Sentenza 13 giugno 1987
Massime • 1
La mancata assunzione, ad opera dell'e.N.E.L. ed in applicazione di una illegittima clausola del bando di concorso, di un candidato che ha svolto con successo le prove di selezione, o che ha presentato titoli idonei e sufficienti, configura la violazione di un preciso Obbligo giuridico, discendente dall'avvenuta accettazione da parte del candidato dell'offerta a contrarre contenuta nel bando di concorso dell'ente, ed è perciò fonte, a carico di questo, di responsabilità contrattuale, non già precontrattuale o extracontrattuale. Consegue che il risarcimento del danno va commisurato, sotto il profilo del mancato guadagno di cui all'art. 1223 cod. civ. (e non già del lucro cessante di cui all'art. 2056, secondo comma, cod. civ. da valutarsi con equo apprezzamento delle circostanze del caso), a tutto il pregiudizio patrimoniale che il lavoratore non assunto abbia risentito durante tutto il periodo d'inosservanza dell'Obbligo da costituire il rapporto di lavoro, salva, ai sensi del secondo comma dell'art. 1227 cod. civ., la detraibilità da tale pregiudizio (consistito essenzialmente nella perdita delle retribuzioni mensili) del danno che il lavoratore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza nella ricerca di un'altra occupazione. ( V 313/86, mass n 443940; ( V 63/86, mass n 443705; ( V 5577/85, mass n 442770; ( V 2761/85, mass n 440538; ( V 465/85, mass n 438676).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/06/1987, n. 5225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5225 |
| Data del deposito : | 13 giugno 1987 |
Testo completo
La mancata assunzione, ad opera dell'e.N.E.L. ed in applicazione di una illegittima clausola del bando di concorso, di un candidato che ha svolto con successo le prove di selezione, o che ha presentato titoli idonei e sufficienti, configura la violazione di un preciso Obbligo giuridico, discendente dall'avvenuta accettazione da parte del candidato dell'offerta a contrarre contenuta nel bando di concorso dell'ente, ed è perciò fonte, a carico di questo, di responsabilità contrattuale, non già precontrattuale o extracontrattuale. Consegue che il risarcimento del danno va commisurato, sotto il profilo del mancato guadagno di cui all'art. 1223 cod. civ. (e non già del lucro cessante di cui all'art. 2056, secondo comma, cod. civ. da valutarsi con equo apprezzamento delle circostanze del caso), a tutto il pregiudizio patrimoniale che il lavoratore non assunto abbia risentito durante tutto il periodo d'inosservanza dell'Obbligo da costituire il rapporto di lavoro, salva, ai sensi del secondo comma dell'art. 1227 cod. civ., la detraibilità da tale pregiudizio (consistito essenzialmente nella perdita delle retribuzioni mensili) del danno che il lavoratore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza nella ricerca di un'altra occupazione. ( V 313/86, mass n 443940; ( V 63/86, mass n 443705; ( V 5577/85, mass n 442770; ( V 2761/85, mass n 440538; ( V 465/85, mass n 438676).*