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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/10/2025, n. 9798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9798 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 9 SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott. Rosa NO AR, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 17566/2024 R.Gen.Aff.Cont. in decisione ex art. 281 sexies comma III c.p.c.
TRA
con codice fiscale e Parte_1 C.F._1 Parte_2
con codice fiscale elett.te dom.ti in Napoli alla
[...] C.F._2
via Pasquale Baffi n. 2 presso lo studio degli avv.ti FABIO PANICO c.f.
e RO OS con codice fiscale C.F._3
dai quali sono rappresentati e difesi in virtù di procura in atti;
C.F._4
-ATTORI
E con codice fiscale e Controparte_1 C.F._5 CP_2
con codice fiscale ele.tte dom.ti in Villaricca (NA)
[...] C.F._6
alla via G.B. Vico n. 16 presso lo studio dell' avv.to MATTIA NIKI CORSO con codice fiscale dal quale sono rappresentati e difesi in virtù CodiceFiscale_7
di procura in atti;
- CONVENUTI
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 617 comma 1 c.p.c.
Conclusioni: come in atti e come da verbale del 15/10/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Occorre premettere che il processo esecutivo è caratterizzato da una peculiare articolazione del generale principio del contraddittorio: in quanto processo 2
sostanzialmente unilaterale, incentrato sulla supremazia di uno dei due soggetti (in forza del riconoscimento già in altra sede avvenuto - e consacrato nel titolo esecutivo - di tale peculiare posizione) e sulla preminenza della finalità del soddisfacimento delle ragioni di quello, salve alcune facoltà ancora riservate alla sua controparte, il contraddittorio si atteggia come funzionale non all'estrinsecazione di difese, ma all'acquisizione degli elementi utili per il migliore esercizio dell'ufficiosa potestà di garantire al creditore, che per definizione ha ragione, il soddisfacimento delle sue pretese. Già in precedenza ( cfr. Cass. 12/03/1971, n. 700; Cass. 15378/2006 ) era invalsa l'interpretazione per la quale la nullità derivante dalla violazione di norme sulle forme degli atti era sanata per il fatto stesso del dispiegamento dell'opposizione su quella basata, evidentemente reputata in tal modo garantita la possibilità di difesa dall'effettivo pregiudizio che da quella nullità sarebbe derivato;
poi opportunamente temperata nel senso che fosse comunque almeno sempre necessario, per l'opponente allegare lo specifico pregiudizio che da quella particolare violazione gliene fosse derivato. E' pur vero che talvolta si è escluso l'onere di allegazione e prova di uno specifico pregiudizio, diverso ed ulteriore quanto al mancato rispetto delle prescrizioni di forma: ora in tema di nullità della notifica del precetto, quando poi è seguito il processo esecutivo (Cass. n.24291/2017 e Cass.n.11290/2020); ora in tema di mancata notifica del titolo spedito in forma esecutiva (Cass.n. 32828/2021), ma si tratta di uno scostamento solo apparente, potendo esso trovare giustificazione in una formulazione del principio generale più articolata e, in particolare, nella peculiarità della nullità di volta in volta presa in esame: dovendo concludersi che la regola generale
- dell'ordinario onere di allegazione del pregiudizio concreto al diritto di difesa derivante dalla nullità denunciata derivante dalla violazione delle regole sulla forma degli atti processuali, quanto meno esecutivi - prevede già in sé un temperamento, dovendo modularsi l'onere del soggetto che denuncia la nullità formale in relazione al tipo di vizio ed alla tipologia e finalità del singolo atto viziato. In particolare, quando la lesione del diritto di difesa, sia pure nel suo limitato ambito riconosciuto ai soggetti del processo esecutivo diversi dal debitore, abbia comportato con immediata ed assoluta evidenza la definitiva soppressione di quelle facoltà ineliminabili ancora loro riconosciute, viene meno l'onere di uno specifica allegazione di tale esito nefasto (restando fermo invece quello di argomentare su eventuali altri pregiudizi): è il caso della nullità della notifica del precetto seguito dal pignoramento, nullità che ha con evidenza impedito all'intimato l'esito determinante di evitare il processo esecutivo (a scongiurare il quale era finalizzato il precetto) oppure nel caso della notifica del titolo esecutivo eseguita contro un debitore diverso (si pensi al caso dell'azionamento contro un condomino del titolo esecutivo conseguito contro il condominio) o da un creditore diverso da quello che poi, rispettivamente, subisce od attiva l'esecuzione, tutte le volte che quella notifica non abbia consentito di 3
individuare, conformemente alla sua primaria finalità, un'azione esecutiva bene identificata non solo quanto al suo fondamento, ma soprattutto quanto ai soggetti coinvolti. Nella fattispecie in esame la sentenza n. 5080/2024 del 15.05.2024 è stata notificata in forma esecutiva dall'avv. Mattia Niki Corso, anch'egli titolare del potere di metterla in esecuzione, in quanto distrattario e pertanto titolare di un diritto autonomo. Nel richiedere la notifica del titolo esecutivo, l'avv. Corso non ha precisato di voler agire quale procuratore di se stesso In tale ipotesi la Suprema Corte ha statuito
“che la notifica al debitore di un solo titolo esecutivo contenente due distinte statuizioni di condanna in favore di due creditori non legati da vincolo di solidarietà attiva, come è nel caso di creditore e procuratore antistatario - notifica da intendersi effettuata nell'interesse di entrambe le parti - fondasse la validità dell'atto unico di precetto o degli atti distinti di precetto, successivamente notificati nell'interesse dei creditori “( cfr-. Cass. 23914/2012) . Non vi è dubbio, infatti, che la notifica è univocamente diretta a far conoscere l'intenzione di azionare il titolo e quindi di intimare successivamente il precetto. L'opposizione va pertanto rigettata. Le spese di patrocinio seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dei valori minimi in ragione della semplicità delle questioni trattate e dell'attività in concreto svolta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione; b) Condanna parte opponente al pagamento delle spese di patrocinio sostenute da controparte che liquida in euro 1278,00 oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario avv. Mattia Niki Corso. Napoli 29.10.2025 Il Giudice
Rosa NO AR
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli 9 SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott. Rosa NO AR, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 17566/2024 R.Gen.Aff.Cont. in decisione ex art. 281 sexies comma III c.p.c.
TRA
con codice fiscale e Parte_1 C.F._1 Parte_2
con codice fiscale elett.te dom.ti in Napoli alla
[...] C.F._2
via Pasquale Baffi n. 2 presso lo studio degli avv.ti FABIO PANICO c.f.
e RO OS con codice fiscale C.F._3
dai quali sono rappresentati e difesi in virtù di procura in atti;
C.F._4
-ATTORI
E con codice fiscale e Controparte_1 C.F._5 CP_2
con codice fiscale ele.tte dom.ti in Villaricca (NA)
[...] C.F._6
alla via G.B. Vico n. 16 presso lo studio dell' avv.to MATTIA NIKI CORSO con codice fiscale dal quale sono rappresentati e difesi in virtù CodiceFiscale_7
di procura in atti;
- CONVENUTI
Oggetto: opposizione a precetto ex art. 617 comma 1 c.p.c.
Conclusioni: come in atti e come da verbale del 15/10/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Occorre premettere che il processo esecutivo è caratterizzato da una peculiare articolazione del generale principio del contraddittorio: in quanto processo 2
sostanzialmente unilaterale, incentrato sulla supremazia di uno dei due soggetti (in forza del riconoscimento già in altra sede avvenuto - e consacrato nel titolo esecutivo - di tale peculiare posizione) e sulla preminenza della finalità del soddisfacimento delle ragioni di quello, salve alcune facoltà ancora riservate alla sua controparte, il contraddittorio si atteggia come funzionale non all'estrinsecazione di difese, ma all'acquisizione degli elementi utili per il migliore esercizio dell'ufficiosa potestà di garantire al creditore, che per definizione ha ragione, il soddisfacimento delle sue pretese. Già in precedenza ( cfr. Cass. 12/03/1971, n. 700; Cass. 15378/2006 ) era invalsa l'interpretazione per la quale la nullità derivante dalla violazione di norme sulle forme degli atti era sanata per il fatto stesso del dispiegamento dell'opposizione su quella basata, evidentemente reputata in tal modo garantita la possibilità di difesa dall'effettivo pregiudizio che da quella nullità sarebbe derivato;
poi opportunamente temperata nel senso che fosse comunque almeno sempre necessario, per l'opponente allegare lo specifico pregiudizio che da quella particolare violazione gliene fosse derivato. E' pur vero che talvolta si è escluso l'onere di allegazione e prova di uno specifico pregiudizio, diverso ed ulteriore quanto al mancato rispetto delle prescrizioni di forma: ora in tema di nullità della notifica del precetto, quando poi è seguito il processo esecutivo (Cass. n.24291/2017 e Cass.n.11290/2020); ora in tema di mancata notifica del titolo spedito in forma esecutiva (Cass.n. 32828/2021), ma si tratta di uno scostamento solo apparente, potendo esso trovare giustificazione in una formulazione del principio generale più articolata e, in particolare, nella peculiarità della nullità di volta in volta presa in esame: dovendo concludersi che la regola generale
- dell'ordinario onere di allegazione del pregiudizio concreto al diritto di difesa derivante dalla nullità denunciata derivante dalla violazione delle regole sulla forma degli atti processuali, quanto meno esecutivi - prevede già in sé un temperamento, dovendo modularsi l'onere del soggetto che denuncia la nullità formale in relazione al tipo di vizio ed alla tipologia e finalità del singolo atto viziato. In particolare, quando la lesione del diritto di difesa, sia pure nel suo limitato ambito riconosciuto ai soggetti del processo esecutivo diversi dal debitore, abbia comportato con immediata ed assoluta evidenza la definitiva soppressione di quelle facoltà ineliminabili ancora loro riconosciute, viene meno l'onere di uno specifica allegazione di tale esito nefasto (restando fermo invece quello di argomentare su eventuali altri pregiudizi): è il caso della nullità della notifica del precetto seguito dal pignoramento, nullità che ha con evidenza impedito all'intimato l'esito determinante di evitare il processo esecutivo (a scongiurare il quale era finalizzato il precetto) oppure nel caso della notifica del titolo esecutivo eseguita contro un debitore diverso (si pensi al caso dell'azionamento contro un condomino del titolo esecutivo conseguito contro il condominio) o da un creditore diverso da quello che poi, rispettivamente, subisce od attiva l'esecuzione, tutte le volte che quella notifica non abbia consentito di 3
individuare, conformemente alla sua primaria finalità, un'azione esecutiva bene identificata non solo quanto al suo fondamento, ma soprattutto quanto ai soggetti coinvolti. Nella fattispecie in esame la sentenza n. 5080/2024 del 15.05.2024 è stata notificata in forma esecutiva dall'avv. Mattia Niki Corso, anch'egli titolare del potere di metterla in esecuzione, in quanto distrattario e pertanto titolare di un diritto autonomo. Nel richiedere la notifica del titolo esecutivo, l'avv. Corso non ha precisato di voler agire quale procuratore di se stesso In tale ipotesi la Suprema Corte ha statuito
“che la notifica al debitore di un solo titolo esecutivo contenente due distinte statuizioni di condanna in favore di due creditori non legati da vincolo di solidarietà attiva, come è nel caso di creditore e procuratore antistatario - notifica da intendersi effettuata nell'interesse di entrambe le parti - fondasse la validità dell'atto unico di precetto o degli atti distinti di precetto, successivamente notificati nell'interesse dei creditori “( cfr-. Cass. 23914/2012) . Non vi è dubbio, infatti, che la notifica è univocamente diretta a far conoscere l'intenzione di azionare il titolo e quindi di intimare successivamente il precetto. L'opposizione va pertanto rigettata. Le spese di patrocinio seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dei valori minimi in ragione della semplicità delle questioni trattate e dell'attività in concreto svolta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione; b) Condanna parte opponente al pagamento delle spese di patrocinio sostenute da controparte che liquida in euro 1278,00 oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge con attribuzione al procuratore antistatario avv. Mattia Niki Corso. Napoli 29.10.2025 Il Giudice
Rosa NO AR