Ordinanza cautelare 20 gennaio 2025
Accoglimento
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 08/05/2025, n. 3930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3930 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03930/2025REG.PROV.COLL.
N. 09517/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9517 del 2024, proposto dal Comune di Atessa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Federica Ciciliani, Andrea Filippini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
ON D’GO, rappresentata e difesa dall’avvocato Angelo Giuseppe Orofino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Società Abruzzese per il Servizio Idrico Integrato S.p.A. (S.A.S.I. S.p.A.), rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanni Ciccone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato (Ersi), Regione Abruzzo - Dipartimento Avvocatura Regionale e Attività Legislativa, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo sezione staccata di AR (Sezione Prima) n. 00300/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo, della signora ON D’GO e della S.A.S.I. S.p.a.;
Visto l’appello incidentale proposto dalla signora ON D'GO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 il Cons. Luca Monteferrante e uditi per le parti gli avvocati presenti come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. La Sig.ra ON D’GO, in qualità di proprietaria iure hereditario di un terreno edificabile esteso mq. 2.500,00 sito nel Comune di Atessa, ed indentificato in catasto al foglio 56, particelle 383, 385, (successivamente ridenominata particella 4321, sub 2, 3, 4) riferisce che il predetto immobile è stato interessato da un’occupazione d’urgenza con decreto n. 5008 del 19 luglio 1979, ad opera dell’allora Consorzio di Bonifica in sinistra Trigno e del Sinello, giusta esecuzione della concessione della Cassa del Mezzogiorno n. 55419 del 31 agosto 1978, per la realizzazione di lavori di integrazione dell’acquedotto del Sinello di Atessa con l’acquedotto del Verde, successivamente eseguiti senza che tuttavia venisse adottato il decreto di esproprio nei successivi 5 anni dall’inizio dell’occupazione.
Pertanto, presentava ricorso alla Sezione staccata del T.a.r. AR allegando la situazione di illecito permanente venutasi a determinare e per richiedere conseguentemente all’Amministrazione competente la rimozione delle opere realizzate e la restituzione del bene illecitamente occupato o, in alternativa, l’emissione di un provvedimento di acquisizione sanante, ex art. 42 del d.P.R. n. 327 del 2001.
2.Il T.a.r. accoglieva il ricorso ed ordinava al Comune di Atessa di provvedere sulla predetta istanza concedendo a tal fine termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento.
A tali conclusioni il T.a.r. perveniva sulla scorta di tali motivazioni:
- il terreno di cui trattasi ricade nel territorio del Comune di Atessa, al quale è anche intestato catastalmente;
- non emergendo altri significativi elementi a contrario, ha ritenuto sussistente la proprietà in capo a detta Amministrazione;
- per le opere ivi insistenti vige il regime dell’accessione di cui agli artt. 934 c.c. e ss. in favore del Comune medesimo, sebbene non le gestisca;
- decorsi i termini di validità della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, ex art. 13 del D.P.R. n. 327 del 2001, senza che fosse stata portata a compimento la procedura espropriativa, incombeva sul Comune l’obbligo di procedere all’acquisizione sanante dell’immobile, ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327 del 2001, oppure di restituire il medesimo, con il riconoscimento delle correlate somme risarcitorie spettanti agli interessati.
3. Avverso tale sentenza ha proposto appello il predetto Comune lamentando il proprio difetto di legittimazione, non avendo né realizzato l’opera pubblica né risultando essere l’utilizzatore della stessa, trattandosi di infrastruttura acquedottistica la cui competenza è in capo alla Regione Abruzzo ed agli enti strumentali alla stessa facenti capo, incaricati della gestione del demanio acquedottistico.
3.1. La signora D’GO si è costituita in giudizio ed ha proposto appello incidentale finalizzato alla individuazione dell’ente obbligato a provvedere sulla propria istanza, qualora il Consiglio di Stato dovesse accogliere l’appello principale ritenendo il Comune di Atessa estraneo alla vicenda.
3.2. Si è costituita in giudizio anche la S.A.S.I., società che gestisce il servizio idrico, per ribadire il proprio difetto di legittimazione passiva, già eccepito in primo grado, trattandosi di soggetto incaricato della sola gestione del servizio di distribuzione dell’acqua, ma privo di competenze in merito alla realizzazione della rete di distribuzione di cui ha la mera detenzione, peraltro limitatamente al periodo di tempo in cui è affidataria del servizio di distribuzione dell’acqua.
3.3. Anche la Regione Abruzzo si è costituita in giudizio per eccepire che il processo di trasferimento delle opere acquedottistiche realizzate dall’ex Cassa per il Mezzogiorno, dapprima in favore della Ragione Abruzzo e, successivamente, in favore degli enti gestori sub-regionali, non avrebbe comportato un effettivo transito di tali opere all’Amministrazione regionale, essendo le stesse sempre rimaste nella disponibilità degli Enti/Società gestori susseguitisi nel tempo.
3.4. L’Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato (Ersi), sebbene ritualmente evocato in giudizio non si costituiva, analogamente a quanto già accaduto in primo grado.
4. Con ordinanza n. 240 del 20 gennaio 2025 il Collegio ha accolto la domanda cautelare proposta dal Comune di Atessa, sospendendo gli effetti della sentenza appellata in quanto: “…il Comune di Atessa non risulta essere l’autorità che utilizza l’immobile di proprietà della appellata su cui è stata realizzata l’opera in contestazione sicché il soggetto legittimato alla adozione del provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001 deve essere individuato nel novero degli enti che, a vario titolo, gestiscono il servizio acquedottistico regionale utilizzando i relativi impianti o che, in ogni caso, sono titolari stabilmente della rete e degli impianti acquedottistici .”.
5. All’esito della camera di consiglio del 29 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previo deposito di memorie con le quali le parti costituite hanno nuovamente illustrato le rispettive tesi difensive ed eccezioni.
6. L’appello principale è fondato.
Con un primo motivo il Comune di Atessa ha dedotto: “ error in iudicando ed error in procedendo per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c.. ”.
Lamenta che il T.a.r. avrebbe errato nel ritenere comprovata la proprietà del terreno in contestazione in capo al Comune di Atessa sulla base delle mere risultanze catastali, facendo poi derivare, per il principio della accessione, anche la proprietà delle opere acquedottistiche sullo stesso insistenti.
Il motivo è fondato.
La proprietà del terreno in questione è pacificamente in capo alla signora D’GO che ne reclama la restituzione in conseguenza della illegittima occupazione o comunque ne chiede – sussistendone i presupposti - il trasferimento in capo all’autorità che utilizza l’opera pubblica ormai da tempo realizzata in conseguenza della irreversibile trasformazione del terreno, con contestuale riconoscimento del proprio diritto al risarcimento del danno.
E’ dunque illogico oltre che infondato perché privo di prova ritenere che il terreno sarebbe in proprietà del Comune di Atessa poiché la ricorrente assume come causa petendi della domanda (restitutoria o risarcitoria) l’utilizzo illegittimo da parte di terzi di un terreno in sua proprietà, titolarità che nessuno contesta, sicchè anche il riferimento alle risultanze catastali risulta del tutto inconferente anche perché inidoneo a comprovare la titolarità del diritto in una situazione in cui nessuno mette in dubbio che lo stesso sia in capo alla signora D’GO, originaria proprietaria interessata da una procedura espropriativa non conclusa con l’adozione del decreto di esproprio.
Anche la valenza indiziaria delle risultanze catastali nel caso di specie è del tutto inidonea a provare alcunchè in mancanza non solo di un titolo idoneo al trasferimento o alla costituzione di un diritto di superficie ma soprattutto in una situazione in cui la signora D’GO si afferma titolare di un diritto che il Comune di Atessa in alcun modo intende contestare, disconoscendo al contempo le risultanze catastali in quanto prive dei corrispondenti atti giuridici costitutivi o traslativi di diritti in proprio favore.
Il T.a.r. avrebbe piuttosto dovuto accertare il soggetto responsabile del procedimento espropriativo che ha posto in essere la illegittima occupazione, rimanendo sine titulo nella detenzione dell’immobile, una volta scaduto il termine della occupazione d’urgenza o, in alternativa, il soggetto che utilizza stabilmente l’opera pubblica realizzata, per poi dichiarare l’obbligo di provvedere sulla scelta tra la restituzione di quanto illegittimamente detenuto o la sua definitiva acquisizione tramite l’adozione del decreto di acquisizione sanante.
In questo senso l’art. 42 - bis recita: “ Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene .”.
Senonché il Comune di Atessa non è né il soggetto responsabile della illegittima occupazione, essendo stata l’espropriazione gestita dal Consorzio di Bonifica Trigno Sinello su incarico della Cassa per il Mezzogiorno, né il soggetto che utilizza stabilmente l’immobile dove è stata realizzata l’opera per scopi di interesse pubblico, trattandosi di infrastruttura appartenente al demanio acquedottistico regionale, materia in cui il Comune di Atessa è privo di competenza soprattutto in ordine alla realizzazione, manutenzione e custodia delle reti.
Da quanto precede discende anche la fondatezza del secondo motivo di appello con il quale il Comune, deducendo “ error in procedendo per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132, c. 2, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111, c. 6, Cost .” ha evidenziato la palese illogicità della sentenza che dopo avere accertato la proprietà del bene in capo al Comune gli ha contraddittoriamente intimato la restituzione dello stesso in favore della ricorrente o, in alternativa, l’adozione del decreto di acquisizione sanante, provvedimento evidentemente privo di causa giustificativa, trattandosi di un bene già in sua proprietà.
Da quanto precede discende che può essere dichiarato l’assorbimento del terzo motivo di appello con cui è stato dedotto “ error in iudicando per violazione degli artt. art. 934 e ss. c.c.; violazione dell’art. 42-bis D.P.R. n. 327 del 2001 ”, essendo irrilevante il passaggio motivazionale con cui il T.a.r. ha decretato l’accessione ex art. 934 c.c. dell’impianto acquedottistico in favore del Comune di Atessa, quale proprietario del suolo; non essendo il Comune proprietario del suolo nessuna accessione può operare in proprio favore.
7. Può dunque passarsi all’esame dell’appello incidentale con cui la signora D’GO chiede comunque che la propria domanda sia accolta nei confronti dell’ente che utilizza sine titulo , in mancanza di valido decreto di esproprio, il proprio immobile per finalità di interesse pubblico.
Il motivo è fondato e l’ente legittimato passivamente va individuato nell’ERSI.
Il trasferimento delle opere realizzate dalla Cassa del Mezzogiorno alle Regioni è stato disposto dapprima con la legge n. 183 del 2 maggio 1976 e poi con il D.P.R. n. 218 del 6 marzo 78. Con le citate norme veniva, peraltro, stabilito che le Regioni avrebbero dovuto trasferire le opere acquedottistiche all’ente locale di riferimento che, nel caso specifico, veniva indicato nel Consorzio comprensoriale del Chietino per la gestione delle opere acquedottistiche con sede in Lanciano – oggi S.A.S.I. s.p.a..
Il Consorzio per la Gestione delle opere acquedottistiche, in data 12 dicembre 2002 con atto a cura del Notaio Di VO ER n. 86172 rep., registrato a Lanciano il 17 dicembre 2002 deliberava la trasformazione in società per azioni del Consorzio stesso e la contestuale scissione dell’azienda. La società per azioni risultante dalla trasformazione veniva denominata Società Abruzzese per il servizio idrico integrato spa (S.A.SI. S.P.A. – sede in Lanciano – loc. Marcianese, Zona Industriale n. 5 P.IVA 01485710691). La società a responsabilità limitata risultante dalla scissione veniva denominata Infrastrutture per i servizi idrici srl (ISI RL -sede in Lanciano – loc. Marcianese, Zona Industriale 5 n. 5 PIVA 02029880693, oggi in Liquidazione).
In data 24 aprile 2003 veniva registrato un contratto di concessione-affitto di azienda (all. 5 fascicolo ricorrente in primo grado) tra la SASI PA (gestore) e la ISI RL (concedente).
In applicazione della L.R. Abruzzo 12 aprile 2011 n. 9 e delle successive modifiche e integrazioni, il 25 agosto 2016 veniva istituito l’Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato (ERSI), ente preposto all’esercizio delle funzioni e dei compiti in materia di Servizio Idrico Integrato.
Nell’atto di ricognizione stipulato in data 18 giugno 2020 registrato al n. 38637 Rep. tra la I.S.I. s.r.l. in liquidazione, la S.A.S.I. e l’E.R.S.I. le parti identificano la Regione Abruzzo come proprietaria dell’impianto acquedottistico oggetto della controversia in quanto bene appartenente al demanio acquedottistico (cfr. doc. 6 di parte ricorrente in primo grado p. 14). In particolare l’atto di ricognizione precisa che “ Le parti, come rappresentate, riconoscono che tutti i beni immobili assegnati alla società in sede di scissione nonché quelli facenti parte dell’azienda già oggetto di contratto di concessione - affitto di azienda . . . . (omissis), vengono retrocessi ed appartengono ai soli fini della loro corretta intestazione per le precisazioni di cui alle premesse al demanio della Regione Abruzzo e per questa all‘ERSI - Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato’, in qualità di ente regionale di governo d’ambito ed a tal fine riconoscono che gli immobili facenti parte della rete acquedottistica di natura demaniale che interessano il presente atto sono, tra gli altri, quelli di cui ai citati rogiti per OT ER Di VO ” (cfr. doc. 6 di parte ricorrente in primo grado, pag. 14).
Ne discende che l’autorità che utilizza il bene immobile in proprietà della signora D’GO per scopi di interesse pubblico va individuato nell’ERSI, ente strumentale della Regione Abruzzo, istituito per la gestione dei beni del demanio acquedottistico regionale: sarà quest’ultimo, quale ente regionale responsabile della gestione di tutti gli immobili della rete acquedottistica appartenenti al demanio idrico regionale – di cui ha la materiale disponibilità (cfr. art. 5 del predetto atto ricognitivo) - a dover provvedere nel termine di 90 (novanta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza, ex art.117, comma 2 c.p.a., alla restituzione alla signora D’GO del terreno in proprietà di quest’ultima, previa rimozione delle opere ivi insistenti nelle more realizzate ovvero, in alternativa, a dover valutare i presupposti di legge per l’adozione del decreto di acquisizione sanante ex art. 42 - bis del d.P.R. n. 327 del 2001 in favore del demanio regionale. Qualora tale adempimento dovesse rimanere ineseguito, si nomina sin d’ora un commissario ad acta che si indica nel Prefetto de L’Aquila, il quale provvederà, nel medesimo termine, su istanza di parte, anche mediante un qualificato funzionario a ciò delegato.
8. Stante la particolarità della vicenda le spese di lite del doppio grado possono essere interamente compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
-accoglie l’appello principale e quello incidentale e, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado ed ordina ad ERSI - Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo di provvedere nel termine di 90 giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, sulla istanza della ricorrente in primo grado, con l’avvertimento che, in caso di perdurante inadempimento, si provvederà in via sostitutiva, su istanza di parte da indirizzare direttamente all’organo designato, mediante un Commissario ad acta che si nomina, sin d’ora, nel Prefetto de L’Aquila il quale provvederà, nel medesimo termine, anche mediante un qualificato funzionario a ciò delegato.
Compensa le spese del doppio grado tra tutte le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere, Estensore
Luigi Furno, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Monteferrante | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO