Art. 1.
Il Presidente della Repubblica, e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia, e l'Iraq sui servizi aerei, con Annesso e scambio di Note, concluso a Bagdad il 31 gennaio 1963.
Il Presidente della Repubblica, e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia, e l'Iraq sui servizi aerei, con Annesso e scambio di Note, concluso a Bagdad il 31 gennaio 1963.