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Sentenza 22 giugno 2024
Sentenza 22 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 22/06/2024, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 295/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 295/2023 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Parte_1 C.F._1
Castelli (c.f. del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2
studio in Pantigliate, Viale Risorgimento n. 43;
Ricorrente nei confronti di:
(c.f. ), irreperibile;
CP_1 C.F._3
Resistente contumace
Controparte_2
Intervenuto
Conclusioni di parte ricorrente
“Voglia l'On. Tribunale di Lodi, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
- pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra le parti, contratto in RO (Marocco) il
19.08.1994 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Paullo Anno 2019 n.
31, parte II, serie C, Ufficio 1;
pagina 1 di 6 - disporre in capo al Sig. l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra la CP_1 Parte_1 somma di € 650,00 mensile, entro il 5 di ogni mese, da rivalutarsi come per legge, a titolo di assegno divorzile, dalla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
In via istruttoria: si chiede essere ammessi a prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1- Vero che prima di lasciare la casa coniugale il Sig. ha provveduto in via CP_1 esclusiva al mantenimento economico della moglie e dei figli;
2- Vero che il Sig. ha sempre versato i canoni di locazione prima di lasciare la CP_1 casa coniugale;
3- Vero che il Sig. prima del 02.01.2020, ha sempre pagato per l'intero le spese CP_1 scolastiche ed universitarie dei figli;
4- Vero che la Sig.ra è alla ricerca di un posto di lavoro;
Parte_1
5- Vero che durante la vita coniugale la Sig.ra si è sempre occupata della casa e Parte_1 della crescita dei figli.
Si indica a teste la Sig.ra residente in [...].” Testimone_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Oggetto
Con ricorso depositato in data 30.1.2023, la Sig.ra ha adito l'intestato Tribunale Parte_1
domandando lo scioglimento del matrimonio contratto con il Sig. e la CP_1
corresponsione da parte del resistente di un assegno divorzile pari ad € 650,00 mensili rivalutabili annualmente.
A sostegno delle proprie domande, parte ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze fattuali:
- le parti contraevano matrimonio civile in RO (Marocco) in data 19.8.1994 (atto trascritto nel Registro di stato civile del Comune di Paullo al n. 31, Parte II, Serie C,
Ufficio 1 – cfr. doc. 1, in atti);
- dall'unione coniugale nascevano tre figli: (nato il [...], attualmente convivente Per_1
con la madre e laureatosi in Ingegneria presso il Politecnico di Milano), (nata il Per_2
16.10.1999, non più convivente con la madre e laureatasi in matematica e filosofia al pagina 2 di 6 King's College di Londra) e (nato il [...], attualmente convivente con la Per_3
madre e diplomatosi al Liceo Scientifico di San Donato Milanese);
- con sentenza n. 19/2022 emessa l'11.1.2022 e pubblicata il 24.1.2022 (R.G. 600/2020), il
Tribunale di Lodi pronunciava la separazione dei coniugi, con addebito al marito, ponendo a carico di quest'ultimo l'obbligo di corrispondere € 350,00 mensili rivalutabili annualmente a titolo di mantenimento del coniuge e complessivi € 1.000,00 mensili rivalutabili annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie, quale contributo di mantenimento dei tre figli, oltre all'assegnazione alla ricorrente della casa familiare (cfr. sentenza 19/2022 – doc. 3);
- la separazione delle parti si protrae ininterrottamente dal 20.1.2021, giorno in cui si è celebrata l'udienza presidenziale, e non vi è alcuna volontà né possibilità di riconciliazione;
- peraltro, dalla data del 20.8.2021 il Sig. risulta cancellato dalla popolazione CP_1
residente (cfr. certificato di cancellazione anagrafica – doc. 4);
- in ordine alle condizioni lavorative del nucleo familiare, i tre figli della coppia si stanno approcciando al mondo del lavoro, mentre la Sig.ra cinquantasettenne, è allo Parte_1
stato priva di occupazione e, per quanto impegnata nella ricerca di un lavoro, non consegue alcun reddito: per tale ragione, la parte domanda un contributo a titolo di assegno divorzile.
1.2. Il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati notificati al resistente ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
1.3. All'udienza presidenziale del 12.4.2023 il Presidente, sentita parte ricorrente, ha disposto la rinnovazione della notifica.
1.4. A scioglimento della riserva assunta all'udienza presidenziale del 4.10.2023, il Presidente ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “L'assegno di mantenimento in favore della moglie separata deve pertanto essere aumentato ad € 650,00 con decorrenza dal deposito del ricorso e condanna del resistente al pagamento della somma mensile sopra indicata”, nominando G.I. la dott.ssa Ada Cappello, assegnando termine per la notifica del provvedimento e per il deposito di memoria integrativa e fissando udienza al 15.3.24, poi differita al 26.3.2024.
pagina 3 di 6 1.5. Alla predetta udienza il G.I. ha sentito la ricorrente, ha dichiarato la contumacia di parte resistente e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 17.4.2024, mediante trattazione scritta.
1.6. Dato atto del deposito di note conclusive e della rinuncia di parte ricorrente alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., il G.I. ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al
Collegio.
2. Sulla domanda di scioglimento del matrimonio civile
La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
I coniugi hanno contratto matrimonio civile in RO (Marocco) in data 19.8.1994 (atto trascritto nel Registro di stato civile del Comune di Paullo al n. 31, Parte II, Serie C, Ufficio 1).
Dai documenti prodotti in atti, risulta provato che tra i coniugi è stata pronunciata la separazione personale, con addebito al marito, da parte del Tribunale di Lodi con sentenza n. 19/2022, emessa l'11.1.2022 e pubblicata il 24.1.2022.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificato dalla L. n. 55/2015, atteso lo stato di separazione protratto per il termine di legge e dovendo ritenersi accertato dai documenti di causa che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita.
3. Sulla domanda di assegno divorzile in favore della sig.ra Parte_1
Parte ricorrente ha domandato il riconoscimento in proprio favore di un assegno divorzile pari ad
€ 650,00 mensili, richiedendo la conferma dell'importo già accordatole in sede presidenziale a titolo di mantenimento.
A sostegno della domanda la parte ha allegato l'assenza di redditi propri, il lavoro domestico svolto in costanza di matrimonio e le spese che è chiamata a sostenere per la locazione dell'abitazione.
Ritiene il Collegio che la domanda meriti accoglimento, per le ragioni che seguono.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione con la nota sentenza a Sezioni Unite n. 18287/2018:
“All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a
pagina 4 di 6 consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate”.
Il Giudice, ai fini del riconoscimento del contributo, è chiamato ad accertare l'inadeguatezza dei mezzi o comunque l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898/1970, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.
Ebbene, nel caso in esame, la conferma del contributo di € 650,00 già disposto in sede presidenziale, in aumento rispetto ai € 350,00 determinati in sede di separazione, risulta giustificato:
- in considerazione del matrimonio di lunga durata contratto tra le parti (26 anni), nel corso del quale la ricorrente si è sempre occupata del ménage familiare e della cura e crescita dei tre figli;
- alla luce dell'età della ricorrente, oggi cinquantasettenne, e della circostanza che ella non ha mai intrapreso un'attività lavorativa, se non per poche settimane nel 2017: condizioni che rendono particolarmente difficile un suo stabile inserimento lavorativo;
- in ragione delle precarie condizioni economiche della ricorrente – che non ha redditi e deve corrispondere € 850,00 mensili per la locazione di un appartamento, in cui abita assieme ai figli e – e dello squilibrio economico intercorrente con l'ex coniuge, che in costanza di Per_1 Per_3
matrimonio ha apportato le risorse necessarie al sostentamento familiare, permettendo ai tre figli di proseguire gli studi universitari, e che, non costituendosi in giudizio, non ha fornito al
Tribunale alcun elemento per ritenere che le sue condizioni economiche siano mutate rispetto a quanto statuito in sede di separazione (cfr. attestazione ISEE e contratto di locazione – doc. 5 e
7).
Per tali ragioni, la domanda di assegno divorzile merita accoglimento.
pagina 5 di 6
4. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e – tenuto conto dell'esito complessivo della controversia, con accoglimento della domanda di assegno divorzile formulata da parte ricorrente, e delle condizioni economiche del resistente, rimasto contumace – vengono integralmente poste a carico di parte resistente. Le spese vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. 147/2022, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e della limitata attività istruttoria espletata.
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione collegiale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e in Parte_1 CP_1
RO (Marocco) in data 19.8.1994 (atto trascritto nel Registro di stato civile del Comune di
Paullo al n. 31, Parte II, Serie C, Ufficio 1);
2) ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Paullo (MI) di procedere all'annotazione della sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
3) dichiara il sig. tenuto a corrispondere alla sig.ra entro il CP_1 Parte_1 giorno 5 di ogni mese a titolo di assegno divorzile la somma di € 650,00 mensili, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, con decorrenza dalla domanda;
4) condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, pari ad € 3.000, oltre rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa.
Sentenza immediatamente esecutiva.
Lodi, così deciso nella camera di consiglio del 22.5.2024
Il Presidente estensore dott.ssa Ada Cappello
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Grazia Concetta Roca Giudice
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 295/2023 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Parte_1 C.F._1
Castelli (c.f. del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._2
studio in Pantigliate, Viale Risorgimento n. 43;
Ricorrente nei confronti di:
(c.f. ), irreperibile;
CP_1 C.F._3
Resistente contumace
Controparte_2
Intervenuto
Conclusioni di parte ricorrente
“Voglia l'On. Tribunale di Lodi, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
- pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra le parti, contratto in RO (Marocco) il
19.08.1994 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Paullo Anno 2019 n.
31, parte II, serie C, Ufficio 1;
pagina 1 di 6 - disporre in capo al Sig. l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra la CP_1 Parte_1 somma di € 650,00 mensile, entro il 5 di ogni mese, da rivalutarsi come per legge, a titolo di assegno divorzile, dalla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
In via istruttoria: si chiede essere ammessi a prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1- Vero che prima di lasciare la casa coniugale il Sig. ha provveduto in via CP_1 esclusiva al mantenimento economico della moglie e dei figli;
2- Vero che il Sig. ha sempre versato i canoni di locazione prima di lasciare la CP_1 casa coniugale;
3- Vero che il Sig. prima del 02.01.2020, ha sempre pagato per l'intero le spese CP_1 scolastiche ed universitarie dei figli;
4- Vero che la Sig.ra è alla ricerca di un posto di lavoro;
Parte_1
5- Vero che durante la vita coniugale la Sig.ra si è sempre occupata della casa e Parte_1 della crescita dei figli.
Si indica a teste la Sig.ra residente in [...].” Testimone_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Oggetto
Con ricorso depositato in data 30.1.2023, la Sig.ra ha adito l'intestato Tribunale Parte_1
domandando lo scioglimento del matrimonio contratto con il Sig. e la CP_1
corresponsione da parte del resistente di un assegno divorzile pari ad € 650,00 mensili rivalutabili annualmente.
A sostegno delle proprie domande, parte ricorrente ha dedotto le seguenti circostanze fattuali:
- le parti contraevano matrimonio civile in RO (Marocco) in data 19.8.1994 (atto trascritto nel Registro di stato civile del Comune di Paullo al n. 31, Parte II, Serie C,
Ufficio 1 – cfr. doc. 1, in atti);
- dall'unione coniugale nascevano tre figli: (nato il [...], attualmente convivente Per_1
con la madre e laureatosi in Ingegneria presso il Politecnico di Milano), (nata il Per_2
16.10.1999, non più convivente con la madre e laureatasi in matematica e filosofia al pagina 2 di 6 King's College di Londra) e (nato il [...], attualmente convivente con la Per_3
madre e diplomatosi al Liceo Scientifico di San Donato Milanese);
- con sentenza n. 19/2022 emessa l'11.1.2022 e pubblicata il 24.1.2022 (R.G. 600/2020), il
Tribunale di Lodi pronunciava la separazione dei coniugi, con addebito al marito, ponendo a carico di quest'ultimo l'obbligo di corrispondere € 350,00 mensili rivalutabili annualmente a titolo di mantenimento del coniuge e complessivi € 1.000,00 mensili rivalutabili annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie, quale contributo di mantenimento dei tre figli, oltre all'assegnazione alla ricorrente della casa familiare (cfr. sentenza 19/2022 – doc. 3);
- la separazione delle parti si protrae ininterrottamente dal 20.1.2021, giorno in cui si è celebrata l'udienza presidenziale, e non vi è alcuna volontà né possibilità di riconciliazione;
- peraltro, dalla data del 20.8.2021 il Sig. risulta cancellato dalla popolazione CP_1
residente (cfr. certificato di cancellazione anagrafica – doc. 4);
- in ordine alle condizioni lavorative del nucleo familiare, i tre figli della coppia si stanno approcciando al mondo del lavoro, mentre la Sig.ra cinquantasettenne, è allo Parte_1
stato priva di occupazione e, per quanto impegnata nella ricerca di un lavoro, non consegue alcun reddito: per tale ragione, la parte domanda un contributo a titolo di assegno divorzile.
1.2. Il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati notificati al resistente ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
1.3. All'udienza presidenziale del 12.4.2023 il Presidente, sentita parte ricorrente, ha disposto la rinnovazione della notifica.
1.4. A scioglimento della riserva assunta all'udienza presidenziale del 4.10.2023, il Presidente ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “L'assegno di mantenimento in favore della moglie separata deve pertanto essere aumentato ad € 650,00 con decorrenza dal deposito del ricorso e condanna del resistente al pagamento della somma mensile sopra indicata”, nominando G.I. la dott.ssa Ada Cappello, assegnando termine per la notifica del provvedimento e per il deposito di memoria integrativa e fissando udienza al 15.3.24, poi differita al 26.3.2024.
pagina 3 di 6 1.5. Alla predetta udienza il G.I. ha sentito la ricorrente, ha dichiarato la contumacia di parte resistente e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 17.4.2024, mediante trattazione scritta.
1.6. Dato atto del deposito di note conclusive e della rinuncia di parte ricorrente alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., il G.I. ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al
Collegio.
2. Sulla domanda di scioglimento del matrimonio civile
La domanda relativa allo scioglimento del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
I coniugi hanno contratto matrimonio civile in RO (Marocco) in data 19.8.1994 (atto trascritto nel Registro di stato civile del Comune di Paullo al n. 31, Parte II, Serie C, Ufficio 1).
Dai documenti prodotti in atti, risulta provato che tra i coniugi è stata pronunciata la separazione personale, con addebito al marito, da parte del Tribunale di Lodi con sentenza n. 19/2022, emessa l'11.1.2022 e pubblicata il 24.1.2022.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, come modificato dalla L. n. 55/2015, atteso lo stato di separazione protratto per il termine di legge e dovendo ritenersi accertato dai documenti di causa che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita.
3. Sulla domanda di assegno divorzile in favore della sig.ra Parte_1
Parte ricorrente ha domandato il riconoscimento in proprio favore di un assegno divorzile pari ad
€ 650,00 mensili, richiedendo la conferma dell'importo già accordatole in sede presidenziale a titolo di mantenimento.
A sostegno della domanda la parte ha allegato l'assenza di redditi propri, il lavoro domestico svolto in costanza di matrimonio e le spese che è chiamata a sostenere per la locazione dell'abitazione.
Ritiene il Collegio che la domanda meriti accoglimento, per le ragioni che seguono.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione con la nota sentenza a Sezioni Unite n. 18287/2018:
“All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a
pagina 4 di 6 consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate”.
Il Giudice, ai fini del riconoscimento del contributo, è chiamato ad accertare l'inadeguatezza dei mezzi o comunque l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898/1970, i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.
Ebbene, nel caso in esame, la conferma del contributo di € 650,00 già disposto in sede presidenziale, in aumento rispetto ai € 350,00 determinati in sede di separazione, risulta giustificato:
- in considerazione del matrimonio di lunga durata contratto tra le parti (26 anni), nel corso del quale la ricorrente si è sempre occupata del ménage familiare e della cura e crescita dei tre figli;
- alla luce dell'età della ricorrente, oggi cinquantasettenne, e della circostanza che ella non ha mai intrapreso un'attività lavorativa, se non per poche settimane nel 2017: condizioni che rendono particolarmente difficile un suo stabile inserimento lavorativo;
- in ragione delle precarie condizioni economiche della ricorrente – che non ha redditi e deve corrispondere € 850,00 mensili per la locazione di un appartamento, in cui abita assieme ai figli e – e dello squilibrio economico intercorrente con l'ex coniuge, che in costanza di Per_1 Per_3
matrimonio ha apportato le risorse necessarie al sostentamento familiare, permettendo ai tre figli di proseguire gli studi universitari, e che, non costituendosi in giudizio, non ha fornito al
Tribunale alcun elemento per ritenere che le sue condizioni economiche siano mutate rispetto a quanto statuito in sede di separazione (cfr. attestazione ISEE e contratto di locazione – doc. 5 e
7).
Per tali ragioni, la domanda di assegno divorzile merita accoglimento.
pagina 5 di 6
4. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e – tenuto conto dell'esito complessivo della controversia, con accoglimento della domanda di assegno divorzile formulata da parte ricorrente, e delle condizioni economiche del resistente, rimasto contumace – vengono integralmente poste a carico di parte resistente. Le spese vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. 147/2022, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate e della limitata attività istruttoria espletata.
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione collegiale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e in Parte_1 CP_1
RO (Marocco) in data 19.8.1994 (atto trascritto nel Registro di stato civile del Comune di
Paullo al n. 31, Parte II, Serie C, Ufficio 1);
2) ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Paullo (MI) di procedere all'annotazione della sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
3) dichiara il sig. tenuto a corrispondere alla sig.ra entro il CP_1 Parte_1 giorno 5 di ogni mese a titolo di assegno divorzile la somma di € 650,00 mensili, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, con decorrenza dalla domanda;
4) condanna il resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite, pari ad € 3.000, oltre rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa.
Sentenza immediatamente esecutiva.
Lodi, così deciso nella camera di consiglio del 22.5.2024
Il Presidente estensore dott.ssa Ada Cappello
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