Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 07/04/2025, n. 6863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6863 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06863/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13340/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13340 del 2024, proposto da LL LL, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Braghini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Istituto Comprensivo Tivoli 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
alla sentenza del Tribunale di Tivoli-sez. Lavoro n. 654 del 14.09.2021 resa nel procedimento RG n. 3201/2017 e rettificata in data 12 aprile 2022
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Istituto Comprensivo Tivoli 3;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2025 il dott. Ciro Daniele Piro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza definitiva indicata in epigrafe, con cui è stato accertato il suo diritto “ ad essere inquadrata nella fascia stipendiale corrispondente alla data del 1 settembre 2015 ad una anzianità di servizio di 17 anni e 14 giorni e, per l’effetto, condanna il Ministero convenuto al pagamento in suo favore delle relative differenze retributive pari ad € 32.333,56 oltre accessori di legge nonché alla regolarizzazione contributiva presso l’INPS ”. Con la medesima sentenza, il giudice poneva altresì “ le spese per la consulenza tecnica a carico del Ministero convenuto ” (doc. 1).
2. Con il ricorso in ottemperanza odierno, parte ricorrente lamenta la mancata integrale esecuzione del giudicato, che si è protratta anche dopo la notificazione della sentenza in forma esecutiva, non avendo parte resistente corrisposto gli interessi sulla somma liquidata, né il rimborso del compenso delle spese di consulenza tecnica, il cui acconto (pari a € 253,76) era stato anticipato dalla ricorrente (docc. 4-5).
La mancata integrale esecuzione persisteva anche dopo la diffida, inviata a mezzo PEC in data 14.10.2023 (docc. 7- 10).
3. L’Amministrazione resistente si è costituita con atto di stile depositato dalla difesa erariale.
4. Alla camera di consiglio del giorno 1.4.2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
5. A fronte del giudicato promanante dalla sentenza del giudice del lavoro di cui si chiede esecuzione, l’Amministrazione non ha eccepito in giudizio l’avvenuto integrale adempimento delle obbligazioni scaturite dal predetto titolo giudiziale, né ha fornito alcuna giustificazione in merito all’inerzia serbata.
6. Deve pertanto essere dichiarato l'obbligo dell’amministrazione convenuta di dare integrale esecuzione al giudicato di cui in epigrafe, nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza.
7. Si nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per il Lazio, il quale, con facoltà di delega e senza compenso provvederà a dare esecuzione alla sentenza de qua nel termine di 120 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, previa richiesta di parte ricorrente.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con il dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto lo accoglie e, per l’effetto:
1) ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;
2) nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per il Lazio, il quale, con facoltà di delega e senza compenso provvederà a dare esecuzione alla sentenza in parola nel termine di 120 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, previa richiesta di parte ricorrente.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese dell’odierno giudizio in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi Euro 400,00 (quattrocento/00), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Giovanni Caputi, Referendario
Ciro Daniele Piro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ciro Daniele Piro | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO