Articolo 1 della Legge 13 maggio 1982, n. 259
Versione
3 giugno 1982
Art. 1. Articolo unico

Nelle province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni concernenti l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro di cui agli articoli 3 e 9, primo comma, lettera b), della legge 11 gennaio 1979, n. 12 , sono esercitate dalle rispettive province ai sensi della delega contenuta nell' articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197 .

Entrata in vigore il 3 giugno 1982
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