Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 18/03/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Brindisi - Sezione Lavoro
N.R.G. 1493/2022
Il Giudice Gabriella Puzzovio, all'udienza del 18/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da rappresentata e difesa dall'Avv.to BALDUCCI CATALDO e Parte_1
SERRANO MARIA LUISA
ricorrente contro
, rappresentata e difesa dall'Avv.to LEONE FABIOLA CP_1
resistente
OGGETTO: Obbligo contributivo del datore di lavoro
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione a Verbale Unico di Accertamento e notificazione n. 2021001834/DDL del 04.02.2022, notificato mediante raccomandata a/r in data 8.02.2022, la società in epigrafe emarginata, in persona dell'amministratore unico p.t. sig.ra , adiva l'intestato Tribunale CP_2
di Brindisi – Magistratura del lavoro – per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- Accertare
e dichiarare la nullità, illegittimità, infondatezza del verbale impugnato per infondatezza, indeterminatezza e genericità, ed in ogni caso per tutti i motivi sopra esposti. - Accertare e dichiarare, in ogni caso, l'inesistenza della violazione degli obblighi contributivi e retributivi da parte della così come prospettato da in ogni Controparte_3 CP_1 singola contestazione del verbale di accertamento impugnato;
Per l'effetto: - Accogliere il ricorso per tutti i motivi esposti e dichiarare la nullità, illegittimità ed inefficacia del verbale di accertamento
- Con vittoria di spese e competenze di causa in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
In particolare, l'istante deduceva che con il predetto verbale unico di accertamento e notificazione gli
Ispettori di Brindisi, a conclusione degli accertamenti condotti nei confronti della stessa società, CP_1 contestavano quanto di seguito: “Alla luce di quanto descritto, considerato il fabbisogno lavorativo necessario per l'espletamento dell'attività agricola per la coltivazione di prodotti agricoli seguendo le fasi di ogni tipo di coltivazione e per l'estensione dei terreni coltivati, come già dettagliatamente descritto, si è provveduto a ripartire parte delle giornate mancanti ai dipendenti conosciuti e denunciati dalla Società con l'invio della Comunicazione di avviamento al Controparte_3 lavoro – Unilav. Il numero delle giornate da accertare è stato determinato considerando: • Primo giorno di lavoro, il giorno dichiarato come inizio di attività sul già citato UNILAV e come ultimo giorno la data di comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro del dipendente, date non sempre corrispondenti alle presenze dichiarate sul Libro Unico del Lavoro;
• In base alle loro stesse dichiarazioni e che hanno trovato riscontro con quanto dichiarato dagli altri dipendenti;
• Lavori indicati sul Quaderno di Campagna in giornate in cui non risultano dipendenti presenti;
• Date di raccolta di carciofi emerso dalle bolle di consegna e nelle quali non risultano dipendenti.”
Quindi, all'esito degli accertamenti condotti e delle contestazioni sollevate alla società ricorrente, gli ispettori, calcolata la contribuzione asseritamente evasa, effettuavano il relativo addebito stimato in base alle retribuzioni giornaliere - previste dal CCNL - con conseguente recupero della fiscalizzazione per ciascun dipendente e per ogni trimestre interessato.
All'esito dell'indagine ispettiva, sarebbe altresì emerso che la società ricorrente avrebbe dichiarato manodopera agricola dipendente in misura inferiore rispetto all'estensione dei terreni coltivati ed alle lavorazioni eseguite per un numero complessivo di 7.140 giornate di lavoro. Da questo calcolo sono state detratte 3.550 giornate già addebitate attraverso l'accertamento, con una ulteriore differenza di
3.590 giornate, per le quali in mancanza di giustificazioni e/o indicazione dei lavoratori impiegati per quelle giornate da parte dell'azienda, l' avrebbe proceduto all'imposizione contributiva CP_4
calcolata sulla base della stima tecnica effettuata dagli stessi Ispettori.
Sulla base dei suesposti rilievi veniva richiesta, alla società ricorrente, la somma complessiva di €.
167.216,26, di cui €. 109.162,93 a titolo di contributi ed €. 58.053,33 a titolo di somme aggiuntive.
Ritenuta l'insussistenza di tali contestazioni, dacché fondate su presupposti inesistenti, errati e illegittimi e su una carente o errata considerazione delle risultanze istruttorie, la società introduceva il presente giudizio assumendo, in particolare, a supporto della nullità ed illegittimità dell'impugnato verbale di accertamento, l'erroneità delle risultanze ispettive e l'assoluta carenza di valutazione degli aspetti tecnici fondamentali per stabilire il fabbisogno di manodopera e la quantità di prodotto potenzialmente producibile, allegando, a supporto, la relazione di parte effettuata dal CN
OM Dr. , di cui diffusamente in ricorso cui, per brevità, si rimanda. Per_1
Rilevava ancora l'inapplicabilità, alla società ricorrente in quanto srl, della l. n. 240/84 riferibile esclusivamente alle imprese cooperative.
Sulla scorta di tanto rassegnava le conclusioni innanzi trascritte.
Si costituiva il convenuto che contestava l'avversa domanda richiamando gli esiti tutti di cui CP_4 all'accertamento ispettivo in atti, pure ampiamente trascritto in memoria difensiva, avente efficacia di atto pubblico;
instava, quindi, per il rigetto e, chiedeva, in subordine, accertarsi e dichiararsi dovuto dalla società ricorrente il diverso importo che risulterà in corso di causa.
Acquisiti i documenti offerti tempestivamente dalle parti ed espletata l'istruttoria orale, all'odierna udienza, il Giudice, all'esito della discussione, decideva come da dispositivo.
***
Nel merito, il ricorso è fondato e merita di essere accolto nei limiti delle ragioni di seguito esposte.
La presente opposizione trae origine dal verbale unico di accertamento n. 2021001834/DDL del
4/02/2022, notificato in data 8.02.2022, a mezzo del quale e , Parte_2 Parte_3
in qualità di funzionari di vigilanza in servizio presso la sede di BRINDISI, concludevano gli CP_1
accertamenti iniziati l'11/06/2021 e contestavano alla società ricorrente i seguenti addebiti: “Per le giornate, così quantificate, si è provveduto al calcolo della contribuzione evasa ed al relativo addebito calcolato in base alle retribuzioni giornaliere previste dal Contratto Collettivo Provinciale degli Operai agricoli e Florovivaisti della Provincia di Brindisi ovvero sul minimale contributivo come previsto dall'art. 1 della Legge 389/89. Conseguentemente, si è provveduto al recupero della fiscalizzazione per ciascun dipendente e per ogni trimestre interessato ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 6, commi 9 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni e integrazioni. 2) - CP_5
- benefici contributivi Coop. Ex L. n. 240/84: Ai fini del riconoscimento dei benefici contributivi alle cooperative ex Legge 240/84, oltre che all'incongruità delle giornate dichiarate, va evidenziato anche l'aspetto del prodotto conferito. Come già descritto, infatti, i carciofi conferiti dalla alla provengono per la gran parte da produttori terzi con i quali - Parte_1 CP_6
agli atti - non risultano stipulati “eventuali contratti agrari di natura associativa di cui al Libro V, titolo II, Capo II del Codice Civile” come da disposizioni di cui al Messaggio n. 15570 del CP_1
01/10/2013 avente ad oggetto: “Riconoscimento benefici contributivi alle Coop. ex Legge n. 240/84
- interpretazione autentica dell'art. 9, c. 5, L. n. 67/88 e s.m.” Si è provveduto, pertanto, alla quantificazione del fabbisogno annuo lavorativo necessario per l'espletamento dell'attività agricola per la coltivazione dei prodotti agricoli seguendo le fasi per ogni tipo di coltivazione e per l'estensione dei terreni coltivati come indicati nel “FASCICOLO AGEA” comparato con i parametri di coltura indicati dalla Delibera della n. 6191 del 28/07/1997 Controparte_7
“determinazione del fabbisogno di lavoro occorrente per ordinamento produttivo aziendale e parametri ettaro/coltura”, nonché dalla letteratura di settore tra cui il “Prontuario di agricoltura” di , seconda edizione. Si è tenuto, altresì conto, in base ai dati prelevati dalla Controparte_8
documentazione presentata dalla società, della meccanizzazione aziendale che ha prodotto un abbattimento del fabbisogno di manodopera pari al 10% come da prospetto sotto riportato (…) Da tutto quanto riportato, in riferimento all'effettivo fabbisogno annuale di occupazione per i periodi oggetto del presente verbale, gli scriventi hanno accertato che la ha dichiarato Parte_1 manodopera agricola dipendente in misura inferiore rispetto all'estensione dei terreni coltivati ed alle lavorazioni eseguite per un numero complessivo di 7.140 giornate di lavoro. Dal calcolo delle giornate di fabbisogno di manodopera si è provveduto, come dal seguente prospetto, a detrarre il numero di 3.550 giornate già addebitate in quanto accertato che sono state effettivamente prestate:(
…)”.
Tanto premesso, al fine di vagliare il merito della controversia, giova richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza, in tema di riparto dell'onere nel giudizio di accertamento negativo:
"secondo il più recente indirizzo di questa Corte, cui va prestata adesione (Cass. n. 22862/2010;
Cass. n. 12108/2010 in conformità peraltro a Cass. n. 19762/ 2008) in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché' sia convenuto in giudizio di accertamento negativo;
ne consegue che nel giudizio promosso da una società per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla base di verbale CP_1
ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria. L'opposto indirizzo giurisprudenziale, per lungo tempo dominante, secondo cui l'onere della prova grava sul soggetto che agisce in giudizio (cfr. Cass.
n. 11751/2004, n. 23229/2004, n. 2032/2006, n. 384/2007) non risulta, infatti, conforme alla regola fondamentale sulla distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.; aggrava ingiustificatamente la posizione di soggetti indotti o praticamente costretti a promuovere un'azione di accertamento negativo dalle circostanze e specificamente da iniziative stragiudiziali o giudiziali mediante strumenti particolarmente efficaci della controparte;
non è effettivamente necessitato dalla finalità di prevenire azioni di accertamento non aventi oggettiva giustificazione. Quanto all'art. 2697
c.c., l'affermazione secondo cui la dizione, dallo stesso utilizzata - "chi vuoi far valere un diritto in giudizio" - implica che sia colui che prende l'iniziativa di introdurre il giudizio ad essere gravato dell'onere di "provare i fatti che ne costituiscono il fondamento", contrasta innanzitutto con la stessa lettera della disposizione, poiché' l'attore in accertamento negativo non fa valere il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale, ma, al contrario, ne postula l'inesistenza, ed è invece il convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo. Una considerazione complessiva delle regole di distribuzione dell'onere della prova di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c., conferma che esse sono fondate non già sulla posizione della parte nel processo, ma sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia, rispetto al diritto oggetto del giudizio e all'interesse delle parti, dei fatti incidenti sul medesimo. Dare rilievo all'iniziativa processuale vuol dire, quindi, alterare in radice i criteri previsti dalla legge per la distribuzione dell'onere della prova, addossando al soggetto passivo del rapporto, in caso di accertamento negativo, l'onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto e quindi imponendogli la prova di fatti negativi, astrattamente possibile ma spesso assai difficile (in termini,
Cass. n. 22862/2010)."(cfr. Cass. 14965/2012; Tribunale Foggia sez. lav., 06/10/2020, (ud.
06/10/2020, dep. 06/10/2020), n. 2582).
Ciò premesso, occorre esaminare le specifiche censure sollevate dal ricorrente con riferimento al verbale unico di accertamento n. 2021001834/DDL del 4/02/2022, e verificare se l' abbia fornito CP_1 la prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali, tra l'altro, il verbale non riveste efficacia probatoria.
In particolare, gli hanno contestato alla società di aver dichiarato manodopera agricola CP_9 dipendente in misura inferiore rispetto all'estensione dei terreni (a dire di parte ricorrente, tra l'altro, differente da quanto riportato nei fascicoli Agea come risultante in all. 1) coltivati ed alle lavorazioni eseguite per un numero complessivo di 7.140 giornate di lavoro, detraendo da questo calcolo n.
3.550 giornate, già addebitate attraverso l'accertamento, con una ulteriore differenza di
3.590 giornate, per le quali – secondo la tesi attorea - in mancanza di giustificazioni e/o indicazione dei lavoratori impiegati per quelle giornate da parte dell'azienda, l'Istituto ha proceduto all'imposizione contributiva calcolata sulla base della stima tecnica effettuata dagli stessi CP_9 con un addebito alla società ricorrente della somma di € 167.216,26, importo così determinato: €
109.162,93 a titolo di contributi, la somma di € 58.053,33 a titolo di somme aggiuntive.
In relazione alla suddetta violazione, la ricorrente lamenta che l'accertamento sia stato effettuato in modo erroneo e superficiale, in quanto gli Ispettori, per stabilire il fabbisogno di manodopera, avrebbero preso in considerazione “da un lato le dichiarazioni confusionarie e fuorvianti di alcuni lavoratori interrogati e dall'altro la dedotta non conformità meccanica della manodopera utilizzata dalla rispetto a quanto indicato nelle tabelle ettaro-cultura del D.G.R. n. 6191 del Parte_1
28/07/1997”, parametri asseritamente obsoleti mai aggiornati, senza prendere in considerazione – invece - il rilevante dato relativo alle coltivazioni specifiche (e, segnatamente, il CARCIOFO PER INDUSTRIA DI TIPO IBRIDO) ed omettendo di analizzare il fabbisogno reale discendente da analisi delle tecniche colturali e, quindi, dal tipo di terreno, dal tipo di coltivazione e dagli impianti utilizzati per le colture.
In particolare, puntualizzava la Società che nei periodi in questione avrebbe praticato la coltura del carciofo per l'industria utilizzando a tale scopo le due cultivar AP e ovvero due delle Per_2
varietà ibride F1, asserendo che per il carciofo tradizionale possono essere utilizzate le tabelle ettaro- cultura del D.G.R. n. 6191 del 28/07/1997, mentre per il carciofo IBRIDO PER L'INDUSTRIA, come quello utilizzato dalla non potrebbero essere prese in considerazione le predette Parte_1 tabelle;
evidenziava, altresì, che l' non avrebbe sollevato contestazioni in ordine alle CP_4
valutazioni tecniche contenute nella relazione redatta dal consulente di parte, Dr. , che avrebbe Per_1 chiarito i motivi per cui il calcolo effettuato dagli Ispettori sarebbe errato, deducendo da ciò la piena acquiescenza al contenuto della relazione stessa.
Sulla base di tali argomentazioni, la società eccepiva la nullità e l'illegittimità dell'impugnato verbale di accertamento e, conseguentemente, l'insussistenza del debito contributivo.
CP_ Orbene alla luce del compendio istruttorio in atti il Tribunale ritiene che non abbia offerto piena prova della pretesa contributiva per cui è causa e che, viceversa, la ricorrente abbia opportunamente offerto dimostrazione della prova liberatoria a suo carico.
I testi invero, hanno confermato le allegazioni contenute in ricorso. Tes_1
In particolare, il teste (escusso all'udienza del 9.05.2023), anch'egli coltivatore di carciofi, Tes_2 ha dichiarato: “Io coltivo sia carciofi ibridi, ovvero destinati all'industria, che carciofo violetto tradizionale e posso dire con certezza e consapevolezza che la produzione del carciofo ibrido, cioè destinato all'industria, come quello coltivato dalla sempreverde, ha bisogno di una manodopera di gran lunga inferiore rispetto a quella indicata è considerata nelle tabelle per ettaro coltura, che prendono in considerazione solo il carciofo tradizionale che comunque sono molto vecchie e non aggiornate. Preciso che la differenza tra il carciofo ibrido per industria e quello tradizionale, per quanto riguarda il fabbisogno di manodopera deriva dal fatto che l'ibrido ha bisogno di molti meno passaggi in quanto la piantina è già sviluppata, mentre il carciofo tradizionale sono dei bulbi che vengono presi da altre piante lavorate l'anno prima, poi vengono piantate ed hanno bisogno di molti Tes passaggi che invece il carciofo ibrido non ha.”; il teste ha confermato che la ricorrente coltiva carciofo ibrido, precisando: “ed io ho conosciuto questa varietà proprio grazie alla . Parte_1
Lo stesso teste ha riferito anche in merito alle differenze concernenti le operazioni di trapianto e di raccolta, affermando che “mentre per il carciofo ibrido le colture crescono in modo uniforme e vigoroso, e tutte con gli stessi tempi di raccolta, questo con il carciofo tradizionale non è assolutamente possibile, in quanto il frutto del arriva in momenti diversi per ogni coltura e Pt_4 quindi ha bisogno di molti più passaggi.” ; ancora, in merito all'impianto di olivo ha confermato di averlo visto sempre incolto, mentre relativamente al ribes ha affermato che la titolare della si lamentava della mancata produttività dello stesso (in relazione Parte_5 all'addebito dei contributi relativi anche a giornate di lavoro sulle colture di olivo completamente in stato di abbandono e di ribes del tutto non produttivo).
Il testimone sig. (ud. 19/09/2023), tecnico commerciale dell'azienda produttrice dei Testimone_3
semi di carciofi (e relativa consulenza) acquistati dalla confermava che la produzione Parte_1 di carciofi destinata all'industria necessita di un fabbisogno di manodopera di gran lunga inferiore rispetto a quello considerato nelle tabelle per ettaro coltura, puntualizzando: “Normalmente un carciofo tradizionale avrà necessità di 700/800 ore per ciclo colturale di fabbisogno di manodopera.
Specifico che al contrario la varietà che noi proponiamo “ibrido” necessita di 200 o 250 ore ed è la varietà che proponiamo alla e …..pertanto posso dire con certezza Parte_6 Per_2 che la coltiva la varietà di ibrido e . Parte_1 Parte_6 Per_2
Lo stesso confermava quanto già ampiamente dedotto dal consulente di parte , dichiarando: Per_1
“Vi sono delle sostanziali differenze tra la coltivazione del carciofo tradizionale rispetto a quello ibrido F1, sia per quanto riguarda la necessità di manodopera che la produttività del carciofeto: già nel trapianto l'ibrido necessita di sole 4500 piante circa per ettaro inoltre essendo l'ibrido una varietà più vigorosa e più tollerante alle malattie necessita di meno concimazione meno interventi di manodopera e minori trattamenti con agrofarmaci, in più, durante la crescita a differenza del carciofo tradizionale, l'ibrido non ha bisogno delle operazioni di scarducciatura;
ancora grazie alla sua vigoria generalmente l'ibrido necessita di un massimo un intervento manuale di diserbo, mentre nel tradizionale occorrono molti passaggi di eliminazione manuale delle erbacce. Infine la raccolta, quindi la produzione dei frutti, nelle coltivazioni di ibrido è più uniforme concentrata è maggiore e questo permette una maggiore velocità nei passaggi di raccolta manuale, rispetto alle carciofaie tradizionali.” .
Orbene, da tali dichiarazioni e dall'esame della consulenza di parte emerge che i terreni dell' azienda erano destinati alla coltivazione del carciofo per l'industria IO E MADRIGAL varietà CP_ ibride per le quali non possono esser utilizzate le tabelle ettaro culturali prese in esame da
Inoltre dal compendio probatorio acquisito emerge anche come il datore di lavoro fosse la e CP_2
che non avesse nulla a che fare con i dipendenti di o trattandosi CP_10 Parte_7 Parte_8
peraltro di attività differenti che si occupano di prodotti diversi. Anche per quanto concerne le coltivazioni dell'uliveto e del ribes i testi hanno affermato che i campi di ulivo erano in stato di abbandono e che la coltivazione del ribes non era produttiva.
Il ricorso deve quindi esser accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Pqm
- Accoglie il ricorso e per l'effetto accerta l'illegittimità degli accertamenti contenuti nel verbale di
CP_ accertamento impugnato e dichiara non dovute le pretese dell' di cui al verbale;
CP_
- Condanna alla refusione delle spese di lite che si liquidano in euro 6115,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge.
Brindisi, 18.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Puzzovio