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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/04/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice civile ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Paola Beatrice, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al R.G. n. 4011 dell'anno 2022
TRA
, nato ad [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, come da procura in atti, dagli avv.ti Marco Tecce e Natalina Biancaniello ed elettivamente domiciliato in MO (Av) alla via Innocenzo Lucio n. 19;
RICORRENTE
E
, nato ad [...] il [...], C.F. ; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato, ai sensi dell'art 702 bis c.p.c., in data 26.10.2022 ha Parte_1 chiesto al Tribunale di Avellino di condannare il convenuto al risarcimento della somma di € 25.000,00
a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti da reato. In punto di fatto la parte ha richiamato la querela sporta nei confronti del convenuto in data 15.05.2019 e le successive integrazioni del 23.05.2019 e del 5.06.2019 evidenziando di essere stato truffato. In termini più precisi, la parte ha esposto di essere stato vittima di raggiri posti in essere dal resistente il quale inizialmente gli richiedeva somme in contanti paventando difficoltà economiche e una condizione di bisogno e, successivamente, metteva in atto più azioni volte ad indurlo a credere di poter investire proficuamente somme di denaro.
La parte ha, inoltre, evidenziato che, con sentenza di patteggiamento n. 2017/2020, il convenuto era stato condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, al pagamento di € 500,00 di multa ed alle spese di parte civile liquidate in € 1.500,00. Quanto al danno non patrimoniale la parte ha allegato che i comportamenti subiti gli avevano provocato una condizione di profonda prostrazione morale e materiale, consistente in stress, depressione, attacchi di panico, ansia ed insonnia.
All'udienza del 12.06.2023 è stata dichiarata la contumacia della parte resistente . Controparte_1
Mutato il rito con provvedimento del 30.11.2023, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. e la causa è stata, poi, rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
1/3 Con comparsa conclusionale del 7.03.2025 la parte attrice ha chiesto di condannare il convenuto al risarcimento dei danni non patrimoniali, anche in via equitativa, per una somma non inferiore ad €
15.000,00 tenuto conto della modalità della condotta, delle peculiarità del caso concreto e dell'entità della perdita economica subita in rapporto alle proprie condizioni personali ed economiche, e tanto in ragione della dimostrazione, anche in via presuntiva, del patimento morale e materiale subito. La parte ha, poi, quantificato il danno patrimoniale emergente nella somma di € 10.347,91 richiamando la documentazione versata in atti ed evidenziando di aver corrisposto al convenuto la somma di €
8.500,00, di avergli consegnato due telefonini e che era stato acceso a suo nome un finanziamento di €
1.100,00.
La domanda del ricorrente è parzialmente fondata e deve essere accolta per le seguenti motivazioni.
In punto di diritto vale ricordare che il danno patrimoniale ai sensi dell'art. 2043 c.c. si riferisce alla perdita economica effettivamente subita dalla parte lesa comprensiva sia del danno emergente, equivalente alla diminuzione del patrimonio della vittima a causa dell'evento dannoso, sia del lucro cessante, consistente nel mancato guadagno che la parte lesa avrebbe potuto conseguire in assenza del medesimo evento dannoso, mentre il danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c. riguarda le lesioni di natura non economica, che incidono sulla sfera personale e relazionale dell'individuo come il danno biologico, il danno morale o il danno esistenziale.
Sempre in via preliminare deve essere osservato che la “sentenza penale di patteggiamento nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo nè di giudicato e neppure inverte l'onere della prova, costituendo, invece, un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi se ricorrono i tre requisiti previsti dall'art. 2729 c.c” ed apprezzabile dal giudice ai fini del suo convincimento (cfr. Cass. Civ. Sez. III ord. n. 7014/2020)
Ciò premesso, con riferimento al danno patrimoniale quantificato in circa € 8.500,00 (cfr. contenuto della denuncia ai carabinieri del 15.05.2019) osserva il Tribunale che dall'esame della documentazione in atti (cfr. video del 23.12.2017, del 2.01.2018, del 9.01.2018, 20.01.2018, del 16.02.2018, del 27.02.2018, dell'8.03.2018; screenshot di messaggi tra le parti;
all.ti nn. 3, 8 e18) emerge che il convenuto ha ricevuto dall'attore, nel periodo tra la fine del mese di novembre 2017 e il mese di febbraio 2019, a cadenze settimanali e mensili, la somma complessiva sopra detta.
Viceversa, la restante somma, richiesta dall'attore e precisata in comparsa conclusionale non può essere riconosciuta per carenza di prova.
Per le medesime ragioni non può essere accolta la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato dalla parte in una somma non inferiore ad € 15.000,00, sia tenuto conto che l'attore ha genericamente articolato al riguardo un solo capitolo di prova testimoniale, non circostanziato sotto il profilo temporale oltre che valutativo, e come tale inammissibile sia in considerazione della circostanza che dal compendio probatorio raccolto non è emersa la certezza dell'an
2/3 del diritto preteso e non potendo la liquidazione equitativa del giudice sopperire alle carenze assertive ed istruttorie della parte.
In conclusione la domanda deve essere accolta con condanna del convenuto al pagamento in favore dell'attore a titolo di risarcimento dell'importo complessivo di € 8.500,00 oltre rivalutazione e interessi come per legge.
Le spese di lite sono poste a carico della parte convenuta e liquidate, in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, determinato in base al decisum, dell'omesso svolgimento della fase istruttoria e dei valori medi di cui al D.M. 147 del 2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna il convenuto al Controparte_1 pagamento in favore dell'attore della somma di € 8.500,00 a titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal mese di febbraio 2019 fino alla data di pubblicazione della presente nonché interessi legali, al tasso previsto dall'art. 1284 cod. civ. dalla data di pubblicazione della presente sentenza, fino all'effettiva corresponsione, con divieto di anatocismo;
- condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore della complessiva Controparte_1 somma di € 3.397,00 oltre spese generali del 15% iva e cpa ed euro 145,50 per marca da bollo e contributo unificato, con attribuzione agli avvocati Marco Tecce e Natalina Biancaniello che hanno dichiarato di averne fatto anticipo.
Così deciso il 17.04.2025 all'esito dell'udienza del 27.03.2025
Il giudice dott.ssa Paola Beatrice
3/3