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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/10/2025, n. 15153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15153 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
- Sez. XIII^ Civile –
in persona del giudice dott.ssa Rosa D'Urso, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 49213 anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 4 maggio 2025, promossa
DA
rappresentata e difesa, come da documentazione in atti, Parte_1
dall'Avv. Gessica Nocciolini, presso il cui studio in Arezzo, Via
Margaritone 32, è elettivamente domiciliata
Parte attrice
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso, come da documentazione in atti, dall'avv.
AR FE e presso il suo studio in Latina, Viale Petrarca 38, elettivamente domiciliato
Parte convenuta
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità ex art. 2051 c.c.;
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 4 maggio 2025 su conclusioni delle parti e concessione termini ex art. 190 cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi all'intestato Tribunale il , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore.
Parte attrice esponeva che:
“ In data 10 aprile 2019 la sig.ra si trovava presso l'Università Parte_1
Pontificia Salesiana, in Roma, per partecipare al seminario tenuto dal Relatore McNeel quando è rimasta vittima di un infortunio occorsole mentre si apprestava a salire le scale di accesso dell'ateneo. Il piazzale antistante le scale era ( ed è) rivestito in marmo…e delimitato da un muro in pietra che termina, in prossimità delle scale, con un netto spigolo sporgente dell'altezza di circa 80 cm. Erano circa le ore 09:20 del 10.04.19 e stava piovendo copiosamente, quando la sig.ra Parte_1
camminando per raggiungere la porta d'ingresso dell , giunta in
[...] CP_1 prossimità delle scale, è scivolata rovinosamente a terra a causa del pavimento in marmo reso particolarmente scivoloso dalla pioggia, andando a sbattere, prima di cadere, con la parte sx del volto, sullo spigolo del muretto di cemento rivestito in pietra ubicato ai margini delle scale di accesso alla Facoltà di Scienze della Comunicazione Sociale. All'epoca del fatto, l'angolo del muretto era totalmente libero mentre adesso…risulta “protetto” dalla presenza di un grosso vaso da fiori…Nel pavimento non era apposto alcun cartello che segnalasse il pericolo di scivolo e che pertanto potesse avvertire del pericolo i passanti o alcun presidio atto a limitare la scivolosità del pavimento in caso di pioggia. Nella rovinosa caduta la sig.ra ha sbattuto violentemente la testa e la parte laterale del volto, le Parte_1 ginocchia e la mano sx, prima sul muretto di cemento e poi sul marmo del pavimento. Il violento impatto ha, nell'immediatezza, causato una copiosa fuoruscita di sangue dal volto e l'impossibilità di muoversi per la sig.ra tant'è che le Parte_1 persone presenti all'infortunio hanno immediatamente allertato il numero di emergenza per chiedere l'intervento dell'ambulanza…Trasportata al pronto soccorso dell'Ospedale RO IN, i sanitari hanno sottoposto la sig.ra alle Parte_1 medicazioni del caso, eseguito Tac e Radiografia alla testa e alla mano. La sig.ra veniva quindi dimessa con una prima prognosi di 7 giorni e l'invito a Parte_1 svolgere ulteriori accertamenti per valutare risvolti negativi conseguenti all'incidente al volto, ginocchia e rachide cervicale…La Compagnia di Assicurazioni, all'esito di una estenuante trattativa, offriva una somma irrisoria di risarcimento danni a fronte delle lesioni patite dalla sig.ra e soprattutto si Pt_1 rifiutava di effettuare il pagamento in acconto, fatto salvo il maggior danno, esigendo la previa sottoscrizione di quietanza tombale per effettuare il pagamento…”
Concludeva pertanto parte attrice per “…Accertare e dichiarare che il giorno 10 aprile 2019 la sig.ra camminando per raggiungere la porta Parte_1
d'ingresso dell , giunta in prossimità delle scale, è scivolata rovinosamente a CP_1 terra a causa del pavimento reso scivoloso dalla pioggia e privo di presidi antiscivolo o avvisi di pericolo in caso di pioggia, andando a sbattere, prima di cadere, con la parte sx del volto, sullo spigolo del muretto di cemento rivestito in pietra ubicato ai margini delle scale di accesso alla Facoltà di Scienze della Comunicazione Sociale, presso l'Università Pontificia Salesiana, in Roma Piazza Ateneo Salesiano n.1; Accertare e dichiarare che nella rovinosa caduta la sig.ra ha sbattuto violentemente la testa e la parte laterale del volto, le Parte_1 ginocchia e la mano sx, prima sul muretto di cemento e poi sul marmo del pavimento riportando lesioni personali che hanno determinato un periodo di incapacità lavorativa temporanea assoluto per giorni 30, parziale al 50% per ulteriori giorni 18 ed un danno permanente, considerato come biologico nella sua componente statica, non inferiore al 15% della integrità psico-fisica del soggetto o in quella diversa misura che sarà accertata in corso di causa;
Accertare e dichiarare che il sinistro è avvenuto per responsabilità esclusiva dell' Controparte_2 che ha violato il dovere di custodia ad esso facente carico ex art. 2051 cc;
per l'effetto, condannare l' al risarcimento del Controparte_2 danno patrimoniale e non patrimoniale in favore di quantificato Parte_1 quanto al primo nella misura di € 2.500,00 e quanto al secondo nella misura di €. 30.000,00 o in quella minore o maggior somma, per entrambi, che sarà accertata in corso di causa. Con vittoria di spese e compensi di causa.”
Si costituiva , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, chiedendo : “…rigettata e disattesa ogni contraria istanza, difesa, deduzione e eccezione, per tutti i motivi in fatto ed in diritto esposti: rigettare ogni domanda attorea poiché infondata in fatto ed in diritto e non provata e/o per essersi l'evento verificato per l'esclusivo comportamento colposo dell'attrice e/o per il caso fortuito;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale di ogni domanda attorea, tenere conto del comportamento colposo dell'attrice nel graduare la responsabilità e il risarcimento nonché delle somme corrisposte dall'assicuratore sociale e per l'effetto ridurli di conseguenza. Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”.
La causa veniva istruita con prove documentali, interrogatorio formale di parte attrice, escussione testi e Consulenza tecnica d'ufficio.
All'esito la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 4 maggio
2025, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Che l'attrice sia caduta, mentre “…si apprestava a salire le scale di accesso dell'ateneo…”, il giorno in questione, non sussiste alcun dubbio, alla luce delle dichiarazioni rese da parte attrice, dai testimoni indotti dalla parte attrice e dalle risultanze del certificato di pronto soccorso dell'Ospedale
RO IN dove l'attrice si recò per le cure necessarie (facendo ingresso alle ore 10.04 del 10/4/2019 e dimessa lo stesso giorno alle ore 14.27, e riferendo ai medici che raccoglievano l'anamnesi di “…caduta accidentale…” ). Parte attrice ha invocato la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., assumendo che la caduta fu provocata quando
“…camminando per raggiungere la porta d'ingresso dell'Ateneo, giunta in prossimità delle scale, è scivolata rovinosamente a terra a causa del pavimento reso scivoloso dalla pioggia e privo di presidi antiscivolo o avvisi di pericolo in caso di pioggia…responsabilità esclusiva dell'
[...]
che ha violato il dovere di custodia ad esso facente Controparte_2
carico ex art. 2051 cc…” Parte attrice, in sede di interrogatorio formale dichiara: “…la caduta è avvenuta alle 9,20 circa, con pioggia in atto…ho frequentato e percorso quell'accesso all'Università…”
I testimoni citati da parte attrice hanno confermato la circostanza, precisamente il teste : “… stava piovendo e il pavimento era bagnato…il pavimento era Tes_1 in marmo… sono andata altre volte presso l'Università. Io personalmente ho percorso altre volte quel viale, non ricordo se anche altre volte con la sig.ra ” CP_3
Tali essendo le dichiarazioni raccolte nel corso dell'istruttoria, giova rilevare che a norma dell'art. 2051 c.c., posto dalla difesa attorea, come già rilevato,
a fondamento della propria pretesa risarcitoria e certamente applicabile nel caso di specie, il custode risponde dei danni cagionati dalla cosa in custodia, salvo provi il caso fortuito, che può consistere, per giurisprudenza costante, con il fatto dello stesso danneggiato che abbia concorso, in tutto o in parte, con la propria condotta, al verificarsi dell'evento lesivo, spezzando in tal modo il nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
Anche nell'ipotesi di responsabilità del custode non può pertanto prescindersi dalla prova, che grava su colui che lamenta il danno, della sussistenza del nesso di causalità fra la cosa in custodia e l'evento dannoso;
è peraltro evidente che la prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (ad es. lo scoppio di una caldaia), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte.
Orbene accertata la presenza di un fattore esterno (la presenza di acqua piovana sul tratto del pavimento del luogo ove si trovò a transitare l'attrice) nonché raggiunta la prova del nesso di causalità fra tale fattore e la caduta in terra dell'attrice, deve tuttavia rilevarsi come sia stata raggiunta anche la prova della sussistenza del caso fortuito, per i motivi che seguono.
Che il tratto fosse bagnato poteva adeguatamente notarsi, vuoi perché non vi sono ragioni per non ritenere che all'ora di accadimento (9.20), il luogo non fosse adeguatamente illuminato, vuoi perché, come dichiarato da parte attrice e dai testi quel giorno pioveva copiosamente. Ed ancora il luogo teatro di accadimento era zona conosciuta da parte attrice, in quanto frequentata diverse volte.
La pioggia caduta copiosamente, doveva indurre parte attrice a procedere con le dovute cautele.
Come chiarito a più riprese dalla Suprema Corte di Cassazione, nell'ipotesi di pericolo non connesso alla struttura o alle pertinenze della cosa in custodia ma provocato da una repentina ed imprevedibile alterazione della stessa, si configura il caso fortuito allorquando l'evento dannoso si sia verificato prima che il custode abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con la dovuta diligenza al fine di tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi.
Ne consegue che la caduta va addebitata alla condotta della stessa attrice, costituente caso fortuito come tale non imputabile al custode con la conseguenza che la domanda, come proposta, deve pertanto essere rigettata.
Gli accertamenti in fatto e la raggiunta prova della caduta e delle sue modalità, sia pure non addebitabili alla convenuta per i motivi sopra chiariti, giustificano tuttavia ad avviso del giudicante la compensazione fra tutte le parti in causa delle spese di lite, ad eccezione delle spese di CTU che pone definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-) rigetta la domanda proposta da nei confronti del Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore.
-) compensa tra tutte le parti del giudizio le spese di lite.
-) pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU.
Così deciso in Roma in data 30 ottobre 2025
IL GIUDICE Dott.ssa Rosa D'Urso
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
- Sez. XIII^ Civile –
in persona del giudice dott.ssa Rosa D'Urso, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 49213 anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 4 maggio 2025, promossa
DA
rappresentata e difesa, come da documentazione in atti, Parte_1
dall'Avv. Gessica Nocciolini, presso il cui studio in Arezzo, Via
Margaritone 32, è elettivamente domiciliata
Parte attrice
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso, come da documentazione in atti, dall'avv.
AR FE e presso il suo studio in Latina, Viale Petrarca 38, elettivamente domiciliato
Parte convenuta
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità ex art. 2051 c.c.;
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 4 maggio 2025 su conclusioni delle parti e concessione termini ex art. 190 cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi all'intestato Tribunale il , in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore.
Parte attrice esponeva che:
“ In data 10 aprile 2019 la sig.ra si trovava presso l'Università Parte_1
Pontificia Salesiana, in Roma, per partecipare al seminario tenuto dal Relatore McNeel quando è rimasta vittima di un infortunio occorsole mentre si apprestava a salire le scale di accesso dell'ateneo. Il piazzale antistante le scale era ( ed è) rivestito in marmo…e delimitato da un muro in pietra che termina, in prossimità delle scale, con un netto spigolo sporgente dell'altezza di circa 80 cm. Erano circa le ore 09:20 del 10.04.19 e stava piovendo copiosamente, quando la sig.ra Parte_1
camminando per raggiungere la porta d'ingresso dell , giunta in
[...] CP_1 prossimità delle scale, è scivolata rovinosamente a terra a causa del pavimento in marmo reso particolarmente scivoloso dalla pioggia, andando a sbattere, prima di cadere, con la parte sx del volto, sullo spigolo del muretto di cemento rivestito in pietra ubicato ai margini delle scale di accesso alla Facoltà di Scienze della Comunicazione Sociale. All'epoca del fatto, l'angolo del muretto era totalmente libero mentre adesso…risulta “protetto” dalla presenza di un grosso vaso da fiori…Nel pavimento non era apposto alcun cartello che segnalasse il pericolo di scivolo e che pertanto potesse avvertire del pericolo i passanti o alcun presidio atto a limitare la scivolosità del pavimento in caso di pioggia. Nella rovinosa caduta la sig.ra ha sbattuto violentemente la testa e la parte laterale del volto, le Parte_1 ginocchia e la mano sx, prima sul muretto di cemento e poi sul marmo del pavimento. Il violento impatto ha, nell'immediatezza, causato una copiosa fuoruscita di sangue dal volto e l'impossibilità di muoversi per la sig.ra tant'è che le Parte_1 persone presenti all'infortunio hanno immediatamente allertato il numero di emergenza per chiedere l'intervento dell'ambulanza…Trasportata al pronto soccorso dell'Ospedale RO IN, i sanitari hanno sottoposto la sig.ra alle Parte_1 medicazioni del caso, eseguito Tac e Radiografia alla testa e alla mano. La sig.ra veniva quindi dimessa con una prima prognosi di 7 giorni e l'invito a Parte_1 svolgere ulteriori accertamenti per valutare risvolti negativi conseguenti all'incidente al volto, ginocchia e rachide cervicale…La Compagnia di Assicurazioni, all'esito di una estenuante trattativa, offriva una somma irrisoria di risarcimento danni a fronte delle lesioni patite dalla sig.ra e soprattutto si Pt_1 rifiutava di effettuare il pagamento in acconto, fatto salvo il maggior danno, esigendo la previa sottoscrizione di quietanza tombale per effettuare il pagamento…”
Concludeva pertanto parte attrice per “…Accertare e dichiarare che il giorno 10 aprile 2019 la sig.ra camminando per raggiungere la porta Parte_1
d'ingresso dell , giunta in prossimità delle scale, è scivolata rovinosamente a CP_1 terra a causa del pavimento reso scivoloso dalla pioggia e privo di presidi antiscivolo o avvisi di pericolo in caso di pioggia, andando a sbattere, prima di cadere, con la parte sx del volto, sullo spigolo del muretto di cemento rivestito in pietra ubicato ai margini delle scale di accesso alla Facoltà di Scienze della Comunicazione Sociale, presso l'Università Pontificia Salesiana, in Roma Piazza Ateneo Salesiano n.1; Accertare e dichiarare che nella rovinosa caduta la sig.ra ha sbattuto violentemente la testa e la parte laterale del volto, le Parte_1 ginocchia e la mano sx, prima sul muretto di cemento e poi sul marmo del pavimento riportando lesioni personali che hanno determinato un periodo di incapacità lavorativa temporanea assoluto per giorni 30, parziale al 50% per ulteriori giorni 18 ed un danno permanente, considerato come biologico nella sua componente statica, non inferiore al 15% della integrità psico-fisica del soggetto o in quella diversa misura che sarà accertata in corso di causa;
Accertare e dichiarare che il sinistro è avvenuto per responsabilità esclusiva dell' Controparte_2 che ha violato il dovere di custodia ad esso facente carico ex art. 2051 cc;
per l'effetto, condannare l' al risarcimento del Controparte_2 danno patrimoniale e non patrimoniale in favore di quantificato Parte_1 quanto al primo nella misura di € 2.500,00 e quanto al secondo nella misura di €. 30.000,00 o in quella minore o maggior somma, per entrambi, che sarà accertata in corso di causa. Con vittoria di spese e compensi di causa.”
Si costituiva , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, chiedendo : “…rigettata e disattesa ogni contraria istanza, difesa, deduzione e eccezione, per tutti i motivi in fatto ed in diritto esposti: rigettare ogni domanda attorea poiché infondata in fatto ed in diritto e non provata e/o per essersi l'evento verificato per l'esclusivo comportamento colposo dell'attrice e/o per il caso fortuito;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale di ogni domanda attorea, tenere conto del comportamento colposo dell'attrice nel graduare la responsabilità e il risarcimento nonché delle somme corrisposte dall'assicuratore sociale e per l'effetto ridurli di conseguenza. Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario”.
La causa veniva istruita con prove documentali, interrogatorio formale di parte attrice, escussione testi e Consulenza tecnica d'ufficio.
All'esito la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 4 maggio
2025, con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Che l'attrice sia caduta, mentre “…si apprestava a salire le scale di accesso dell'ateneo…”, il giorno in questione, non sussiste alcun dubbio, alla luce delle dichiarazioni rese da parte attrice, dai testimoni indotti dalla parte attrice e dalle risultanze del certificato di pronto soccorso dell'Ospedale
RO IN dove l'attrice si recò per le cure necessarie (facendo ingresso alle ore 10.04 del 10/4/2019 e dimessa lo stesso giorno alle ore 14.27, e riferendo ai medici che raccoglievano l'anamnesi di “…caduta accidentale…” ). Parte attrice ha invocato la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., assumendo che la caduta fu provocata quando
“…camminando per raggiungere la porta d'ingresso dell'Ateneo, giunta in prossimità delle scale, è scivolata rovinosamente a terra a causa del pavimento reso scivoloso dalla pioggia e privo di presidi antiscivolo o avvisi di pericolo in caso di pioggia…responsabilità esclusiva dell'
[...]
che ha violato il dovere di custodia ad esso facente Controparte_2
carico ex art. 2051 cc…” Parte attrice, in sede di interrogatorio formale dichiara: “…la caduta è avvenuta alle 9,20 circa, con pioggia in atto…ho frequentato e percorso quell'accesso all'Università…”
I testimoni citati da parte attrice hanno confermato la circostanza, precisamente il teste : “… stava piovendo e il pavimento era bagnato…il pavimento era Tes_1 in marmo… sono andata altre volte presso l'Università. Io personalmente ho percorso altre volte quel viale, non ricordo se anche altre volte con la sig.ra ” CP_3
Tali essendo le dichiarazioni raccolte nel corso dell'istruttoria, giova rilevare che a norma dell'art. 2051 c.c., posto dalla difesa attorea, come già rilevato,
a fondamento della propria pretesa risarcitoria e certamente applicabile nel caso di specie, il custode risponde dei danni cagionati dalla cosa in custodia, salvo provi il caso fortuito, che può consistere, per giurisprudenza costante, con il fatto dello stesso danneggiato che abbia concorso, in tutto o in parte, con la propria condotta, al verificarsi dell'evento lesivo, spezzando in tal modo il nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
Anche nell'ipotesi di responsabilità del custode non può pertanto prescindersi dalla prova, che grava su colui che lamenta il danno, della sussistenza del nesso di causalità fra la cosa in custodia e l'evento dannoso;
è peraltro evidente che la prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (ad es. lo scoppio di una caldaia), ma richieda che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano ed in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte.
Orbene accertata la presenza di un fattore esterno (la presenza di acqua piovana sul tratto del pavimento del luogo ove si trovò a transitare l'attrice) nonché raggiunta la prova del nesso di causalità fra tale fattore e la caduta in terra dell'attrice, deve tuttavia rilevarsi come sia stata raggiunta anche la prova della sussistenza del caso fortuito, per i motivi che seguono.
Che il tratto fosse bagnato poteva adeguatamente notarsi, vuoi perché non vi sono ragioni per non ritenere che all'ora di accadimento (9.20), il luogo non fosse adeguatamente illuminato, vuoi perché, come dichiarato da parte attrice e dai testi quel giorno pioveva copiosamente. Ed ancora il luogo teatro di accadimento era zona conosciuta da parte attrice, in quanto frequentata diverse volte.
La pioggia caduta copiosamente, doveva indurre parte attrice a procedere con le dovute cautele.
Come chiarito a più riprese dalla Suprema Corte di Cassazione, nell'ipotesi di pericolo non connesso alla struttura o alle pertinenze della cosa in custodia ma provocato da una repentina ed imprevedibile alterazione della stessa, si configura il caso fortuito allorquando l'evento dannoso si sia verificato prima che il custode abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con la dovuta diligenza al fine di tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi.
Ne consegue che la caduta va addebitata alla condotta della stessa attrice, costituente caso fortuito come tale non imputabile al custode con la conseguenza che la domanda, come proposta, deve pertanto essere rigettata.
Gli accertamenti in fatto e la raggiunta prova della caduta e delle sue modalità, sia pure non addebitabili alla convenuta per i motivi sopra chiariti, giustificano tuttavia ad avviso del giudicante la compensazione fra tutte le parti in causa delle spese di lite, ad eccezione delle spese di CTU che pone definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-) rigetta la domanda proposta da nei confronti del Parte_1
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore.
-) compensa tra tutte le parti del giudizio le spese di lite.
-) pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU.
Così deciso in Roma in data 30 ottobre 2025
IL GIUDICE Dott.ssa Rosa D'Urso