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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/12/2025, n. 3000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3000 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 3.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 6635/2023 R.G., promossa da:
, rappresentata e difesa con mandato in atti dall'avv. Carichino Paola Parte_1
Ricorrente
CONTRO
rappresentato e difeso dagli avv.ti Orsingher Lucia e Graziuso Salvatore, come da procura CP_1 generale indicata nella memoria difensiva
Resistente
OGGETTO: Ripetizione di indebito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13.06.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' chiedendo che fosse riconosciuto il suo diritto a non dover subire il recupero di somme CP_1 asseritamente corrispostegli dall' a titolo di prestazione di invalidità civile. Controparte_2
A sostegno del ricorso, l'istante esponeva che:
- con nota del 9.01.2023, l le aveva comunicato che per il periodo dal 1.02.2019 al 31.05.2021 CP_1 le era stato erogato un indebito pagamento di euro 14.546,58 sulla prestazione cat. INVCIV n.
07911167 con la seguente motivazione “è stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante”; CP_
- con altro provvedimento datato 16.01.2023, l' le aveva comunicato che per il periodo dal
1.11.2021 al 31.01.2022 era stato erogato un indebito pagamento di euro 2.616,33 sulla prestazione cat. INVCIV n. 07911167 con la seguente motivazione “sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante. È stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”.
Ciò premesso, l'istante deduceva che il primo indebito di € 14.546,58 era scaturito da una errata erogazione dell'indennità di accompagnamento da parte dell'Istituto poiché a seguito della comunicazione del verbale di visita medica, con il quale si revocava il diritto all'indennità di CP_ accompagnamento, l' aveva continuato a pagare i ratei generando in capo alla ricorrente un legittimo affidamento;
quanto al secondo indebito di € 2.616,33 evidenziava che con
1 provvedimento 16.01.2023 veniva erroneamente disposta la revoca della prestazione di invalidità civile INVCIV n. 07911167 (pensione di inabilità civile) per non essersi presentata alla visita di revisione fissata per il 27.10.2021, poiché la relativa raccomandata di convocazione a visita medica era pervenuta due giorni dopo la visita, ossia il 29.10.2021.
Sulla scorta di ciò concludeva affinché il Tribunale dichiarasse irripetibile della somma di €
14.546,58 richiesta con nota del 9.01.2023, non essendovi prova dell'adozione di un provvedimento di revoca e della sua comunicazione nonché per violazione dell'art. 37 co. 8 della L. n. 448/1998 e l'irripetibilità della somma di € 2.616,33 richiesta con nota del 16.01.2023 per insussistenza del CP_ credito vantato dall' e condannasse l' alla restituzione in favore della ricorrente di tutte le CP_1 somme eventualmente già trattenute dall'istituto, con vittoria delle spese di lite.
L' regolarmente citato si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso, ribadendo con CP_1 riferimento al primo indebito che scaturiva da revoca della provvidenza per il venir meno del requisito sanitario in sede di visita di revisione del 7.01.2019, il cui esito era stato comunicato alla ricorrente con racc. a./r. in data 31.01.2019; con riferimento al secondo indebito evidenziava che la prestazione era stata pagata due volte con riferimento al rateo di dicembre 2021 e gennaio 2022, residuando ancora un debito di € 1.008,66 (avendo l' ridotto l' indebito a seguito della CP_1 detrazione della somma spettante per la mensilità di novembre 2021, della maggiorazione sociale per le mensilità di novembre e dicembre 2021 e della maggiorazione sociale sulla tredicesima).
La causa veniva istruita in via documentale, quindi all'esito dell'udienza del 3.12.2025, previo deposito di note di trattazione scritta, la causa viene decisa con la presente sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha convenuto in giudizio l' al fine di veder riconosciuto in Controparte_3 giudizio il suo diritto a non dover subire il recupero di somme asseritamente corrisposte dall' CP_1 sulla pensione cat. INVCIV n. 079111167 in sua titolarità a seguito dell'accertamento da parte dell'Istituto di due differenti indebiti: il primo derivante da una revisione sanitaria ed il secondo da una duplice erogazione di prestazione.
Tanto premesso va evidenziato che la questione relativa all'onere probatorio nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'ente previdenziale per contrastare la pretesa di quest'ultimo alla restituzione di somme erogate a titolo pensionistico è stata decisa dalle Sezioni unite con la sentenza n. 18046 del 2010, che ha composto il contrasto di giurisprudenza sorto al riguardo nella Sezione lavoro, nei sensi di cui al seguente principio di diritto: “In tema di indebito, anche previdenziale, ove
l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto”.
2 Il suddetto principio può però trovare applicazione solo quando nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza (Cass. sez. lav. n.
198/2011). In difetto di tali presupposti, non insorge l'onere della prova in capo al pensionato di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire le prestazioni oggetto di indebito.
*
Ciò posto, quanto al primo indebito di euro 14.546,58 richiesto con nota del 9.1.2023 per il periodo dal 1.2.2019 al 31.5.2021, scaturente da revisione sanitaria, la ricorrente ha invocato l'illegittimità della pretesa dell' avendo quest'ultimo continuato ad erogare tale prestazione al pensionato, CP_1 anche dopo la comunicazione di revoca del requisito sanitario, creando una situazione di affidamento in capo al dante causa.
Nel caso di specie, non vi è alcuna incertezza sulle ragioni della richiesta restitutoria, trovante titolo nella revoca della indennità di accompagnamento cat. INVCIV n. 07911167 a causa del venir meno del requisito sanitario in sede di visita di revisione del 7.01.2019, come meglio specificato nella CP_ memoria difensiva dell'
Orbene sul punto giova richiamare quanto affermato dalla Suprema Corte, secondo la quale, “Poiché il diritto alle prestazioni assistenziali nasce dalla legge, quando si realizzino le condizioni da questa previste, e gli atti dell'amministrazione o dell'ente pubblico hanno la natura di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento
- e non di concessione della prestazione -, il diritto alla prestazione viene meno nel momento in cui venga accertata la insussistenza delle condizioni cui la legge subordina la corresponsione della prestazione;
ne consegue che le erogazioni indebite effettuate dopo l'accertamento dell'insussistenza dei requisiti (mediante visita di verifica) non sono sottratte alla regola generale dell'art. 2033 cod. civ., restando irrilevante il mancato rispetto delle norme che impongono all'amministrazione di attivarsi prontamente, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, concretizzandosi tali atti (sospensione e revoca) in meri atti di gestione del rapporto obbligatorio. Nè, così interpretato, il sistema normativo della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente erogate contrasta con l'art. 38 Cost., giacché è ragionevole che la cessazione dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta venga fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo
(ancorché precedente il formale atto di revoca) del venir meno delle condizioni di legge per la erogazione di quelle prestazioni (v. Corte Cost. n. 448 del 2000)” (tra le altre, Cass. n. 6610/2005).
Inoltre, secondo un oramai consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. L., ord.
n.26096/2010: “In tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi dell'art. 4, comma
3 bis, della legge 8 agosto 1996, n. 425, (applicabile alla fattispecie “ratione temporis”), produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, “dalla data della visita di verifica” e non dalla successiva data di comunicazione della
3 revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni;
ne consegue che devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.).
La Corte di Cassazione ha poi ribadito tali principi, affermando che “In tali direzioni si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass n. 16080 del 2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass n. 1446 del
2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebìtabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L. 448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre altro discorso va fatto rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici (in tal senso Cass. 28771 del 2018 - cfr.
Cass. Sez. L., sent. n. 13916/21).
Tanto premesso, appare potersi richiamare il principio da ultimo ribadito dalla Corte di Cassazione
a mente del quale “l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” (cfr. Cass. Civ. Sez. L. ord. n. 24180/22).
L' ha chiarito nella propria memoria di costituzione che la prestazione indebita trae origine CP_1 dalla sopravvenuta carenza del requisito sanitario ai fini del riconoscimento della indennità di accompagnamento (cfr. verbale di visita medica del 7.01.2019 con il quale la sig.ra Parte_1 veniva riconosciuta invalida al 100% ma senza diritto all'indennità di accompagnamento allegato alla memoria difensiva).
Nel caso di specie, il predetto verbale di visita veniva regolarmente notificato alla ricorrente in data
31.01.2019 come da ricevuta di attestazione di consegna versata in atti (cfr. ricevuta A./R. allegata CP_ alla memoria di costituzione .
Ne discende che i ratei di indennità di accompagnamento percepiti successivamente alla visita di verifica, ossia successivamente all'accertamento del venir meno del requisito sanitario necessario ai fini della percezione della prestazione in parola, costituiscono pagamenti indebiti pienamente ripetibili dalla P.A. ai sensi dell'art. 2033 c.c.
Va pertanto rigettata la richiesta di irripetibilità della somma di € 14.546,58 richiesta con nota del
9.01.2023.
*
Quanto al secondo indebito di euro 2.616,33 richiesto con nota del 16.1.2023 per il periodo dal
1.11.2021 al 31.1.2022, esso riguarda la revoca della pensione di inabilità civile a seguito di mancata presentazione della sig.ra alla visita di revisione 27.10.2021 con conseguente sospensione Pt_1
4 della prestazione e quantificazione dell'indebito costituito dalla restituzione dei ratei già percepiti da novembre 2021 sino a gennaio 2022, comprensiva della tredicesima erogata a dicembre 2021 CP_ (cfr. nota 21.01.2022 dell' prodotta come doc. 7 della memoria).
Tale revoca non può considerarsi legittima poiché la ricorrente ha dimostrato in giudizio che la lettera di convocazione alla visita del 27.10.2021 è stata a lei recapitata il 29.10.2021, ossia due giorni dopo la data della visita costringendola così a non potersi presentare alla predetta visita.
Tale questione è superata dalla circostanza che in pari data ossia il 29.10.2021, la ricorrente anziché attendere una seconda convocazione a visita ha presentava nuova domanda di pensione di invalidità civile, che le veniva accolta con decorrenza novembre 2021 e conseguente pagamento da parte CP_ dell' degli arretrati di € 1.007,78 relativi alle mensilità da dicembre 2021 a febbraio 2022(cfr. CP_ nota del 26.01.2022 dell' prodotta come doc. 9 della memoria). CP_ Vi è dunque in atti prova del fatto che l' a seguito di una nuova domanda amministrativa del
29 ottobre 2021, avesse provveduto ad una nuova liquidazione della medesima prestazione a far data dal 1 dicembre 2021, liquidando la somma di euro 1007,78 per arretrati da dicembre 2021 a febbraio 2022 (tale da aggiungersi ai ratei già corrisposti, prima che intervenisse la succitata revoca, relativamente al medesimo arco temporale).
Con tale liquidazione l' ha sostanzialmente provveduto alla liquidazione delle mensilità di CP_1 dicembre 2021 e gennaio 2022 (dimenticando di liquidare la mensilità di novembre 2021) che già erano state pagate alla ricorrente prima della sospensione della prestazione. Vi è stato dunque un indebito arricchimento da parte della ricorrente la quale ha ricevuto due volte lo stesso rateo di invalidità civile per dicembre 2021 e gennaio 2021 ed è pertanto tenuta alla restituzione delle predette somme. CP_ A seguito di ciò l' ha tuttavia provveduto ad una ricostituzione d'ufficio del 20.04.2023 decurtando dall'importo complessivo dell'originario indebito di € 2.616,33 (riferito alle mensilità di novembre 2021, dicembre 2021 e gennaio 2022) le somme spettanti per la mensilità di novembre
2021, della maggiorazione sociale per le mensilità di novembre e dicembre 2021 e della maggiorazione sociale sulla tredicesima), residuando così un indebito di € 1.008,66 (cfr. doc. 8 della memoria).
Pertanto, l'originario debito di € 2.616,33 è stato ridotto ad € 1.008,66 come riconosciuto anche dalla ricorrente nella domanda subordinata e con le note di trattazione depositate l'1.10.2024.
Per le ragioni che precedono, con riferimento alla lettera di indebito del 16.1.2023, va dichiarata in parte cessata la materia del contendere e per l' effetto va ritenuto dovuto l' importo richiesto con provvedimento del 16.1.2023 per il periodo dal 1.11.2021 al 31.1.2022 nei limiti dell' importo di euro 1008,66.
5 Va infine rigettata, per le ragioni suesposte, la richiesta di irripetibilità della somma di € 14.546,58 richiesta con nota del 9.01.2023.
Da tanto consegue la pronuncia di cui in dispositivo.
Attesa la parziale soccombenza reciproca tra le parti, le spese possono essere compensate.
PQM
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
-dichiara parzialmente cessata la materia del contendere e per l' effetto dichiara dovuto l' importo richiesto con provvedimento del 16.1.2023 per il periodo dal 1.11.2021 al 31.1.2022 nei limiti dell' importo di euro 1.008,66.
-rigetta per il resto il ricorso.
-compensa le spese processuali.
Lecce,11.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Francesca Costa
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 3.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 6635/2023 R.G., promossa da:
, rappresentata e difesa con mandato in atti dall'avv. Carichino Paola Parte_1
Ricorrente
CONTRO
rappresentato e difeso dagli avv.ti Orsingher Lucia e Graziuso Salvatore, come da procura CP_1 generale indicata nella memoria difensiva
Resistente
OGGETTO: Ripetizione di indebito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13.06.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' chiedendo che fosse riconosciuto il suo diritto a non dover subire il recupero di somme CP_1 asseritamente corrispostegli dall' a titolo di prestazione di invalidità civile. Controparte_2
A sostegno del ricorso, l'istante esponeva che:
- con nota del 9.01.2023, l le aveva comunicato che per il periodo dal 1.02.2019 al 31.05.2021 CP_1 le era stato erogato un indebito pagamento di euro 14.546,58 sulla prestazione cat. INVCIV n.
07911167 con la seguente motivazione “è stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante”; CP_
- con altro provvedimento datato 16.01.2023, l' le aveva comunicato che per il periodo dal
1.11.2021 al 31.01.2022 era stato erogato un indebito pagamento di euro 2.616,33 sulla prestazione cat. INVCIV n. 07911167 con la seguente motivazione “sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante. È stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”.
Ciò premesso, l'istante deduceva che il primo indebito di € 14.546,58 era scaturito da una errata erogazione dell'indennità di accompagnamento da parte dell'Istituto poiché a seguito della comunicazione del verbale di visita medica, con il quale si revocava il diritto all'indennità di CP_ accompagnamento, l' aveva continuato a pagare i ratei generando in capo alla ricorrente un legittimo affidamento;
quanto al secondo indebito di € 2.616,33 evidenziava che con
1 provvedimento 16.01.2023 veniva erroneamente disposta la revoca della prestazione di invalidità civile INVCIV n. 07911167 (pensione di inabilità civile) per non essersi presentata alla visita di revisione fissata per il 27.10.2021, poiché la relativa raccomandata di convocazione a visita medica era pervenuta due giorni dopo la visita, ossia il 29.10.2021.
Sulla scorta di ciò concludeva affinché il Tribunale dichiarasse irripetibile della somma di €
14.546,58 richiesta con nota del 9.01.2023, non essendovi prova dell'adozione di un provvedimento di revoca e della sua comunicazione nonché per violazione dell'art. 37 co. 8 della L. n. 448/1998 e l'irripetibilità della somma di € 2.616,33 richiesta con nota del 16.01.2023 per insussistenza del CP_ credito vantato dall' e condannasse l' alla restituzione in favore della ricorrente di tutte le CP_1 somme eventualmente già trattenute dall'istituto, con vittoria delle spese di lite.
L' regolarmente citato si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso, ribadendo con CP_1 riferimento al primo indebito che scaturiva da revoca della provvidenza per il venir meno del requisito sanitario in sede di visita di revisione del 7.01.2019, il cui esito era stato comunicato alla ricorrente con racc. a./r. in data 31.01.2019; con riferimento al secondo indebito evidenziava che la prestazione era stata pagata due volte con riferimento al rateo di dicembre 2021 e gennaio 2022, residuando ancora un debito di € 1.008,66 (avendo l' ridotto l' indebito a seguito della CP_1 detrazione della somma spettante per la mensilità di novembre 2021, della maggiorazione sociale per le mensilità di novembre e dicembre 2021 e della maggiorazione sociale sulla tredicesima).
La causa veniva istruita in via documentale, quindi all'esito dell'udienza del 3.12.2025, previo deposito di note di trattazione scritta, la causa viene decisa con la presente sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente ha convenuto in giudizio l' al fine di veder riconosciuto in Controparte_3 giudizio il suo diritto a non dover subire il recupero di somme asseritamente corrisposte dall' CP_1 sulla pensione cat. INVCIV n. 079111167 in sua titolarità a seguito dell'accertamento da parte dell'Istituto di due differenti indebiti: il primo derivante da una revisione sanitaria ed il secondo da una duplice erogazione di prestazione.
Tanto premesso va evidenziato che la questione relativa all'onere probatorio nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'ente previdenziale per contrastare la pretesa di quest'ultimo alla restituzione di somme erogate a titolo pensionistico è stata decisa dalle Sezioni unite con la sentenza n. 18046 del 2010, che ha composto il contrasto di giurisprudenza sorto al riguardo nella Sezione lavoro, nei sensi di cui al seguente principio di diritto: “In tema di indebito, anche previdenziale, ove
l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto”.
2 Il suddetto principio può però trovare applicazione solo quando nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza (Cass. sez. lav. n.
198/2011). In difetto di tali presupposti, non insorge l'onere della prova in capo al pensionato di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire le prestazioni oggetto di indebito.
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Ciò posto, quanto al primo indebito di euro 14.546,58 richiesto con nota del 9.1.2023 per il periodo dal 1.2.2019 al 31.5.2021, scaturente da revisione sanitaria, la ricorrente ha invocato l'illegittimità della pretesa dell' avendo quest'ultimo continuato ad erogare tale prestazione al pensionato, CP_1 anche dopo la comunicazione di revoca del requisito sanitario, creando una situazione di affidamento in capo al dante causa.
Nel caso di specie, non vi è alcuna incertezza sulle ragioni della richiesta restitutoria, trovante titolo nella revoca della indennità di accompagnamento cat. INVCIV n. 07911167 a causa del venir meno del requisito sanitario in sede di visita di revisione del 7.01.2019, come meglio specificato nella CP_ memoria difensiva dell'
Orbene sul punto giova richiamare quanto affermato dalla Suprema Corte, secondo la quale, “Poiché il diritto alle prestazioni assistenziali nasce dalla legge, quando si realizzino le condizioni da questa previste, e gli atti dell'amministrazione o dell'ente pubblico hanno la natura di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento
- e non di concessione della prestazione -, il diritto alla prestazione viene meno nel momento in cui venga accertata la insussistenza delle condizioni cui la legge subordina la corresponsione della prestazione;
ne consegue che le erogazioni indebite effettuate dopo l'accertamento dell'insussistenza dei requisiti (mediante visita di verifica) non sono sottratte alla regola generale dell'art. 2033 cod. civ., restando irrilevante il mancato rispetto delle norme che impongono all'amministrazione di attivarsi prontamente, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, concretizzandosi tali atti (sospensione e revoca) in meri atti di gestione del rapporto obbligatorio. Nè, così interpretato, il sistema normativo della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente erogate contrasta con l'art. 38 Cost., giacché è ragionevole che la cessazione dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta venga fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo
(ancorché precedente il formale atto di revoca) del venir meno delle condizioni di legge per la erogazione di quelle prestazioni (v. Corte Cost. n. 448 del 2000)” (tra le altre, Cass. n. 6610/2005).
Inoltre, secondo un oramai consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. L., ord.
n.26096/2010: “In tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi dell'art. 4, comma
3 bis, della legge 8 agosto 1996, n. 425, (applicabile alla fattispecie “ratione temporis”), produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, “dalla data della visita di verifica” e non dalla successiva data di comunicazione della
3 revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni;
ne consegue che devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.).
La Corte di Cassazione ha poi ribadito tali principi, affermando che “In tali direzioni si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass n. 16080 del 2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass n. 1446 del
2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebìtabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L. 448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre altro discorso va fatto rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici (in tal senso Cass. 28771 del 2018 - cfr.
Cass. Sez. L., sent. n. 13916/21).
Tanto premesso, appare potersi richiamare il principio da ultimo ribadito dalla Corte di Cassazione
a mente del quale “l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” (cfr. Cass. Civ. Sez. L. ord. n. 24180/22).
L' ha chiarito nella propria memoria di costituzione che la prestazione indebita trae origine CP_1 dalla sopravvenuta carenza del requisito sanitario ai fini del riconoscimento della indennità di accompagnamento (cfr. verbale di visita medica del 7.01.2019 con il quale la sig.ra Parte_1 veniva riconosciuta invalida al 100% ma senza diritto all'indennità di accompagnamento allegato alla memoria difensiva).
Nel caso di specie, il predetto verbale di visita veniva regolarmente notificato alla ricorrente in data
31.01.2019 come da ricevuta di attestazione di consegna versata in atti (cfr. ricevuta A./R. allegata CP_ alla memoria di costituzione .
Ne discende che i ratei di indennità di accompagnamento percepiti successivamente alla visita di verifica, ossia successivamente all'accertamento del venir meno del requisito sanitario necessario ai fini della percezione della prestazione in parola, costituiscono pagamenti indebiti pienamente ripetibili dalla P.A. ai sensi dell'art. 2033 c.c.
Va pertanto rigettata la richiesta di irripetibilità della somma di € 14.546,58 richiesta con nota del
9.01.2023.
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Quanto al secondo indebito di euro 2.616,33 richiesto con nota del 16.1.2023 per il periodo dal
1.11.2021 al 31.1.2022, esso riguarda la revoca della pensione di inabilità civile a seguito di mancata presentazione della sig.ra alla visita di revisione 27.10.2021 con conseguente sospensione Pt_1
4 della prestazione e quantificazione dell'indebito costituito dalla restituzione dei ratei già percepiti da novembre 2021 sino a gennaio 2022, comprensiva della tredicesima erogata a dicembre 2021 CP_ (cfr. nota 21.01.2022 dell' prodotta come doc. 7 della memoria).
Tale revoca non può considerarsi legittima poiché la ricorrente ha dimostrato in giudizio che la lettera di convocazione alla visita del 27.10.2021 è stata a lei recapitata il 29.10.2021, ossia due giorni dopo la data della visita costringendola così a non potersi presentare alla predetta visita.
Tale questione è superata dalla circostanza che in pari data ossia il 29.10.2021, la ricorrente anziché attendere una seconda convocazione a visita ha presentava nuova domanda di pensione di invalidità civile, che le veniva accolta con decorrenza novembre 2021 e conseguente pagamento da parte CP_ dell' degli arretrati di € 1.007,78 relativi alle mensilità da dicembre 2021 a febbraio 2022(cfr. CP_ nota del 26.01.2022 dell' prodotta come doc. 9 della memoria). CP_ Vi è dunque in atti prova del fatto che l' a seguito di una nuova domanda amministrativa del
29 ottobre 2021, avesse provveduto ad una nuova liquidazione della medesima prestazione a far data dal 1 dicembre 2021, liquidando la somma di euro 1007,78 per arretrati da dicembre 2021 a febbraio 2022 (tale da aggiungersi ai ratei già corrisposti, prima che intervenisse la succitata revoca, relativamente al medesimo arco temporale).
Con tale liquidazione l' ha sostanzialmente provveduto alla liquidazione delle mensilità di CP_1 dicembre 2021 e gennaio 2022 (dimenticando di liquidare la mensilità di novembre 2021) che già erano state pagate alla ricorrente prima della sospensione della prestazione. Vi è stato dunque un indebito arricchimento da parte della ricorrente la quale ha ricevuto due volte lo stesso rateo di invalidità civile per dicembre 2021 e gennaio 2021 ed è pertanto tenuta alla restituzione delle predette somme. CP_ A seguito di ciò l' ha tuttavia provveduto ad una ricostituzione d'ufficio del 20.04.2023 decurtando dall'importo complessivo dell'originario indebito di € 2.616,33 (riferito alle mensilità di novembre 2021, dicembre 2021 e gennaio 2022) le somme spettanti per la mensilità di novembre
2021, della maggiorazione sociale per le mensilità di novembre e dicembre 2021 e della maggiorazione sociale sulla tredicesima), residuando così un indebito di € 1.008,66 (cfr. doc. 8 della memoria).
Pertanto, l'originario debito di € 2.616,33 è stato ridotto ad € 1.008,66 come riconosciuto anche dalla ricorrente nella domanda subordinata e con le note di trattazione depositate l'1.10.2024.
Per le ragioni che precedono, con riferimento alla lettera di indebito del 16.1.2023, va dichiarata in parte cessata la materia del contendere e per l' effetto va ritenuto dovuto l' importo richiesto con provvedimento del 16.1.2023 per il periodo dal 1.11.2021 al 31.1.2022 nei limiti dell' importo di euro 1008,66.
5 Va infine rigettata, per le ragioni suesposte, la richiesta di irripetibilità della somma di € 14.546,58 richiesta con nota del 9.01.2023.
Da tanto consegue la pronuncia di cui in dispositivo.
Attesa la parziale soccombenza reciproca tra le parti, le spese possono essere compensate.
PQM
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
-dichiara parzialmente cessata la materia del contendere e per l' effetto dichiara dovuto l' importo richiesto con provvedimento del 16.1.2023 per il periodo dal 1.11.2021 al 31.1.2022 nei limiti dell' importo di euro 1.008,66.
-rigetta per il resto il ricorso.
-compensa le spese processuali.
Lecce,11.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Francesca Costa
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