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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/06/2025, n. 9753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9753 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n.46509/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XIIIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIIIa Sez. civ., in composizione monocratica nella persona del dott. Guido
Garavaglia, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.46509 del ruolo generale degli affari contenziosi del 2020 promossa
DA
(C.F. ), nato il [...] a [...], rappresentato, Parte_1 C.F._1 difeso e assistito dall'avv. Antonio Valerio Ferraiolo (C.F. , pec C.F._2
e dall'avv. Antonio Scarcello (C.F. ) ed Email_1 C.F._3 elettivamente domiciliato presso il loro Studio sito in Cosenza, viale G. Mancini, 130/D, giusta procura alle liti depositata in atti,
- parte attrice -
CONTRO
(C.F. ) con sede a Roma in Piazza dei Caprettari n. 70, in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Direttore generale dott. , rappresentata, difesa e assistita dall'avv. Riccardo Controparte_2
Szemere (C.F. , pec ) e dall'avv. C.F._4 Email_2
CR RA (pec ed elettivamente domiciliata presso il loro Email_3
Studio sito in Roma, via Girolamo da Carpi 6, giusta procura versata in atti
- parte convenuta -
1 Oggetto: Responsabilità professionale
Decisa sulle conclusioni delle parti.
Parte attrice
CONCLUSIONI
2 Parte convenuta
3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato il sig. conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Roma, - e per essa il gestito Controparte_1 Controparte_3 in accreditamento con la regione Lazio (in seguito, “ e/o la “struttura”) -, per ottenere CP_1 condanna al risarcimento dei danni patiti in occasione dell'intervento chirurgico di asportazione di una cisti dell'epididimo destro, ivi eseguito in data 27.12.2016, in modo non conforme alle leges artis della vicenda clinica concreta, perché culminato – a causa dell'errata esecuzione dell'intervento del 28.12.2016 di revisione d'urgenza a causa di un'emorragia – nella necrosi del testicolo destro.
1.1. A fondamento della domanda, l'attore affermava:
(i) di essere affetto da gravi e pregresse comorbilità, ossia da: trombocitemia essenziale con piastrinosi diagnosticata in seguito a un trauma cranico riportato nel 1997; mielofibrosi primaria con fenotipo istologico di mielofibrosi prefibrotica, evoluta, nel luglio del 2015, con trombosi portale ed ipertensione portale con la conseguente necessaria assunzione di eparina e di terapia anticoagulante continua;
(ii) di aver eseguito, nel maggio del 2016, in seguito alla comparsa di una tumefazione inguino- scrotale destra, una visita urologica, che, in ragione della “riapertura del dotto peritoneo vaginale di destra legata all'ipertensione endo-addominale con liquido ascitico, anche in presenza di ipertensione portale”, denotava l'esigenza di eseguire un intervento chirurgico ad hoc (pag. 3);
(iii) di essersi ricoverato, quindi, presso il , in data 11.11.2016, in vista della Controparte_3 rimozione della cisti dell'epididimo (poi eseguita in data 27.12.2016). Senonché, la notte successiva all'intervento, insorgeva una consistente emorragia interna, determinativa dell'urgenza di un secondo intervento chirurgico di revisione scrotale eseguito il 28.12.2016, che si risolveva nella definitiva necrosi del testicolo destro.
In particolare, secondo la prospettazione attorea, non solo i sanitari del sarebbero stati CP_3 negligenti per non aver appurato la peculiarità del paziente concreto affetto da pregresse patologie
(valutazione questa, consentita anche dal lungo intervallo di ricovero ospedaliero 11.11.2016-
27.12.2016 pre-intervento), ma anche perché il primo intervento di asportazione della suddetta cisti, attuato con la tecnica del drenaggio ad aspirazione, avrebbe provocato “lo svuotamento della cavità ipertesa generando una grave emorragia, [là dove] sarebbe stata opportuna la sola medicazione complessiva e non un drenaggio aspirante specie in un paziente con comorbilità pregresse e assunzione di farmaci anticoagulanti e antitumorali”.
4 1.2. Per l'effetto, l'attore domandava l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'azienda ospedaliera convenuta, nella causazione dell'evento dannoso per cui è causa nei confronti dell'odierno attore e, per l'effetto, condannare il , in p.l.r.p.t., al risarcimento in favore del sig. Controparte_3 Parte_1 di tutti i danni subiti, comprensivi del danno non patrimoniale, danno estetico, morale ed esistenziale, secondo la quantificazione che sarà operata dal Giudice, anche a mezzo CTU, che il
Tribunale vorrà liquidare anche in via equitativa, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata, dalla data dell'evento sino al soddisfo;
- con vittoria di spese di lite ed accessori come per legge, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
2. Con comparsa di costituzione e di risposta, si costituiva in giudizio , deducendo CP_1
l'infondatezza della domanda in fatto e in diritto, sulla scorta dei seguenti rilievi decisivi:
(i) la complicanza emorragica, verificatasi nel caso de quo, sarebbe una conseguenza fisiologica dell'intervento chirurgico di asportazione della cisti scrotale, specie in relazione a pazienti sottoposti a terapia anticoagulante;
(ii) l'emorragia era comunque stata trattata in modo adeguato e tempestivo, giacché il paziente sarebbe stato “immediatamente trattato dapprima con packing e, dopo appena otto ore, con un nuovo intervento per emostasi in urgenza” (pag. 3 e 4);
(iii) non si ravvisavano, quindi, voci di danno conseguenza risarcibili;
in particolare, l'assunto della riduzione della capacità sessuale e riproduttiva dell'attore era privo di pregio, in ragione della necrosi del solo testicolo destro;
con le conseguenti rassegnate conclusioni:
“Per tali ragioni si chiede il rigetto della domanda con vittoria di spese ed onorari”.
3. Era esperito (ma infruttuosamente) il tentativo di mediazione della controversia, come da verbale negativo versato in atti del 21.07.2020.
***
Concessi alle parti i termini per il deposito delle memorie ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa era istruita con il deposito della consulenza tecnica espletata dal dott. Persona_1
, in qualità di medico urologo e chirurgo-vascolare e dal dott. , in
[...] Persona_2 qualità di medico-legale, versata in atti il 16.01.2022.
5 Dopo vari rinvii, con ordinanza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del
16.07.2024, la causa era rinviata, in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni, all'8.07.2025 da tenersi a trattazione scritta.
Successivamente - visto il provvedimento del PNRR che dispone la definizione per l'anno 2025 in via prioritaria dei fascicoli iscritti prima del 31.12.2020 - in revoca della precedente ordinanza, veniva anticipata l'udienza di p.c. al 12.02.2025 ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., con termine perentorio per il deposito di note scritte coincidente con la stessa data d'udienza.
All'esito, con ordinanza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 12.02.2025, la causa era trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., pari a 40 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e pari a 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
§§§
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Per inquadrare la fattispecie, è utile svolgere una breve premessa in materia di responsabilità sanitaria.
4.1. Versandosi in materia di responsabilità sanitaria, per fatti precedenti l'entrata in vigore della legge BI (L. 24/2017, 1° aprile 2017: se i fatti per cui è causa si protraggono per un periodo a cavallo della entrata in vigore, conta il momento del manifestarsi dell'evento produttivo di danno1) – come è nel caso di specie (intervento medico-chirurgico del 28.12.2016) –, tanto i medici che (salvo eccezioni) la struttura da cui dipendono o con cui collaborano o in cui comunque operano (per il c.d. contratto di spedalità2 o per il contatto sociale qualificato3) rispondono a titolo di responsabilità contrattuale.
4.2. La giurisprudenza ha precisato, riguardo all'onere probatorio, che in tema di risarcimento del danno in materia sanitaria, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale per l'inadempimento delle prestazioni sanitarie con la dovuta diligenza professionale (rispetto delle linee guida e della buona pratica clinica) e con la conseguente lesione dell'integrità psico-fisica (diritto alla salute), sarà onere 2 Il contratto di spedalità (o di assistenza sanitaria) può essere definito come un contratto atipico a prestazioni corrispettive da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del Servizio Sanitario Nazionale) sorge, a carico della struttura, una prestazione sanitaria complessa, in cui accanto a obblighi di tipo alberghiero (somministrazione di vitto e alloggio), sono individuabili obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario e/o del personale paramedico, di apprestamento di tutte le attrezzature e strumentazioni necessarie per gli esami diagnostici e i trattamenti sanitari, anche in vista del manifestarsi di eventuali complicazioni o emergenze, naturalmente tenendo conto delle materie sanitarie trattate dall'ospedale, clinica o nosocomio;
la struttura sanitaria risponde, a termini dell'art.1228 c.c., del danno prodotto da sanitari anche non dipendenti da essi purché operanti nell'ambito della struttura e delle sue dipendenze, financo in ipotesi di colpa esclusiva di questi ultimi, salvo i casi, del tutto eccezionali, di inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute (cfr. Cass. n.28987 dell'11/11/2019); di regola poi nei rapporti interni varrà la presunzione di divisione paritaria “pro quota” dell'obbligazione solidale evincibile, quale principio generale, dagli artt. 1298 e 2055 c.c., per superare la quale non basta escludere la corresponsabilità della struttura sanitaria sulla base della considerazione che l'inadempimento fosse ascrivibile alla condotta del medico, ma occorre considerare il duplice titolo in ragione del quale la struttura risponde solidalmente del proprio operato, sicché sarà onere del “solvens” dimostrare non soltanto la colpa esclusiva del medico, ma la derivazione causale dell'evento dannoso da una condotta del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità (sempre Cass. 28987/2019) 3 La responsabilità da contatto sociale qualificato è una particolare forma di responsabilità civile che prescinde dall'esistenza di un contratto inteso nel senso stretto del termine, laddove tra il danneggiato e il danneggiante sussista una particolare relazione sociale considerata dall'ordinamento giuridico idonea a determinare specifici doveri comportamentali non riconducibili al dovere generico di non ledere l'altrui sfera giuridica.
Secondo parte della dottrina e della giurisprudenza, il contatto sociale qualificato deve essere annoverato tra gli atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico a norma dell'articolo 1173 del Codice civile.
Ne deriva che, secondo questo orientamento, da ritenere condivisibile, in virtù del principio dell'atipicità delle fonti delle obbligazioni di cui all'articolo 1173 del Codice civile, anche la violazione di obbligazioni specifiche che trovano la loro fonte, non in un contratto ma nel contatto sociale qualificato, determina una responsabilità di tipo contrattuale.
E l'esecuzione della prestazione sanitaria da parte di un medico a favore di un paziente , con cui non sussista alcun contratto stipulato, per prestazioni antecedenti al 1° aprile 2017 (data di entrata in vigore della legge Gelli), vale come fonte di obbligazione da contatto sociale qualificato, con assimilazione per molti versi alla responsabilità contrattuale, tra cui il termine decennale di prescrizione (v. Cassazione Civile ordinanza n. 11719 del 05.05.2021)
7 del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità tra l'insorgenza della nuova patologia o l'aggravamento della patologia preesistente e la condotta dei sanitari e della struttura in cui operano, mentre spetterà alla parte supposta danneggiante dimostrare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, l'esatta esecuzione della prestazione ovvero la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione (cfr. ex multis Cass.
26.5.2021, n.14702, Cass.30.02.2021, n.4864., Cass. 11.11.2019, n.28991, Cass. 13.10.2017,
n.24073, Cass. 21.7.2011, n.15993, Cass. SSUU 11.11.2008, n.577).
4.3. Costituisce poi, nel campo processuale civile, ius receptum l'applicabilità – a differenza dell'ambito penale, ove vige la regola della “ragionevole certezza” della colpa – per la dimostrazione del nesso eziologico tra condotta e danno, della nota regola della preponderance of evidence (di matrice anglosassone), nota anche come regola del “più probabile che non” (cfr. ex multis Cass., 19.05.2021 n.13677, «La regola del “più probabile che non” postula che, per uno stesso fatto, possano ravvisarsi un ventaglio di ipotesi, di segno positivo o negativo. Il giudice seleziona quella che, sulla base delle prove allegate, è dotata di un “grado di conferma logica superiore all'altra”»).
5. Tanto premesso, per esaminare il merito della domanda, conviene muovere dall'esame della consulenza tecnica d'ufficio, espletata e versata in atti in data 16.01.2022, dai dottori
[...]
e Persona_1 Persona_2
5.1. A tale riguardo, i C.T.U. svolgono, in primo luogo, una ricognizione della storia clinica del paziente sig. e della diagnosi di accettazione presso la struttura convenuta di “idrocele dx Parte_1 con pervietà del dotto peritoneo vaginale” in paziente affetto da mielofibrosi primaria (e sottoposto a terapia anticoagulante per la cura della trombosi della vena cava con varici esofagee, dall'anno
2015) e, specularmente, di quella di dimissione dovuta ad un'“ematoma complicante un intervento
e [a] diagnosi secondarie” (v. cartella clinica n. 20580 del versata in atti). Controparte_3
A causa delle comorbilità sofferte – argomentano i consulenti – il paziente avrebbe riferito, in sede di svolgimento delle operazioni peritali, di aver provveduto alla crioconservazione del seme nel settembre del 2015, su suggerimento dei medici del di Pavia ove era in cura, al fine di CP_3 evitare possibili effetti legati all'assunzione della terapia contro la mielofibrosi.
Riscontrata, successivamente ad una visita risalente al 2016, una tumefazione del testicolo destro, si appurava l'esistenza di una cisti dell'epididimo contestuale alla riapertura del dotto peritoneo- vaginale a seguito della raccolta ascitica addominale, che rendeva necessaria l'esecuzione di un intervento medico, poi eseguito il in data 27.12.2016. Controparte_3
8 Il primo intervento chirurgico, preceduto dalla necessaria sospensione della terapia anticoagulante
(v. pag.26 della consulenza), era, quindi, consistito nell'incisione scrotale sul rafe mediano e nell'apertura della tonaca vaginale del testicolo destro, al fine di isolare una voluminosa cisti del tratto terminale del funicolo spermatico, caratterizzata da pervietà del dotto peritoneo vaginale;
asportata la cisti, si procedeva alla legatura del dotto peritoneo vaginale e successivamente si effettuava il drenaggio del liquido in aspirazione.
Senonché, a causa di una consistente emorragia sviluppatasi durante la notte in seguito all'escissione della cisti, si eseguiva la mattina successiva, d'urgenza, con un secondo intervento, una revisione scrotale in data 28.12.2016. Nel giugno del 2017, una visita specialistica urologica appurava l'atrofia del testicolo destro in esito a verosimile ischemia, cagionata, secondo il principio del “più probabile che non”, dal suddetto intervento sanitario, come confermato dal successivo eco-doppler eseguito nel maggio del 2018 ricognitivo della presenza di una protrusione erniaria estesa all'anello inguinale esterno (pag. 27 della consulenza).
5.2. In particolare, nella prospettiva dei c.t.u., sulla scorta della peculiare vicenda clinica del sarebbe stata opportuna un iniziale tentativo di aspirazione della cisti dell'epididimo che, Parte_1 in circa la metà dei casi, ha un esito clinico fruttuoso. Inoltre, l'aspirazione della cisti avrebbe avuto anche il beneficio di esaminare il liquido aspirato dal testicolo, anche in vista della programmazione del piano terapeutico futuro.
Sostanzialmente secondo i consulenti “se la tumefazione scrotale fosse stata imputabile alla pervietà del dotto peritoneo-vaginale (e quindi con il liquido proveniente dall'addome, che scendeva per gravità nello scroto), all'apertura della tonaca vaginale si sarebbe avuta la fuoriuscita di liquido con svuotamento dell'idrocele, che però non viene descritta. L'intervento invece è continuato con l'isolamento, scollamento e l'asportazione della parete di una cisti del funicolo terminale”, idonea a provocare il rischio di sanguinamento a causa del distacco della cisti dalle strutture vascolari del testicolo (pag. 26).
Nel caso de quo – argomentano i consulenti – all'esito del suddetto primo intervento si verificava, invero, la complicanza dell'emorragia, prevedibile e prevenibile, dovuta alla formazione di un vistoso ematoma scrotale – (pag. 29); ragione per cui i sanitari procedevano il giorno successivo
(intervento di revisione scrotale d'urgenza del 28.12.2016) ad apporre punti, a scopo emostatico, su almeno quattro diversi focolai di sanguinamento della parete scrotale e del funicolo contestualmente all'elettrocoagulazione di sanguinamenti minori al fine di bloccare la consistente perdita ematica
(come poi avvenuto).
9 Senonché, così operando, da un lato si rendeva necessario eseguire sette emotrasfusioni unitamente all'applicazione al paziente di quattro sacche di plasma, e dall'altro, a causa di una Parte_1 emostasi comunque insufficiente, veniva danneggiata la vascolarizzazione del testicolo destro, divenuto infatti necrotico in seguito ad ischemia (fatto, questo, incontroverso).
5.2.1. In particolare, i consulenti hanno ritenuto, con una motivazione congrua e intellegibile, che il secondo intervento chirurgico di revisione scrotale d'urgenza non sia stato eseguito in conformità alle leges artis del caso concreto proprio a causa di un'emostasi insufficiente, che si è tradotta in una perdita cospicua di sangue – dunque: non ordinaria né intrinseca alla tipologia di intervento eseguito di asportazione della cisti –, come confermato dalla necessità di eseguire ben sette emotrasfusioni sulla persona dell'attore, con la formazione di un ematoma scrotale e la necessità di reintervento per emostasi.
5.3. Era, quindi, riconosciuto un rapporto di causalità materiale tra la condotta dei sanitari e l'atrofia testicolare iatrogena, sul rilievo per cui gli atti chirurgici, nel tentativo di arrestare il processo emorragico, avevano in concreto lesionato i vasi di apporto ematico al testicolo e in particolare l'arteria testicolare divenuta poi necrotica (pagg. 30 e 31 della consulenza).
Neppure, del resto, la struttura convenuta ha fornito prova della cd. causalità estintiva dell'obbligazione sanitaria in armonia ai principi in materia di onere della prova nell'ambito della responsabilità medica, rivelandosi a ciò insufficiente la qualificazione della cospicua emorragia, subita dal paziente sig. nei termini di una complicanza: “Per superare la presunzione di Parte_1 cui all'art. 1218 c.c. non è sufficiente dimostrare che l'evento dannoso per il paziente costituisca una "complicanza", rilevabile nella statistica sanitaria, dovendosi ritenere tale nozione - indicativa nella letteratura medica di un evento, insorto nel corso dell'iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile - priva di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile” (per un riferimento: Cass., 2022, n. 35024).
In conseguenza dell'evento lesivo de quo, imputabile ai sanitari del , si Controparte_3 attualizzava la lesione della salute e della capacità riproduttiva (sia pure relativa) del Parte_1 rappresentata da una “grave sofferenza della linea produttiva degli spermatozoi con una sterilità relativa” in un contesto clinico-medico già compromesso, nella fattispecie, da pregresse comorbilità del paziente, tra le quali il varicocele del testicolo sinistro.
Di conseguenza, il danno biologico temporaneo era stimato in 15 giorni al 100% (ITA) e in 15 giorni al 50% (ITP); il danno biologico permanente era quantificato nella misura percentuale del
10 15% a partire dal range valutativo 3-11% previsto nella guida SIMLA 2016 maggiorato, nel caso di specie, a cagione della ipofunzionalità germinativa dell'altro testicolo (quello sinistro) gravato da varicocele.
5.4. A tale riguardo, le note critiche del consulente di parte convenuta dott.ssa Persona_3
– insistenti sulla circostanza della crioconservazione del seme effettuata dall'attore in epoca ben precedente quella dei fatti di cui è causa (2015) e probante l'insussistenza di un danno conseguenza da riduzione della capacità riproduttiva quanto meno non nella suddetta misura del 15% – non risultano idonee ad attingere le valutazioni espresse in consulenza della consistenza del postumo operata dai consulenti tecnici d'ufficio; giacché la suddetta valutazione è legata, per un verso, alla pregressa patologia sofferta dal in relazione al testicolo sinistro, e, dall'altro, è Parte_1 comprensiva della compromissione psicologica legata, secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit, all'atrofia iatrogena del testicolo destro.
5.5. Le note critiche del consulente di parte convenuta, così come sintetizzate ed evincibili dalla relazione definitiva di consulenza (pagg. 33 e 34) non censurano, quindi, ex se la valutazione espressa dai dottori e (in seguito, anche i “Consulenti”) in punto di Persona_1 Per_2 riconoscimento di una relazione probabilistica tra la condotta dei sanitari (l'insufficiente emostasi in sede di intervento chirurgico di revisione scrotale d'urgenza) e il danno evento sofferto consistente nel danneggiamento della vascolarizzazione del testicolo destro dell'attore, divenuto necrotico.
5.6. La critica è, invero, veicolata dalla società convenuta non in sede di contraddittorio tecnico con i consulenti d'ufficio (come ben avrebbe potuto essere), ma tramite denuncia-querela dei consulenti, formulata ai sensi dell'art. 373 c.p., presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Roma;
norma che, come è noto, incrimina il reato di falsa perizia.
Secondo la prospettazione di , l'addebito di responsabilità penale a carico dei Consulenti CP_1 troverebbe fondamento nel rilievo per cui nella cartella clinica n. 20580 redatta dal CP_3
: “non vi è traccia né di una legatura all'arteria funicolare, né di un danno alla
[...] vascolarizzazione del testicolo”, né infine di un “lesione ai vasi di apporto ematico al testicolo”
(pag. 5 della querela depositata, nel presente giudizio, da parte convenuta solo con il deposito della memoria di replica del 22.04.2025).
5.7. Sul punto, in primo luogo, va rimarcato il principio da ultimo ribadito dalla Corte di Cassazione in relazione al valore probatorio delle valutazioni espresse in cartella clinica, giacché queste, qualificabili come mere dichiarazioni di scienza, non risultano coperte da fede privilegiate: “Le attestazioni contenute in una cartella clinica, redatta da un'azienda ospedaliera pubblica o da un
11 ente convenzionato con il SSN, hanno natura di certificazione amministrativa - a cui è applicabile lo speciale regime degli artt. 2699 e ss. c.c. - per quanto attiene alle indicazioni ivi contenute delle attività svolte nel corso di una terapia o di un intervento (a differenza delle valutazioni, delle diagnosi o, comunque, delle manifestazioni di scienza o di opinione annotate, prive di fede privilegiata), mentre le attività non risultanti dalla cartella possono essere provate con ogni mezzo”
(in via esemplificativa: Cass., 2024, n. 16737). Nello stesso senso, devono qualificarsi, a fortiori, le valutazioni probabilistiche, rese dai Consulenti, in armonia al principio civilistico della maggiore probabilità logica in merito alla sussistenza del rapporto di cd. causalità materiale tra l'inadempimento dei sanitari del e il danno evento rappresentato dal Controparte_3 peggioramento delle condizioni di salute dell'attore.
5.8. Tanto chiarito, è necessario rammentare gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice di falsa perizia al fine di vagliare, in qualità di Giudice civile – e dunque incidenter tantum –, il riscontro degli elementi significativi del reato, il cui disvalore risiede nella lesione dell'interesse della collettività al corretto funzionamento dell'attività giudiziaria.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità: “Il reato di falsa perizia sussiste, nel contesto di accertamenti valutativi, in presenza di un enunciato mendace riconducibile, sotto il profilo oggettivo, a canoni di certezza, in quanto non d'ufficio controvertibile, e, sotto il profilo soggettivo, ad una divergenza intenzionale tra il convincimento reale del consulente o del perito e quello manifestato nell'elaborato tecnico” (ex multis: Cass. pen.
2016, n. 12654; Cass. pen. 2015, n. 36654).
Quanto all'elemento oggettivo - rappresentato da una valutazione oggettivamente mendace - non risulta dagli atti del processo né dalla denuncia penale la citazione, anche generica, di difformi pareri autorevoli in relazione alla natura non colposa della complicazione emorragica, determinativa invece, nel caso di specie, della necessità di praticare un elevato – e non ordinario – numero di emotrasfusioni in un soggetto (affetto sì da pregresse comorbilità) ma non più sottoposto, in via temporanea, a terapia anticoagulante in vista degli interventi medici dedotti nel caso de quo (al più quindi, con principi anticoagulanti ridotti al momento dell'intervento)..
Quanto poi all'elemento soggettivo del reato, la giurisprudenza richiede che i pareri o le interpretazioni mendaci devono concretizzarsi in una divergenza intenzionale, dunque voluta e cosciente, tra il convincimento reale del perito e quello manifestato nell'elaborato tecnico in risposta ai quesiti del giudice (Cass. pen. 2015, n. 38307); consapevole distonia tra quanto dichiarato e quanto in realtà ritenuto dai Consulenti, (non) corroborata da alcun principio di prova e/o indizio o elemento sintomatico.
12 Non si ravvisano, pertanto, sia pure alla luce di una valutazione sintetica e fisiologicamente incidentale, e per quanto rileva ai fini della decisione del presente giudizio risarcitorio, gli estremi del reato di falsa perizia, ai sensi dell'art. 373 c.p., a carico dei Consulenti.
6. Alla luce delle considerazioni sopra illustrate, la domanda merita accoglimento per quanto di ragione;
i danni non patrimoniali possono dunque liquidarsi in applicazione delle Tabelle di Roma del 20254 in uso presso l'Ufficio.
Il danno biologico patito dall'attore è liquidato in complessivi euro 45.058,03 di cui: ITA al 100%
- la cui diaria è pari ad euro 130,25 - per 15 giorni in euro 1.953,75; ITP al 50% per 15 giorni in euro 976,8; ed euro 42.127,48 a titolo di danno biologico permanente, considerata la misura percentuale dei postumi stimata dai consulenti al 15% e considerata altresì, come si deve, la giovane età del paziente (26 anni) al tempo dell'intervento medico-chirurgico del 28.12.2016.
I danni non patrimoniali si liquidano, quindi, in complessivi euro 45.058,03.
È utile, inoltre, precisare che i danni non patrimoniali riconosciuti all'attore si riferiscono al risarcimento del danno biologico, nella duplice fisionomia di danno biologico temporaneo e permanente, da tenere distinto dalla specifica voce di danno alla vita sessuale, autonomamente risarcibile, se del caso, con il riconoscimento della personalizzazione del danno. In tal senso, si osserva che: “Il grado di invalidità permanente espresso da un "baréme" medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno estetico e il danno esistenziale. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” (Cass., 2014, n. 23778).
Su detta somma capitale 45.058,03, liquidata avendo riguardo alle Tabelle di Roma del 2025, e quindi in base ai valori attuali, non sarà dovuta la rivalutazione monetaria ma saranno dovuti gli interessi legali die calamitatis (giorno dell'intervento del 28.12.2016) sino alla data della presente sentenza, da calcolarsi secondo i criteri dettati dalla nota pronuncia Cass. SSUU n. 1712/1995, e 4 La Corte di Cassazione, con la sentenza del 13 dicembre 2016, n.25485, ha precisato che il Giudice è tenuto ad applicare le tabelle più recenti vigenti al momento della spedizione a sentenza della causa in primo grado;
per le ultime Tabelle Romane del 2025, vedi comunicazione del 13.03.2025 dal Presidente del Tribunale di Roma. 13 quindi sulla somma capitale opportunamente devalutata al giorno del sinistro (sempre il 28.12.2016, in base agli indici Istat Foi o equivalenti) via via incrementata annualmente in base alla rivalutazione intervenuta sino alla data della presente pronuncia;
saranno in seguito dovuti gli interessi legali sulla somma capitale da ultimo rivalutata sino al saldo effettivo, trattandosi di debito di valore conseguente ad un illecito civile.
***
Considerati assorbiti dalle argomentazioni già svolte ogni ulteriore rilievo o istanza anche di carattere istruttorio, il Tribunale di Roma, in persona del Giudice sottoscrivente, ritiene di dover accogliere, per quanto di ragione, la domanda promossa da contro Parte_1 CP_1
e per essa contro il;
e, per l'effetto, condanna parte convenuta
[...] Controparte_3 al risarcimento dei danni non patrimoniali pari a complessivi euro 45.058,03, liquidati in moneta attuale, oltre interessi legali die calamitatis (data dell'intervento medico-chirurgico del 28.12.2016) sino all'effettivo soddisfo, come statuito in motivazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
la convenuta va condanna a rifonderle Controparte_1 in favore dell'attore , da distrarsi in favore dell'avv. Antonio Valerio Ferraiolo Parte_1 dichiaratosi antistatario, così come liquidate in dispositivo, oltre accessori di legge, secondo i parametri del d.m. 55/2014 aggiornati dal d.m. 147/2022, in base al valore della causa (decisum) ed all'attività difensiva svolta (di ordinario impegno).
Le spese di C.T.U. – come liquidate in atti – sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Guido
Garavaglia, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa istanza, deduzione od eccezione, così provvede:
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda promossa da contro Parte_1 Controparte_1
e per essa contro il Policlinico e, per l'effetto, condanna parte convenuta al Controparte_3 risarcimento dei danni non patrimoniali pari a complessivi euro 45.058,03, liquidati in moneta attuale, oltre interessi legali die calamitatis (data dell'intervento medico-chirurgico del 28.12.2016) sino all'effettivo soddisfo, come statuito in motivazione;
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, CP_1 liquidate in complessivi euro 5.077,00, oltre accessori di legge (Iva e Cpa), rimborso spese generali al 15% ed rimborso del contributo unificato;
14 - pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in atti, definitivamente a carico di parte convenuta.
Così decisa in Roma, 26 giugno 2025
IL GIUDICE
dott. Guido Garavaglia
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Le norme sostanziali della legge (L. 24/2017), al pari dei quelle del precedente decreto ZZ (decreto- Parte_2 legge 13 settembre 2012, n.158 convertito in Legge 8 novembre 2012, n. 189), tra cui rientrano anche quelle che determinano il titolo di responsabilità (contrattuale o extracontrattuale), non sono applicabili retroattivamente (con l'eccezione, per espressa previsione, delle disposizioni relative alla liquidazione del danno sulla base delle tabelle di cui agli artt.138, 139 del codice delle assicurazioni private), perché inciderebbero su posizioni giuridiche (quali ad es. il diritto al risarcimento del danno) già acquisite, quand'anche in ipotesi non ancora azionate;
dunque non possono applicarsi a fatti avvenuti in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge, per i quali continuerà a farsi riferimento alla legge vigente all'epoca dei fatti (cfr. Cass. 11/11/2019, n.28990; Cass., 11/11/2019, n.28994).
Va precisato che il riferimento all'art. 2043 c.c. nel c.d. Decreto ZZ non può essere inteso come qualificazione extracontrattuale della responsabilità del medico;
l'esclusione per i medici dipendenti o comunque non liberi professionisti della più impegnativa responsabilità di tipo contrattuale, dunque, è intervenuta soltanto con l'adozione della successiva c.d. legge BI (Cass. civ., 11 novembre 2019, n. 28994).
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XIIIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIIIa Sez. civ., in composizione monocratica nella persona del dott. Guido
Garavaglia, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.46509 del ruolo generale degli affari contenziosi del 2020 promossa
DA
(C.F. ), nato il [...] a [...], rappresentato, Parte_1 C.F._1 difeso e assistito dall'avv. Antonio Valerio Ferraiolo (C.F. , pec C.F._2
e dall'avv. Antonio Scarcello (C.F. ) ed Email_1 C.F._3 elettivamente domiciliato presso il loro Studio sito in Cosenza, viale G. Mancini, 130/D, giusta procura alle liti depositata in atti,
- parte attrice -
CONTRO
(C.F. ) con sede a Roma in Piazza dei Caprettari n. 70, in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Direttore generale dott. , rappresentata, difesa e assistita dall'avv. Riccardo Controparte_2
Szemere (C.F. , pec ) e dall'avv. C.F._4 Email_2
CR RA (pec ed elettivamente domiciliata presso il loro Email_3
Studio sito in Roma, via Girolamo da Carpi 6, giusta procura versata in atti
- parte convenuta -
1 Oggetto: Responsabilità professionale
Decisa sulle conclusioni delle parti.
Parte attrice
CONCLUSIONI
2 Parte convenuta
3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato il sig. conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Roma, - e per essa il gestito Controparte_1 Controparte_3 in accreditamento con la regione Lazio (in seguito, “ e/o la “struttura”) -, per ottenere CP_1 condanna al risarcimento dei danni patiti in occasione dell'intervento chirurgico di asportazione di una cisti dell'epididimo destro, ivi eseguito in data 27.12.2016, in modo non conforme alle leges artis della vicenda clinica concreta, perché culminato – a causa dell'errata esecuzione dell'intervento del 28.12.2016 di revisione d'urgenza a causa di un'emorragia – nella necrosi del testicolo destro.
1.1. A fondamento della domanda, l'attore affermava:
(i) di essere affetto da gravi e pregresse comorbilità, ossia da: trombocitemia essenziale con piastrinosi diagnosticata in seguito a un trauma cranico riportato nel 1997; mielofibrosi primaria con fenotipo istologico di mielofibrosi prefibrotica, evoluta, nel luglio del 2015, con trombosi portale ed ipertensione portale con la conseguente necessaria assunzione di eparina e di terapia anticoagulante continua;
(ii) di aver eseguito, nel maggio del 2016, in seguito alla comparsa di una tumefazione inguino- scrotale destra, una visita urologica, che, in ragione della “riapertura del dotto peritoneo vaginale di destra legata all'ipertensione endo-addominale con liquido ascitico, anche in presenza di ipertensione portale”, denotava l'esigenza di eseguire un intervento chirurgico ad hoc (pag. 3);
(iii) di essersi ricoverato, quindi, presso il , in data 11.11.2016, in vista della Controparte_3 rimozione della cisti dell'epididimo (poi eseguita in data 27.12.2016). Senonché, la notte successiva all'intervento, insorgeva una consistente emorragia interna, determinativa dell'urgenza di un secondo intervento chirurgico di revisione scrotale eseguito il 28.12.2016, che si risolveva nella definitiva necrosi del testicolo destro.
In particolare, secondo la prospettazione attorea, non solo i sanitari del sarebbero stati CP_3 negligenti per non aver appurato la peculiarità del paziente concreto affetto da pregresse patologie
(valutazione questa, consentita anche dal lungo intervallo di ricovero ospedaliero 11.11.2016-
27.12.2016 pre-intervento), ma anche perché il primo intervento di asportazione della suddetta cisti, attuato con la tecnica del drenaggio ad aspirazione, avrebbe provocato “lo svuotamento della cavità ipertesa generando una grave emorragia, [là dove] sarebbe stata opportuna la sola medicazione complessiva e non un drenaggio aspirante specie in un paziente con comorbilità pregresse e assunzione di farmaci anticoagulanti e antitumorali”.
4 1.2. Per l'effetto, l'attore domandava l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità dell'azienda ospedaliera convenuta, nella causazione dell'evento dannoso per cui è causa nei confronti dell'odierno attore e, per l'effetto, condannare il , in p.l.r.p.t., al risarcimento in favore del sig. Controparte_3 Parte_1 di tutti i danni subiti, comprensivi del danno non patrimoniale, danno estetico, morale ed esistenziale, secondo la quantificazione che sarà operata dal Giudice, anche a mezzo CTU, che il
Tribunale vorrà liquidare anche in via equitativa, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma rivalutata, dalla data dell'evento sino al soddisfo;
- con vittoria di spese di lite ed accessori come per legge, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
2. Con comparsa di costituzione e di risposta, si costituiva in giudizio , deducendo CP_1
l'infondatezza della domanda in fatto e in diritto, sulla scorta dei seguenti rilievi decisivi:
(i) la complicanza emorragica, verificatasi nel caso de quo, sarebbe una conseguenza fisiologica dell'intervento chirurgico di asportazione della cisti scrotale, specie in relazione a pazienti sottoposti a terapia anticoagulante;
(ii) l'emorragia era comunque stata trattata in modo adeguato e tempestivo, giacché il paziente sarebbe stato “immediatamente trattato dapprima con packing e, dopo appena otto ore, con un nuovo intervento per emostasi in urgenza” (pag. 3 e 4);
(iii) non si ravvisavano, quindi, voci di danno conseguenza risarcibili;
in particolare, l'assunto della riduzione della capacità sessuale e riproduttiva dell'attore era privo di pregio, in ragione della necrosi del solo testicolo destro;
con le conseguenti rassegnate conclusioni:
“Per tali ragioni si chiede il rigetto della domanda con vittoria di spese ed onorari”.
3. Era esperito (ma infruttuosamente) il tentativo di mediazione della controversia, come da verbale negativo versato in atti del 21.07.2020.
***
Concessi alle parti i termini per il deposito delle memorie ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa era istruita con il deposito della consulenza tecnica espletata dal dott. Persona_1
, in qualità di medico urologo e chirurgo-vascolare e dal dott. , in
[...] Persona_2 qualità di medico-legale, versata in atti il 16.01.2022.
5 Dopo vari rinvii, con ordinanza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del
16.07.2024, la causa era rinviata, in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni, all'8.07.2025 da tenersi a trattazione scritta.
Successivamente - visto il provvedimento del PNRR che dispone la definizione per l'anno 2025 in via prioritaria dei fascicoli iscritti prima del 31.12.2020 - in revoca della precedente ordinanza, veniva anticipata l'udienza di p.c. al 12.02.2025 ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., con termine perentorio per il deposito di note scritte coincidente con la stessa data d'udienza.
All'esito, con ordinanza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 12.02.2025, la causa era trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di legge, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., pari a 40 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e pari a 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
§§§
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Per inquadrare la fattispecie, è utile svolgere una breve premessa in materia di responsabilità sanitaria.
4.1. Versandosi in materia di responsabilità sanitaria, per fatti precedenti l'entrata in vigore della legge BI (L. 24/2017, 1° aprile 2017: se i fatti per cui è causa si protraggono per un periodo a cavallo della entrata in vigore, conta il momento del manifestarsi dell'evento produttivo di danno1) – come è nel caso di specie (intervento medico-chirurgico del 28.12.2016) –, tanto i medici che (salvo eccezioni) la struttura da cui dipendono o con cui collaborano o in cui comunque operano (per il c.d. contratto di spedalità2 o per il contatto sociale qualificato3) rispondono a titolo di responsabilità contrattuale.
4.2. La giurisprudenza ha precisato, riguardo all'onere probatorio, che in tema di risarcimento del danno in materia sanitaria, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale per l'inadempimento delle prestazioni sanitarie con la dovuta diligenza professionale (rispetto delle linee guida e della buona pratica clinica) e con la conseguente lesione dell'integrità psico-fisica (diritto alla salute), sarà onere 2 Il contratto di spedalità (o di assistenza sanitaria) può essere definito come un contratto atipico a prestazioni corrispettive da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del Servizio Sanitario Nazionale) sorge, a carico della struttura, una prestazione sanitaria complessa, in cui accanto a obblighi di tipo alberghiero (somministrazione di vitto e alloggio), sono individuabili obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario e/o del personale paramedico, di apprestamento di tutte le attrezzature e strumentazioni necessarie per gli esami diagnostici e i trattamenti sanitari, anche in vista del manifestarsi di eventuali complicazioni o emergenze, naturalmente tenendo conto delle materie sanitarie trattate dall'ospedale, clinica o nosocomio;
la struttura sanitaria risponde, a termini dell'art.1228 c.c., del danno prodotto da sanitari anche non dipendenti da essi purché operanti nell'ambito della struttura e delle sue dipendenze, financo in ipotesi di colpa esclusiva di questi ultimi, salvo i casi, del tutto eccezionali, di inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute (cfr. Cass. n.28987 dell'11/11/2019); di regola poi nei rapporti interni varrà la presunzione di divisione paritaria “pro quota” dell'obbligazione solidale evincibile, quale principio generale, dagli artt. 1298 e 2055 c.c., per superare la quale non basta escludere la corresponsabilità della struttura sanitaria sulla base della considerazione che l'inadempimento fosse ascrivibile alla condotta del medico, ma occorre considerare il duplice titolo in ragione del quale la struttura risponde solidalmente del proprio operato, sicché sarà onere del “solvens” dimostrare non soltanto la colpa esclusiva del medico, ma la derivazione causale dell'evento dannoso da una condotta del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità (sempre Cass. 28987/2019) 3 La responsabilità da contatto sociale qualificato è una particolare forma di responsabilità civile che prescinde dall'esistenza di un contratto inteso nel senso stretto del termine, laddove tra il danneggiato e il danneggiante sussista una particolare relazione sociale considerata dall'ordinamento giuridico idonea a determinare specifici doveri comportamentali non riconducibili al dovere generico di non ledere l'altrui sfera giuridica.
Secondo parte della dottrina e della giurisprudenza, il contatto sociale qualificato deve essere annoverato tra gli atti o fatti idonei a produrre obbligazioni in conformità dell'ordinamento giuridico a norma dell'articolo 1173 del Codice civile.
Ne deriva che, secondo questo orientamento, da ritenere condivisibile, in virtù del principio dell'atipicità delle fonti delle obbligazioni di cui all'articolo 1173 del Codice civile, anche la violazione di obbligazioni specifiche che trovano la loro fonte, non in un contratto ma nel contatto sociale qualificato, determina una responsabilità di tipo contrattuale.
E l'esecuzione della prestazione sanitaria da parte di un medico a favore di un paziente , con cui non sussista alcun contratto stipulato, per prestazioni antecedenti al 1° aprile 2017 (data di entrata in vigore della legge Gelli), vale come fonte di obbligazione da contatto sociale qualificato, con assimilazione per molti versi alla responsabilità contrattuale, tra cui il termine decennale di prescrizione (v. Cassazione Civile ordinanza n. 11719 del 05.05.2021)
7 del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità tra l'insorgenza della nuova patologia o l'aggravamento della patologia preesistente e la condotta dei sanitari e della struttura in cui operano, mentre spetterà alla parte supposta danneggiante dimostrare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, l'esatta esecuzione della prestazione ovvero la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione (cfr. ex multis Cass.
26.5.2021, n.14702, Cass.30.02.2021, n.4864., Cass. 11.11.2019, n.28991, Cass. 13.10.2017,
n.24073, Cass. 21.7.2011, n.15993, Cass. SSUU 11.11.2008, n.577).
4.3. Costituisce poi, nel campo processuale civile, ius receptum l'applicabilità – a differenza dell'ambito penale, ove vige la regola della “ragionevole certezza” della colpa – per la dimostrazione del nesso eziologico tra condotta e danno, della nota regola della preponderance of evidence (di matrice anglosassone), nota anche come regola del “più probabile che non” (cfr. ex multis Cass., 19.05.2021 n.13677, «La regola del “più probabile che non” postula che, per uno stesso fatto, possano ravvisarsi un ventaglio di ipotesi, di segno positivo o negativo. Il giudice seleziona quella che, sulla base delle prove allegate, è dotata di un “grado di conferma logica superiore all'altra”»).
5. Tanto premesso, per esaminare il merito della domanda, conviene muovere dall'esame della consulenza tecnica d'ufficio, espletata e versata in atti in data 16.01.2022, dai dottori
[...]
e Persona_1 Persona_2
5.1. A tale riguardo, i C.T.U. svolgono, in primo luogo, una ricognizione della storia clinica del paziente sig. e della diagnosi di accettazione presso la struttura convenuta di “idrocele dx Parte_1 con pervietà del dotto peritoneo vaginale” in paziente affetto da mielofibrosi primaria (e sottoposto a terapia anticoagulante per la cura della trombosi della vena cava con varici esofagee, dall'anno
2015) e, specularmente, di quella di dimissione dovuta ad un'“ematoma complicante un intervento
e [a] diagnosi secondarie” (v. cartella clinica n. 20580 del versata in atti). Controparte_3
A causa delle comorbilità sofferte – argomentano i consulenti – il paziente avrebbe riferito, in sede di svolgimento delle operazioni peritali, di aver provveduto alla crioconservazione del seme nel settembre del 2015, su suggerimento dei medici del di Pavia ove era in cura, al fine di CP_3 evitare possibili effetti legati all'assunzione della terapia contro la mielofibrosi.
Riscontrata, successivamente ad una visita risalente al 2016, una tumefazione del testicolo destro, si appurava l'esistenza di una cisti dell'epididimo contestuale alla riapertura del dotto peritoneo- vaginale a seguito della raccolta ascitica addominale, che rendeva necessaria l'esecuzione di un intervento medico, poi eseguito il in data 27.12.2016. Controparte_3
8 Il primo intervento chirurgico, preceduto dalla necessaria sospensione della terapia anticoagulante
(v. pag.26 della consulenza), era, quindi, consistito nell'incisione scrotale sul rafe mediano e nell'apertura della tonaca vaginale del testicolo destro, al fine di isolare una voluminosa cisti del tratto terminale del funicolo spermatico, caratterizzata da pervietà del dotto peritoneo vaginale;
asportata la cisti, si procedeva alla legatura del dotto peritoneo vaginale e successivamente si effettuava il drenaggio del liquido in aspirazione.
Senonché, a causa di una consistente emorragia sviluppatasi durante la notte in seguito all'escissione della cisti, si eseguiva la mattina successiva, d'urgenza, con un secondo intervento, una revisione scrotale in data 28.12.2016. Nel giugno del 2017, una visita specialistica urologica appurava l'atrofia del testicolo destro in esito a verosimile ischemia, cagionata, secondo il principio del “più probabile che non”, dal suddetto intervento sanitario, come confermato dal successivo eco-doppler eseguito nel maggio del 2018 ricognitivo della presenza di una protrusione erniaria estesa all'anello inguinale esterno (pag. 27 della consulenza).
5.2. In particolare, nella prospettiva dei c.t.u., sulla scorta della peculiare vicenda clinica del sarebbe stata opportuna un iniziale tentativo di aspirazione della cisti dell'epididimo che, Parte_1 in circa la metà dei casi, ha un esito clinico fruttuoso. Inoltre, l'aspirazione della cisti avrebbe avuto anche il beneficio di esaminare il liquido aspirato dal testicolo, anche in vista della programmazione del piano terapeutico futuro.
Sostanzialmente secondo i consulenti “se la tumefazione scrotale fosse stata imputabile alla pervietà del dotto peritoneo-vaginale (e quindi con il liquido proveniente dall'addome, che scendeva per gravità nello scroto), all'apertura della tonaca vaginale si sarebbe avuta la fuoriuscita di liquido con svuotamento dell'idrocele, che però non viene descritta. L'intervento invece è continuato con l'isolamento, scollamento e l'asportazione della parete di una cisti del funicolo terminale”, idonea a provocare il rischio di sanguinamento a causa del distacco della cisti dalle strutture vascolari del testicolo (pag. 26).
Nel caso de quo – argomentano i consulenti – all'esito del suddetto primo intervento si verificava, invero, la complicanza dell'emorragia, prevedibile e prevenibile, dovuta alla formazione di un vistoso ematoma scrotale – (pag. 29); ragione per cui i sanitari procedevano il giorno successivo
(intervento di revisione scrotale d'urgenza del 28.12.2016) ad apporre punti, a scopo emostatico, su almeno quattro diversi focolai di sanguinamento della parete scrotale e del funicolo contestualmente all'elettrocoagulazione di sanguinamenti minori al fine di bloccare la consistente perdita ematica
(come poi avvenuto).
9 Senonché, così operando, da un lato si rendeva necessario eseguire sette emotrasfusioni unitamente all'applicazione al paziente di quattro sacche di plasma, e dall'altro, a causa di una Parte_1 emostasi comunque insufficiente, veniva danneggiata la vascolarizzazione del testicolo destro, divenuto infatti necrotico in seguito ad ischemia (fatto, questo, incontroverso).
5.2.1. In particolare, i consulenti hanno ritenuto, con una motivazione congrua e intellegibile, che il secondo intervento chirurgico di revisione scrotale d'urgenza non sia stato eseguito in conformità alle leges artis del caso concreto proprio a causa di un'emostasi insufficiente, che si è tradotta in una perdita cospicua di sangue – dunque: non ordinaria né intrinseca alla tipologia di intervento eseguito di asportazione della cisti –, come confermato dalla necessità di eseguire ben sette emotrasfusioni sulla persona dell'attore, con la formazione di un ematoma scrotale e la necessità di reintervento per emostasi.
5.3. Era, quindi, riconosciuto un rapporto di causalità materiale tra la condotta dei sanitari e l'atrofia testicolare iatrogena, sul rilievo per cui gli atti chirurgici, nel tentativo di arrestare il processo emorragico, avevano in concreto lesionato i vasi di apporto ematico al testicolo e in particolare l'arteria testicolare divenuta poi necrotica (pagg. 30 e 31 della consulenza).
Neppure, del resto, la struttura convenuta ha fornito prova della cd. causalità estintiva dell'obbligazione sanitaria in armonia ai principi in materia di onere della prova nell'ambito della responsabilità medica, rivelandosi a ciò insufficiente la qualificazione della cospicua emorragia, subita dal paziente sig. nei termini di una complicanza: “Per superare la presunzione di Parte_1 cui all'art. 1218 c.c. non è sufficiente dimostrare che l'evento dannoso per il paziente costituisca una "complicanza", rilevabile nella statistica sanitaria, dovendosi ritenere tale nozione - indicativa nella letteratura medica di un evento, insorto nel corso dell'iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile - priva di rilievo sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile” (per un riferimento: Cass., 2022, n. 35024).
In conseguenza dell'evento lesivo de quo, imputabile ai sanitari del , si Controparte_3 attualizzava la lesione della salute e della capacità riproduttiva (sia pure relativa) del Parte_1 rappresentata da una “grave sofferenza della linea produttiva degli spermatozoi con una sterilità relativa” in un contesto clinico-medico già compromesso, nella fattispecie, da pregresse comorbilità del paziente, tra le quali il varicocele del testicolo sinistro.
Di conseguenza, il danno biologico temporaneo era stimato in 15 giorni al 100% (ITA) e in 15 giorni al 50% (ITP); il danno biologico permanente era quantificato nella misura percentuale del
10 15% a partire dal range valutativo 3-11% previsto nella guida SIMLA 2016 maggiorato, nel caso di specie, a cagione della ipofunzionalità germinativa dell'altro testicolo (quello sinistro) gravato da varicocele.
5.4. A tale riguardo, le note critiche del consulente di parte convenuta dott.ssa Persona_3
– insistenti sulla circostanza della crioconservazione del seme effettuata dall'attore in epoca ben precedente quella dei fatti di cui è causa (2015) e probante l'insussistenza di un danno conseguenza da riduzione della capacità riproduttiva quanto meno non nella suddetta misura del 15% – non risultano idonee ad attingere le valutazioni espresse in consulenza della consistenza del postumo operata dai consulenti tecnici d'ufficio; giacché la suddetta valutazione è legata, per un verso, alla pregressa patologia sofferta dal in relazione al testicolo sinistro, e, dall'altro, è Parte_1 comprensiva della compromissione psicologica legata, secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit, all'atrofia iatrogena del testicolo destro.
5.5. Le note critiche del consulente di parte convenuta, così come sintetizzate ed evincibili dalla relazione definitiva di consulenza (pagg. 33 e 34) non censurano, quindi, ex se la valutazione espressa dai dottori e (in seguito, anche i “Consulenti”) in punto di Persona_1 Per_2 riconoscimento di una relazione probabilistica tra la condotta dei sanitari (l'insufficiente emostasi in sede di intervento chirurgico di revisione scrotale d'urgenza) e il danno evento sofferto consistente nel danneggiamento della vascolarizzazione del testicolo destro dell'attore, divenuto necrotico.
5.6. La critica è, invero, veicolata dalla società convenuta non in sede di contraddittorio tecnico con i consulenti d'ufficio (come ben avrebbe potuto essere), ma tramite denuncia-querela dei consulenti, formulata ai sensi dell'art. 373 c.p., presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Roma;
norma che, come è noto, incrimina il reato di falsa perizia.
Secondo la prospettazione di , l'addebito di responsabilità penale a carico dei Consulenti CP_1 troverebbe fondamento nel rilievo per cui nella cartella clinica n. 20580 redatta dal CP_3
: “non vi è traccia né di una legatura all'arteria funicolare, né di un danno alla
[...] vascolarizzazione del testicolo”, né infine di un “lesione ai vasi di apporto ematico al testicolo”
(pag. 5 della querela depositata, nel presente giudizio, da parte convenuta solo con il deposito della memoria di replica del 22.04.2025).
5.7. Sul punto, in primo luogo, va rimarcato il principio da ultimo ribadito dalla Corte di Cassazione in relazione al valore probatorio delle valutazioni espresse in cartella clinica, giacché queste, qualificabili come mere dichiarazioni di scienza, non risultano coperte da fede privilegiate: “Le attestazioni contenute in una cartella clinica, redatta da un'azienda ospedaliera pubblica o da un
11 ente convenzionato con il SSN, hanno natura di certificazione amministrativa - a cui è applicabile lo speciale regime degli artt. 2699 e ss. c.c. - per quanto attiene alle indicazioni ivi contenute delle attività svolte nel corso di una terapia o di un intervento (a differenza delle valutazioni, delle diagnosi o, comunque, delle manifestazioni di scienza o di opinione annotate, prive di fede privilegiata), mentre le attività non risultanti dalla cartella possono essere provate con ogni mezzo”
(in via esemplificativa: Cass., 2024, n. 16737). Nello stesso senso, devono qualificarsi, a fortiori, le valutazioni probabilistiche, rese dai Consulenti, in armonia al principio civilistico della maggiore probabilità logica in merito alla sussistenza del rapporto di cd. causalità materiale tra l'inadempimento dei sanitari del e il danno evento rappresentato dal Controparte_3 peggioramento delle condizioni di salute dell'attore.
5.8. Tanto chiarito, è necessario rammentare gli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice di falsa perizia al fine di vagliare, in qualità di Giudice civile – e dunque incidenter tantum –, il riscontro degli elementi significativi del reato, il cui disvalore risiede nella lesione dell'interesse della collettività al corretto funzionamento dell'attività giudiziaria.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità: “Il reato di falsa perizia sussiste, nel contesto di accertamenti valutativi, in presenza di un enunciato mendace riconducibile, sotto il profilo oggettivo, a canoni di certezza, in quanto non d'ufficio controvertibile, e, sotto il profilo soggettivo, ad una divergenza intenzionale tra il convincimento reale del consulente o del perito e quello manifestato nell'elaborato tecnico” (ex multis: Cass. pen.
2016, n. 12654; Cass. pen. 2015, n. 36654).
Quanto all'elemento oggettivo - rappresentato da una valutazione oggettivamente mendace - non risulta dagli atti del processo né dalla denuncia penale la citazione, anche generica, di difformi pareri autorevoli in relazione alla natura non colposa della complicazione emorragica, determinativa invece, nel caso di specie, della necessità di praticare un elevato – e non ordinario – numero di emotrasfusioni in un soggetto (affetto sì da pregresse comorbilità) ma non più sottoposto, in via temporanea, a terapia anticoagulante in vista degli interventi medici dedotti nel caso de quo (al più quindi, con principi anticoagulanti ridotti al momento dell'intervento)..
Quanto poi all'elemento soggettivo del reato, la giurisprudenza richiede che i pareri o le interpretazioni mendaci devono concretizzarsi in una divergenza intenzionale, dunque voluta e cosciente, tra il convincimento reale del perito e quello manifestato nell'elaborato tecnico in risposta ai quesiti del giudice (Cass. pen. 2015, n. 38307); consapevole distonia tra quanto dichiarato e quanto in realtà ritenuto dai Consulenti, (non) corroborata da alcun principio di prova e/o indizio o elemento sintomatico.
12 Non si ravvisano, pertanto, sia pure alla luce di una valutazione sintetica e fisiologicamente incidentale, e per quanto rileva ai fini della decisione del presente giudizio risarcitorio, gli estremi del reato di falsa perizia, ai sensi dell'art. 373 c.p., a carico dei Consulenti.
6. Alla luce delle considerazioni sopra illustrate, la domanda merita accoglimento per quanto di ragione;
i danni non patrimoniali possono dunque liquidarsi in applicazione delle Tabelle di Roma del 20254 in uso presso l'Ufficio.
Il danno biologico patito dall'attore è liquidato in complessivi euro 45.058,03 di cui: ITA al 100%
- la cui diaria è pari ad euro 130,25 - per 15 giorni in euro 1.953,75; ITP al 50% per 15 giorni in euro 976,8; ed euro 42.127,48 a titolo di danno biologico permanente, considerata la misura percentuale dei postumi stimata dai consulenti al 15% e considerata altresì, come si deve, la giovane età del paziente (26 anni) al tempo dell'intervento medico-chirurgico del 28.12.2016.
I danni non patrimoniali si liquidano, quindi, in complessivi euro 45.058,03.
È utile, inoltre, precisare che i danni non patrimoniali riconosciuti all'attore si riferiscono al risarcimento del danno biologico, nella duplice fisionomia di danno biologico temporaneo e permanente, da tenere distinto dalla specifica voce di danno alla vita sessuale, autonomamente risarcibile, se del caso, con il riconoscimento della personalizzazione del danno. In tal senso, si osserva che: “Il grado di invalidità permanente espresso da un "baréme" medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno estetico e il danno esistenziale. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” (Cass., 2014, n. 23778).
Su detta somma capitale 45.058,03, liquidata avendo riguardo alle Tabelle di Roma del 2025, e quindi in base ai valori attuali, non sarà dovuta la rivalutazione monetaria ma saranno dovuti gli interessi legali die calamitatis (giorno dell'intervento del 28.12.2016) sino alla data della presente sentenza, da calcolarsi secondo i criteri dettati dalla nota pronuncia Cass. SSUU n. 1712/1995, e 4 La Corte di Cassazione, con la sentenza del 13 dicembre 2016, n.25485, ha precisato che il Giudice è tenuto ad applicare le tabelle più recenti vigenti al momento della spedizione a sentenza della causa in primo grado;
per le ultime Tabelle Romane del 2025, vedi comunicazione del 13.03.2025 dal Presidente del Tribunale di Roma. 13 quindi sulla somma capitale opportunamente devalutata al giorno del sinistro (sempre il 28.12.2016, in base agli indici Istat Foi o equivalenti) via via incrementata annualmente in base alla rivalutazione intervenuta sino alla data della presente pronuncia;
saranno in seguito dovuti gli interessi legali sulla somma capitale da ultimo rivalutata sino al saldo effettivo, trattandosi di debito di valore conseguente ad un illecito civile.
***
Considerati assorbiti dalle argomentazioni già svolte ogni ulteriore rilievo o istanza anche di carattere istruttorio, il Tribunale di Roma, in persona del Giudice sottoscrivente, ritiene di dover accogliere, per quanto di ragione, la domanda promossa da contro Parte_1 CP_1
e per essa contro il;
e, per l'effetto, condanna parte convenuta
[...] Controparte_3 al risarcimento dei danni non patrimoniali pari a complessivi euro 45.058,03, liquidati in moneta attuale, oltre interessi legali die calamitatis (data dell'intervento medico-chirurgico del 28.12.2016) sino all'effettivo soddisfo, come statuito in motivazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza;
la convenuta va condanna a rifonderle Controparte_1 in favore dell'attore , da distrarsi in favore dell'avv. Antonio Valerio Ferraiolo Parte_1 dichiaratosi antistatario, così come liquidate in dispositivo, oltre accessori di legge, secondo i parametri del d.m. 55/2014 aggiornati dal d.m. 147/2022, in base al valore della causa (decisum) ed all'attività difensiva svolta (di ordinario impegno).
Le spese di C.T.U. – come liquidate in atti – sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Guido
Garavaglia, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa istanza, deduzione od eccezione, così provvede:
- accoglie, per quanto di ragione, la domanda promossa da contro Parte_1 Controparte_1
e per essa contro il Policlinico e, per l'effetto, condanna parte convenuta al Controparte_3 risarcimento dei danni non patrimoniali pari a complessivi euro 45.058,03, liquidati in moneta attuale, oltre interessi legali die calamitatis (data dell'intervento medico-chirurgico del 28.12.2016) sino all'effettivo soddisfo, come statuito in motivazione;
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore di parte attrice, CP_1 liquidate in complessivi euro 5.077,00, oltre accessori di legge (Iva e Cpa), rimborso spese generali al 15% ed rimborso del contributo unificato;
14 - pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate in atti, definitivamente a carico di parte convenuta.
Così decisa in Roma, 26 giugno 2025
IL GIUDICE
dott. Guido Garavaglia
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Le norme sostanziali della legge (L. 24/2017), al pari dei quelle del precedente decreto ZZ (decreto- Parte_2 legge 13 settembre 2012, n.158 convertito in Legge 8 novembre 2012, n. 189), tra cui rientrano anche quelle che determinano il titolo di responsabilità (contrattuale o extracontrattuale), non sono applicabili retroattivamente (con l'eccezione, per espressa previsione, delle disposizioni relative alla liquidazione del danno sulla base delle tabelle di cui agli artt.138, 139 del codice delle assicurazioni private), perché inciderebbero su posizioni giuridiche (quali ad es. il diritto al risarcimento del danno) già acquisite, quand'anche in ipotesi non ancora azionate;
dunque non possono applicarsi a fatti avvenuti in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge, per i quali continuerà a farsi riferimento alla legge vigente all'epoca dei fatti (cfr. Cass. 11/11/2019, n.28990; Cass., 11/11/2019, n.28994).
Va precisato che il riferimento all'art. 2043 c.c. nel c.d. Decreto ZZ non può essere inteso come qualificazione extracontrattuale della responsabilità del medico;
l'esclusione per i medici dipendenti o comunque non liberi professionisti della più impegnativa responsabilità di tipo contrattuale, dunque, è intervenuta soltanto con l'adozione della successiva c.d. legge BI (Cass. civ., 11 novembre 2019, n. 28994).
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