TRIB
Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 13/03/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Dario Colasanti Giudice dott.ssa Marta Paganini Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26/2025 promossa con ricorso congiunto da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VITALI FRANCESCA Parte_1 C.F._1
ANITA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VITALI Controparte_1 C.F._2
FRANCESCA ANITA con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
“CHIEDONO al Presidente Ill.mo del Tribunale adito, di designare, ai sensi dell'art. 473 bis 51, 3^ comma c.p.c., il Giudice Relatore, il quale fissato ai sensi dell'art. 127 ter, 2^ comma, c.p.c. il termine per il deposito di note scritte e trasmessi, se del caso, gli atti al Pubblico Ministero, vorrà rimettere la causa in decisione affinchè il Collegio con sentenza accolga le seguenti
CONCLUSIONI
a) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e e ordinare al Parte_1 Controparte_1
Comune di Calolziocorte di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra i coniugi si è sciolta a far tempo dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte, spese legali compensate tra le parti;
b) Omologare le seguenti condizioni della separazione:
1) Sull'affidamento e il mantenimento dei figli e Per_1 Per_2 Sull'affidamento della prole e sul diritto di visita, le parti concordemente stabiliscono:
- di disporre l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento stabile degli stessi presso la madre e disporre in ordine agli incontri con il padre in forma libera, nel rispetto dei loro impegni scolastici e di relazione e previo accordo con la madre;
- il sig. potrà comunque tenere con sé i figli a fine settimana alternati, dal sabato dopo la CP_1 scuola sino al lunedì mattina, quando li riaccompagnerà a scuola;
In settimana il padre potrà tenere con sé i figli anche il mercoledì con cena e pernottamento presso di sé, che li riaccompagnerà a scuola il giovedì mattina.
Nelle settimane in cui il weekend sarà di competenza della madre, il padre potrà tenere con sé i figli anche il venerdì sera con cena e pernottamento presso di sé e impegno a riaccompagnarli a scuola il sabato mattina seguente.
Fermo l'impegno del martedì e del giovedì quando il papà accompagnerà agli allenamenti a Per_1
Calolziocorte alle ore 17,40 (la mamma andrà a prenderlo appena terminati) e agli allenamenti Per_2
a Cisano Bergamasco, con impegno a riaccompagnarlo a casa appena finiti, coordinando in questo modo le visite con gli impegni sportivi degli stessi, il tutto salvo diverso accordo tra genitori.
- durante il periodo di vacanze scolastiche estive, il sig. potrà tenere con sé i figli per un CP_1 periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare con la madre, preferibilmente entro il 31 maggio di ogni anno;
- per quanto riguarda le vacanze natalizie, i minori trascorreranno alternativamente la vigilia di Natale
e il giorno di Natale con la madre e con il padre, i genitori alterneranno, invece, il successivo periodo di vacanza: dal 26/12 al 31/12 con la madre, e dal 01/01 al 06/01 con il padre;
- anche gli altri periodi di vacanza (ad es. pasquali), e periodi festivi consecutivi (ad es. 25 aprile, 1 maggio, etc.) verranno dai minori trascorsi alternativamente con la madre e con il padre, sempre salvo diverso accordo.
Quanto al mantenimento in favore dei due figli minori: il sig. corrisponderà alla sig.ra un contributo concordemente determinato in € CP_1 Pt_1
400,00= mensili (€ 200 per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al rimborso delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole, nella misura del 50%, tenuto conto del Protocollo attualmente vigente presso il Tribunale di Lecco, che dovranno essere corrisposti tramite bonifico bancario alla sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese. Pt_1
Il sig. rimborserà mensilmente le quote di propria pertinenza a fronte della presentazione CP_1 delle relative pezze giustificative da parte della sig.ra e viceversa. Pt_1
L'assegno unico sarà suddiviso al 50% tra le parti, che comunque si riservano di rimodulare l'attuale modalità di ripartizione delle spese ed eventualmente di definire diversamente il contributo al mantenimento nell'interesse dei figli a seconda dei percorsi che gli stessi riterranno di intraprendere in futuro o in relazione a sopraggiunti giustificati motivi, incluso eventuali variazioni reddituali, anche migliorative, dei coniugi.
2) – Rapporti patrimoniali tra i coniugi Controparte_2
2.a) La casa coniugale di Calolziocorte (LC), via Santi Cosma e Damiano n. 76, in comproprietà tra le parti, verrà assegnata in via esclusiva alla sig.ra quale collocataria della prole. Pt_1
2.b) Il sig. , che ha già rilasciato l'abitazione coniugale asportando i suoi beni personali, si CP_1 impegna a trasferire la propria residenza entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, nonché a riconsegnare, all'atto della sottoscrizione medesima, alla sig.ra tutte le copie delle Pt_1 chiavi di casa ancora in suo possesso.
2.c) Le utenze, oltre alle imposte e tasse eventualmente dovute e connesse all'utilizzo del compendio, nonché le spese condominiali ordinarie, dovranno essere integralmente volturate a nome della sig.ra e imputate in via esclusiva alla medesima;
Pt_1
2.d) I sigg. e continueranno a pagare le rimanenti rate di mutuo al 50% ciascuno. Il CP_1 Pt_1 sig. si impegna a corrispondere la propria quota del mutuo, unitamente all'assegno di CP_1 mantenimento concordato nell'interesse dei due figli minori e al 50% dell'assegno unico percepito a suo nome, tramite bonifico bancario in favore della sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese a Pt_1 decorrere dal mese di gennaio 2025;
2.e) Il conto corrente comune n. 1000/00012294 acceso presso Intesa Sanpaolo Spa, ancora cointestato, sul quale veniva addebitato il mutuo, verrà chiuso entro il 31.12.2024 e il relativo saldo verrà suddiviso al 50% tra i coniugi (doc. 13);
2.f) Tutti gli arredi che compongono l'abitazione coniugale di Calolziocorte resteranno nella piena ed esclusiva disponibilità della sig.ra la quale potrà liberamente goderne e disporne;
Pt_1
2.g) I coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma di contributo al mantenimento dichiarandosi economicamente indipendenti.
2.h) Con la definizione di quanto sopra i coniugi formalmente dichiarano di non avere, ad oggi, alcuna ulteriore richiesta di carattere economico o patrimoniale da avanzare l'uno nei confronti dell'altro, salvo quanto stabilito in relazione alle spese e al mantenimento dei figli e e al Per_1 Per_2 pagamento del mutuo comune.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario il 26/04/2008 a dalla loro unione sono nati due figli, il 09/07/2009 e il Per_1 Per_2
28.12.2012.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
02/01/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi , che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Calolziocorte il 26/04/2008, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2008, parte II, serie
A, numero 5;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di CALOLZIOCORTE per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 10 marzo 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Dario Colasanti Giudice dott.ssa Marta Paganini Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26/2025 promossa con ricorso congiunto da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VITALI FRANCESCA Parte_1 C.F._1
ANITA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VITALI Controparte_1 C.F._2
FRANCESCA ANITA con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
“CHIEDONO al Presidente Ill.mo del Tribunale adito, di designare, ai sensi dell'art. 473 bis 51, 3^ comma c.p.c., il Giudice Relatore, il quale fissato ai sensi dell'art. 127 ter, 2^ comma, c.p.c. il termine per il deposito di note scritte e trasmessi, se del caso, gli atti al Pubblico Ministero, vorrà rimettere la causa in decisione affinchè il Collegio con sentenza accolga le seguenti
CONCLUSIONI
a) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e e ordinare al Parte_1 Controparte_1
Comune di Calolziocorte di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra i coniugi si è sciolta a far tempo dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte, spese legali compensate tra le parti;
b) Omologare le seguenti condizioni della separazione:
1) Sull'affidamento e il mantenimento dei figli e Per_1 Per_2 Sull'affidamento della prole e sul diritto di visita, le parti concordemente stabiliscono:
- di disporre l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento stabile degli stessi presso la madre e disporre in ordine agli incontri con il padre in forma libera, nel rispetto dei loro impegni scolastici e di relazione e previo accordo con la madre;
- il sig. potrà comunque tenere con sé i figli a fine settimana alternati, dal sabato dopo la CP_1 scuola sino al lunedì mattina, quando li riaccompagnerà a scuola;
In settimana il padre potrà tenere con sé i figli anche il mercoledì con cena e pernottamento presso di sé, che li riaccompagnerà a scuola il giovedì mattina.
Nelle settimane in cui il weekend sarà di competenza della madre, il padre potrà tenere con sé i figli anche il venerdì sera con cena e pernottamento presso di sé e impegno a riaccompagnarli a scuola il sabato mattina seguente.
Fermo l'impegno del martedì e del giovedì quando il papà accompagnerà agli allenamenti a Per_1
Calolziocorte alle ore 17,40 (la mamma andrà a prenderlo appena terminati) e agli allenamenti Per_2
a Cisano Bergamasco, con impegno a riaccompagnarlo a casa appena finiti, coordinando in questo modo le visite con gli impegni sportivi degli stessi, il tutto salvo diverso accordo tra genitori.
- durante il periodo di vacanze scolastiche estive, il sig. potrà tenere con sé i figli per un CP_1 periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordare con la madre, preferibilmente entro il 31 maggio di ogni anno;
- per quanto riguarda le vacanze natalizie, i minori trascorreranno alternativamente la vigilia di Natale
e il giorno di Natale con la madre e con il padre, i genitori alterneranno, invece, il successivo periodo di vacanza: dal 26/12 al 31/12 con la madre, e dal 01/01 al 06/01 con il padre;
- anche gli altri periodi di vacanza (ad es. pasquali), e periodi festivi consecutivi (ad es. 25 aprile, 1 maggio, etc.) verranno dai minori trascorsi alternativamente con la madre e con il padre, sempre salvo diverso accordo.
Quanto al mantenimento in favore dei due figli minori: il sig. corrisponderà alla sig.ra un contributo concordemente determinato in € CP_1 Pt_1
400,00= mensili (€ 200 per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al rimborso delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole, nella misura del 50%, tenuto conto del Protocollo attualmente vigente presso il Tribunale di Lecco, che dovranno essere corrisposti tramite bonifico bancario alla sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese. Pt_1
Il sig. rimborserà mensilmente le quote di propria pertinenza a fronte della presentazione CP_1 delle relative pezze giustificative da parte della sig.ra e viceversa. Pt_1
L'assegno unico sarà suddiviso al 50% tra le parti, che comunque si riservano di rimodulare l'attuale modalità di ripartizione delle spese ed eventualmente di definire diversamente il contributo al mantenimento nell'interesse dei figli a seconda dei percorsi che gli stessi riterranno di intraprendere in futuro o in relazione a sopraggiunti giustificati motivi, incluso eventuali variazioni reddituali, anche migliorative, dei coniugi.
2) – Rapporti patrimoniali tra i coniugi Controparte_2
2.a) La casa coniugale di Calolziocorte (LC), via Santi Cosma e Damiano n. 76, in comproprietà tra le parti, verrà assegnata in via esclusiva alla sig.ra quale collocataria della prole. Pt_1
2.b) Il sig. , che ha già rilasciato l'abitazione coniugale asportando i suoi beni personali, si CP_1 impegna a trasferire la propria residenza entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, nonché a riconsegnare, all'atto della sottoscrizione medesima, alla sig.ra tutte le copie delle Pt_1 chiavi di casa ancora in suo possesso.
2.c) Le utenze, oltre alle imposte e tasse eventualmente dovute e connesse all'utilizzo del compendio, nonché le spese condominiali ordinarie, dovranno essere integralmente volturate a nome della sig.ra e imputate in via esclusiva alla medesima;
Pt_1
2.d) I sigg. e continueranno a pagare le rimanenti rate di mutuo al 50% ciascuno. Il CP_1 Pt_1 sig. si impegna a corrispondere la propria quota del mutuo, unitamente all'assegno di CP_1 mantenimento concordato nell'interesse dei due figli minori e al 50% dell'assegno unico percepito a suo nome, tramite bonifico bancario in favore della sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese a Pt_1 decorrere dal mese di gennaio 2025;
2.e) Il conto corrente comune n. 1000/00012294 acceso presso Intesa Sanpaolo Spa, ancora cointestato, sul quale veniva addebitato il mutuo, verrà chiuso entro il 31.12.2024 e il relativo saldo verrà suddiviso al 50% tra i coniugi (doc. 13);
2.f) Tutti gli arredi che compongono l'abitazione coniugale di Calolziocorte resteranno nella piena ed esclusiva disponibilità della sig.ra la quale potrà liberamente goderne e disporne;
Pt_1
2.g) I coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma di contributo al mantenimento dichiarandosi economicamente indipendenti.
2.h) Con la definizione di quanto sopra i coniugi formalmente dichiarano di non avere, ad oggi, alcuna ulteriore richiesta di carattere economico o patrimoniale da avanzare l'uno nei confronti dell'altro, salvo quanto stabilito in relazione alle spese e al mantenimento dei figli e e al Per_1 Per_2 pagamento del mutuo comune.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario il 26/04/2008 a dalla loro unione sono nati due figli, il 09/07/2009 e il Per_1 Per_2
28.12.2012.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
02/01/2025, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi , che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Calolziocorte il 26/04/2008, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2008, parte II, serie
A, numero 5;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di CALOLZIOCORTE per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 10 marzo 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Tremolada