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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 27/06/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consigliere delegato dal Presidente, dr.ssa M. Assunta Niccoli,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 787 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente
TRA
c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Migliaccio in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTE
E
Controparte_1
non costituito
RESISTENTE
1 avente ad oggetto: Opposizione ex artt. 170 DPR n. 115/2002, 15 Dlgvo n. 15/2011, 281 decies cpc avverso la revoca dell'ammissione al PSS disposta nella sentenza n. 544/2024 dalla Corte di Appello di Salerno
sulle conclusioni rassegnate dal ricorrente nelle note scritte inviate nel termine del
06/03/2025 fissato ex art. 127 ter cpc
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Consigliere delegato,
letti gli atti;
rilevato che con la sentenza n. 544/24, pubblicata l'11/06/2024, resa a definizione del giudizio n.76/23 RG di rinvio dalla Cassazione, la Corte di Appello di Salerno ha revocato l'ammissione di al PSS, disposta dal locale COA, per il giudizio di legittimità Parte_1
n.31699/21 RG, con delibera prot. n.2022/5350 del 21/04/2022 e, per il giudizio di riassunzione n. 76/23 RG, con delibera prot. n.2023/1109 del 26/01/2023, ritenendo che i medesimi fossero stati proposti con colpa grave;
ritenuto preliminarmente che il provvedimento di revoca, benché contenuto nella sentenza che definisce il giudizio di merito e non già in separato decreto, è stato correttamente impugnato con il qui proposto ricorso di opposizione ex art. 170 TU spese di giustizia giacché, come statuito dal Giudice di legittimità, la revoca adottata con sentenza non comporta il mutamento del regime impugnatorio del provvedimento ( Cass.
2017/29228);
letto il ricorso in opposizione con il quale
- deduce che la Corte di Appello di Salerno, in sede di riassunzione dalla Parte_1
Cassazione, nel rigettare nuovamente il ricorso e nel revocare per colpa grave l'ammissione al PSS disposta in via provvisoria dal COA sia incorsa in “violazione e falsa applicazione di legge, oltre che di violazione del limite del giudicato interno trattandosi di “quarto grado” di giudizio su circostanze già accertate dal Giudice d'Appello nel giudizio n.211/2020 rg
2 definito con la sentenza n.706/2021 oggetto di riforma con l'ordinanza di rinvio n.31127/2022 rg e, come tali, cristallizzate e non più passibili di riqualificazione (…), che “La valutazione circa la manifesta infondatezza o meno della “pretesa coltivata davanti la
Corte d'Appello di Salerno” nel giudizio 211/2020rg è abnorme e, quanto al giudizio di legittimità n.31699/2021rg, esso non può in alcun modo ritenersi “sia stato proposto con colpa grave” per la macroscopica circostanza del suo accoglimento (rectius, totale accoglimento)” e che, Quanto al giudizio di rinvio definito con la sentenza oggetto della presente opposizione, valga quanto testé affermato in relazione al giudizio di legittimità, solo stigmatizzando il malcelato tentativo del Giudice del rinvio ex art. 392 c.p.c di sottrarsi, in sede rescissoria al dictum giudiziale”( cfr. opposizione pagg. 5-6), e lamenta che
“nonostante l'estrema chiarezza delle indicazioni date al giudice di merito, il Collegio innanzi alla quale è stato riassunto il giudizio non ha affatto condotto la “necessaria valutazione comparativa” in relazione alla “situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine” ed alla “situazione d'integrazione raggiunta in Italia” tra la condizione del ricorrente in TN e quella cui si vedrebbe esposto in caso di allontanamento dallo stesso, né si è attenuto principio di diritto enunciato dalla Corte di
Cassazione, ma si è limitato a ribadire la correttezza di “non meritevolezza” già effettuata in precedenza dalla medesima Corte nel giudizio 221/20rg definito con l'ordinanza cassata, rivalutando nel fatto le circostanze già devolute alla cognizione della SC che, si ripete, ha cassato la sentenza n.706/21 in relazione all'art.360, co.1, n.3, c.p.c., con lo scattare del limite del giudicato interno quanto alle circostanze di merito dedotte ed accertate in precedenza, in relazione alle quali la SC ha accertato e dichiarato la violazione di legge.
Addirittura ripercorrendo le fasi del primo grado e riesaminando le dichiarazioni rese in CT nella seduta del 29.11.2016 (cfr. sentenza, p.5, punto 3 e ss.), dilungandosi in un nuovo giudizio di credibilità del narrato, non richiesto dalla Suprema Corte e così ponendo in essere un nuovo grado di merito precluso dal nostro Ordinamento. Quanto alla condizione del Paese di provenienza (Senegal), la Corte si limita a citare alcune fonti informative
(Unhcf, reports di Freedom, reports della CNA, viaggiaresicuri e ACI), senza però dare compiuta indicazione del loro contenuto, né rinviando alla fonte medesima, né tramite collegamento esterno a siti internet delle fonti in questioni, né ricopiando la fonte per esteso, né fornendone le coordinate per il loro reperimento ed in ogni caso l'indagine è sul
Paese e sulla sua tenuta democratica, senza il vaglio dello specifico profilo di cui all'art.19, co.1.1, tui e cioè dell'esistenza di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani in Senegal
e nella regione di provenienza (Casamance). Per quanto attiene, invece, al grado di
3 radicamento raggiunto in TN dal , la Corte opera una valutazione del tutto abnorme, Pt_1 poiché, non negando l'esistenza di un'elevata integrazione lavorativa ed una conseguente specializzazione, ne fa discendere la possibilità per il ricorrente di rientrare in Patria e mettere lì a frutto le competenze acquisite (cfr. sentenza, p.19), non operando, pertanto, la comparazione richiesta dalla SC (che viene stravolta) e travisandone la ratio decidendi e l'operazione valutativa richiesta da condursi nei termini di cui all'ordinanza di rinvio e sulla base dell'arresto giurisprudenziale di cui alle SS.UU. Civ. sent. n.24413/2021”( cfr. opposizione pagg. 8-9), e chiede a questo Giudice di accogliere l'opposizione e di “essere ammesso al beneficio del PSS per entrambi i gradi di giudizio” ;
dato atto che il non si è costituito pur avendo ricevuto regolare Controparte_1
notifica del ricorso in opposizione proposto dal , Pt_1
osserva
- in via preliminare va rilevato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il provvedimento di revoca dell'ammissione provvisoria al PSS è sindacabile dal Giudice dell'opposizione, che deve verificare la correttezza dell'apprezzamento della condotta processuale tenuta dal soggetto ammesso al beneficio poi revocato (Cass.2017/29144), con una valutazione che è diversa ed autonoma rispetto a quella afferente alla fondatezza del merito della domanda (Cass. 2020/7785 ) giacché la revoca, in sé, non comporta alcuna statuizione nel merito, ma postula la verifica della sussistenza della colpa grave
(Cass. 2017/20270; 2018/21610), che si risolve nella infondatezza manifesta delle ragioni della pretesa (Cass. 2018/26060).
Il giudice del patrocinio ha pertanto l'onere di “verificare la fondatezza del decreto di revoca ai soli fini della colpa grave e non in relazione al merito dell'azione giudiziaria proposta”(Cass.2017/20270), deve cioè “verificare l'erroneo apprezzamento del giudice della causa in ordine alla manifesta infondatezza della pretesa della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato” (Cass. 2017/29144).
Si tratta pertanto dell'esercizio di un potere distinto da quello del giudice che decide sulla domanda di protezione. Tale potere è orientato da una valutazione a sua volta diversa dalla già operata delibazione ex ante del requisito della non manifesta infondatezza, che va compiuta, sulla base di una cognizione sommaria, al momento della presentazione della domanda, e si sostanzia, appunto, nella revoca ex post dell'ammissione al beneficio
4 quando, all'esito del giudizio, sulla base di una cognizione piena, non risulti provato che la persona ammessa non abbia azionato una pretesa manifestamente infondata. Si afferma altresì che di tale valutazione il giudice deve dare necessariamente conto in motivazione
(Cass.2020/20002).
Ritiene questo Giudicante che, alla luce dei principi testé richiamati, l'opposizione debba essere rigettata.
Ed infatti, la difesa del , nel prospettare vizi di motivazione sulla domanda di Pt_1
protezione umanitaria e la violazione del dictum dell'ordinanza della Corte di legittimità che aveva cassato la precedente pronuncia, pretende una rivalutazione della decisione di merito che non è consentita in questa sede.
Quel che invece il giudice del patrocinio deve verificare è esclusivamente la correttezza della revoca, che nella specie la Corte di Appello ha fondato sul riscontro della colpa grave del ricorrente, ovvero sulla manifesta infondatezza della domanda di protezione da lui proposta, all'esito di una valutazione non ancorata ad un solo grado di giudizio ma alla condotta processuale tenuta dal nel corso dei vari gradi. Pt_1
Sul punto la Corte di Appello, dopo aver offerto, da pag. 18 a pag. 21 della sentenza n.
544/2024, un'ampissima motivazione sul rigetto della domanda di protezione umanitaria – profilo con riferimento al quale, sul rilievo che non era stata effettuata “la necessaria valutazione comparativa” in relazione alla “situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine” ed alla “situazione d'integrazione raggiunta in Italia”, la precedente pronuncia era stata cassata e la domanda era stata riassunta --, con riferimento al PSS ha così argomentato ( cfr. pagg.21,22) : “nel caso di specie, è possibile ritenere che la pretesa coltivata davanti alla Corte d'Appello di Salerno - richiamate le considerazioni fin qui esposte - fosse manifestamente infondata e che il gravame - ed il presente giudizio di rinvio, successivo a quello di legittimità (che ha visto l'accoglimento del ricorso solamente sotto il profilo dell'omessa comparazione della situazione del richiedente in Italia con quella che l'istante vivrebbe in caso di rimpatrio, che, effettuata in hac sede, ha portato comunque al rigetto dell'appello, essendo risultata manifestamente infondata la pretesa azionata), finalizzato pur sempre ad ottenere la riforma dell'ordinanza reiettiva emessa dal Tribunale di Salerno (cfr., in ordine allo scrutino che deve essere effettuato ai fini dell'eventuale revoca del beneficio de quo, che può essere compiuto - lungi, è lecito arguire, da un approccio atomistico, inerente, cioè, ad una sola
5 fase del giudizio - anche nei gradi successivi ed in relazione alla manifesta infondatezza, fin dall'origine, dell'azione intentata, Cass. civ. n. 16155/23) - sia stato proposto con colpa grave, in ragione delle allegazioni addotte a sostegno dell'impugnazione e tenuto conto delle circostanze di fatto che avrebbero indotto l'appellante a lasciare il suo Paese e delle deduzioni che, in punto di diritto, le corroborerebbero nella prospettiva del riconoscimento delle misure di protezione invocate, anche in punto di protezione umanitaria, a cui, invece, non sono suscettibili -quelle circostanze e deduzioni- di essere utilmente ricondotte, avuto riguardo anche al Paese di provenienza del richiedente ed alle argomentazioni chiare, complete e del tutto condivisibili esposte nell'ordinanza impugnata -che già aveva messo in rilievo l'assoluta infondatezza della domanda nel complesso proposta- in relazione ai motivi di censura articolati, non in grado di revocare in dubbio l'insussistenza, palesemente emersa, dei presupposti indispensabili per la concessione delle forme di tutela de quibus e, quindi, la piena rispondenza ai parametri normativi operanti in subiecta materia della pronuncia gravata. Conseguentemente, l'ammissione al patrocinio a spese dello
[...]
concessa, in via anticipata e provvisoria, con i provvedimenti del Consiglio CP_2 dell'Ordine degli Avvocati di Salerno precedentemente menzionati, deve essere revocata e le istanze di liquidazione presentate nell'interesse del suo difensore rigettate”.
Ritiene questo giudicante che – ribadita la inammissibilità di ogni valutazione sul merito e, soprattutto, sulla circostanza che la Corte di Appello non si sarebbe attenuta al principio di diritto enunciato dalla Cassazione in ordine ai criteri di valutazione della domanda di protezione umanitaria --, contrariamente a quanto qui lamentato dall'opponente, nella pronuncia emessa all'esito del giudizio di rinvio la Corte non ha omesso di motivare né ha offerto una motivazione incoerente o illogica sulla revoca dell'ammissione al PSS, ma ha adottato il provvedimento, che è oggetto della opposizione qui proposta, sulla base della motivata verifica della manifesta infondatezza della richiesta avanzata dal , che era Pt_1 stata riproposta in tutti i gradi di giudizio senza alcuna convincente critica delle ragioni del rigetto e pertanto in modo tale da risultare insuscettibile di condurre ad un esito favorevole ( cfr. sul punto, Cass.2018/26060).
P.Q.M.
Il Consigliere delegato dal Presidente della Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di
Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto ai sensi degli artt. 15 dLgvo n.
150/2011- 170 TU spese di giustizia, 281 decies cpc, da nei confronti del Parte_1
6 , avente ad oggetto l'opposizione alla revoca dell'ammissione Controparte_1 al PSS, così provvede:
1. RIGETTA L'OPPOSIZIONE;
2. NULLA PER LE SPESE
Salerno, 30 maggio 2025
Il Consigliere delegato dal Presidente
dott. ssa M. Assunta Niccoli
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