Art. 4.
L'assegnazione al servizio tecnico di artiglieria dei capitani e dei maggiori frequentatori dei corsi di cui agli articoli precedenti e' effettuata nell'ordine di precedenza dei corsi e fra i frequentatori del medesimo corso nell'ordine di classificazione nella graduatoria.
In ogni caso non possono essere superati i limiti numerici previsti per i vari gradi del predetto servizio tecnico dall' art. 1 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45 .
L'assegnazione al servizio tecnico di artiglieria dei capitani e dei maggiori frequentatori dei corsi di cui agli articoli precedenti e' effettuata nell'ordine di precedenza dei corsi e fra i frequentatori del medesimo corso nell'ordine di classificazione nella graduatoria.
In ogni caso non possono essere superati i limiti numerici previsti per i vari gradi del predetto servizio tecnico dall' art. 1 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45 .