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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/12/2025, n. 3442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3442 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2023/6522 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniele Martino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281-sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 6522/2023 r.g. promossa da:
(C.F. col patrocinio dell'avv. Lorenzo Agnoloni Parte_1 C.F._1
e dell'Avv. Francesco Mazza, elettivamente domiciliato in Foro Traiano 1/A, 00187 ROMA presso lo studio dei medesimi procuratori (Studio MEPLaw)
(C.F. ) col patrocinio dell'avv. Lorenzo Agnoloni Parte_2 C.F._2
e dell'Avv. Francesco Mazza, elettivamente domiciliato in Foro Traiano 1/A, 00187 ROMA presso lo studio dei medesimi procuratori (Studio MEPLaw)
(C.F. ) col patrocinio dell'avv. Lorenzo Agnoloni e CP_1 C.F._3
dell'Avv. Francesco Mazza, elettivamente domiciliato in Foro Traiano 1/A, 00187 ROMA presso lo studio dei medesimi procuratori (Studio MEPLaw)
ATTORE/I
contro
(C.F. , contumace Controparte_2 P.IVA_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come indicato da note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 24 novembre 2025.
pagina 1 di 6
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., hanno richiesto il riconoscimento della Parte_3
cittadinanza italiana jure sanguinis, derivante dal di lui avo nato il giorno 8 dicembre Persona_1
1910 a Borgo Val di AR (PR) da OG IE e (doc. 1 fasc. ricorrente) ed emigrato Persona_2
negli Stati Unita dove mai si naturalizzava come cittadino statunitense come emerge dal certificato di inesistenza (doc. 10 fasc. ricorrente).
Il ricorrente premetteva che:
“I ricorrenti sono tutti discendenti del Sig. , cittadino italiano, nato in Italia, a [...]_1
AR (Provincia di Parma) in data 08 dicembre 1910 (certificato di nascita, doc. 1) e deceduto in data 23.11.1991
(certificato di morte, doc. 2). Il Sig. emigrava negli Stati Uniti d'America, dove, coniugatosi con Persona_1
(certificato di matrimonio, doc. 3), nata in [...] in data [...], ha dato alla luce negli Controparte_3
Stati Uniti d'America il figlio nato a [...], NY in data 29.11.1950 (certificato di Persona_3
nascita, doc. 4), quando ancora era cittadino italiano.
2. Detto figlio deceduto il 28 marzo 2017 (certificato di morte, doc. 5) coniugato con la Persona_4
moglie era il padre degli attuali ricorrenti e Persona_5 Parte_1 Parte_2
(certificati di nascita, docc. 6 e 7), quest'ultima coniugata nel 2007 con il Sig. (anch'egli Persona_6
odierno ricorrente) in New York, NY, USA (certificato di nascita e matrimonio, docc. 8 e 9)”.
Il ministero dell'interno non si costituiva in giudizio nonostante la ritualità della notifica del ricorso ed all'udienza del 11 settembre 2024 ne veniva dichiarata la contumacia.
Preliminarmente deve ritenersi pacifica la competenza territoriale dell'adito Tribunale di
Bologna, così come previsto dall'art. 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n° 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n° 46, come modificato dall'art. 1, comma
36, della legge delega n° 206/2021, il quale stabilisce che «quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»). »). Su tale primo aspetto emerge documentalmente come l'antenato risulta essere nato il giorno 8 dicembre Persona_1
pagina 2 di 6 Sempre in via preliminare deve rilevarsi la natura monocratica della controversia, come previsto dall'art. 3, comma 4 del decreto-legge 17 febbraio 2017 n° 13 secondo cui “salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”.
Ulteriormente in via preliminare, con riferimento all'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., “si osserva che la presentazione della domanda in via amministrativa non costituisce una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale in quanto si tratta di un mero accertamento del diritto ad uno stato personale” in quanto “il diritto alla cittadinanza è infatti un diritto soggettivo tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario, indipendentemente dal previo esperimento di un procedimento amministrativo” (Trib. Trieste, sez. I, sent. n° 85/2025; ved. C. App. Genova, sez. III,
sent. n° 94/2025 e Trib. Genova, sez. XI, sent. n° 1229/2024 che richiamano al proposito Cass. civ., Sez.
Un., sent. n° 28873/2008). Infatti, “muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte - in tema di sanzioni processuali - in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost,
esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo” (Trib. Roma, sez. XVIII, ordinanza del 25
febbraio 2020, dott.ssa Silvia Albano).
Venendo al merito, la cittadinanza italiana “per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano” (Trib. Trieste, sez. I, sent. n° 40/2025 in Redazione Giuffrè 2025). Sul punto, deve osservarsi come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione la quale hanno avuto occasione di affermare che:
“La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario.
Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile.
Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano.
Donde la prova è nella linea di trasmissione. pagina 3 di 6 Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. Un. 4466-09)” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n° 25317/2022, punto 13 parte motiva).
In conseguenza di ciò, quanto al riparto dell'onere probatorio, “ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata – spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte,
che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n° 25317/2022, punto 13 parte motiva).
Inoltre, deve rilevarsi come “la perdita della cittadinanza, come delineata dal codice civile del 1865 e dalla successiva l. n. 555 del 1912 in relazione alla c.d. «grande naturalizzazione» degli stranieri operata in
Brasile alla fine dell'ottocento, implica l'accertamento di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, non ritenendosi sufficiente per l'interruzione della linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti l'accettazione tacita degli effetti di un provvedimento straniero;
la volontà abdicativa alla cittadinanza originaria italiana deve essere manifestata con comportamenti in forma espressa” (Cass. civ., Sez. Un., sent. n° 25317/2022 in Foro it. 2022, 12, I,
3731).
Si è quindi precisato “che dagli articoli 3, 4, 16 e seguenti e 22 della Costituzione,
dall'articolo 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato
di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può
perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione” (Cass. civ., Sez. I, ord. n°
13585/2024 in Guida al diritto 2024, 25). Ciò troverebbe conferma anche nell'art. 11, n° 2, c.c. del 1865,
promulgato col Regio Decreto 25 giugno 1865 n° 2358, “che nello stabilire che la cittadinanza italiana è
persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n° 25317/2022).
Con riferimento, invece, alla trasmissione in linea maschile, la normativa di riferimento, in particolare, l'art. 1, comma 1, n° 1 della L. n° 555/2012 (il quale ha sostituito l'art. 4 del codice civile pagina 4 di 6 del 1865 e così come confermato dalla l. n° 91/1992) prevedeva che l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis è possibile per via paterna (art. 1, comma 1, n° 1). Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali se non quello che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia,
e che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti alla cittadinanza.
Nel caso di specie, deve confermarsi, provata la continuità generazionale a partire dall'avo Per_1
ed il diritto dei ricorrenti e ad ottenere la
[...] Parte_1 Parte_2
cittadinanza italiana iure sanguinis. Il ricorrente ha infatti prodotto il certificato d'inesistenza della documentazione del sig. rilasciato dal U.S. Department of Home – U.S. Citizenship Persona_1
and Immigration Records, Records Division, IRIS, Records & Identify Service (doc. 10 fasc.
ricorrenti) e la documentazione, consistente nei certificati di nascita e di matrimonio rilasciati dalle competenti Autorità locali ed apostillati, attestante la continuità di discendenza (docc. da 3 a 8 del ricorso).
Nel caso di specie, si registra la domanda di cittadinanza italiana iure sanguinis da parte del sig.
di nazionalità statunitense per ius soli. Tale domanda non può essere accolta Persona_6
in quanto il sig. non è un discendente dell'avo . Persona_6 Persona_1
Alla luce dei detti motivi e della documentazione prodotta deve essere accolta la domanda dei ricorrenti e che devono essere dichiarati cittadini Parte_1 Parte_2
italiani, mandando il per l'adozione dei provvedimenti conseguenti mentre va Controparte_2
rigettata quella formulata da Persona_6
Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della controvertibilità delle questioni giuridiche trattate, circostanza confermata anche alla luce dei vari ricorsi sollevati di recente avanti alla Corte Costituzionale (sent. n° 142/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o deduzione rigettata o assorbita così dispone:
- DICHIARA la contumacia del;
Controparte_2
- ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto,
- ACCERTA la cittadinanza italiana di: pagina 5 di 6 - (C.F. nato in [...] il giorno 1 Parte_1 C.F._1
settembre 1978;
- (C.F. ) nata in [...] il 14 aprile Parte_2 C.F._2
1973;
- ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_2
procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti autorità consolari;
- RIGETTA la domanda di cittadinanza iure sanguinis formulata da Persona_6
(C.F. ) nato in [...] il [...]; C.F._3
- DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito.
Così deciso in Bologna, il 5 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Daniele Martino
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1910 a Borgo Val di AR, in provincia di Parma, onde per cui deve confermarsi la competenza del
Tribunale adito.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniele Martino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281-sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 6522/2023 r.g. promossa da:
(C.F. col patrocinio dell'avv. Lorenzo Agnoloni Parte_1 C.F._1
e dell'Avv. Francesco Mazza, elettivamente domiciliato in Foro Traiano 1/A, 00187 ROMA presso lo studio dei medesimi procuratori (Studio MEPLaw)
(C.F. ) col patrocinio dell'avv. Lorenzo Agnoloni Parte_2 C.F._2
e dell'Avv. Francesco Mazza, elettivamente domiciliato in Foro Traiano 1/A, 00187 ROMA presso lo studio dei medesimi procuratori (Studio MEPLaw)
(C.F. ) col patrocinio dell'avv. Lorenzo Agnoloni e CP_1 C.F._3
dell'Avv. Francesco Mazza, elettivamente domiciliato in Foro Traiano 1/A, 00187 ROMA presso lo studio dei medesimi procuratori (Studio MEPLaw)
ATTORE/I
contro
(C.F. , contumace Controparte_2 P.IVA_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come indicato da note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 24 novembre 2025.
pagina 1 di 6
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., hanno richiesto il riconoscimento della Parte_3
cittadinanza italiana jure sanguinis, derivante dal di lui avo nato il giorno 8 dicembre Persona_1
1910 a Borgo Val di AR (PR) da OG IE e (doc. 1 fasc. ricorrente) ed emigrato Persona_2
negli Stati Unita dove mai si naturalizzava come cittadino statunitense come emerge dal certificato di inesistenza (doc. 10 fasc. ricorrente).
Il ricorrente premetteva che:
“I ricorrenti sono tutti discendenti del Sig. , cittadino italiano, nato in Italia, a [...]_1
AR (Provincia di Parma) in data 08 dicembre 1910 (certificato di nascita, doc. 1) e deceduto in data 23.11.1991
(certificato di morte, doc. 2). Il Sig. emigrava negli Stati Uniti d'America, dove, coniugatosi con Persona_1
(certificato di matrimonio, doc. 3), nata in [...] in data [...], ha dato alla luce negli Controparte_3
Stati Uniti d'America il figlio nato a [...], NY in data 29.11.1950 (certificato di Persona_3
nascita, doc. 4), quando ancora era cittadino italiano.
2. Detto figlio deceduto il 28 marzo 2017 (certificato di morte, doc. 5) coniugato con la Persona_4
moglie era il padre degli attuali ricorrenti e Persona_5 Parte_1 Parte_2
(certificati di nascita, docc. 6 e 7), quest'ultima coniugata nel 2007 con il Sig. (anch'egli Persona_6
odierno ricorrente) in New York, NY, USA (certificato di nascita e matrimonio, docc. 8 e 9)”.
Il ministero dell'interno non si costituiva in giudizio nonostante la ritualità della notifica del ricorso ed all'udienza del 11 settembre 2024 ne veniva dichiarata la contumacia.
Preliminarmente deve ritenersi pacifica la competenza territoriale dell'adito Tribunale di
Bologna, così come previsto dall'art. 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n° 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n° 46, come modificato dall'art. 1, comma
36, della legge delega n° 206/2021, il quale stabilisce che «quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»). »). Su tale primo aspetto emerge documentalmente come l'antenato risulta essere nato il giorno 8 dicembre Persona_1
pagina 2 di 6 Sempre in via preliminare deve rilevarsi la natura monocratica della controversia, come previsto dall'art. 3, comma 4 del decreto-legge 17 febbraio 2017 n° 13 secondo cui “salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica”.
Ulteriormente in via preliminare, con riferimento all'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., “si osserva che la presentazione della domanda in via amministrativa non costituisce una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale in quanto si tratta di un mero accertamento del diritto ad uno stato personale” in quanto “il diritto alla cittadinanza è infatti un diritto soggettivo tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario, indipendentemente dal previo esperimento di un procedimento amministrativo” (Trib. Trieste, sez. I, sent. n° 85/2025; ved. C. App. Genova, sez. III,
sent. n° 94/2025 e Trib. Genova, sez. XI, sent. n° 1229/2024 che richiamano al proposito Cass. civ., Sez.
Un., sent. n° 28873/2008). Infatti, “muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte - in tema di sanzioni processuali - in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost,
esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo” (Trib. Roma, sez. XVIII, ordinanza del 25
febbraio 2020, dott.ssa Silvia Albano).
Venendo al merito, la cittadinanza italiana “per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano” (Trib. Trieste, sez. I, sent. n° 40/2025 in Redazione Giuffrè 2025). Sul punto, deve osservarsi come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato di recente esposto in modo compiuto dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione la quale hanno avuto occasione di affermare che:
“La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario.
Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile.
Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano.
Donde la prova è nella linea di trasmissione. pagina 3 di 6 Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. Un. 4466-09)” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n° 25317/2022, punto 13 parte motiva).
In conseguenza di ciò, quanto al riparto dell'onere probatorio, “ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata – spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte,
che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n° 25317/2022, punto 13 parte motiva).
Inoltre, deve rilevarsi come “la perdita della cittadinanza, come delineata dal codice civile del 1865 e dalla successiva l. n. 555 del 1912 in relazione alla c.d. «grande naturalizzazione» degli stranieri operata in
Brasile alla fine dell'ottocento, implica l'accertamento di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, non ritenendosi sufficiente per l'interruzione della linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti l'accettazione tacita degli effetti di un provvedimento straniero;
la volontà abdicativa alla cittadinanza originaria italiana deve essere manifestata con comportamenti in forma espressa” (Cass. civ., Sez. Un., sent. n° 25317/2022 in Foro it. 2022, 12, I,
3731).
Si è quindi precisato “che dagli articoli 3, 4, 16 e seguenti e 22 della Costituzione,
dall'articolo 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato
di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può
perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione” (Cass. civ., Sez. I, ord. n°
13585/2024 in Guida al diritto 2024, 25). Ciò troverebbe conferma anche nell'art. 11, n° 2, c.c. del 1865,
promulgato col Regio Decreto 25 giugno 1865 n° 2358, “che nello stabilire che la cittadinanza italiana è
persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera” (Cass. civ.,
Sez. Un., sent. n° 25317/2022).
Con riferimento, invece, alla trasmissione in linea maschile, la normativa di riferimento, in particolare, l'art. 1, comma 1, n° 1 della L. n° 555/2012 (il quale ha sostituito l'art. 4 del codice civile pagina 4 di 6 del 1865 e così come confermato dalla l. n° 91/1992) prevedeva che l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis è possibile per via paterna (art. 1, comma 1, n° 1). Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali se non quello che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia,
e che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti alla cittadinanza.
Nel caso di specie, deve confermarsi, provata la continuità generazionale a partire dall'avo Per_1
ed il diritto dei ricorrenti e ad ottenere la
[...] Parte_1 Parte_2
cittadinanza italiana iure sanguinis. Il ricorrente ha infatti prodotto il certificato d'inesistenza della documentazione del sig. rilasciato dal U.S. Department of Home – U.S. Citizenship Persona_1
and Immigration Records, Records Division, IRIS, Records & Identify Service (doc. 10 fasc.
ricorrenti) e la documentazione, consistente nei certificati di nascita e di matrimonio rilasciati dalle competenti Autorità locali ed apostillati, attestante la continuità di discendenza (docc. da 3 a 8 del ricorso).
Nel caso di specie, si registra la domanda di cittadinanza italiana iure sanguinis da parte del sig.
di nazionalità statunitense per ius soli. Tale domanda non può essere accolta Persona_6
in quanto il sig. non è un discendente dell'avo . Persona_6 Persona_1
Alla luce dei detti motivi e della documentazione prodotta deve essere accolta la domanda dei ricorrenti e che devono essere dichiarati cittadini Parte_1 Parte_2
italiani, mandando il per l'adozione dei provvedimenti conseguenti mentre va Controparte_2
rigettata quella formulata da Persona_6
Sussistono, infine, giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite in considerazione della controvertibilità delle questioni giuridiche trattate, circostanza confermata anche alla luce dei vari ricorsi sollevati di recente avanti alla Corte Costituzionale (sent. n° 142/2025).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o deduzione rigettata o assorbita così dispone:
- DICHIARA la contumacia del;
Controparte_2
- ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto,
- ACCERTA la cittadinanza italiana di: pagina 5 di 6 - (C.F. nato in [...] il giorno 1 Parte_1 C.F._1
settembre 1978;
- (C.F. ) nata in [...] il 14 aprile Parte_2 C.F._2
1973;
- ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_2
procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti autorità consolari;
- RIGETTA la domanda di cittadinanza iure sanguinis formulata da Persona_6
(C.F. ) nato in [...] il [...]; C.F._3
- DICHIARA integralmente compensate le spese di lite.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito.
Così deciso in Bologna, il 5 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Daniele Martino
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1910 a Borgo Val di AR, in provincia di Parma, onde per cui deve confermarsi la competenza del
Tribunale adito.