Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 17/02/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
in persona dei magistrati:
Dr. Nicoletta Orlandi - Presidente rel.
Dr. Carla Ciofani - Consigliera
Avv. Giancarlo Penzavalli - Consigliere ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 67 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
, con sede legale in Roma, in persona Parte_1 del legale rappresentante pro-tempore e Parte_2 [...]
con sede in Roma, in persona del legale Parte_3 rappresentante pro-tempore , rappresentate e Parte_2 difese dall'Avv. Marco Napoleoni come da procura allegata all'atto di citazione in appello
- appellanti
E
, con sede in Tocco da Casauria COroparte_1
(PE) in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Di Blasio e CP_1
- appellata
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 931 del
Tribunale Ordinario di Pescara pubblicata in data 21/06/2022 in materia di appalto
Conclusioni dell'appellante
“In via principale e nel merito: previa, se del caso, estromissione della COroparte_2
Voglia l'Ill.ma Corte adita accogliere il presente gravame, per tutti i motivi indicati nell'atto di appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 931/2022 resa in data 21 giugno
2022 dal Tribunale di Pescara, nella persona del GOT dott.ssa
Paola Mariani, nel giudizio iscritto al RGN. 4272/2018, non notificata, accertato e dichiarato quanto in premessa, per
l'effetto ritenere non dovute le somme ingiunte, dichiarare nullo e dunque revocare il decreto ingiuntivo opposto poiché infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di lite
e compensi professionali del doppio grado di lite.”
Conclusioni dell'appellata
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adìta, disattesa ogni contraria, istanza, richiesta, deduzione ed eccezione,
1. Rigettare l'appello in via principale proposto dalle
[...]
e , poiché destituito di Parte_4 Pt_3 Pt_3 qualsivoglia fondamento sia in punto di fatto che di diritto per tutte le ragioni esposte nella presente comparsa.
2. Il tutto con integrale vittoria di spese, diritti ed onorari di lite dei due gradi di giudizio.”
Fatti di causa e ragioni della decisione
1. Con sentenza n. 931 pubblicata il giorno 21/06/2022 il
Tribunale Ordinario di Pescara rigettava l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo Parte_1 provvisoriamente esecutivo n. 1006/2018 con cui era stato intimato all'opponente di pagare a COroparte_1 la somma di euro 42.285,20 a titolo di corrispettivo per
[...] lavorazioni e forniture pubblicitarie risultanti da cinque fatture al netto di una nota di credito di € 1.220,00, confermava il predetto decreto ingiuntivo decurtandolo di 1.000,00 euro, riconosciute dall'opposta come non dovute, e condannava l'opponente alla refusione delle spese di lite alla controparte.
1.1. Il Tribunale esponeva che l'opponente aveva eccepito la carenza di legittimazione attiva della società opposta riguardo al credito oggetto della fattura n. 1/001 del 9/1/2015 dell'importo di € 23.379,00, emessa dall'impresa individuale
ViGi Grafiche di LI Gianluca, l'erroneo conteggio dell'importo oggetto del decreto ingiuntivo, eccedente di €
1.098,00 la somma algebrica degli importi indicati nelle singole fatture e nella nota di credito, nonché l'inadempimento della convenuta per la mancata esecuzione dei lavori a regola d'arte.
1.2. Il Tribunale riferiva che si era costituita in giudizio l'opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
1.3. Il Tribunale riteneva infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dall'opponente, rilevando che il sig. aveva conferito la propria azienda COroparte_1 nella società in accomandita, come risultava dall'atto notarile di costituzione della società in data 16/02/2015, per cui tutte le posizioni attive e passive facenti capo all'impresa individuale erano confluite in CP_3 . Il Tribunale rilevava inoltre che i lavori e il
[...] materiale impiegato dalla società opposta erano stati oggetto di dichiarazioni di conformità sottoscritte dal responsabile e capo area della società opponente, come confermato dai testi escussi;
che l'opponente non aveva neppure allegato una consulenza di parte che desse conto dei vizi lamentati;
che dalle dichiarazioni rese del teste risultava che il installato Testimone_1 CP_4 presso il centro commerciale di Fidene della società opponente, cui si riferivano le lavorazioni oggetto di causa, era stato realizzata da terzi con dimensioni superiori ai metri quadrati consentiti in base al regolamento comunale e che pertanto la sospensione dei lavori da parte dei Vigili del Fuoco per l'abusiva realizzazione non dipendeva dalla società opposta.
2. Con atto di citazione notificato il giorno 23/01/2023
Parte_5 società che risultava avere incorporato la debitrice ingiunta, proponevano appello avverso la sentenza sopra indicata sulla base di sei motivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
2.1. Si costituiva in giudizio COroparte_1
chiedendo il rigetto del gravame.
[...]
2.2. Con memoria depositata il 29/3/2024 le appellanti depositavano la sentenza n. 460/2023 del Tribunale Ordinario di
Roma, Ufficio del Giudice del Registro delle Imprese, che aveva disposto la cancellazione dell'iscrizione eseguita in data
1/8/2022 relativa alla cessazione e relativa cancellazione dal
Registro delle Imprese di , essendo Parte_1 stata tale iscrizione erroneamente eseguita nella pendenza della clausola sospensiva della fusione in fusione Parte_3 poi revocata. rilevava pertanto di non essere mai Parte_1 cessata e di essere l'unica parte legittimata attivamente nel presente giudizio di gravame. 2.3. L'udienza di precisazione delle conclusioni del
4/6/2024 veniva svolta in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e nelle memorie depositate ai sensi della norma citata le parti si riportavano ai rispettivi atti introduttivi.
2.4. Con ordinanza in data 6/6/2024 la causa veniva quindi trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. Con il primo motivo di appello lamenta Parte_1 che il giudice di primo grado aveva errato nel decurtare dall'importo ingiunto soli 1.000,00 euro mentre dalla somma
CO algebrica degli importi indicati nelle fatture azionate da e della nota di credito risultava la differenza di euro 1.098,00, come riconosciuto dall'opposta.
3.1. Rileva inoltre che il giudice avrebbe dovuto comunque revocare il decreto ingiuntivo, avendone modificato l'importo.
3.2. Il motivo è fondato.
3.2.1. La stessa V&G ha ammesso di avere richiesto l'emissione del decreto ingiuntivo per un importo eccedente il credito vantato di euro 1.098,00 e non già di soli 1.000,00 euro, come indicato nella sentenza, inoltre il decreto ingiuntivo deve essere revocato ove nel giudizio di opposizione emerga l'erroneità della somma ingiunta (vedi Cass. n. 11345 del 1990).
4. Con il secondo motivo di appello lamenta Parte_1 che il giudice di primo grado aveva rigettato l'opposizione motivando unicamente in ordine al credito oggetto della fattura n. 1/001 del 9/1/2015 e non aveva esaminato le contestazioni riferite alle altre fatture, aventi ad oggetto lavori diversi.
4.1. In ordine alla fattura n. 1/001 del 9/1/2015 dell'importo di € 23.790,00, relativa ai lavori seguiti sul totem nel punto vendita di Fidene, l'appellante deduce che il giudice di primo grado aveva errato ritenendo non provati i vizi lamentati e attribuendo valore decisivo alla “dichiarazione di conformità” rilasciata dal suo capoarea, giacché nell'e-mail del
5/05/2017 e nell'e-mail del 17/04/2018 V&G aveva espressamente riconosciuto l'esistenza di problematiche e vizi nelle sue forniture ed il fatto che l'estetica del totem non era soddisfacente per la committente.
5. Con il terzo motivo di appello lamenta Parte_1
l'erronea valutazione da parte del giudice di primo grado delle prove testimoniali.
5.1. L'appellante argomenta che il giudice di prime cure non aveva tenuto conto che il teste Testimone_2 sottoscrittore delle attestazioni di conformità, era privo di poteri di rappresentanza e di competenze tecniche tali da poter asseverare la regolarità dei lavori, come riconosciuto da lui stesso e confermato dai testi e . Testimone_3 Testimone_4
5.1.1. Deduce pertanto che la dichiarazione di conformità era priva di efficacia probatoria e faceva riferimento, nel suo insieme, alla consegna del materiale e non alla funzionalità o correttezza del montaggio in base al progetto che comunque non era a disposizione del sig. ma solo dell'ufficio Tes_2 tecnico.
6. Con il quarto motivo di appello lamenta Parte_1 che il giudice di primo grado aveva errato nel ritenere attendibile la testimonianza del teste non Testimone_1 avendo considerato che i suoi legami di parentela con il legale rappresentante della società opposta (essendo il fratello del sig. ed era sua controparte in un altro COroparte_1 procedimento pendente dinanzi a questa Corte.
7. Con il quinto motivo di gravame l'appellante lamenta che il giudice di primo grado aveva errato nel ritenere che delle autorizzazioni amministrative per l'istallazione del totem del punto vendita di Fidene non dovesse occuparsi la società appellata.
7.1. Evidenzia che nella proposta d'ordine 103/2014 era chiaramente indicato che per il nuovo punto vendita di CP_5
si impegnava a modificare la struttura già realizzata da
[...] terzi attraverso “taglio struttura in ferro esistente e modifiche strutturali con rinforzi” e che nell'e-mail del
CO 20/6/2016 (cfr.doc.6 del fascicolo dell'appellata) aveva riconosciuto la propria esclusiva responsabilità in ordine al rilascio dell'autorizzazione per il totem.
CO 7.2. L'appellante deduce che , nell'impegnarsi a realizzare l'insegna modificando la preesistente, realizzata da terzi, era tenuta a fornire un prodotto idoneo all'utilizzo, tale da poter conseguire le indispensabili autorizzazioni amministrative, ed aveva completamente disatteso tale impegno, sicché il suo inadempimento giustificava la risoluzione contrattuale, ai sensi dell'art. 1453 c.c., con conseguente rigetto della domanda di pagamento della fattura del 9/1/2015 dell'importo di € 23.790,00.
8. Con il sesto motivo di appello lamenta la Parte_1 nullità della sentenza per difetto di motivazione, in quanto il giudice di primo grado non aveva motivato l'accoglimento della domanda di condanna al pagamento delle altre fatture poste da base dell'ingiunzione, n. 12 del 31/1/2018 di € 15.8689,20, n.
19 del 12/2/2018 di € 854,00, n. 43 del 13/4/2018 di € 1.037,00,
e n. 45 del 20/4/2018 di € 1.220,00.
8.1. L'appellante argomenta che le fatture n. 12 del
31/1/2018, n. 43 del 13/4/2018 e n. 45 del 20/4/2018 erano state illegittimamente emesse a fronte di interventi effettuati in garanzia dalla opposta, finalizzati all'eliminazione dei vizi ed alla corretta realizzazione di lavori commissionati in precedenza, per i quali pertanto nulla era dovuto, e che la fattura n. 19 del 12/2/2018, relativa alla realizzazione di un prototipo della nuova insegna del centro commerciale, era stata emessa in difetto di un ordinativo da parte sua.
CO 8.2. L'appellante evidenzia che aveva riconosciuto le problematiche derivanti della mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori commissionatile, si era attivata per eliminare i vizi ed aveva emesso le fatture in esame a seguito della rottura dei rapporti tra le parti, pretendendo il pagamento di lavori la cui liquidazione risultava sospesa per la mancata realizzazione a regola d'arte.
8.3. deduce che riguardo a tali interventi Parte_1 non vi era stato un preventivo scambio di offerta e di accettazione, come risultava anche dalle dichiarazioni del teste
CO
, e che il corrispettivo richiesto da risulta Testimone_1 arbitrariamente determinato al di fuori di ogni accordo, parametro e prezziario, quantificato unilateralmente dal fornitore.
9. I motivi esposti possono essere trattati congiuntamente, stante la loro connessione.
CO 9.1. Il decreto ingiuntivo richiesto da è stato emesso sulla base di cinque fatture: la n. 1/001 del 9/1/2015, dell'importo di euro 23.790,00, avente ad oggetto lavori eseguiti dall'impresa ViGi Grafiche nel 2014 COroparte_1 sul totem già esistente nel punto vendita di Fidene dell'odierna appellante, consistenti nella realizzazione di insegne luminose su tre lati e del relativo impianto elettrico, verniciatura, taglio struttura in ferro e modifiche strutturali con rinforzi;
la fattura n. 12 del 31/1/2018 dell'importo € 15.8689,20, avente ad oggetto lavori eseguiti nello stesso mese di gennaio del 2018 di sostituzione delle pellicole adesive nel predetto punto vendita con pellicole di nuovi colori, la verniciatura di tutti gli infissi in blu e la sostituzione in blu delle scritte pubblicitarie esistenti;
la fattura n. 19 del 12/2/2018 dell'importo di € 854,00, relativa, come detto, alla realizzazione di un modellino della nuova insegna luminosa per il punto vendita di Fidene;
la fattura n. 43 del 13/4/2018 dell'importo di € 1.037,00, avente ad oggetto la rettifica dell'insegna luminosa esistente con verniciatura e nuova pellicola;
la fattura n. 45 del 20/4/2018 dell'importo di €
1.220,00, relativa ad intervento tecnico sul totem.
CO 9.2. Quanto ai lavori indicati nella prima fattura, ha prodotto in primo grado la dichiarazione di conformità a regola d'arte rilasciatale nel marzo del 2015 per tutti i lavori eseguiti “(Totem, Insegne luminose, Cartellonistica interna/esterne pellicole adesive), ivi compreso il montaggio del loro personale” sottoscritta dal sig. Testimone_2 capoarea di responsabile del punto vendita di Parte_1
Fidene, in cui si attesta che “Il materiale utilizzato e fornito da è corrispondente a quanto ordinato e richiesto, CP_1 nelle caratteristiche e qualità del materiale stesso”.
9.2.1. Il sig. , teste comune alle parti, escusso Tes_2 all'udienza del 21/01/2020, ha confermato la sottoscrizione del predetto documento;
il teste di parte opposta sig. Tes_1 ha inoltre precisato che era prassi che “qualche mese
[...] dopo aver effettuato i lavori, si facesse un sopralluogo con il
Capo area, nello specifico con per Testimone_2 controllare i lavori effettuati, con sottoscrizione della dichiarazione che i lavori erano stati fatti a regola d'arte”; il teste di parte opposta sig. , all'epoca dei fatti Tes_5
CO dipendente di , ha riferito: che “il direttore del punto vendita ed il capo area, che mi ricordo fosse , Testimone_2 ci firmava questi documenti elencati e veniva fuori a supervisionare i lavori svolti. Io stesso ero presente al momento della sottoscrizione dei documenti”. Il teste di parte opponente sig. ha confermato che il sig. era Testimone_4 Tes_2 direttore commerciale del punto vendita di Fidene e firmava la presenza delle ditte in azienda. Quanto poi all'asserzione del predetto teste, secondo cui l'esecuzione dei lavori a regola d'arte avrebbe dovuto essere attestata dall'ufficio tecnico, va osservato che l'eventuale violazione da parte del direttore commerciale della ripartizione interna delle competenze del punto vendita mediante l'accettazione dell'opera senza preventiva consultazione dell'ufficio tecnico costituisce una circostanza che non può essere opposta alla società appaltatrice e non priva di valore la dichiarazione di conformità.
9.2.2. Dallo scambio di e-mail del 16/10/2014 e del
20/10/2014 fra il sig. e l'ufficio tecnico di Testimone_1 risulta che spettava a quest'ultima società Parte_1 occuparsi delle pratiche autorizzative per i lavori del totem eseguiti nel 2014: in particolare nell'e-mail in data 16/10/2014 il sig. risponde al sig. , il quale Testimone_4 Tes_1 comunicava di avere richiesto un parere ad un architetto sulla fattibilità dei lavori, “Aspetta che la pratica la Tes_1 facciamo fare al geometra ” CP_6
In una successiva e-mail in data 22/10/2015 inviata dall'ufficio tecnico di al sig. si legge: Parte_1 Testimone_1
“Buon pomeriggio , stiamo aggiornando la pratica e ci Tes_1 servirebbe il timbro della ditta costruttrice/istallatrice.
Senza i timbri non possiamo presentare la pratica al municipio.
Quando passi in sede se cortesemente potresti passare in ufficio così noi protocolliamo la pratica.”
9.2.3. Nell'e-mail in data 20/6/2016, contrariamente a quanto dedotto da , non vi è un riconoscimento da Parte_1 parte dell'appellata di vizi dei lavori eseguiti nel 2014, giacché il sig. dichiara: “A non piace il Testimone_1 Tes_3
Totem come è venuto dal punto di vista estetico e di impatto”, aggiunge che per modificare il totem era necessario montare insegne più grandi, che l'ufficio tecnico di gli Parte_1 aveva comunicato che il totem non era stato regolarizzato per quanto riguardava le autorizzazioni presso il Municipio e afferma di essere disposto a curare di persona la pratica per la regolarizzazione del totem, assumendosi il costo del professionista, e ad effettuare le modifiche sulle insegne senza costi aggiuntivi per . Parte_1
In una successiva e-mail del 5/5/2017, quindi circa due anni e mezzo dopo la realizzazione dei lavori del 2014, il sig. Tes_1
scrive all'ufficio tecnico di che a Fidene
[...] Parte_1 oltre ai lavori da fare sulle vetrine c'era anche “il Totem che funziona parzialmente su tutti e tre i lati”. Stante il tempo decorso dall'ultimazione dei lavori indicati nella fattura n.
1/001 del 9/1/2015, manca la prova che tale parziale non funzionamento dipendesse dalla cattiva esecuzione dei lavori del
2014, tenuto anche conto che l'appellante non ha dedotto nulla in ordine alle cause ed alla manifestazione di tale inconveniente.
9.2.4. Quanto all'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali rese dal sig. va osservato che Testimone_1 dalla corrispondenza sopra riportata emerge che egli aveva un ruolo decisionale sia in ViGi Grafiche, impresa individuale che aveva eseguito i lavori nel 2014, sia in CP_1
La sua incapacità di testimoniare ai sensi dell'art. 246 c.p.c. non è stata tuttavia tempestivamente eccepita da Parte_1
e non può essere pertanto valutata in questa sede.
Va peraltro evidenziato che il predetto teste si è limitato a confermare il contenuto dei documenti in atti e sotto tale profilo le sue dichiarazioni appaiono attendibili.
9.3. Infondate risultano le censure dell'appellante anche in riferimento alla fattura n. 12 del 31/1/2018. CO 9.3.1. ha prodotto in riferimento ai lavori indicati in tale fattura la Dichiarazione di conformità per lavori eseguiti
a regola d'arte sottoscritta nel gennaio del 2018 dal capoarea sig. , nella quale si dà atto che il materiale fornito Tes_2 era conforme a quanto “ordinato”.
9.3.2. Come già esposto, tale fattura si riferisce a verniciatura e variazione cromatica degli infissi, delle scritte pubblicitarie e delle vetrine, lavori quindi che non riguardano il totem e le insegne luminose, oggetto dello scambio di corrispondenza indicato al punto 9.2.3.
CO 9.3.4. Quanto poi ai prezzi praticati da , essi sono conformi agli importi unitari indicati nell'offerta del
27/10/2014, accettata da e risultano pertanto Parte_1 congrui ai sensi degli art. 1474 e 1657 c.c., corrispondendo ai prezzi usualmente praticati fra le parti.
9.4. Sono invece fondate le doglianze dell'appellante in ordine alle altre tre fatture.
9.4.1. Le fatture n. 43 del 13/4/2018 e n. 45 del 20/4/2018 hanno ad oggetto i lavori di sistemazione delle insegne e del totem che il sig. spendendo il nome di ViGi Testimone_1
Grafiche, si era impegnato a realizzare a carico della società appellata. CO 9.4.2. non ha contestato l'attività svolta dal sig. per suo conto e l'ha indicato come testimone Testimone_1 proprio in relazione ai lavori eseguiti nel punto vendita di
Fidene ed agli accordi intercorsi fra le parti. Ne consegue che l'impegno da lui assunto deve ritenersi vincolante per la società non essendo a ciò necessaria la prova del ruolo formalmente rivestito nella compagine sociale e risultando dagli atti sopra citati che le trattative con furono da lui Parte_1 condotte in prima persona in luogo del fratello avendo CP_1 egli agito quale amministratore di fatto prima dell'impresa ViGi Grafiche e poi della come peraltro si evince anche CP_1 dalla ditta e dalle ragione sociale, ove compaiono le iniziali di entrambi i fratelli . Tes_1
9.4.3. Per quanto attiene alla fattura n. 19 del 12/2/2018, avente ad oggetto il prototipo della nuova insegna, corretta risulta la deduzione di secondo la quale non vi Parte_1
CO è alcuna prova che l'appellante avesse commissionato a tale modellino come opera autonoma rispetto al rifacimento dell'insegna, in ordine alla cui effettiva realizzazione nulla
è stato dedotto dalle parti. Va poi ribadito quanto rilevato al
CO punto 9.4.1. in ordine all'impegno assunto da di provvedere a sue spese alla modifica delle insegne.
10. Sulla base di quanto esposto, in parziale accoglimento dell'appello, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e va condannata al pagamento in favore Parte_1 dell'appellata della somma di euro 38.259,20 (23.790,00 +
15.689,20 – l'importo della nota di credito), con interessi al tasso legale decorrenti dalla data della domanda monitoria.
11. Tenuto conto della parziale riduzione del credito CO azionato da appare equo compensare nella misura di un quinto
CO le spese del giudizio fra e Parte_1 condannando l'appellante a rifondere alla controparte la residua quota di quattro quinti, liquidati per il primo grado secondo valori prossimi ai minimi per le cause di valore compreso fra
26.000,01 e 52.000,00 euro, secondo quanto disposto dal
Tribunale senza alcuna contestazione sul punto, e per il presente grado di appello secondo i parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, per lo scaglione sopra indicato, esclusi i compensi per la fase di trattazione, che non si è svolta.
CO 11.1. Non avendo svolto alcuna attività difensiva ulteriore in relazione alla costituzione di Parte_3 appare equo compensare integralmente le spese del presente grado di giudizio fra le parti da ultimo indicate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, in riforma della sentenza impugnata ed in parziale accoglimento dell'appello, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 1006/2018 emesso dal Tribunale
Ordinario di Pescara;
2) condanna a pagare a Parte_1 [...]
la somma di euro 38.259,20, con interessi COroparte_1 al tasso legale decorrenti dal 18/7/2018 e sino al saldo;
3) compensa nella misura di un quinto le spese di lite fra e Parte_1 CP_1 COroparte_1
[...
e condanna a rifondere Parte_1 all'appellata la residua quota di quattro quinti, che liquida per il primo grado nell'importo di euro 3.200,00 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, e per il presente grado di appello nell'importo di euro 5.556,80 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%;
4) compensa integralmente le spese del presente grado fra
[...]
unipersonale e l'appellata. Parte_3
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 6/2/2025
La Presidente est.
dr. Nicoletta Orlandi