidenziato un inadempimento di non scarsa importanza, a mente dell'art. 1455 cc.
A sua volta, si è costituita in giudizio, resistendo al gravame e CP_1
chiedendo la conferma della sentenza di prime cure, posto che, a suo dire, la consulenza disposta in prime cure avrebbe escluso qualsivoglia rilevante inadempimento imputabile, come correttamente evidenziato dal Tribunale.
6 *****
1 – I motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente in quanto vertenti su questioni tra loro collegate. La consulenza tecnica disposta nel procedimento di accertamento preventivo ha descritto compiutamente la termo stufa Girolami Soft 22 fornita e posa in opera nel locale soggiorno da dell'odierna Controparte_1
appellante, indicando che trattasi di impianto automatico policombustibile a legna e pellet, a vaso chiuso e con alimentazione a sorgente, utilizzata per la produzione di acqua calda sanitaria o integrazione dell'impianto domestico a gas già esistente.
Quanto alla canna fumaria, il consulente dell'ufficio ha descritto la sua parte interna all'appartamento di e la parte esterna, realizzata con condotta a Parte_1
sezione circolare in acciaio e staffe di ancoraggio alla parete. Sulle certificazioni necessarie per legge e relative all'impianto, comprendente oltre alla termo stufa anche i collegamenti alla rete e la canna fumaria, il CTU ha evidenziato il difetto di qualsiasi pratica autorizzativa presso l'amministrazione comunale competente per l'installazione a parete esterna della canna fumaria fino al tetto;
la mancanza del libretto di impianto termico con i necessari aggiornamenti a seguito dell'istallazione della termo stufa;
il difetto nella dichiarazione di conformità rilasciata da CP_1 di ogni riferimento all'installazione della canna fumaria, oltre al difetto degli allegati obbligatori relativi ai materiali utilizzati e schema dell'impianto realizzato. Inoltre, la relazione peritale, a cui le parti danno lettura diametralmente opposta, dopo avere affermato che “l'installazione” risulta “basica al funzionamento elementare del sistema”, evidenzia diverse “irregolarità”. In primo luogo, è stato evidenziato che la termo stufa è stata posata in opera a distanza inferiore dalla parete rispetto a quanto previsto dal costruttore;
che alcuni tratti di tubazione non sono coibentati, con abbassamento del rendimento di distribuzione e pericolo di scottature;
che la canna fumaria esterna è stata posata in aderenza alla parete dell'edificio diversamente da quanto previsto in contratto ove era indicata la sua distanza a dodici centimetri onde
7 permettere la posa di cappotto esterno. Quanto, più propriamente al funzionamento dell'impianto, il consulente dell'ufficio, dopo opportuna prova di accensione, ha rilevato una leggera presenza odorigena da fumi durante la fase di avvio;
la rumorosità del sistema di trasmissione, comunque entro i limiti dichiarati dal costruttore;
il difetto la ripresa dell'alimentazione a pallet, una volta terminata l'alimentazione a legna, diversamente da quanto contenuto nelle istruzioni di funzionamento. Questione del contendere la cui valutazione è rimessa unicamente al
Giudice è, dunque, verificare se dette “irregolarità” evidenziate dal CTU possano considerarsi inadempimento di non scarsa importanza avuto riguardo all'interesse dell'odierna appellante, requisito quest'ultimo richiesto dall'art 1455 cc sia in caso di risoluzione di diritto per diffida ad adempiere, a mente dell'art. 1454 cc, sia in caso di pronuncia costitutiva, secondo il disposto dell'art. 1453 cc (Cass. n. 25703/2023).
1.1– Il contratto oggetto di lite, indubitabilmente individua una serie di obbligazioni complesse in capo all'odierna appellata ed inerenti, non solo alla fornitura della termo stufa dei relativi collettori e della canna fumaria, ma anche obblighi relativi alla posa dell'intero impianto idoneo al suo utilizzo, con impegno di CP_1
anche a provvedere ad alcune specifiche pratiche burocratiche. In effetti, l'esame della conferma d'ordine dell'impianto prodotto al fascicolo attoreo di prime cure, al di là delle condizioni generali di vendita indicate nel modulo contrattuale, evidenza che l'odierna appellata si è obbligata nei confronti di non solo a Parte_1
fornire l'impianto già descritto, ma anche a posarlo in opera completo di collaudo, certificati, libretto di impianto e pratica GSE, con la precisa avvertenza che la posa della canna fumaria esterna avrebbe dovuto essere eseguita con distacco dalla parete di dodici centimetri, dovendo essere posato cappotto. Dette obbligazioni aggiuntive rispetto al modulo negoziale debbono ovviamente prevalere sulla mera obbligazione di consegna dei componenti dell'impianto già descritti, a mente del disposto dell'art. 1342 cc.
1.2 – Ebbene, in riferimento a dette specifiche obbligazioni assunte in contratto da
, la consulenza tecnica dell'ufficio, sulla scorta di obiettivi riscontri, ha CP_1
8 potuto correttamente appurare, come già evidenziato, che la fornitrice non ha adempiuto esattamente ed a regola d'arte alle obbligazioni assunte relativamente alla posa dell'impianto, posto che alcuni tratti di tubazione non sono stati coibentati, con abbassamento del rendimento di distribuzione del calore e pericolo di scottature, e che la canna fumaria esterna è stata posata in aderenza alla parete dell'edificio diversamente da quanto previsto in contratto. Quanto al funzionamento dell'impianto al di là delle lievi problematiche inerenti la leggera presenza odorigena da fumi durante la fase di avvio e la rumorosità del sistema di trasmissione, comunque entro i limiti dichiarati dal costruttore, è stato accertato, a seguito di prova di avvio e come già accennato, il rilevante difetto di funzionamento relativo al passaggio del combustibile da legna a pallet, evidenziandosi che la termo stufa oggetto di lite prevedeva, secondo le sue specifiche tecniche, trattarsi di impianto automatico policombustibile. Relativamente agli obblighi di natura burocratica imposti da contratto all'odierna appellata, non potendosi annoverare tra essi anche quello di curare la pratica edilizia presso il comune competente a cui fa cenno il consulente e di cui si è detto, la relazione di accertamento tecnico preventivo ha evidenziato il difetto degli aggiornamenti del libretto di impianto termico a seguito dell'istallazione della termo stufa;
il difetto nella dichiarazione di conformità rilasciata da CP_1 di ogni riferimento all'installazione della canna fumaria, oltre al difetto degli allegati obbligatori relativi ai materiali utilizzati e schema dell'impianto realizzato, ove la prova del relativo adempimento si sarebbe dovuta dare dall'odierna appellata, a mente dell'univoco indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte (Cass. n.
826/2015, Cass. Sez. Un. n. 13533/2001, Cass. Sez. Un. n. 577/2008, Cass. n.
13674/2006, Cass. n. 9351/2007, Cass. n. 15677/2009, Cass. n. 3373/2010, Cass. n.
15659/2011, Cass. n. 13685/2019).
1.3 – I plurimi inadempimenti evidenziati possono ben dirsi di non scarsa importanza avuto riguardo all'interesse dell'appellante, posto che l'impianto fornito, non solo è stato posato in opera difformemente da quanto pattuito, comportando la non piena efficienza del rendimento della distribuzione del calore e la necessità di rimuovere la
9 canna fumaria nel momento in cui il capotto esterno verrà realizzato, ma anche in quanto la termo stufa non funziona come impianto automatico policombustibile nel passaggio dall'alimentazione a legna a quella a pallet. Inoltre, lo stesso impiego dell'impianto integrato e fornito dall'appellata da parte di sarebbe Parte_1
a sua volta irregolare in difetto degli aggiornamenti del libretto di impianto termico a seguito dell'istallazione della termo stufa, in difetto nella dichiarazione di conformità rilasciata da di ogni riferimento all'installazione della canna CP_1
fumaria, oltre che in difetto degli allegati obbligatori relativi ai materiali utilizzati e schema dell'impianto realizzato, con inevitabili conseguenze in ordine agli interventi successivi di controllo e manutenzione.
1.4 – In sostanza, la domanda di risoluzione proposta fin dal primo grado da parte dell'odierna appellante doveva essere correttamente accolta dal primo Giudice che ha omesso di considerare nella loro compiutezza le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo che, indipendentemente dalle considerazione spese dal CTU, avrebbero dovuto indurre il Tribunale a concludere, essendo riservata al Giudice la relativa valutazione, che le “irregolarità” evidenziate costituiscono inadempimento di non scarsa importanza degli obblighi contrattuali assunti dalla fornitrice. Di converso, il
Tribunale ha ritenuto erroneamente, per quanto sinora evidenziato, che le
“irregolarità” in questione, oltre a non essere sufficientemente gravi, ove emendante avrebbero introdotto solo interventi migliorativi necessari per garantire la migliore efficienza e la migliore comodità d'uso possibili dell'impianto.
2 – Dall'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto conseguono gli obblighi restitutori ovvero l'obbligo da parte di di restituire il CP_1 corrispettivo prezzo pacificamente pagato dall'appellante per l'importo di euro
7.630,00.=, oltre interessi al tasso legale dall'esborso al saldo, e l'obbligo per di restituire quanto fornito previo smontaggio, a spese Controparte_2 dell'appellata, dell'impianto oggetto di lite.
2.1 – All'inadempimento di consegue anche la condanna di quest'ultima CP_1 al risarcimento del danno emergente sopportato dall'appellante ed oggetto di stima
10 da parte del consulente tecnico officiato in sede di accertamento preventivo. In primo, luogo sono dovute le spese da sostenere da parte dell'appellante per ripristino dello stato dei luoghi di causa e, quindi, per smontare l'impianto e per ripristinare l'immobile con la chiusura dei fori di ancoraggio, la pulizia e tinteggiatura. Dette spese sono state stimate come congrue in complessivi euro 7.657,98.=. Tuttavia, deve evidenziarsi che il consulente ha conteggiato sia per lo smontaggio della canna fumaria esterna che per gli interventi di ripristino della muratura esterna necessari a seguito dello smontaggio i costi relativi al noleggio del ponteggio mobile e compenso per l'operatore della piattaforma, quando gli interventi di rimozione e ripristino possono essere eseguiti nel medesimo torno di tempo, evitando la duplicazione dei costi ridetti, cosicché appare corretto considerare per tali spese il solo importo di euro 556,64.=, con conseguente riquantificazione del credito risarcitorio capitale di euro 7.101,34.=. Va accolta anche la domanda di risarcimento per gli oneri finanziari assunti dall'appellante e connessi all'acquisto ed installazione dell'impianto in questione. Dalla documentazione dimessa in atti risulta che Parte_1
ha accesso finanziamento per importo capitale pari al corrispettivo prezzo
[...]
dovuto a e finalizzato espressamente al pagamento della fornitura in CP_1
questione, ove il relativo costo per il consumatore è indicato, al netto del capitale, in euro 2.529,08.=, potendosi così accogliere la domanda in tal senso proposta anche per maggiore somma ritenuta di giustizia rispetto all'importo indicato nelle conclusioni dell'appellante.
3 – Di converso, non può riconoscersi il ristoro del danno patrimoniale e non patrimoniale asseritamente subito dall'attrice a seguito dell'episodi verificatosi in data 15 gennaio 2020 in occasione del quale, all'accensione dell'impianto, si sarebbe verificata una eccezionale fuoriuscita di fumo che avrebbe comportato l'intervento dei vigili del fuoco, l'accesso al pronto soccorso di e il successivo Persona_1
divieto imposto dal comune competente di utilizzare la termo stufa a biomasse. In punto, il consulente tecnico dell'ufficio, non ha riscontrato problemi di smaltimento dei fumi di combustione, mentre il rapporto dei vigili del fuoco in atti non indica le
11 cause dell'evento, potendo esso essere imputato ad una inadeguata manutenzione e pulizia della stufa medesima. In altre parole, manca la prova che i danni pretesi in ristoro dipendano causalmente dall'inadempimento della fornitrice.
4 – In definita, in riforma della sentenza appellata, deve essere Controparte_1 condanna a restituire all'appellante il corrispettivo prezzo versato di euro 7.630,00.=, oltre interessi al tasso legale dall'esborso al saldo, nonché al risarcimento del danno subito dalla stessa per l'importo complessivo di euro 9.630,42.=, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla domanda alla presente pronuncia ed interessi compensativi al tasso legale calcolati annualmente fino al saldo sulla predetta somma progressivamente rivalutata. Peraltro, a seguito della pronuncia di risoluzione del contratto, si deve ordinare a di restituire l'impianto Persona_1 oggetto di lite, previo smontaggio a spese dell'appellata.
5 – Le spese di entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese le spese relative all'accertamento tecnico preventivo promosso ante causam, seguono la soccombenza di dovendosi porre a definitivo carico di quest'ultima quanto Controparte_1
liquidato in corso di giudizio in favore del CTU. Infine, non sussistono i presupposti per la condanna dell'appellata ai sensi del'art. 96 cpc, considerato che parte delle pretese risarcitorie dell'appellante sono state rigettate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe ed in riforma della sentenza impugnata n. 1278/2024 del
Tribunale di Venezia, pubblicata in data 3 maggio 2024, così provvede:
1. dichiara la risoluzione del contratto oggetto di lite meglio indicato in atti per fatto e colpa dell'appellata Controparte_1
2. condanna l'appellata a restituire all'appellante il Controparte_1 Persona_1 corrispettivo prezzo versato dell'importo di euro 7.630,00.=, oltre interessi al tasso legale dall'esborso al saldo;
12 3. dispone che l'appellante restituisca all'appellata Persona_1 Controparte_1
l'impianto oggetto di lite, previo smontaggio a spese dell'appellata medesima;
4. condanna l'appellata a pagare in favore dell'appellante, a titolo di Controparte_1
risarcimento del danno, la somma di euro 9.630,42.=, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla domanda alla presente pronuncia ed interessi compensativi al tasso legale calcolati annualmente fino al saldo sulla predetta somma progressivamente rivalutata;
5. condanna l'appellata a pagare in favore dell'appellante le spese di Controparte_1
lite che si liquidano, quanto al procedimento di accertamento tecnico preventivo in euro 2.868,00.= per compensi professionali ed euro 286,00.= per esborsi, quanto al giudizio di prime cure in euro 5.077,00.= per compensi professionali ed euro 545,00.= per esborsi, quanto al presente giudizio di gravame in euro
3.966,00.= per compensi professionali ed euro 902,00.= per esborsi, ogni caso, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA dovuti per legge;
6. pone a definitivo carico dell'appellata quanto liquidato in favore Controparte_1
del CTU nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo.
7. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio di data 11 giugno 2025
Il Presidente
Dott. Massimo Coltro
Il Consigliere est.
Dott. Luca Boccuni
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