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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 19/11/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di UD, Prima Sezione Civile, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente rel.
dott.ssa Marta Diamante Giudice
dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 521/2025 R.A.C.C., promossa con ricorso depositato il 27.2.2025
DA
Parte_1
con il proc. e dom. avv. Francesca Romaniello
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
con il proc. e dom. avv. Corinna Parisi
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
UD
INTERVENUTO
1 Oggetto: separazione personale.
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente e parte resistente congiuntamente:
Dichiarare la separazione dei coniugi, con relative annotazioni, alle seguenti condizioni:
1) affidamento condiviso dei figli minori e con loro collocamento e Per_1 Persona_2 residenza presso il padre a UD in via del Bon n. 122/5 salvo il verificarsi dell'ipotesi di cui al successivo punto n. 7;
2) la casa famigliare sita a UD in via del Bon n. 122/5 comprensiva di arredi, già di proprietà esclusiva del sig. , rimarrà a lui assegnata ed ogni spesa inerente all'immobile rimarrà CP_1 interamente a suo carico;
3) diritto di visita per entrambi i genitori liberamente esercitabile previo accordo;
le parti si impegnano a comunicare tempestivamente ove intendano trascorrere le festività e si impegnano ad alternarsi paritariamente nel loro godimento alla presenza dei figli;
4) in punto mantenimento della sig.ra il sig. si impegna al versamento mensile di Pt_1 CP_1
Euro 400,00 fino al reperimento da parte di quest'ultima di attività lavorativa o comunque fino al verificarsi dell'ipotesi di cui al successivo punto n. 7;
5) sino al reperimento a parte della sig.ra di attività lavorativa, il sig. si impegna Pt_1 CP_1 altresì a farsi interamente carico delle spese ordinarie e straordinarie inerenti i figli mantenendo gli accordi di gestione già in essere e dunque provvedendo a spesa diretta o rimborso integrale di quanto anticipato dalla sig.ra salvo preventivo accordo e documentazione di ciascuna spesa Pt_1 onde permettere un controllo delle uscite/bilancio familiare;
dal momento in cui la sig.ra Pt_1 rinvenirà occupazione lavorativa le spese scolastiche compresa eventuale mensa scolastica e/o doposcuola, sanitarie, ricreative/sportive/ludiche e vestiario, sempre condivise e documentate, saranno poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%;
6) la sig.ra si impegna a rinvenire un'occupazione lavorativa ed idonea abitazione ove Pt_1 trasferire la propria residenza e quella dei minori nel minor tempo possibile ed in ogni caso in tempo utile a permettere ai figli di ultimare l'anno scolastico 2025/20256 presso gli Istituti scolastici già frequentati;
medio tempore i coniugi continueranno a condurre vite distinte accomunate solo dal condiviso interesse e cura per i figli, stanze separate già in uso ad entrambi;
7) al terminare dell'anno scolastico 2025/2026 e comunque a decorrere dal 30.06.2026, viene in ogni caso previsto che la sig.ra possa decidere di trasferirsi altrove, da intendersi anche fuori Pt_1
2 Regione, e che portare con sé i figli e trasferire la loro residenza e collocamento previa comunicazione al padre del luogo comprensivo di indirizzo e recapiti;
8) nell'eventualità di cui al punto n. 7, a decorrere dalla data di trasferimento della sig.ra Pt_1 unitamente ai figli, in capo al sig. graverà esclusivamente il mantenimento ordinario di CP_1 questi nella misura complessiva mensile di Euro 500,00 oltre a spese straordinarie preventivamente concordate e documentate al 50%;
9) nell'eventualità di cui al punto n. 7, a decorrere dalla data di trasferimento della sig.ra Pt_1 unitamente ai figli, nulla sarà più dovuto dal sig. a titolo di mantenimento alla x coniuge CP_1 sig.ra ; Pt_1
10) nell'eventualità di cui al punto n. 7, rimane liberamente esercitabile il diritto di visita previo accordo, festività alternate come già stabilito;
11) il sig. beneficerà interamente dell'assegno unico per i figli fintanto che gli stessi CP_1 manterranno la residenza ed il collocamento presso di lui;
successivamente, in accordo, al 50% ciascuno;
ulteriori detrazioni in favore di chi effettuerà la relativa spesa nella misura partecipata.
12) Spese di lite compensate.
I procuratori delle parti rinunciano alla solidarietà reciproca ex L.P. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso di cui in epigrafe, premesso di avere contratto matrimonio concordatario in data
27.8.2011 in Comune di Torino con e che dall'unione erano nati i figli Controparte_1 Per_1
(21.10.2015) e (21.11.2017), entrambi minorenni, e che la comunione materiale e Per_2 spirituale tra i coniugi era cessata per intollerabilità della prosecuzione della convivenza,
[...]
ha chiesto la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al Parte_1 ricorso.
Il resistente, costituitosi in giudizio, ha aderito alla domanda di separazione personale, deducendo che medio tempore essi coniugi avevano raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione.
Alla prima udienza davanti al giudice istruttore di data 17.11.2025, che si è tenuta con la modalità della trattazione scritta, il giudice ha dato atto che le parti hanno depositato note scritte rassegnando conclusioni congiunte come riportate in epigrafe.
La causa è stata pertanto rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473bis 22 c.p.c.
La domanda di separazione personale è fondata.
La cessazione della convivenza tra i coniugi deve essere infatti univocamente dedotta dalla ferma volontà di separarsi manifestata dalla ricorrente, cui non si è opposto il resistente.
3 Tutto ciò fa presumere che tra i coniugi sia venuta meno ogni affectio maritalis, per cui deve essere dichiarata la loro separazione personale.
Le conclusioni rassegnate dalle parti possono essere integralmente accolte in quanto conformi agli interessi di entrambi i figli minori e Per_1 Per_2
Spese compensate come richiesto.
Il collegio dà atto che i procuratori delle parti hanno rinunciato alla solidarietà reciproca ex L.P.
P.Q.M.
Il Tribunale di UD, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei signori e , che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in data 27.8.2011 in Comune di Torino alle seguenti condizioni:
1) dispone l'affidamento condiviso dei figli minori e ai genitori, con loro Per_1 Persona_2 collocamento e residenza presso il padre a UD in via del Bon n. 122/5 salvo il verificarsi dell'ipotesi di cui al successivo punto n. 7;
2) la casa famigliare sita a UD in via del Bon n. 122/5 comprensiva di arredi, già di proprietà esclusiva del sig. , rimarrà a lui assegnata ed ogni spesa inerente all'immobile rimarrà CP_1 interamente a suo carico;
3) dispone che il diritto di visita per entrambi i genitori sia liberamente esercitabile, previo accordo;
le parti si impegnano a comunicare tempestivamente ove intendano trascorrere le festività e si impegnano ad alternarsi paritariamente nel loro godimento alla presenza dei figli;
4) dispone che il sig. versi alla sig.ra , a titolo di assegno di mantenimento, CP_1 Pt_1
l'importo mensile di Euro 400,00 fino al reperimento da parte di quest'ultima di attività lavorativa o comunque fino al verificarsi dell'ipotesi di cui al successivo punto n. 7;
5) sino al reperimento da parte della sig.ra di attività lavorativa, il sig. è onerato Pt_1 CP_1 delle spese ordinarie e straordinarie inerenti i figli, mantenendo gli accordi di gestione già in essere e dunque provvedendo a spesa diretta o rimborso integrale di quanto anticipato dalla sig.ra , Pt_1 salvo preventivo accordo e documentazione di ciascuna spesa onde permettere un controllo delle uscite/bilancio familiare;
dal momento in cui la sig.ra reperirà occupazione lavorativa le Pt_1 spese scolastiche, compresa eventuale mensa scolastica e/o doposcuola, sanitarie, ricreative/sportive/ludiche e vestiario, sempre condivise e documentate, saranno poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%;
6) dà atto che la sig.ra si impegna a rinvenire un'occupazione lavorativa ed idonea abitazione Pt_1 ove trasferire la propria residenza e quella dei minori nel minor tempo possibile ed in ogni caso in
4 tempo utile a permettere ai figli di ultimare l'anno scolastico 2025/2026 presso gli Istituti scolastici già frequentati;
medio tempore i coniugi continueranno a condurre vite distinte accomunate solo dal condiviso interesse e cura per i figli, stanze separate già in uso ad entrambi;
7) dà atto che al termine dell'anno scolastico 2025/2026 e comunque a decorrere dal 30.06.2026, viene in ogni caso previsto dai coniugi che la sig.ra possa decidere di trasferirsi altrove, da Pt_1 intendersi anche fuori Regione, e portare con sé i figli e trasferire la loro residenza e collocamento, previa comunicazione al padre del luogo comprensivo di indirizzo e recapiti;
8) nell'eventualità di cui al punto n. 7, a decorrere dalla data di trasferimento della sig.ra Pt_1 unitamente ai figli, dispone che il sig. sarà onerato esclusivamente del mantenimento CP_1 ordinario di questi nella misura complessiva mensile di Euro 500,00, oltre a spese straordinarie preventivamente concordate e documentate nella misura del 50%;
9) nell'eventualità di cui al punto n. 7, a decorrere dalla data di trasferimento della sig.ra Pt_1 unitamente ai figli, dispone che nulla sarà più dovuto dal sig. a titolo di mantenimento alla CP_1 sig.ra ; Pt_1
10) nell'eventualità di cui al punto n. 7, rimane liberamente esercitabile il diritto di visita previo accordo, festività alternate come già stabilito;
11) dispone che il sig. beneficerà interamente dell'assegno unico per i figli fintanto che gli CP_1 stessi manterranno la residenza ed il collocamento presso di lui;
successivamente, l'assegno unico sarà percepito dai coniugi al 50% ciascuno;
ulteriori detrazioni saranno in favore di chi effettuerà la relativa spesa nella misura partecipata.
12) Spese di lite compensate.
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare la presente sentenza a margine dell'atto n.55, parte seconda, serie A, del Registro degli Atti di Matrimonio dell'anno
2011.
Così deciso in UD, nella Camera di Consiglio dd. 18.11.2025
Il Presidente estensore
(dott.ssa Annamaria Antonini)
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