Art. 32. Disposizioni per la progettazione direzione e collaudo delle opere
Per la progettazione, la direzione e il collaudo delle opere previste dalla presente legge, la Cassa per il Mezzogiorno e gli enti pubblici concessionari potranno anche avvalersi dell'opera di professionisti non appartenenti alla pubblica Amministrazione, purche' iscritti in apposito albo istituito presso la Cassa per il Mezzogiorno.
Per la progettazione, la direzione e il collaudo delle opere previste dalla presente legge, la Cassa per il Mezzogiorno e gli enti pubblici concessionari potranno anche avvalersi dell'opera di professionisti non appartenenti alla pubblica Amministrazione, purche' iscritti in apposito albo istituito presso la Cassa per il Mezzogiorno.