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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 11/09/2025, n. 1125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1125 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 198/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Francesca Di Giorno, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 198 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017 vertente
T R A
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Somma, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Formia alla via
Vitruvio n. 228;
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, AR P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Municipale a mezzo dell'avv. Carlo Rosella, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato in presso la casa comunale sita in Piazza Municipio, palazzo CP_1
San Giacomo;
APPELLATO
(C.F. ) in persona del Responsabile Controparte_2 P.IVA_2 degli Atti Introduttivi del Giudizio del Lazio , giusta procura speciale autenticata per le Parte_2 firme dal Dott. Notaio in Roma (Rep. n. 42.910 e Racc. n. 24.408), ed elettivamente Persona_1 domiciliata in Roma Via Attilio Regolo n. 12/d, presso lo Studio dell'Avv. Zosima Vecchio, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATA
NONCHÈ pagina 1 di 14
Controparte_3
APPELLATA (NON COSTITUITASI)
OGGETTO: appello sentenza giudice di pace di Gaeta.
CONCLUSIONI
Come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 15 luglio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva, dinanzi al Giudice di Parte_1
Pace di Gaeta, opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n.
05720159006181467, notificatagli, in data 20.05.2015, da per il mancato Controparte_4 pagamento dei crediti di cui alle cartelle n. 05720070037523938, n. 05720080028417706 e n.
05720080035883982, afferenti a diversi verbali di violazione al Codice della Strada, emessi, rispettivamente, dalla (i primi due) e dal (il terzo). In Controparte_3 AR particolare, deduceva l'intervenuta prescrizione dei crediti relativi alle sanzioni amministrative nonché
l'illegittima applicazione delle maggiorazioni. Ciò posto, concludeva chiedendo dichiararsi l'avvenuta prescrizione delle sanzioni amministrative in esame e la nullità delle suddette cartelle di pagamento e della conseguente intimazione di pagamento;
in subordine, quantificarsi la somma effettivamente dovuta in conformità al dettato normativo, con condanna al pagamento delle spese di lite in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva nel giudizio di primo grado eccependo il proprio difetto di Controparte_4 legittimazione passiva con riguardo alla doglianza relativa all'omessa notifica dei verbali sottesi. Nel merito, contestava la fondatezza dell'avversa opposizione, deducendo, con riguardo all'asserita prescrizione, l'avvenuta notificazione delle cartelle esattoriali e l'applicazione del termine decennale di prescrizione, che non sarebbe decorso al momento della notificazione dell'intimazione di pagamento.
Contestava, altresì, la doglianza relativa all'illegittimità delle maggiorazioni applicate. Chiedeva, quindi, dichiararsi il proprio difetto di legittimazione nei limiti anzidetti e la legittimità dell'intimazione di pagamento e delle cartelle sottese, con conseguente rigetto dell'opposizione proposta dal sig.
Pt_1
Non si costituivano il e la e ne veniva dichiarata la AR Controparte_3 contumacia.
pagina 2 di 14 Il Giudice di Pace di Gaeta, con sentenza n. 1804/2016 del 15/20 luglio 2016, rigettava parzialmente l'opposizione, accogliendo il solo motivo relativo alla illegittima applicazione delle maggiorazioni, e compensava tra le parti le spese di lite.
1.1. Il sig. appellava la citata sentenza deducendo l'erroneità della stessa nella parte in Pt_1 cui aveva rigettato il motivo di opposizione relativo all'intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 28 L. 689/81. Concludeva, pertanto, chiedendo di: “accogliere l'appello ed in riforma della sentenza impugnata: - accogliere integralmente la domanda proposta ex art. 615 c.p.c., dichiarando per l'effetto l'avvenuta prescrizione della pretesa creditoria e/o la conseguente illegittimità della iscrizione a ruolo di cui alle cartelle esattoriali n. 057 2007 0037523938, 057 2008 0028417706 nonché 057 2008 0035883982; con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva il eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 642 AR
c.p.c., nonché il proprio difetto di legittimazione passiva. Nel merito contestava la fondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto.
Si costituiva altresì eccependo il proprio difetto di PA legittimazione passiva in ordine alla notifica dei verbali di contestazione. Deduceva, altresì, che l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. non costituirebbe il corretto rimedio giuridico azionabile per far valere l'omessa notifica dei verbali presupposti, dovendo essere proposta, invece, opposizione cosiddetta recuperatoria nel termine di trenta giorni dalla notificazione della cartella. Inoltre, parte appellata contestava nel merito la fondatezza dell'appello, e in particolare il decorso del termine di prescrizione. Concludeva, pertanto, chiedendo dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva e il rigetto dell'appello confermando la debenza delle somme iscritte a ruolo a carico del contribuente, con vittoria delle spese di lite.
Successivamente il fascicolo veniva assegnato alla scrivente e con ordinanza del 6 marzo 2024, la causa, dopo essere stata trattenuta in decisione, veniva rimessa sul ruolo istruttorio, non rivenendosi in atti documentazione comprovante il perfezionamento della notificazione dell'atto di appello nei confronti della non costituitasi in giudizio. L'appellante, dato atto di non aver Controparte_3 rinvenuto la cartolina relativa all'avviso di ricevimento, chiedeva autorizzarsi la rinotifica dell'atto di appello ai sensi dell'art. 331 c.p.c., al fine di assicurare l'integrazione del contraddittorio.
Il Giudice, non ravvisati i presupposti per disporre la rinnovazione della notificazione dell'atto di appello, all'udienza del 15.07.2025 tratteneva la causa in decisione assegnando, ai sensi dell'art. 190
c.p.c., termini ridotti di giorni trenta per il deposito delle comparse conclusionali e giorni venti per il pagina 3 di 14 deposito delle memorie di replica. Le parti non depositavano le suddette memorie, nonostante il decorso del termine concesso (in assenza di applicazione della sospensione feriale, trattandosi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.).
***
2. Orbene, come già evidenziato con ordinanza del 6 marzo 2024, non risulta presente in atti l'avviso di ricevimento della notifica dell'atto di appello alla , non costituitasi in Controparte_3 giudizio, e che risulta essere stata effettuata dall'Ufficiale Giudiziario tramite il servizio postale: il fascicolo di parte appellante contiene, infatti, l'originale dell'atto di appello con apposto il timbro dell'ufficiale giudiziario della notificazione “a mezzo del servizio postale”, ma non le cartoline di avviso di spedizione e di ricevimento. A fronte della richiesta di integrazione da parte di questo giudice,
l'appellante ha riferito di non aver rinvenuto nel fascicolo di parte la cartolina di avviso di ricevimento né di averla potuto reperire in altro modo, chiedendo quindi autorizzarsi la rinnovazione della notificazione.
Tale istanza non può essere accolta per le ragioni già espresse all'esito dell'udienza cartolare del
26 maggio 2025.
Difatti, non essendo stato mai prodotto l'avviso di ricevimento, trova applicazione il principio consolidato della Suprema Corte per cui la prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo, ai fini della sua ammissibilità, deve essere data tramite la produzione dell'avviso di ricevimento entro l'udienza di discussione nel procedimento davanti alla Cassazione - e, mutatis mutandis, entro quella di precisazione delle conclusioni nel giudizio di appello -, che non può essere rinviata per consentire all'impugnante di provvedere a tale deposito, salvo che lo stesso ottenga la rimessione in termini offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale, a norma dell'art. 6, comma 1, della legge 20 novembre 1982, n. 890, un duplicato dell'avviso stesso (cfr. tra le tante, Cass. civ. sez. lav. 18.05.2025, n. 13160; Cass. ord. n.
18690/22; n. 18361/18, n. 3215/21). Siffatto orientamento presuppone che la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e l'avviso di ricevimento, prescritto dall'art. 149 c. p. c. e dalle disposizioni della legge 20 novembre 1982 n. 890, è il solo documento idoneo a dimostrare sia l'intervenuta consegna che la data di essa e l'identità e l'idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita. Ne consegue che la sua mancata produzione comporta non la mera nullità, bensì l'insussistenza della conoscibilità legale dell'atto cui tende la notificazione, della quale, perciò, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c. p. c., che attiene esclusivamente all'ipotesi (diversa) della “nullità” della notifica. Corollario processuale ne è l'inammissibilità del gravame, in quanto non può accertarsi pagina 4 di 14 l'effettiva e valida costituzione del contraddittorio quando – come nella specie – la parte convenuta nel giudizio di impugnazione non si sia costituita in giudizio, anche se risulta provata la tempestività della proposizione dell'impugnazione, salvo che la parte interessata non abbia chiesto (ed ottenuto) di essere rimessa in termini ai sensi dell'art. 184-bis c. p. c. per il deposito dell'avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivata nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso, secondo quanto previsto dall'art. 6, primo comma, della legge n. 890 del 1982. Cosa che nella specie non è avvenuta. Giova ribadire a questo punto che l'orientamento maggioritario di che trattasi - che esclude in tal caso un vizio di nullità della notifica, precludendo l'applicabilità sia dell'istituto della “rinnovazione” dell'atto ex art. 291 c. p. c., sia anche della “sanatoria” dell'atto nullo ex art. 156, comma 3 c. p. c. – 4 implica una difformità della notificazione dal suo modello legale non riconducibile al vizio radicale di “inesistenza” del procedimento notificatorio (siccome neppure astrattamente rientrante nel parametro legale), ma identificabile con il difettoso completamento della sequenza procedimentale (cioè con il mancato
“evento finale” della conoscenza - o della conoscibilità legale - dell'atto da parte del destinatario), essendo, nel resto, del tutto conforme alla descrizione del paradigma legale. In questa prospettiva l'accertamento dell'esistenza/inesistenza dell'evento conclusivo del procedimento notificatorio si riverbera, perciò, esclusivamente sul piano probatorio (come si desume anche dalla disposizione dell'art. 4, comma 3 legge 20.11.1982 n. 890 secondo cui l'avviso di ricevimento è “prova” della notificazione) in quanto concerne la dimostrazione di un fatto, e segnatamente che l'iter della notifica abbia realizzato lo scopo che persegue, quello cioè di portare a conoscenza del destinatario l'atto notificato. Con la conseguenza che la mancata produzione dell'avviso (cartolina A/R) non spiega alcun effetto preclusivo all'ammissibilità dell'impugnazione nel caso (non riguardante la notificazione nei confronti della
) in cui la parte cui l'atto era diretto si sia ritualmente costituita in giudizio. E ciò Controparte_3 non perché venga in questione l'effetto sanante di un vizio di validità od irregolarità della notifica (art. 156, comma 3 c. p. c.), non applicabile al caso de quo, bensì per il fatto che la costituzione in giudizio del destinatario della notifica, risolvendosi nella dimostrazione dello stesso fatto oggetto di prova, finisce per assolvere il notificante dal relativo onere probatorio, rendendo superfluo il deposito dell'avviso di ricevimento. La sanzione dell'inammissibilità del gravame per mancata produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento rimane confinata, così, alla sola ipotesi in cui la parte destinataria della notifica non si sia costituita in giudizio, atteso che solo in tal caso rimane definitivamente preclusa al giudice la possibilità di verificare la effettiva e valida costituzione del contraddittorio (tra le numerosissime si vedano in tal senso Cass. Civ. nn. 8648/2020; 8641/2019; 23793/2018; 9987/2018;
26108/2015; 98/2011; 16354/2007 – specificamente in tema di appello -; 10506/2006; 11257/2003;
Sezioni Unite nn. 429/2010 e 627/2008). pagina 5 di 14 Non si ignora il fatto che la sesta sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4791 del 23 febbraio 2021, sembra essere stata di contrario avviso rispetto ai principi sin qui illustrati, ritenendo il mancato deposito dell'avviso di ricevimento causa di nullità e non già di inesistenza della notificazione effettuata a mezzo posta, sul presupposto che l'avviso de quo costituisca prova della regolarità della notificazione, ma non elemento strutturale di essa, tale che la sua assenza rende nulla e non inesistente la notifica. Tuttavia, come evidenziato da condivisibile giurisprudenza di merito (cfr.
Corte d'Appello Reggio Calabria n. 390/2021 del 23 giugno 2021), va osservato come, anzitutto, “la divergenza di opinione sia solo apparente, posto che, secondo quanto detto sopra, anche secondo la tesi esegetica prevalente nella giurisprudenza di legittimità non di vizio radicale di “inesistenza” della notificazione (a mezzo posta) si può parlare quando manca la produzione dell'avviso di ricevimento – che anche per questo indirizzo non costituisce elemento strutturale della notifica -, ma piuttosto di difettoso completamento della sequenza del procedimento notificatorio che si riverbera esclusivamente sul piano probatorio. Diverse sono invece le conseguenze processuali che si fanno discendere dalla stessa premessa logico giuridica, ritenendo l'orientamento dominante che l'inammissibilità della impugnazione sia scongiurata, in tale ipotesi, esclusivamente dalla costituzione in giudizio del destinatario della notificazione medesima (perché rende superflua, ipso facto, la dimostrazione del completamento del procedimento notificatorio), laddove secondo la citata più recente pronuncia della sesta sezione civile l'omessa produzione dell'avviso di ricevimento determina la nullità della notifica, rinnovabile ai sensi dell'art. 291 c. p. c..”. Ora, a parte il carattere pressoché isolato di tale decisione – che non può inficiare la valenza di ius receptum dell'indirizzo contrario, assolutamente maggioritario – si ritiene che quello dell'inammissibilità dell'impugnazione costituisca, nella ipotesi di che trattasi,
l'unico effetto davvero coerente con la premessa - corretta e comune ad entrambe le tesi - secondo cui l'avviso di ricevimento nella notifica a mezzo del servizio postale rappresenti un dato probatorio (come stabilisce a chiare lettere il comma 3 dell'art. 4 della legge n. 890/1980 e succ. mod.) e non già un elemento strutturale della notificazione stessa, la cui mancanza, perciò, a rigore, non può generarne né il vizio della nullità, né quello più radicale dell'inesistenza, bensì ha l'effetto di impedire al decidente la verifica della regolare instaurazione del contraddittorio, il cui onere dimostrativo grava rigorosamente a carico della parte che introduce l'impugnazione. Il mancato tempestivo adempimento di tale onere non può che condurre all'inammissibilità della stessa, senza che il giudice adito possa esercitare alcun potere sollecitatorio (o simile), non potendosi tecnicamente parlare in questo caso di nullità, come si è detto - in presenza della quale soltanto sarebbe consentita la rinnovazione della notifica -, né ricorrendo un'ipotesi di integrazione del contraddittorio ex art. 331 c. p. c. ovvero di notifica dell'appello da effettuare ai sensi dell'art. 332 c. p. c., le sole che (insieme alla nullità della notifica) consentono, alla pagina 6 di 14 prima udienza di trattazione, un intervento correttivo del giudice dell'impugnazione ai fini della regolare costituzione del giudizio, a mente del secondo comma dell'art. 350 c. p. c..
Tanto evidenziato, ne discende che, in ossequio ai condivisibili principi affermati in materia dall'indirizzo maggioritario della Suprema Corte, va dichiarata l'inammissibilità dell'appello limitatamente alle doglianze relative alla pretesa creditoria facente capo all'ente impositore non costituitosi in giudizio ( ), e afferente alla cartella esattoriale n. 057 2007 Controparte_3
037523938, per il mancato pagamento della sanzione amministrativa elevata dalla Controparte_6 di cui al verbale per violazione del Codice della Strada n. per l'importo di euro NumeroDiCa_1
109,89.
3. Con riguardo, invece, alle altre cartelle esattoriali, n. 05720080028417706 per l'importo di euro
1907.27, e n. 05720080035883982 per l'importo di euro 2.974,33, afferenti al mancato pagamento di sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada, di cui ai verbali emessi dal CP_1
(meglio indicati nel sollecito di pagamento oggetto di opposizione), l'appello deve ritenersi
[...] ammissibile, stante la costituzione in giudizio dell'ente impositore ( , oltre che AR dell'Agente della Riscossione.
Pertanto, deve esaminarsi l'appello proposto dal sig. con riguardo all'anzidetta pretesa Pt_1 creditoria, essendo scindibile la posizione processuale dell'ente impositore e di AR
, rispetto alla diversa pretesa creditoria facente capo alla PA CP_3
non costituitasi in giudizio.
[...]
3.1. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., sollevata dal AR
Ebbene, la disciplina di cui all'art. 342 c.p.c. pone a carico dell'appellante l'onere di specificità dei motivi di gravame;
ciò in ragione della natura propria del giudizio d'appello, il quale non può considerarsi come in passato, un riesame pieno nel merito della decisione impugnata (novum iudicium), avendo invece assunto le caratteristiche di un'impugnazione a critica vincolata (revisio prioris istantiae).
Di conseguenza, l'appellante, rivestendo sempre la posizione di attore nel giudizio di appello, è tenuto a dimostrare la fondatezza dei motivi di gravame, dovendo pertanto indicare le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione (v. Cass. SU n.
3033/13 e tra le molteplici conformi Cass. n. 20836/18; nonché Cass. 27 gennaio 2011, n. 1924).
Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che il principio relativo alla specificità dei motivi di appello, di cui all'art. 342 c.p.c., postula che alle argomentazioni della sentenza impugnata vengano pagina 7 di 14 contrapposte quelle dell'appellante, volte ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza scindibili dalle argomentazioni che la sorreggono. L'appello deve, quindi, necessariamente contenere una parte argomentativa (idonea a contrastare la motivazione della sentenza impugnata v. tra le tante Cass. n. 12280/2016). E deve, quindi, rivolgere alla sentenza impugnata «censure puntuali e precise», ovvero deve contenere la specificazione «sia pure in forma succinta, degli errores attribuiti alla sentenza di primo grado» (Cass. n. 875/2001; Cass. n.
11710/2002; Cass. n. 27727/2005; Cass. n. 1707/2009). Dunque, la formulazione dell'atto d'appello deve consentire di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame, onde consentire all'appellato e al giudice di valutare esattamente la portata dell'impugnazione.
Nel caso di specie, detti requisiti sono stati rispettati. L'appellante ha, infatti, indicato le parti della sentenza oggetto di censura (ossia nella parte in cui è stato respinto il motivo di opposizione relativo all'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa creditoria azionata), prospettando, al contempo, le proprie argomentazioni, volte a confutare le valutazioni compiute dal giudice di pace.
Ciò posto, deve escludersi che i motivi di appello abbiano, per la loro asserita genericità, precluso alla controparte di comprendere la portata dell'impugnazione, avendo difatti parte convenuta articolato puntualmente le proprie difese.
3.2. Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal AR deve premettersi che la giurisprudenza di legittimità è consolidata ed univoca nell'affermare che il difetto di legitimatio ad causam - allo stesso modo del difetto di titolarità passiva del rapporto, cfr. Cass. Sez. U. 16 febbraio 2016 n. 2951; Cass. Sez. U. 8 marzo 2022, n. 7514-, può essere rilevato anche d'ufficio in ogni grado e stato del giudizio, anche in sede di legittimità (cfr. Cass. 4 aprile 2012 n.
5375), sicché nessuna preclusione può derivare dal rilievo tardivo della carenza di legittimazione a contraddire, intervenuto solo nel giudizio di appello ad opera dell'ente impositore ( AR rimasto contumace in primo grado.
Tale eccezione va tuttavia disattesa.
Sul punto, si osserva che per giurisprudenza costante della Suprema Corte, l'agente della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali (come è noto, in proposito, la legge prevede una eccezionale scissione tra titolarità del credito e titolarità dell'azione esecutiva), e pertanto è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate del debitore. Esso è anzi l'unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare eventualmente in giudizio l'ente creditore,
pagina 8 di 14 laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del
1999 (cfr. in tal senso Cass., Sez. U, Sentenza n. 16412 del 25/07/2007, Rv. 598269; Sez. 5, Sentenza
n. 22939 del 30/10/2007, Rv. 601121; Sez. 5, Sentenza n. 476 del 11/01/2008, Rv. 601637; Sez. 5,
Sentenza n. 369 del 12/01/2009, Rv. 606177; Sez. 5, Sentenza n. 15310 del 30/06/2009, Rv. 608590;
Sez. 5, Sentenza n. 2803 del 09/02/2010, Rv. 611404; Sez. 5, Sentenza n. 13082 del 15/06/2011, Rv.
617735; Sez. 5, Sentenza n. 14032 del 27/06/2011, Rv. 617650; Sez. 6-5, Ordinanza n. 1532 del
02/02/2012, Rv. 621546; Sez. 5, Sentenza n. 16990 del 05/10/2012, Rv. 623836; Sez. 6-5, Ordinanza n.
21220 del 28/11/2012, Rv. 624480; Sez. 6-5, Ordinanza n. 10646 del 07/05/2013, Rv. 626290; Sez. 5,
Sentenza n. 9762 del 07/05/2014, Rv. 630633; Sez. 5, Sentenza n. 10477 del 14/05/2014, Rv. 630892;
Sez. 6-5, Ordinanza n. 97 del 08/01/2015, Rv. 634119; cfr. inoltre: Sez. 5, Sentenza n. 13331 del
29/05/2013; Sez. 5, Sentenza n. 12746 del 6/06/2014, Sez. 2, Sentenza n. 14125 del 11/07/2016, non massimate).
Va, dunque, evidenziato che nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, la legittimazione passiva spetta sia all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, che, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale (cfr., ex multis, Cass n. 15900, 26.6.2017).
Nello specifico, con orientamento oramai consolidato, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che “Nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale, l'interessato può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione;
se pertanto l'opposizione sia proposta contro ambedue, ambedue sono titolari di una legittimazione processuale concorrente” (così, Cass. Civ.
25/11/2021, n.36656; in senso conforme, tra tante, anche Cass. Civ., sez. trib., 28/04/2017, n.10528). Nell'affermare tale principio, la Suprema
Corte ha preso le mosse dall'art. 39 D. Lgs. 112/1999 che, sotto la rubrica "chiamata in causa dell'ente creditore", dispone che "il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite".
Né tale principio, a cui questo giudice intende aderire, è stato smentito dalle Sezioni Unite della Corte di legittimità n. 7514 del 08.03.2022, che è giunta ad affermare pagina 9 di 14 il principio della sussistenza della legittimazione passiva esclusiva dell'ente impositore (anche nel caso di opposizione tardiva in funzione recuperatoria) ma solo nella diversa ipotesi di riscossione dei crediti di natura previdenziale, e ciò in ragione della peculiarità della disciplina legislativa speciale costituita dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, che espressamente prevede la legittimatio ad causam del solo ente impositore, confermando per il resto (e dunque, in via generale nelle altre ipotesi di opposizione a cartella esattoriale) la sussistenza della duplice e concorrente legittimazione passiva dell'ente impositore e dell'agente della riscossione.
3.3. Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' PA
, questa è da ritenere inammissibile, non avendo l'appellata, a fronte della decisione del
[...] giudice di primo grado sul punto (che ha rigettato l'eccezione de qua), proposto specifico motivo di gravame in via incidentale. Pertanto, sul capo della sentenza, che respinge detta eccezione, non impugnato con appello incidentale, si forma il giudicato, che preclude la reiterazione dell'eccezione.
3.4. Priva di pregio è altresì la contestazione mossa da , ad PA avviso della quale l'opposizione proposta dal sig. andrebbe qualificata come opposizione Pt_1
“recuperatoria”, e non ai sensi dell'art. 615 c.p.c., con la conseguenza che la stessa avrebbe dovuto essere proposta nel termine di 30 giorni (in particolare, l'appellata ha evidenziato che “l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. non è il corretto rimedio giuridico azionabile, nel caso che qui ci Cont occupa, per far valere l'inesistenza del per omessa o non valida notifica dello stesso”, pagg.
2-3 comparsa di costituzione e risposta).
Tale censura, oltre ad essere tardiva in quanto sollevata per la prima volta in sede di gravame, è inconferente, posto che, contrariamente a quanto affermato dall'agente della riscossione, il sig.
con la spiegata opposizione, non ha in alcun modo dedotto l'omessa notifica dei verbali in Pt_1 questione al fine di contestare le sanzioni irrogategli. Il predetto ha infatti impugnato l'intimazione di pagamento n. 05720159006181467, sull'assunto dell'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria maturata successivamente alla notifica delle cartelle esattoriali. Tale doglianza è da qualificare, pertanto, come opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c..
4. Nel merito, l'appello – limitatamente all'intimazione di pagamento n. 05720159006181467, riguardante le sole cartelle n. 05720080028417706 e n. 05720080035883982, relative ai crediti per sanzioni amministrative di cui ai verbali di contestazione emessi dal – va accolto. AR
pagina 10 di 14 L'appellante ha chiesto riformarsi la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di pace non ha accolto il motivo di opposizione relativo all'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria di cui al succitato sollecito di pagamento, deducendo l'intervenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale.
L'anzidetta doglianza è meritevole di accoglimento, non trovando applicazione, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, il termine di prescrizione decennale.
Al riguardo, va osservato che la cartella (come l'ingiunzione fiscale) in quanto espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della p.a., ha natura di atto amministrativo e non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito. Se non produce effetti processuali, non si può applicare l'articolo 2953 del codice civile, in base al quale la prescrizione della sentenza è decennale a prescindere di quale sia il termine di prescrizione del diritto oggetto del giudizio.
La Suprema Corte, a S.U., con sentenza n. 23397 del 17.11.2016, ha, peraltro, chiarito che “Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”.
È dunque evidente che il meccanismo dell'actio iudicati si verifica se e in quanto intervenga un giudicato e su esso trovi nuova giustificazione e titolo la pretesa da far valere, anche se originariamente collegata ad un diritto soggetto a prescrizione breve.
Con specifico riferimento al credito portato dalla suddette cartelle, sottese all'intimazione di pagamento opposta, va poi osservato che ai sensi dell'art. 28 l. n. 689/1981 “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione” e che nell'ambito applicativo di tale disposizione, di pagina 11 di 14 carattere sostanziale, rientrano anche le contravvenzioni stradali in forza delle quali sono state emesse le cartelle.
Ciò evidenziato, con riguardo alla cartella di pagamento n. 05720080028417706, notificata l'1.10.2008 (come desumibile dal dettaglio del debito e non contestato), questa si riferisce a violazioni del Codice della Strada commesse nell'anno 2004. Pertanto, dalla notificazione della cartella esattoriale
(l'1.10.2008) alla data di notificazione del sollecito di pagamento (20 maggio 2015, data questa incontestata), e dunque al momento della proposizione dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., non risulta intervenuto alcun valido atto interruttivo del termine di prescrizione quinquennale. Difatti, quanto dedotto genericamente dal in ordine al fatto che il termine prescrizionale “è stato AR interrotto in conseguenza della presentazione delle domande di rateizzazione delle citate cartelle” (cfr. pag. 4 comparsa di costituzione) e che “successivamente, in seguito alla notifica delle cartelle sono stati notificati al Sig. ulteriori atti esecutivi” (v. pag. 5), non trova alcun riscontro probatorio, non Pt_1 potendosi tali circostanze, peraltro genericamente allegate, ritenersi provate sulla base del solo estratto di ruolo in atti (docc. 4, 5, 6 comparsa di costituzione e risposta).
Analoghe conclusioni devono trarsi con riguardo al credito portato nella cartella esattoriale n.
05720080035883982, notificata il 9 gennaio 2009, afferente a sanzioni per violazione del codice della strada risalenti all'anno 2005, facenti capo al AR
Parimenti, dalla notifica della suddetta cartella (9 gennaio 2009) al momento della notifica del sollecito di pagamento nel 2015, non risulta documentato alcun atto interruttivo della prescrizione quinquennale.
Alla luce delle anzidette considerazioni, l'appello va accolto limitatamente alla pretesa creditoria facente capo al e azionata dall'agente della riscossione con la notifica delle cartelle AR nn. 05720080028417706 e 05720080035883982.
4. Con riguardo alle spese di lite del primo grado di giudizio, considerata la parziale inammissibilità dell'appello, non è possibile pronunciarsi sul relativo capo limitatamente alla posizione processuale della . Occorre pertanto limitare la relativa statuizione solo al rapporto Controparte_3 processuale intercorrente tra l'opponente e e il Controparte_8 AR
Pertanto, ferma restando la dichiarazione di compensazione effettuata dal Giudice di Pace con riguardo all'opponente e alla , le spese di lite seguono la soccombenza con riguardo al Controparte_3 rapporto processuale tra le altre parti del giudizio, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, ratione temporis vigente, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale effettivamente svolta (con omissione della fase istruttoria non tenutasi).
pagina 12 di 14 Con riguardo alle spese di lite del presente giudizio, nulla deve disporsi con riferimento alla
, in quanto non costituitasi in giudizio. Controparte_3
Con riguardo invece alla posizione processuale dell'appellante e degli appellati costituiti (
[...]
e queste vanno liquidate in applicazione dei parametri di PA AR cui al D.M. 55/2014 tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta (con omissione della fase istruttoria).
Inoltre, in materia di spese processuali, la condanna di più parti soccombenti al pagamento in solido può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria, con la conseguenza che la condanna in solido è consentita anche quando i vari soccombenti abbiano proposto domanda di valore notevolmente diverso, purché accomunate dall'interesse al riconoscimento di un fatto costitutivo comune, rispetto al quale vi sia stata convergenza di questioni di fatto e di diritto (cfr. Cassazione civile sez. III, 08/01/2025, n.369).
Nel caso di specie, considerata la comunanza di interessi tra le parti appellate, come emergente dal tenore delle rispettive difese (volte a contestare l'unico motivo di doglianza sollevato dall'appellante sulla base di motivazioni sostanzialmente analoghe), le stesse vanno condannate in solido al pagamento delle spese di lite nei confronti del sig. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in grado di appello definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara parzialmente inammissibile l'appello limitatamente alla pretesa creditoria della CP_3
di cui alla cartella esattoriale n. 05720070037523938;
[...]
2) accoglie l'appello con riguardo al credito fatto valere dal di cui alle cartelle AR esattoriali nn. 05720080028417706 e 05720080035883982, e, di conseguenza, accoglie l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da Parte_1
3) condanna il e , in solido, al pagamento delle AR PA spese di primo grado in favore di da distrarre in favore del difensore dichiaratosi Parte_1 antistatario, che liquida in euro 870,00 per compensi oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed euro 125,00 per esborsi, confermando la statuizione in punto di compensazione delle spese di lite con riguardo ai rapporti tra l'opponente e la;
Controparte_3
pagina 13 di 14 4) nulla dispone per le spese di lite con riguardo alla , non costituitasi in giudizio, e Controparte_3 condanna il e al pagamento, in solido, delle spese AR PA di lite in favore di , da distrarre in favore del difensore dichiaratosi antistatario, che Parte_1 liquida in euro 1701,00 per compensi ed euro per 174,00 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..
Così deciso in Cassino, il 9 settembre 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Di Giorno
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASSINO
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Francesca Di Giorno, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 198 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017 vertente
T R A
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Somma, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Formia alla via
Vitruvio n. 228;
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, AR P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Municipale a mezzo dell'avv. Carlo Rosella, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato in presso la casa comunale sita in Piazza Municipio, palazzo CP_1
San Giacomo;
APPELLATO
(C.F. ) in persona del Responsabile Controparte_2 P.IVA_2 degli Atti Introduttivi del Giudizio del Lazio , giusta procura speciale autenticata per le Parte_2 firme dal Dott. Notaio in Roma (Rep. n. 42.910 e Racc. n. 24.408), ed elettivamente Persona_1 domiciliata in Roma Via Attilio Regolo n. 12/d, presso lo Studio dell'Avv. Zosima Vecchio, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATA
NONCHÈ pagina 1 di 14
Controparte_3
APPELLATA (NON COSTITUITASI)
OGGETTO: appello sentenza giudice di pace di Gaeta.
CONCLUSIONI
Come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 15 luglio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva, dinanzi al Giudice di Parte_1
Pace di Gaeta, opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n.
05720159006181467, notificatagli, in data 20.05.2015, da per il mancato Controparte_4 pagamento dei crediti di cui alle cartelle n. 05720070037523938, n. 05720080028417706 e n.
05720080035883982, afferenti a diversi verbali di violazione al Codice della Strada, emessi, rispettivamente, dalla (i primi due) e dal (il terzo). In Controparte_3 AR particolare, deduceva l'intervenuta prescrizione dei crediti relativi alle sanzioni amministrative nonché
l'illegittima applicazione delle maggiorazioni. Ciò posto, concludeva chiedendo dichiararsi l'avvenuta prescrizione delle sanzioni amministrative in esame e la nullità delle suddette cartelle di pagamento e della conseguente intimazione di pagamento;
in subordine, quantificarsi la somma effettivamente dovuta in conformità al dettato normativo, con condanna al pagamento delle spese di lite in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva nel giudizio di primo grado eccependo il proprio difetto di Controparte_4 legittimazione passiva con riguardo alla doglianza relativa all'omessa notifica dei verbali sottesi. Nel merito, contestava la fondatezza dell'avversa opposizione, deducendo, con riguardo all'asserita prescrizione, l'avvenuta notificazione delle cartelle esattoriali e l'applicazione del termine decennale di prescrizione, che non sarebbe decorso al momento della notificazione dell'intimazione di pagamento.
Contestava, altresì, la doglianza relativa all'illegittimità delle maggiorazioni applicate. Chiedeva, quindi, dichiararsi il proprio difetto di legittimazione nei limiti anzidetti e la legittimità dell'intimazione di pagamento e delle cartelle sottese, con conseguente rigetto dell'opposizione proposta dal sig.
Pt_1
Non si costituivano il e la e ne veniva dichiarata la AR Controparte_3 contumacia.
pagina 2 di 14 Il Giudice di Pace di Gaeta, con sentenza n. 1804/2016 del 15/20 luglio 2016, rigettava parzialmente l'opposizione, accogliendo il solo motivo relativo alla illegittima applicazione delle maggiorazioni, e compensava tra le parti le spese di lite.
1.1. Il sig. appellava la citata sentenza deducendo l'erroneità della stessa nella parte in Pt_1 cui aveva rigettato il motivo di opposizione relativo all'intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 28 L. 689/81. Concludeva, pertanto, chiedendo di: “accogliere l'appello ed in riforma della sentenza impugnata: - accogliere integralmente la domanda proposta ex art. 615 c.p.c., dichiarando per l'effetto l'avvenuta prescrizione della pretesa creditoria e/o la conseguente illegittimità della iscrizione a ruolo di cui alle cartelle esattoriali n. 057 2007 0037523938, 057 2008 0028417706 nonché 057 2008 0035883982; con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si costituiva il eccependo l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 642 AR
c.p.c., nonché il proprio difetto di legittimazione passiva. Nel merito contestava la fondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto.
Si costituiva altresì eccependo il proprio difetto di PA legittimazione passiva in ordine alla notifica dei verbali di contestazione. Deduceva, altresì, che l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. non costituirebbe il corretto rimedio giuridico azionabile per far valere l'omessa notifica dei verbali presupposti, dovendo essere proposta, invece, opposizione cosiddetta recuperatoria nel termine di trenta giorni dalla notificazione della cartella. Inoltre, parte appellata contestava nel merito la fondatezza dell'appello, e in particolare il decorso del termine di prescrizione. Concludeva, pertanto, chiedendo dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva e il rigetto dell'appello confermando la debenza delle somme iscritte a ruolo a carico del contribuente, con vittoria delle spese di lite.
Successivamente il fascicolo veniva assegnato alla scrivente e con ordinanza del 6 marzo 2024, la causa, dopo essere stata trattenuta in decisione, veniva rimessa sul ruolo istruttorio, non rivenendosi in atti documentazione comprovante il perfezionamento della notificazione dell'atto di appello nei confronti della non costituitasi in giudizio. L'appellante, dato atto di non aver Controparte_3 rinvenuto la cartolina relativa all'avviso di ricevimento, chiedeva autorizzarsi la rinotifica dell'atto di appello ai sensi dell'art. 331 c.p.c., al fine di assicurare l'integrazione del contraddittorio.
Il Giudice, non ravvisati i presupposti per disporre la rinnovazione della notificazione dell'atto di appello, all'udienza del 15.07.2025 tratteneva la causa in decisione assegnando, ai sensi dell'art. 190
c.p.c., termini ridotti di giorni trenta per il deposito delle comparse conclusionali e giorni venti per il pagina 3 di 14 deposito delle memorie di replica. Le parti non depositavano le suddette memorie, nonostante il decorso del termine concesso (in assenza di applicazione della sospensione feriale, trattandosi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.).
***
2. Orbene, come già evidenziato con ordinanza del 6 marzo 2024, non risulta presente in atti l'avviso di ricevimento della notifica dell'atto di appello alla , non costituitasi in Controparte_3 giudizio, e che risulta essere stata effettuata dall'Ufficiale Giudiziario tramite il servizio postale: il fascicolo di parte appellante contiene, infatti, l'originale dell'atto di appello con apposto il timbro dell'ufficiale giudiziario della notificazione “a mezzo del servizio postale”, ma non le cartoline di avviso di spedizione e di ricevimento. A fronte della richiesta di integrazione da parte di questo giudice,
l'appellante ha riferito di non aver rinvenuto nel fascicolo di parte la cartolina di avviso di ricevimento né di averla potuto reperire in altro modo, chiedendo quindi autorizzarsi la rinnovazione della notificazione.
Tale istanza non può essere accolta per le ragioni già espresse all'esito dell'udienza cartolare del
26 maggio 2025.
Difatti, non essendo stato mai prodotto l'avviso di ricevimento, trova applicazione il principio consolidato della Suprema Corte per cui la prova dell'avvenuto perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo, ai fini della sua ammissibilità, deve essere data tramite la produzione dell'avviso di ricevimento entro l'udienza di discussione nel procedimento davanti alla Cassazione - e, mutatis mutandis, entro quella di precisazione delle conclusioni nel giudizio di appello -, che non può essere rinviata per consentire all'impugnante di provvedere a tale deposito, salvo che lo stesso ottenga la rimessione in termini offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all'amministrazione postale, a norma dell'art. 6, comma 1, della legge 20 novembre 1982, n. 890, un duplicato dell'avviso stesso (cfr. tra le tante, Cass. civ. sez. lav. 18.05.2025, n. 13160; Cass. ord. n.
18690/22; n. 18361/18, n. 3215/21). Siffatto orientamento presuppone che la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e l'avviso di ricevimento, prescritto dall'art. 149 c. p. c. e dalle disposizioni della legge 20 novembre 1982 n. 890, è il solo documento idoneo a dimostrare sia l'intervenuta consegna che la data di essa e l'identità e l'idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita. Ne consegue che la sua mancata produzione comporta non la mera nullità, bensì l'insussistenza della conoscibilità legale dell'atto cui tende la notificazione, della quale, perciò, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c. p. c., che attiene esclusivamente all'ipotesi (diversa) della “nullità” della notifica. Corollario processuale ne è l'inammissibilità del gravame, in quanto non può accertarsi pagina 4 di 14 l'effettiva e valida costituzione del contraddittorio quando – come nella specie – la parte convenuta nel giudizio di impugnazione non si sia costituita in giudizio, anche se risulta provata la tempestività della proposizione dell'impugnazione, salvo che la parte interessata non abbia chiesto (ed ottenuto) di essere rimessa in termini ai sensi dell'art. 184-bis c. p. c. per il deposito dell'avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivata nel richiedere all'amministrazione postale un duplicato dell'avviso stesso, secondo quanto previsto dall'art. 6, primo comma, della legge n. 890 del 1982. Cosa che nella specie non è avvenuta. Giova ribadire a questo punto che l'orientamento maggioritario di che trattasi - che esclude in tal caso un vizio di nullità della notifica, precludendo l'applicabilità sia dell'istituto della “rinnovazione” dell'atto ex art. 291 c. p. c., sia anche della “sanatoria” dell'atto nullo ex art. 156, comma 3 c. p. c. – 4 implica una difformità della notificazione dal suo modello legale non riconducibile al vizio radicale di “inesistenza” del procedimento notificatorio (siccome neppure astrattamente rientrante nel parametro legale), ma identificabile con il difettoso completamento della sequenza procedimentale (cioè con il mancato
“evento finale” della conoscenza - o della conoscibilità legale - dell'atto da parte del destinatario), essendo, nel resto, del tutto conforme alla descrizione del paradigma legale. In questa prospettiva l'accertamento dell'esistenza/inesistenza dell'evento conclusivo del procedimento notificatorio si riverbera, perciò, esclusivamente sul piano probatorio (come si desume anche dalla disposizione dell'art. 4, comma 3 legge 20.11.1982 n. 890 secondo cui l'avviso di ricevimento è “prova” della notificazione) in quanto concerne la dimostrazione di un fatto, e segnatamente che l'iter della notifica abbia realizzato lo scopo che persegue, quello cioè di portare a conoscenza del destinatario l'atto notificato. Con la conseguenza che la mancata produzione dell'avviso (cartolina A/R) non spiega alcun effetto preclusivo all'ammissibilità dell'impugnazione nel caso (non riguardante la notificazione nei confronti della
) in cui la parte cui l'atto era diretto si sia ritualmente costituita in giudizio. E ciò Controparte_3 non perché venga in questione l'effetto sanante di un vizio di validità od irregolarità della notifica (art. 156, comma 3 c. p. c.), non applicabile al caso de quo, bensì per il fatto che la costituzione in giudizio del destinatario della notifica, risolvendosi nella dimostrazione dello stesso fatto oggetto di prova, finisce per assolvere il notificante dal relativo onere probatorio, rendendo superfluo il deposito dell'avviso di ricevimento. La sanzione dell'inammissibilità del gravame per mancata produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento rimane confinata, così, alla sola ipotesi in cui la parte destinataria della notifica non si sia costituita in giudizio, atteso che solo in tal caso rimane definitivamente preclusa al giudice la possibilità di verificare la effettiva e valida costituzione del contraddittorio (tra le numerosissime si vedano in tal senso Cass. Civ. nn. 8648/2020; 8641/2019; 23793/2018; 9987/2018;
26108/2015; 98/2011; 16354/2007 – specificamente in tema di appello -; 10506/2006; 11257/2003;
Sezioni Unite nn. 429/2010 e 627/2008). pagina 5 di 14 Non si ignora il fatto che la sesta sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4791 del 23 febbraio 2021, sembra essere stata di contrario avviso rispetto ai principi sin qui illustrati, ritenendo il mancato deposito dell'avviso di ricevimento causa di nullità e non già di inesistenza della notificazione effettuata a mezzo posta, sul presupposto che l'avviso de quo costituisca prova della regolarità della notificazione, ma non elemento strutturale di essa, tale che la sua assenza rende nulla e non inesistente la notifica. Tuttavia, come evidenziato da condivisibile giurisprudenza di merito (cfr.
Corte d'Appello Reggio Calabria n. 390/2021 del 23 giugno 2021), va osservato come, anzitutto, “la divergenza di opinione sia solo apparente, posto che, secondo quanto detto sopra, anche secondo la tesi esegetica prevalente nella giurisprudenza di legittimità non di vizio radicale di “inesistenza” della notificazione (a mezzo posta) si può parlare quando manca la produzione dell'avviso di ricevimento – che anche per questo indirizzo non costituisce elemento strutturale della notifica -, ma piuttosto di difettoso completamento della sequenza del procedimento notificatorio che si riverbera esclusivamente sul piano probatorio. Diverse sono invece le conseguenze processuali che si fanno discendere dalla stessa premessa logico giuridica, ritenendo l'orientamento dominante che l'inammissibilità della impugnazione sia scongiurata, in tale ipotesi, esclusivamente dalla costituzione in giudizio del destinatario della notificazione medesima (perché rende superflua, ipso facto, la dimostrazione del completamento del procedimento notificatorio), laddove secondo la citata più recente pronuncia della sesta sezione civile l'omessa produzione dell'avviso di ricevimento determina la nullità della notifica, rinnovabile ai sensi dell'art. 291 c. p. c..”. Ora, a parte il carattere pressoché isolato di tale decisione – che non può inficiare la valenza di ius receptum dell'indirizzo contrario, assolutamente maggioritario – si ritiene che quello dell'inammissibilità dell'impugnazione costituisca, nella ipotesi di che trattasi,
l'unico effetto davvero coerente con la premessa - corretta e comune ad entrambe le tesi - secondo cui l'avviso di ricevimento nella notifica a mezzo del servizio postale rappresenti un dato probatorio (come stabilisce a chiare lettere il comma 3 dell'art. 4 della legge n. 890/1980 e succ. mod.) e non già un elemento strutturale della notificazione stessa, la cui mancanza, perciò, a rigore, non può generarne né il vizio della nullità, né quello più radicale dell'inesistenza, bensì ha l'effetto di impedire al decidente la verifica della regolare instaurazione del contraddittorio, il cui onere dimostrativo grava rigorosamente a carico della parte che introduce l'impugnazione. Il mancato tempestivo adempimento di tale onere non può che condurre all'inammissibilità della stessa, senza che il giudice adito possa esercitare alcun potere sollecitatorio (o simile), non potendosi tecnicamente parlare in questo caso di nullità, come si è detto - in presenza della quale soltanto sarebbe consentita la rinnovazione della notifica -, né ricorrendo un'ipotesi di integrazione del contraddittorio ex art. 331 c. p. c. ovvero di notifica dell'appello da effettuare ai sensi dell'art. 332 c. p. c., le sole che (insieme alla nullità della notifica) consentono, alla pagina 6 di 14 prima udienza di trattazione, un intervento correttivo del giudice dell'impugnazione ai fini della regolare costituzione del giudizio, a mente del secondo comma dell'art. 350 c. p. c..
Tanto evidenziato, ne discende che, in ossequio ai condivisibili principi affermati in materia dall'indirizzo maggioritario della Suprema Corte, va dichiarata l'inammissibilità dell'appello limitatamente alle doglianze relative alla pretesa creditoria facente capo all'ente impositore non costituitosi in giudizio ( ), e afferente alla cartella esattoriale n. 057 2007 Controparte_3
037523938, per il mancato pagamento della sanzione amministrativa elevata dalla Controparte_6 di cui al verbale per violazione del Codice della Strada n. per l'importo di euro NumeroDiCa_1
109,89.
3. Con riguardo, invece, alle altre cartelle esattoriali, n. 05720080028417706 per l'importo di euro
1907.27, e n. 05720080035883982 per l'importo di euro 2.974,33, afferenti al mancato pagamento di sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada, di cui ai verbali emessi dal CP_1
(meglio indicati nel sollecito di pagamento oggetto di opposizione), l'appello deve ritenersi
[...] ammissibile, stante la costituzione in giudizio dell'ente impositore ( , oltre che AR dell'Agente della Riscossione.
Pertanto, deve esaminarsi l'appello proposto dal sig. con riguardo all'anzidetta pretesa Pt_1 creditoria, essendo scindibile la posizione processuale dell'ente impositore e di AR
, rispetto alla diversa pretesa creditoria facente capo alla PA CP_3
non costituitasi in giudizio.
[...]
3.1. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., sollevata dal AR
Ebbene, la disciplina di cui all'art. 342 c.p.c. pone a carico dell'appellante l'onere di specificità dei motivi di gravame;
ciò in ragione della natura propria del giudizio d'appello, il quale non può considerarsi come in passato, un riesame pieno nel merito della decisione impugnata (novum iudicium), avendo invece assunto le caratteristiche di un'impugnazione a critica vincolata (revisio prioris istantiae).
Di conseguenza, l'appellante, rivestendo sempre la posizione di attore nel giudizio di appello, è tenuto a dimostrare la fondatezza dei motivi di gravame, dovendo pertanto indicare le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione (v. Cass. SU n.
3033/13 e tra le molteplici conformi Cass. n. 20836/18; nonché Cass. 27 gennaio 2011, n. 1924).
Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che il principio relativo alla specificità dei motivi di appello, di cui all'art. 342 c.p.c., postula che alle argomentazioni della sentenza impugnata vengano pagina 7 di 14 contrapposte quelle dell'appellante, volte ad inficiare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza scindibili dalle argomentazioni che la sorreggono. L'appello deve, quindi, necessariamente contenere una parte argomentativa (idonea a contrastare la motivazione della sentenza impugnata v. tra le tante Cass. n. 12280/2016). E deve, quindi, rivolgere alla sentenza impugnata «censure puntuali e precise», ovvero deve contenere la specificazione «sia pure in forma succinta, degli errores attribuiti alla sentenza di primo grado» (Cass. n. 875/2001; Cass. n.
11710/2002; Cass. n. 27727/2005; Cass. n. 1707/2009). Dunque, la formulazione dell'atto d'appello deve consentire di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame, onde consentire all'appellato e al giudice di valutare esattamente la portata dell'impugnazione.
Nel caso di specie, detti requisiti sono stati rispettati. L'appellante ha, infatti, indicato le parti della sentenza oggetto di censura (ossia nella parte in cui è stato respinto il motivo di opposizione relativo all'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa creditoria azionata), prospettando, al contempo, le proprie argomentazioni, volte a confutare le valutazioni compiute dal giudice di pace.
Ciò posto, deve escludersi che i motivi di appello abbiano, per la loro asserita genericità, precluso alla controparte di comprendere la portata dell'impugnazione, avendo difatti parte convenuta articolato puntualmente le proprie difese.
3.2. Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal AR deve premettersi che la giurisprudenza di legittimità è consolidata ed univoca nell'affermare che il difetto di legitimatio ad causam - allo stesso modo del difetto di titolarità passiva del rapporto, cfr. Cass. Sez. U. 16 febbraio 2016 n. 2951; Cass. Sez. U. 8 marzo 2022, n. 7514-, può essere rilevato anche d'ufficio in ogni grado e stato del giudizio, anche in sede di legittimità (cfr. Cass. 4 aprile 2012 n.
5375), sicché nessuna preclusione può derivare dal rilievo tardivo della carenza di legittimazione a contraddire, intervenuto solo nel giudizio di appello ad opera dell'ente impositore ( AR rimasto contumace in primo grado.
Tale eccezione va tuttavia disattesa.
Sul punto, si osserva che per giurisprudenza costante della Suprema Corte, l'agente della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali (come è noto, in proposito, la legge prevede una eccezionale scissione tra titolarità del credito e titolarità dell'azione esecutiva), e pertanto è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate del debitore. Esso è anzi l'unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare eventualmente in giudizio l'ente creditore,
pagina 8 di 14 laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del
1999 (cfr. in tal senso Cass., Sez. U, Sentenza n. 16412 del 25/07/2007, Rv. 598269; Sez. 5, Sentenza
n. 22939 del 30/10/2007, Rv. 601121; Sez. 5, Sentenza n. 476 del 11/01/2008, Rv. 601637; Sez. 5,
Sentenza n. 369 del 12/01/2009, Rv. 606177; Sez. 5, Sentenza n. 15310 del 30/06/2009, Rv. 608590;
Sez. 5, Sentenza n. 2803 del 09/02/2010, Rv. 611404; Sez. 5, Sentenza n. 13082 del 15/06/2011, Rv.
617735; Sez. 5, Sentenza n. 14032 del 27/06/2011, Rv. 617650; Sez. 6-5, Ordinanza n. 1532 del
02/02/2012, Rv. 621546; Sez. 5, Sentenza n. 16990 del 05/10/2012, Rv. 623836; Sez. 6-5, Ordinanza n.
21220 del 28/11/2012, Rv. 624480; Sez. 6-5, Ordinanza n. 10646 del 07/05/2013, Rv. 626290; Sez. 5,
Sentenza n. 9762 del 07/05/2014, Rv. 630633; Sez. 5, Sentenza n. 10477 del 14/05/2014, Rv. 630892;
Sez. 6-5, Ordinanza n. 97 del 08/01/2015, Rv. 634119; cfr. inoltre: Sez. 5, Sentenza n. 13331 del
29/05/2013; Sez. 5, Sentenza n. 12746 del 6/06/2014, Sez. 2, Sentenza n. 14125 del 11/07/2016, non massimate).
Va, dunque, evidenziato che nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, la legittimazione passiva spetta sia all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, che, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale (cfr., ex multis, Cass n. 15900, 26.6.2017).
Nello specifico, con orientamento oramai consolidato, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che “Nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale, l'interessato può agire indifferentemente nei confronti dell'ente impositore o dell'agente della riscossione;
se pertanto l'opposizione sia proposta contro ambedue, ambedue sono titolari di una legittimazione processuale concorrente” (così, Cass. Civ.
25/11/2021, n.36656; in senso conforme, tra tante, anche Cass. Civ., sez. trib., 28/04/2017, n.10528). Nell'affermare tale principio, la Suprema
Corte ha preso le mosse dall'art. 39 D. Lgs. 112/1999 che, sotto la rubrica "chiamata in causa dell'ente creditore", dispone che "il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite".
Né tale principio, a cui questo giudice intende aderire, è stato smentito dalle Sezioni Unite della Corte di legittimità n. 7514 del 08.03.2022, che è giunta ad affermare pagina 9 di 14 il principio della sussistenza della legittimazione passiva esclusiva dell'ente impositore (anche nel caso di opposizione tardiva in funzione recuperatoria) ma solo nella diversa ipotesi di riscossione dei crediti di natura previdenziale, e ciò in ragione della peculiarità della disciplina legislativa speciale costituita dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, che espressamente prevede la legittimatio ad causam del solo ente impositore, confermando per il resto (e dunque, in via generale nelle altre ipotesi di opposizione a cartella esattoriale) la sussistenza della duplice e concorrente legittimazione passiva dell'ente impositore e dell'agente della riscossione.
3.3. Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' PA
, questa è da ritenere inammissibile, non avendo l'appellata, a fronte della decisione del
[...] giudice di primo grado sul punto (che ha rigettato l'eccezione de qua), proposto specifico motivo di gravame in via incidentale. Pertanto, sul capo della sentenza, che respinge detta eccezione, non impugnato con appello incidentale, si forma il giudicato, che preclude la reiterazione dell'eccezione.
3.4. Priva di pregio è altresì la contestazione mossa da , ad PA avviso della quale l'opposizione proposta dal sig. andrebbe qualificata come opposizione Pt_1
“recuperatoria”, e non ai sensi dell'art. 615 c.p.c., con la conseguenza che la stessa avrebbe dovuto essere proposta nel termine di 30 giorni (in particolare, l'appellata ha evidenziato che “l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. non è il corretto rimedio giuridico azionabile, nel caso che qui ci Cont occupa, per far valere l'inesistenza del per omessa o non valida notifica dello stesso”, pagg.
2-3 comparsa di costituzione e risposta).
Tale censura, oltre ad essere tardiva in quanto sollevata per la prima volta in sede di gravame, è inconferente, posto che, contrariamente a quanto affermato dall'agente della riscossione, il sig.
con la spiegata opposizione, non ha in alcun modo dedotto l'omessa notifica dei verbali in Pt_1 questione al fine di contestare le sanzioni irrogategli. Il predetto ha infatti impugnato l'intimazione di pagamento n. 05720159006181467, sull'assunto dell'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria maturata successivamente alla notifica delle cartelle esattoriali. Tale doglianza è da qualificare, pertanto, come opposizione preventiva all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c..
4. Nel merito, l'appello – limitatamente all'intimazione di pagamento n. 05720159006181467, riguardante le sole cartelle n. 05720080028417706 e n. 05720080035883982, relative ai crediti per sanzioni amministrative di cui ai verbali di contestazione emessi dal – va accolto. AR
pagina 10 di 14 L'appellante ha chiesto riformarsi la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di pace non ha accolto il motivo di opposizione relativo all'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria di cui al succitato sollecito di pagamento, deducendo l'intervenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale.
L'anzidetta doglianza è meritevole di accoglimento, non trovando applicazione, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, il termine di prescrizione decennale.
Al riguardo, va osservato che la cartella (come l'ingiunzione fiscale) in quanto espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della p.a., ha natura di atto amministrativo e non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito. Se non produce effetti processuali, non si può applicare l'articolo 2953 del codice civile, in base al quale la prescrizione della sentenza è decennale a prescindere di quale sia il termine di prescrizione del diritto oggetto del giudizio.
La Suprema Corte, a S.U., con sentenza n. 23397 del 17.11.2016, ha, peraltro, chiarito che “Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo”.
È dunque evidente che il meccanismo dell'actio iudicati si verifica se e in quanto intervenga un giudicato e su esso trovi nuova giustificazione e titolo la pretesa da far valere, anche se originariamente collegata ad un diritto soggetto a prescrizione breve.
Con specifico riferimento al credito portato dalla suddette cartelle, sottese all'intimazione di pagamento opposta, va poi osservato che ai sensi dell'art. 28 l. n. 689/1981 “il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione” e che nell'ambito applicativo di tale disposizione, di pagina 11 di 14 carattere sostanziale, rientrano anche le contravvenzioni stradali in forza delle quali sono state emesse le cartelle.
Ciò evidenziato, con riguardo alla cartella di pagamento n. 05720080028417706, notificata l'1.10.2008 (come desumibile dal dettaglio del debito e non contestato), questa si riferisce a violazioni del Codice della Strada commesse nell'anno 2004. Pertanto, dalla notificazione della cartella esattoriale
(l'1.10.2008) alla data di notificazione del sollecito di pagamento (20 maggio 2015, data questa incontestata), e dunque al momento della proposizione dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., non risulta intervenuto alcun valido atto interruttivo del termine di prescrizione quinquennale. Difatti, quanto dedotto genericamente dal in ordine al fatto che il termine prescrizionale “è stato AR interrotto in conseguenza della presentazione delle domande di rateizzazione delle citate cartelle” (cfr. pag. 4 comparsa di costituzione) e che “successivamente, in seguito alla notifica delle cartelle sono stati notificati al Sig. ulteriori atti esecutivi” (v. pag. 5), non trova alcun riscontro probatorio, non Pt_1 potendosi tali circostanze, peraltro genericamente allegate, ritenersi provate sulla base del solo estratto di ruolo in atti (docc. 4, 5, 6 comparsa di costituzione e risposta).
Analoghe conclusioni devono trarsi con riguardo al credito portato nella cartella esattoriale n.
05720080035883982, notificata il 9 gennaio 2009, afferente a sanzioni per violazione del codice della strada risalenti all'anno 2005, facenti capo al AR
Parimenti, dalla notifica della suddetta cartella (9 gennaio 2009) al momento della notifica del sollecito di pagamento nel 2015, non risulta documentato alcun atto interruttivo della prescrizione quinquennale.
Alla luce delle anzidette considerazioni, l'appello va accolto limitatamente alla pretesa creditoria facente capo al e azionata dall'agente della riscossione con la notifica delle cartelle AR nn. 05720080028417706 e 05720080035883982.
4. Con riguardo alle spese di lite del primo grado di giudizio, considerata la parziale inammissibilità dell'appello, non è possibile pronunciarsi sul relativo capo limitatamente alla posizione processuale della . Occorre pertanto limitare la relativa statuizione solo al rapporto Controparte_3 processuale intercorrente tra l'opponente e e il Controparte_8 AR
Pertanto, ferma restando la dichiarazione di compensazione effettuata dal Giudice di Pace con riguardo all'opponente e alla , le spese di lite seguono la soccombenza con riguardo al Controparte_3 rapporto processuale tra le altre parti del giudizio, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, ratione temporis vigente, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale effettivamente svolta (con omissione della fase istruttoria non tenutasi).
pagina 12 di 14 Con riguardo alle spese di lite del presente giudizio, nulla deve disporsi con riferimento alla
, in quanto non costituitasi in giudizio. Controparte_3
Con riguardo invece alla posizione processuale dell'appellante e degli appellati costituiti (
[...]
e queste vanno liquidate in applicazione dei parametri di PA AR cui al D.M. 55/2014 tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta (con omissione della fase istruttoria).
Inoltre, in materia di spese processuali, la condanna di più parti soccombenti al pagamento in solido può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria, con la conseguenza che la condanna in solido è consentita anche quando i vari soccombenti abbiano proposto domanda di valore notevolmente diverso, purché accomunate dall'interesse al riconoscimento di un fatto costitutivo comune, rispetto al quale vi sia stata convergenza di questioni di fatto e di diritto (cfr. Cassazione civile sez. III, 08/01/2025, n.369).
Nel caso di specie, considerata la comunanza di interessi tra le parti appellate, come emergente dal tenore delle rispettive difese (volte a contestare l'unico motivo di doglianza sollevato dall'appellante sulla base di motivazioni sostanzialmente analoghe), le stesse vanno condannate in solido al pagamento delle spese di lite nei confronti del sig. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in grado di appello definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara parzialmente inammissibile l'appello limitatamente alla pretesa creditoria della CP_3
di cui alla cartella esattoriale n. 05720070037523938;
[...]
2) accoglie l'appello con riguardo al credito fatto valere dal di cui alle cartelle AR esattoriali nn. 05720080028417706 e 05720080035883982, e, di conseguenza, accoglie l'opposizione ex art. 615 c.p.c. proposta da Parte_1
3) condanna il e , in solido, al pagamento delle AR PA spese di primo grado in favore di da distrarre in favore del difensore dichiaratosi Parte_1 antistatario, che liquida in euro 870,00 per compensi oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed euro 125,00 per esborsi, confermando la statuizione in punto di compensazione delle spese di lite con riguardo ai rapporti tra l'opponente e la;
Controparte_3
pagina 13 di 14 4) nulla dispone per le spese di lite con riguardo alla , non costituitasi in giudizio, e Controparte_3 condanna il e al pagamento, in solido, delle spese AR PA di lite in favore di , da distrarre in favore del difensore dichiaratosi antistatario, che Parte_1 liquida in euro 1701,00 per compensi ed euro per 174,00 per esborsi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..
Così deciso in Cassino, il 9 settembre 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Di Giorno
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