Art. 1. Articolo unico
Nelle province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni concernenti l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro di cui agli articoli 3 e 9, primo comma, lettera b), della legge 11 gennaio 1979, n. 12 , sono esercitate dalle rispettive province ai sensi della delega contenuta nell' articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197 .
Nelle province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni concernenti l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro di cui agli articoli 3 e 9, primo comma, lettera b), della legge 11 gennaio 1979, n. 12 , sono esercitate dalle rispettive province ai sensi della delega contenuta nell' articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197 .