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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 11/12/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 584/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 584/2024 RG Lav. promossa da:
, con l'avv. Graldi Parte_1 ricorrente contro
, con l'avv. Barcellona Controparte_1 resistente
pagina 1 di 9 Premesso che:
- il ricorrente ha lavorato come autista alle dipendenze dell'impresa Controparte_1 dal 01.09.2023 al 15.12.2023, data in cui ha rassegnato le dimissioni;
[...]
- egli agisce in giudizio rivendicando un credito per le retribuzioni arretrate di novembre e dicembre 2023, ratei di 13ma e 14ma e a spettanze di fine rapporto e TFR, per complessivi € 6.994,39 lordi;
- il credito in sé è pacifico, ma la resistente sostiene di aver trattenuto tali somme a titolo di compensazione, avendo rilevato, al momento della riconsegna del mezzo da parte del lavoratore a rapporto cessato, una serie di danni che hanno fatto insorgere un controcredito di maggiore entità;
- in data 28.12.2023, dopo le dimissioni, ha infatti contestato al Controparte_1 ricorrente alcune condotte, rivendicando un credito a titolo risarcitorio per complessivi €
3.965 così articolato:
1. € 510,00 per un danno al negozio Prix di Corsico (MI);
2. € 500,00 per franchigia assicurativa relativa ad un sinistro in data 16/11/2023;
3. € 1.100,00 per danni al veicolo EX975XL relativamente ad un sinistro del
16/11/2023;
4. € 335,00 per “sabotaggio” al caricabatterie muletti in data 15/12/2023;
5. € 1.500,00 per danni a un muletto in data 15/12/2023;
- a tale comunicazione è seguita l'irrogazione di una “sanzione disciplinare” con comunicazione del 15/01/2024 pervenuta al ricorrente il 18 (doc. ricorrente), in cui la ditta ha così riquantificato i danni asseritamente subiti:
1. € 510,00 per danno al negozio Prix di Corsico (MI);
2. € 500,00 per franchigia assicurativa relativa a un sinistro in data 16/11/2023;
3. € 3.600,00 per danni al veicolo EX975XL relativamente al sinistro del 16/11/2023;
4. € 335,00 per “sabotaggio” al caricabatterie muletti in data 15/12/2023;
5. € 1.500,00 per danni a un muletto in data 15/12/2023;
6. € 2.200,00 per danni causati dall'acido batterie al veicolo XA475XL;
7. € 1.500,00 per danni causati dall'acido batterie al deposito Prix,
e ha comunicato che avrebbe trattenuto le intere retribuzioni arretrate di novembre e dicembre 2023 (pari a complessivi € 6.994,39 lordi), riservandosi di richiedere in futuro il pagina 2 di 9 pagamento del residuo;
- ritenendo la pretesa di controparte infondata in fatto e in diritto, il ricorrente domanda in questa sede la condanna dell'ex datore di lavoro al pagamento in proprio favore dell'importo di euro € 6.994,39 lordi trattenuto a titolo di risarcimento di danni che egli contesta nell'an e nel quantum;
- la ditta contesta invece la fondatezza della domanda attorea, di cui pertanto chiede il rigetto in forza dell'eccezione di compensazione fondata sulle poste sopra riportate, fatta eccezione per quella relativa al “sabotaggio” del caricabatterie sub 4, che in questa sede non è rivendicata;
rilevato che:
- va innanzitutto esclusa la compensazione rispetto al danno sub 1 (danno al negozio Prix di
Corsico, pacifico nell'an), di cui il ricorrente ha eccepito la tardiva contestazione ex art. 32 co. 2 e 6 CCNL. Nonostante la resistente sostenga che il mezzo assegnato al ricorrente sia rimasto stabilmente nella sua disponibilità fino alle dimissioni (v. punti 15 e 28 memoria, pur contestati dal ricorrente), il che avrebbe impedito alla ditta di avvedersi dei danni non segnalati dallo stesso ricorrente o da terzi, deve ritenersi che
[...] abbia avuto conoscenza dell'evento e dei danni conseguenti quantomeno in CP_1 data 17.11.2023, data delle fatture del soggetto danneggiato (docc. 8 e 9 res.);
- essendo trascorsi da tra la data predetta e quella della contestazione più di 20 giorni, il termine contrattuale è in ogni caso decorso inutilmente, pertanto ogni ulteriore questione sul punto è assorbita;
- quanto ai danni sub 2 e 3, la richiesta trae origine da un sinistro, pacifico nell'an, avvenuto in data 16.11.2023: durante un giro di consegna nella provincia di Brescia il sig.
, alla guida del mezzo aziendale targato EX975XL, ha tamponato un autoveicolo Parte_1 che lo precedeva;
- a fronte delle contestazioni in merito alle conseguenze dell'incidente, (v. pag. 4 ricorso) anche rispetto al doc. 13 res. e all'esistenza o meno di franchigia, va rilevato quanto segue;
- quanto alla responsabilità verso terzi, cioè della titolare dell'auto tamponata dal ricorrente, va innanzitutto precisato che il verbale sub doc. 12 res. (constatazione amichevole) non è stato sottoscritto dal ricorrente, ma in questa sede non risulta nemmeno contestato pagina 3 di 9 quantomeno rispetto alla dinamica del sinistro e all'attestazione dell'esistenza di danni ad entrambi i veicoli coinvolti. Tuttavia, sebbene il doc. 2 res. (contratto di locazione del mezzo in uso al ricorrente) effettivamente faccia riferimento ad una franchigia di 500 euro, non è dimostrato che tale costo scoperto sia stato effettivamente sostenuto dalla
Controparte_1
- quanto poi ai danni subiti dal veicolo in locazione ed utilizzato dal lavoratore, parte resistente non ha dimostrato in modo sufficientemente puntuale l'entità del danno effettivamente imputabile al ricorrente, né ha fornito elementi idonei a guidare un giudizio di carattere equitativo;
- in particolare, nulla dimostrano rispetto all'effettiva esistenza di un danno economico per il resistente che sia imputabile al ricorrente in forza dell'evento del 16.11.2023 i documenti 14 e 15 offerti in allegato alla memoria. Ad essi sono seguite mere dichiarazioni di aggiornamento da parte del legale della ditta nel corso dell'udienza del
18.2.2025 e, solo oggi, una richiesta di produzione di fattura del 30.1.2025 e del relativo pagamento avvenuto il 18.7.2025. Se è vero che la fattura di gennaio riporta il numero di contratto e i dati di commessa (24R51077002 del 15.5.2024) indicati anche nel fac-simile di prefattura sub doc. 15 di parte resistente, va rilevato che:
a) la produzione è stata offerta tardivamente (essendo inutilmente trascorse due udienze dopo la richiesta di autorizzazione al deposito di fattura e pagamento “se avvenuto” del
18.2.2025, quando non vi era effettiva disponibilità della documentazione);
b) la fattura del gennaio 2025 non fa specifico riferimento al sinistro in questione, e considerato l'apprezzabile lasso temporale intercorso, nemmeno in via presuntiva può affermarsi con ragionevole certezza che gli interventi di cui alla fattura oggi offerta e alla pre-fattura sub doc. 15 res. siano stati imposti dagli eventuali danni arrecati al mezzo dal ricorrente in data 16.11.2023;
- non è poi dato comprendere né dal documento, né dalle difese svolte nel corso dell'udienza odierna (comunque tardive, lo si ripete) per quale ragione il sig. abbia CP_1 dovuto sostenere per intero i costi della riparazione del mezzo, stante l'esistenza di una polizza assicurativa kasko (con franchigia) risultante dai docc. 2 e 14 allegati alla memoria, e non valendo a chiarire quanto meramente dichiarato dal procuratore della resistente in ordine al fatto che la Compagnia avrebbe dichiarato “il danno relativo alla
pagina 4 di 9 motrice […] non rientra nella franchigia” (verbale udienza 18.2.2025);
- quanto, infine, ai danni riconducibili alle condotte del ricorrente tenute in data 15.12.2023
(punti 5, 6 e 7 del prospetto in premessa), va rilevato quanto segue;
- è pacifico, perché riconosciuto dallo stesso sig. , che durante le operazioni di Parte_1 scarico della merce nella giornata del 15.12.2023 il carrello sia caduto dal montacarichi.
Si veda sul punto anche la documentazione fotografica sub doc. 9 ric.;
- il ricorrente sostiene che lo strumento fosse vecchio e che il sistema frenante fosse rotto, tanto che cadute di tal genere erano avvenute anche in passato;
- la resistente sostiene al contrario che il muletto, pur acquistato usato, fosse stato scrupolosamente manutenuto, e produce una fattura relativa ad un intervento di pochi giorni precedente all'evento (doc. 17, riferita all'intervento del 05.12.2023). Il sig.
, incaricato delle riparazioni, è stato anche sentito come testimone, ed ha Tes_1 confermato l'intervento e la verifica di ogni aspetto inerente alla sicurezza del mezzo, dichiarando: “quando eseguo qualsiasi lavoro di riparazione valuto lo stato complessivo del carrello. Se il cliente desidera non svolgere attività di manutenzione che io reputo fondamentale, e l'impianto frenante è fondamentale per la sicurezza, io lo scrivo in fattura per una questione di professionalità e di responsabilità. Escludo quindi che
l'impianto frenante del carrello in questione avesse dei problemi fino al giorno in cui ho effettuato l'intervenuto.
Aggiungo che il carrello ha anche una molla a gas, che evita che il carrello si muova dopo il blocco. La sostituzione tra l'altro costa poco, 20 euro, e sono certo fosse a posto anche quella.” (v. verbale del 3.7.2025);
- è vero che il teste ha riferito di non sapere se quello su cui è intervenuto fosse effettivamente il muletto in uso al ricorrente, e che il sig. è dotato di 3 o 4 muletti, CP_1 ma è nondimeno possibile affermare che l'intervento è stato eseguito proprio sul muletto di cui si tratta perché lo stesso ricorrente nel corso dell'interrogatorio libero ha esordito dicendo: “il carrello è stato riparato una settimana prima che io lo usassi”, salvo dubitare dell'intervento sul sistema frenante, che tuttavia il sig. ha riferito, sotto Tes_1 giuramento e senza alcuna esitazione, di aver vagliato con attenzione;
- essendo a carico del ricorrente l'onere di dimostrare l'anomalia del mezzo, e non essendo possibile (anche per la mancata comparizione del teste citato per la prova dei fatti di cui ai pagina 5 di 9 capp. 4 e 6 del ricorso) ritenere accertato nemmeno in via presuntiva che tale anomalia vi fosse, sussistendo al contrario un elemento pur di carattere indiziario di segno contrario
(l'intervento di manutenzione di pochi giorni prima della caduta), l'evento deve imputarsi ad una condotta colposa del lavoratore che aveva in uso il mezzo al momento della caduta, anche in ragione delle considerazioni del teste in ordine alla presenza della Tes_1 molla a gas;
- quanto al danno risarcibile, stante l'entità del preventivo di riparazione sub doc. 19 il sig. richiede, evidentemente ex art. 2058 c.c., il risarcimento del danno per equivalente. CP_1
In effetti, “La domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell'art. 2058, comma 2, c.c., di non accoglierla e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di un somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto eccessivamente onerosa la pretesa di rifusione del costo di riparazione del veicolo, superiore a Euro 5.000, rispetto al valore di mercato del mezzo danneggiato, equitativamente determinato in Euro 1.600). (Cass. Sez. 6, 30/03/2022, n. 10196, Rv.
664460 - 01)”;
- va tuttavia rilevato che la somma rivendicata come valore di compensazione per tale voce di danno, pari ad euro 1.500,00, coincide con l'esborso sostenuto dal resistente al momento dell'acquisto del bene, usato, tre anni prima dei fatti (doc. 18 res.), il che induce a ritenere eccessivo il valore indicato, che va equitativamente ridotto del 40%;
- dal credito rivendicato dal ricorrente a titolo retributivo andrà pertanto detratto in accoglimento parziale dell'eccezione della resistente l'importo di euro 900,00;
- va sul punto precisato che nonostante le difese svolte ai punti 54 e 55 della memoria, il credito oggetto di condanna va indicato al lordo di ogni versamento non tempestivo, in quanto “L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore. Ed infatti, quanto a
pagina 6 di 9 queste ultime, al datore di lavoro è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (ai sensi dell'art. 19 della legge 4 aprile 1952, n. 218); per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli.” (Cass. n. 19790/2011). Infatti, come chiarisce la medesima pronuncia “in caso di inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di versare i contributi nei termini previsti dalla legge, quest'ultimo resta obbligato in via esclusiva, senza possibilità di rivalersi nei confronti del lavoratore;
infatti, la norma che consente al datore di lavoro di operare le ritenute contributive sulla retribuzione del lavoratore (art. 19 della legge 4 aprile 1952, n. 218) è di stretta interpretazione e, limitando il diritto di ritenuta del datore di lavoro sulla retribuzione soltanto nel caso di tempestivo pagamento della contribuzione relativa al medesimo periodo, non consente detta forma di recupero ove i contributi siano pagati parzialmente
o in ritardo, dovendosi ricomprendere in tale ultima ipotesi il caso (ricorrente nella specie) del ritardato pagamento della retribuzione unitamente ai contributi ad essa riferibili (tra le altre, v. Cass. 17 febbraio 2009, n. 3782)”;
- quanto invece al danno asseritamente arrecato al rimorchio del mezzo per la perdita di acido dalle batterie accidentate, è assorbente la considerazione del fatto che nessuna confessione implicita in tal senso può rinvenirsi nelle dichiarazioni raccolte dal ricorrente nel corso dell'interrogatorio libero, e che nessun danno è documentato né al mezzo (non essendo in tal senso dirimente la foto prodotta sub doc. 20, peraltro di data ignota) né al patrimonio del sig. La fattura oggi offerta (datata 28.11.2025) ed il relativo CP_1 pagamento (datato 10.12.2025), infatti, sono di molto successivi agli eventi, e nulla dimostrano in relazione al nesso tra l'intervento di lavaggio con acido sbiancante del pavimento e del trattamento della traversa ed eventuali danni arrecati al mezzo proprio dal caricamento del muletto nel rimorchio in data 15.12.2023;
- quanto, infine, al danno cagionato al magazzino PRIX di Grisignano di Zocco nella medesima data del 15.12.2023, trattasi di richiesta conseguente al fatto che con pagina 7 di 9 comunicazione del 22.12.2023 Prix ha dichiarato a appaltatore di Parte_2 quest'ultima e subappaltante della Controparte_1
“(…) Lo scorso 15 dicembre, nel tardo pomeriggio, un mezzo da Voi incaricato per il trasporto merci (condotto dall'autista del Vs sub-vettore Molla Parte_1
Trasporti) è giunto presso il nostro magazzino centrale in Grisignano di Zocco e, autonomamente, ha scaricato un transpallet danneggiato e l'ha depositato, peraltro rovesciato, nell'area dedicata alla ricarica automezzi.
Trattasi di un transpallet visibilmente danneggiato che perdeva acido all'esterno, come da foto già inviateVi lo scorso 15.15.2023, che rialleghiamo.
Dopodiché, tale Sig. risaliva nel camion e lo abbandonava parcheggiato Parte_1 all'esterno del nostro stabilimento.
Data la pericolosità della situazione, abbiamo dovuto attivarci immediatamente per neutralizzare l'acido fuoriuscito dal transpallet utilizzando i prodotti contenuti nell'apposita cassetta antiacido, raddrizzare il transpallet che risultava distrutto e pulire con prodotti adeguati tutta la zona i modo da evitare ogni residuo di tossicità. Nonché, stiamo verificando periodicamente se il transpallet stia ancora perdendo dell'acido.
Quanto accaduto è di assoluta gravità, giacché vi è stata una grave violazione delle procedure per le operazioni da svolgersi all'interno del magazzino, nonché ha esposto a serio pericolo sia i nostri dipendenti sia i locali e la merce.
Peraltro, a tutt'oggi nessuno si è presentato a ritirare il transpallet.
Con la presente, siamo ad intimarVi di provvedere al ritiro immediato del traspallet illecitamente abbandonato nel nostro magazzino, nonché a lasciare l'area pulita ed in ordine, il tutto a Vostre esclusive spese.
Inoltre, a fronte del danno subito e dei costi che abbiamo dovuto sostenere, Vi chiediamo il risarcimento di tutti i danni subiti, nonché che dovessero emergere sino a quando il traspallet non sarà prelevato, che ivi si quantificano in via provvisoria in euro 1.500,00 con riserva di ogni quantificazione ulteriore (…)” (doc. 22 res.);
- è provato che per tale episodio, di cui vi è riscontro non solo nelle dichiarazioni del ricorrente (verbale prima udienza) ma anche nel doc. 23 res., Prix Quality S.p.a. abbia emesso una fattura per euro 1500,00 nei confronti di (doc. 24 res.), e che Parte_2
“quest'ultimo abbia addebitato pari importo a (doc. 25: fattura Controparte_1
pagina 8 di 9 del 10.01.2024); Parte_3
- a quasi due anni da quell'emissione manca, invece, la prova del pagamento di tale ultima fattura da parte del resistente, giacché il doc. 26 allegato alla memoria sembra documentare un bonifico a favore del resistente, e non a suo carico, peraltro di ben altri importi, e il riferimento nell'oggetto anche alla fattura del 10.1.2024 non è sufficiente a fondare la pretesa, considerato che in effetti risulta l'ordinante Parte_3 dell'operazione e non il beneficiario della stessa;
- ogni ulteriore questione è assorbita, e il credito del ricorrente per arretrati retributivi, pari ad euro 6.994,39 lordi, va ridotto della sola quota di 900,00 euro;
- le spese di lite seguono la sostanziale soccombenza, l'entità dell'importo oggetto di condanna, le tecniche di redazione dell'atto ed il rifiuto da parte del resistente ad ogni proposta conciliativa avanzata dal giudice nel corso del processo ed accettata dal ricorrente.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente dell'importo lordo di euro
6.094,39 (salvi i tempestivi versamenti agli Enti) oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei titoli al saldo;
- condanna altresì la parte resistente alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 3.503,50, oltre a spese generali, iva e cpa.
Vicenza, 11/12/2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 584/2024 RG Lav. promossa da:
, con l'avv. Graldi Parte_1 ricorrente contro
, con l'avv. Barcellona Controparte_1 resistente
pagina 1 di 9 Premesso che:
- il ricorrente ha lavorato come autista alle dipendenze dell'impresa Controparte_1 dal 01.09.2023 al 15.12.2023, data in cui ha rassegnato le dimissioni;
[...]
- egli agisce in giudizio rivendicando un credito per le retribuzioni arretrate di novembre e dicembre 2023, ratei di 13ma e 14ma e a spettanze di fine rapporto e TFR, per complessivi € 6.994,39 lordi;
- il credito in sé è pacifico, ma la resistente sostiene di aver trattenuto tali somme a titolo di compensazione, avendo rilevato, al momento della riconsegna del mezzo da parte del lavoratore a rapporto cessato, una serie di danni che hanno fatto insorgere un controcredito di maggiore entità;
- in data 28.12.2023, dopo le dimissioni, ha infatti contestato al Controparte_1 ricorrente alcune condotte, rivendicando un credito a titolo risarcitorio per complessivi €
3.965 così articolato:
1. € 510,00 per un danno al negozio Prix di Corsico (MI);
2. € 500,00 per franchigia assicurativa relativa ad un sinistro in data 16/11/2023;
3. € 1.100,00 per danni al veicolo EX975XL relativamente ad un sinistro del
16/11/2023;
4. € 335,00 per “sabotaggio” al caricabatterie muletti in data 15/12/2023;
5. € 1.500,00 per danni a un muletto in data 15/12/2023;
- a tale comunicazione è seguita l'irrogazione di una “sanzione disciplinare” con comunicazione del 15/01/2024 pervenuta al ricorrente il 18 (doc. ricorrente), in cui la ditta ha così riquantificato i danni asseritamente subiti:
1. € 510,00 per danno al negozio Prix di Corsico (MI);
2. € 500,00 per franchigia assicurativa relativa a un sinistro in data 16/11/2023;
3. € 3.600,00 per danni al veicolo EX975XL relativamente al sinistro del 16/11/2023;
4. € 335,00 per “sabotaggio” al caricabatterie muletti in data 15/12/2023;
5. € 1.500,00 per danni a un muletto in data 15/12/2023;
6. € 2.200,00 per danni causati dall'acido batterie al veicolo XA475XL;
7. € 1.500,00 per danni causati dall'acido batterie al deposito Prix,
e ha comunicato che avrebbe trattenuto le intere retribuzioni arretrate di novembre e dicembre 2023 (pari a complessivi € 6.994,39 lordi), riservandosi di richiedere in futuro il pagina 2 di 9 pagamento del residuo;
- ritenendo la pretesa di controparte infondata in fatto e in diritto, il ricorrente domanda in questa sede la condanna dell'ex datore di lavoro al pagamento in proprio favore dell'importo di euro € 6.994,39 lordi trattenuto a titolo di risarcimento di danni che egli contesta nell'an e nel quantum;
- la ditta contesta invece la fondatezza della domanda attorea, di cui pertanto chiede il rigetto in forza dell'eccezione di compensazione fondata sulle poste sopra riportate, fatta eccezione per quella relativa al “sabotaggio” del caricabatterie sub 4, che in questa sede non è rivendicata;
rilevato che:
- va innanzitutto esclusa la compensazione rispetto al danno sub 1 (danno al negozio Prix di
Corsico, pacifico nell'an), di cui il ricorrente ha eccepito la tardiva contestazione ex art. 32 co. 2 e 6 CCNL. Nonostante la resistente sostenga che il mezzo assegnato al ricorrente sia rimasto stabilmente nella sua disponibilità fino alle dimissioni (v. punti 15 e 28 memoria, pur contestati dal ricorrente), il che avrebbe impedito alla ditta di avvedersi dei danni non segnalati dallo stesso ricorrente o da terzi, deve ritenersi che
[...] abbia avuto conoscenza dell'evento e dei danni conseguenti quantomeno in CP_1 data 17.11.2023, data delle fatture del soggetto danneggiato (docc. 8 e 9 res.);
- essendo trascorsi da tra la data predetta e quella della contestazione più di 20 giorni, il termine contrattuale è in ogni caso decorso inutilmente, pertanto ogni ulteriore questione sul punto è assorbita;
- quanto ai danni sub 2 e 3, la richiesta trae origine da un sinistro, pacifico nell'an, avvenuto in data 16.11.2023: durante un giro di consegna nella provincia di Brescia il sig.
, alla guida del mezzo aziendale targato EX975XL, ha tamponato un autoveicolo Parte_1 che lo precedeva;
- a fronte delle contestazioni in merito alle conseguenze dell'incidente, (v. pag. 4 ricorso) anche rispetto al doc. 13 res. e all'esistenza o meno di franchigia, va rilevato quanto segue;
- quanto alla responsabilità verso terzi, cioè della titolare dell'auto tamponata dal ricorrente, va innanzitutto precisato che il verbale sub doc. 12 res. (constatazione amichevole) non è stato sottoscritto dal ricorrente, ma in questa sede non risulta nemmeno contestato pagina 3 di 9 quantomeno rispetto alla dinamica del sinistro e all'attestazione dell'esistenza di danni ad entrambi i veicoli coinvolti. Tuttavia, sebbene il doc. 2 res. (contratto di locazione del mezzo in uso al ricorrente) effettivamente faccia riferimento ad una franchigia di 500 euro, non è dimostrato che tale costo scoperto sia stato effettivamente sostenuto dalla
Controparte_1
- quanto poi ai danni subiti dal veicolo in locazione ed utilizzato dal lavoratore, parte resistente non ha dimostrato in modo sufficientemente puntuale l'entità del danno effettivamente imputabile al ricorrente, né ha fornito elementi idonei a guidare un giudizio di carattere equitativo;
- in particolare, nulla dimostrano rispetto all'effettiva esistenza di un danno economico per il resistente che sia imputabile al ricorrente in forza dell'evento del 16.11.2023 i documenti 14 e 15 offerti in allegato alla memoria. Ad essi sono seguite mere dichiarazioni di aggiornamento da parte del legale della ditta nel corso dell'udienza del
18.2.2025 e, solo oggi, una richiesta di produzione di fattura del 30.1.2025 e del relativo pagamento avvenuto il 18.7.2025. Se è vero che la fattura di gennaio riporta il numero di contratto e i dati di commessa (24R51077002 del 15.5.2024) indicati anche nel fac-simile di prefattura sub doc. 15 di parte resistente, va rilevato che:
a) la produzione è stata offerta tardivamente (essendo inutilmente trascorse due udienze dopo la richiesta di autorizzazione al deposito di fattura e pagamento “se avvenuto” del
18.2.2025, quando non vi era effettiva disponibilità della documentazione);
b) la fattura del gennaio 2025 non fa specifico riferimento al sinistro in questione, e considerato l'apprezzabile lasso temporale intercorso, nemmeno in via presuntiva può affermarsi con ragionevole certezza che gli interventi di cui alla fattura oggi offerta e alla pre-fattura sub doc. 15 res. siano stati imposti dagli eventuali danni arrecati al mezzo dal ricorrente in data 16.11.2023;
- non è poi dato comprendere né dal documento, né dalle difese svolte nel corso dell'udienza odierna (comunque tardive, lo si ripete) per quale ragione il sig. abbia CP_1 dovuto sostenere per intero i costi della riparazione del mezzo, stante l'esistenza di una polizza assicurativa kasko (con franchigia) risultante dai docc. 2 e 14 allegati alla memoria, e non valendo a chiarire quanto meramente dichiarato dal procuratore della resistente in ordine al fatto che la Compagnia avrebbe dichiarato “il danno relativo alla
pagina 4 di 9 motrice […] non rientra nella franchigia” (verbale udienza 18.2.2025);
- quanto, infine, ai danni riconducibili alle condotte del ricorrente tenute in data 15.12.2023
(punti 5, 6 e 7 del prospetto in premessa), va rilevato quanto segue;
- è pacifico, perché riconosciuto dallo stesso sig. , che durante le operazioni di Parte_1 scarico della merce nella giornata del 15.12.2023 il carrello sia caduto dal montacarichi.
Si veda sul punto anche la documentazione fotografica sub doc. 9 ric.;
- il ricorrente sostiene che lo strumento fosse vecchio e che il sistema frenante fosse rotto, tanto che cadute di tal genere erano avvenute anche in passato;
- la resistente sostiene al contrario che il muletto, pur acquistato usato, fosse stato scrupolosamente manutenuto, e produce una fattura relativa ad un intervento di pochi giorni precedente all'evento (doc. 17, riferita all'intervento del 05.12.2023). Il sig.
, incaricato delle riparazioni, è stato anche sentito come testimone, ed ha Tes_1 confermato l'intervento e la verifica di ogni aspetto inerente alla sicurezza del mezzo, dichiarando: “quando eseguo qualsiasi lavoro di riparazione valuto lo stato complessivo del carrello. Se il cliente desidera non svolgere attività di manutenzione che io reputo fondamentale, e l'impianto frenante è fondamentale per la sicurezza, io lo scrivo in fattura per una questione di professionalità e di responsabilità. Escludo quindi che
l'impianto frenante del carrello in questione avesse dei problemi fino al giorno in cui ho effettuato l'intervenuto.
Aggiungo che il carrello ha anche una molla a gas, che evita che il carrello si muova dopo il blocco. La sostituzione tra l'altro costa poco, 20 euro, e sono certo fosse a posto anche quella.” (v. verbale del 3.7.2025);
- è vero che il teste ha riferito di non sapere se quello su cui è intervenuto fosse effettivamente il muletto in uso al ricorrente, e che il sig. è dotato di 3 o 4 muletti, CP_1 ma è nondimeno possibile affermare che l'intervento è stato eseguito proprio sul muletto di cui si tratta perché lo stesso ricorrente nel corso dell'interrogatorio libero ha esordito dicendo: “il carrello è stato riparato una settimana prima che io lo usassi”, salvo dubitare dell'intervento sul sistema frenante, che tuttavia il sig. ha riferito, sotto Tes_1 giuramento e senza alcuna esitazione, di aver vagliato con attenzione;
- essendo a carico del ricorrente l'onere di dimostrare l'anomalia del mezzo, e non essendo possibile (anche per la mancata comparizione del teste citato per la prova dei fatti di cui ai pagina 5 di 9 capp. 4 e 6 del ricorso) ritenere accertato nemmeno in via presuntiva che tale anomalia vi fosse, sussistendo al contrario un elemento pur di carattere indiziario di segno contrario
(l'intervento di manutenzione di pochi giorni prima della caduta), l'evento deve imputarsi ad una condotta colposa del lavoratore che aveva in uso il mezzo al momento della caduta, anche in ragione delle considerazioni del teste in ordine alla presenza della Tes_1 molla a gas;
- quanto al danno risarcibile, stante l'entità del preventivo di riparazione sub doc. 19 il sig. richiede, evidentemente ex art. 2058 c.c., il risarcimento del danno per equivalente. CP_1
In effetti, “La domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell'art. 2058, comma 2, c.c., di non accoglierla e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di un somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto eccessivamente onerosa la pretesa di rifusione del costo di riparazione del veicolo, superiore a Euro 5.000, rispetto al valore di mercato del mezzo danneggiato, equitativamente determinato in Euro 1.600). (Cass. Sez. 6, 30/03/2022, n. 10196, Rv.
664460 - 01)”;
- va tuttavia rilevato che la somma rivendicata come valore di compensazione per tale voce di danno, pari ad euro 1.500,00, coincide con l'esborso sostenuto dal resistente al momento dell'acquisto del bene, usato, tre anni prima dei fatti (doc. 18 res.), il che induce a ritenere eccessivo il valore indicato, che va equitativamente ridotto del 40%;
- dal credito rivendicato dal ricorrente a titolo retributivo andrà pertanto detratto in accoglimento parziale dell'eccezione della resistente l'importo di euro 900,00;
- va sul punto precisato che nonostante le difese svolte ai punti 54 e 55 della memoria, il credito oggetto di condanna va indicato al lordo di ogni versamento non tempestivo, in quanto “L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore. Ed infatti, quanto a
pagina 6 di 9 queste ultime, al datore di lavoro è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (ai sensi dell'art. 19 della legge 4 aprile 1952, n. 218); per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito il pagamento delle differenze retributive dovutegli.” (Cass. n. 19790/2011). Infatti, come chiarisce la medesima pronuncia “in caso di inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di versare i contributi nei termini previsti dalla legge, quest'ultimo resta obbligato in via esclusiva, senza possibilità di rivalersi nei confronti del lavoratore;
infatti, la norma che consente al datore di lavoro di operare le ritenute contributive sulla retribuzione del lavoratore (art. 19 della legge 4 aprile 1952, n. 218) è di stretta interpretazione e, limitando il diritto di ritenuta del datore di lavoro sulla retribuzione soltanto nel caso di tempestivo pagamento della contribuzione relativa al medesimo periodo, non consente detta forma di recupero ove i contributi siano pagati parzialmente
o in ritardo, dovendosi ricomprendere in tale ultima ipotesi il caso (ricorrente nella specie) del ritardato pagamento della retribuzione unitamente ai contributi ad essa riferibili (tra le altre, v. Cass. 17 febbraio 2009, n. 3782)”;
- quanto invece al danno asseritamente arrecato al rimorchio del mezzo per la perdita di acido dalle batterie accidentate, è assorbente la considerazione del fatto che nessuna confessione implicita in tal senso può rinvenirsi nelle dichiarazioni raccolte dal ricorrente nel corso dell'interrogatorio libero, e che nessun danno è documentato né al mezzo (non essendo in tal senso dirimente la foto prodotta sub doc. 20, peraltro di data ignota) né al patrimonio del sig. La fattura oggi offerta (datata 28.11.2025) ed il relativo CP_1 pagamento (datato 10.12.2025), infatti, sono di molto successivi agli eventi, e nulla dimostrano in relazione al nesso tra l'intervento di lavaggio con acido sbiancante del pavimento e del trattamento della traversa ed eventuali danni arrecati al mezzo proprio dal caricamento del muletto nel rimorchio in data 15.12.2023;
- quanto, infine, al danno cagionato al magazzino PRIX di Grisignano di Zocco nella medesima data del 15.12.2023, trattasi di richiesta conseguente al fatto che con pagina 7 di 9 comunicazione del 22.12.2023 Prix ha dichiarato a appaltatore di Parte_2 quest'ultima e subappaltante della Controparte_1
“(…) Lo scorso 15 dicembre, nel tardo pomeriggio, un mezzo da Voi incaricato per il trasporto merci (condotto dall'autista del Vs sub-vettore Molla Parte_1
Trasporti) è giunto presso il nostro magazzino centrale in Grisignano di Zocco e, autonomamente, ha scaricato un transpallet danneggiato e l'ha depositato, peraltro rovesciato, nell'area dedicata alla ricarica automezzi.
Trattasi di un transpallet visibilmente danneggiato che perdeva acido all'esterno, come da foto già inviateVi lo scorso 15.15.2023, che rialleghiamo.
Dopodiché, tale Sig. risaliva nel camion e lo abbandonava parcheggiato Parte_1 all'esterno del nostro stabilimento.
Data la pericolosità della situazione, abbiamo dovuto attivarci immediatamente per neutralizzare l'acido fuoriuscito dal transpallet utilizzando i prodotti contenuti nell'apposita cassetta antiacido, raddrizzare il transpallet che risultava distrutto e pulire con prodotti adeguati tutta la zona i modo da evitare ogni residuo di tossicità. Nonché, stiamo verificando periodicamente se il transpallet stia ancora perdendo dell'acido.
Quanto accaduto è di assoluta gravità, giacché vi è stata una grave violazione delle procedure per le operazioni da svolgersi all'interno del magazzino, nonché ha esposto a serio pericolo sia i nostri dipendenti sia i locali e la merce.
Peraltro, a tutt'oggi nessuno si è presentato a ritirare il transpallet.
Con la presente, siamo ad intimarVi di provvedere al ritiro immediato del traspallet illecitamente abbandonato nel nostro magazzino, nonché a lasciare l'area pulita ed in ordine, il tutto a Vostre esclusive spese.
Inoltre, a fronte del danno subito e dei costi che abbiamo dovuto sostenere, Vi chiediamo il risarcimento di tutti i danni subiti, nonché che dovessero emergere sino a quando il traspallet non sarà prelevato, che ivi si quantificano in via provvisoria in euro 1.500,00 con riserva di ogni quantificazione ulteriore (…)” (doc. 22 res.);
- è provato che per tale episodio, di cui vi è riscontro non solo nelle dichiarazioni del ricorrente (verbale prima udienza) ma anche nel doc. 23 res., Prix Quality S.p.a. abbia emesso una fattura per euro 1500,00 nei confronti di (doc. 24 res.), e che Parte_2
“quest'ultimo abbia addebitato pari importo a (doc. 25: fattura Controparte_1
pagina 8 di 9 del 10.01.2024); Parte_3
- a quasi due anni da quell'emissione manca, invece, la prova del pagamento di tale ultima fattura da parte del resistente, giacché il doc. 26 allegato alla memoria sembra documentare un bonifico a favore del resistente, e non a suo carico, peraltro di ben altri importi, e il riferimento nell'oggetto anche alla fattura del 10.1.2024 non è sufficiente a fondare la pretesa, considerato che in effetti risulta l'ordinante Parte_3 dell'operazione e non il beneficiario della stessa;
- ogni ulteriore questione è assorbita, e il credito del ricorrente per arretrati retributivi, pari ad euro 6.994,39 lordi, va ridotto della sola quota di 900,00 euro;
- le spese di lite seguono la sostanziale soccombenza, l'entità dell'importo oggetto di condanna, le tecniche di redazione dell'atto ed il rifiuto da parte del resistente ad ogni proposta conciliativa avanzata dal giudice nel corso del processo ed accettata dal ricorrente.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente dell'importo lordo di euro
6.094,39 (salvi i tempestivi versamenti agli Enti) oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei titoli al saldo;
- condanna altresì la parte resistente alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 3.503,50, oltre a spese generali, iva e cpa.
Vicenza, 11/12/2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
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