TRIB
Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 17/02/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, sezione unica civile, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giuliana Santa Trotta Presidente dott. Maurizio Ferrara Giudice rel./est. dott. Riccardo Sabato Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 408 R.G. dell'anno 2024 promossa da:
, C.F. , nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Borgo San Giovanni (Lodi) alla via Giovanni Falcone 34, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Vincenzo Antonio Cozza ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in PO al Corso Vittorio Emanuele 1
E
C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_2 C.F._2 alla via Stabile Giuseppe n. 11, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Vincenzo
Antonio Cozza ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in PO al Corso Vittorio
Emanuele 1 ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Lagonegro.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio su domanda congiunta (art. 473 bis 51
c.p.c.).
Conclusioni delle parti: come da atti e verbale di udienza del 28.01.2025; il P.M. in data 06.05.2024 nulla ha opposto.
pagina 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 473 bis .51 c.p.c., depositato il 22.04.2024, i ricorrenti hanno premesso di aver contratto matrimonio concordatario il 26.12.1991 in PO (SA), in regime di separazione legale dei beni, dal quale è nata la figlia il 7.07.2003 a PO (SA); che con il Persona_1 tempo venendo meno l'affectio maritalis, i coniugi hanno deciso di addivenire a separazione consensuale (R.G. 1000/2014), omologata in data 2.12.2014 dal Tribunale di Lagonegro;
che in seguito all'omologa i coniugi sono sempre vissuti separati, pertanto non vi è alcuna possibilità di riconciliazione o ripresa della convivenza;
che i coniugi non hanno né beni, né somme in comune e che la loro unica figlia, convivente con la madre e divenuta maggiorenne, ha un proprio lavoro così da essere economicamente autosufficiente.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di: dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 26 dicembre 1991 nel Comune di
PO (Sa) e ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PO di effettuare le annotazioni conseguenti alle seguenti condizioni: “a) Disporre l'affido condiviso della figlia Persona_1
che potrà scegliere liberamente con quale dei genitori vivere laddove non residenti altrove;
b)
Modificare le condizioni economiche previste in sede di separazione dei coniugi disponendo che nulla sia dovuto dal sig. nei confronti della figlia per le ragioni in premessa.” Per_1
All'udienza di comparizione del 28.01.2025, il procuratore delle parti, ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso in relazione alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio e alla revoca del mantenimento a carico del padre per la figlia.
Alla medesima udienza la causa è stata riservata in decisione.
Il PM in data 06.05.2024 nulla ha opposto.
3. La domanda proposta dalle parti è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata con decreto di omologazione della separazione consensuale del Tribunale di
Lagonegro del 02.12.2014 all'esito del giudizio di separazione consensuale, iscritto al n. 1000/2014 R.G., previa comparizione dei coniugi dinnanzi al Presidente del Tribunale in data
16.10.2014.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da alcuno.
pagina 2 di 4 Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970
n. 898, così come modificata dall'art. 1 della citata legge n. 55/2015, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
4. Le parti, dalla cui unione è nata una figlia, (7.07.2003) hanno concordato le Persona_1 seguenti condizioni: “a) Disporre l'affido condiviso della figlia che potrà Persona_1
scegliere liberamente con quale dei genitori vivere laddove non residenti altrove;
b) Modificare le condizioni economiche previste in sede di separazione dei coniugi disponendo che nulla sia dovuto dal sig. nei confronti della figlia per le ragioni in premessa.” Per_1
All'udienza del 28.01.2025, preso atto del deposito telematico del ricorso sottoscritto dalle parti il
Giudice relatore ha rimesso la causa in decisione.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti il Tribunale osserva che la figlia delle parti, Per_1 nata il [...] è maggiorenne, motivo per il quale nulla va disposto in merito all'affido. Inoltre dal momento che la ragazza, come dichiarato congiuntamente dai ricorrenti, è anche economicamente autosufficiente, nulla va disposto in ordine al suo mantenimento, con revoca del mantenimento posto a carico del padre in sede di separazione. Parte_2
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
5. Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
➢ pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
PO (Sa) il 26.12.1991 tra nato a [...] il [...] e Parte_2 Pt_1
nata a [...] il [...];
[...]
➢ omologa le condizioni necessarie come in parte motiva riportate;
➢ ordina al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni ai sensi dell'art. 5 della L. 898/70 e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396 (atto n. 1, Parte 2, Serie
A, reg. atti matrimonio anno 1991);
pagina 3 di 4 ➢ nulla per le spese.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati Identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi
l'identità di minori o delle parti ai sensi dell'art. 52, comma 5, d. Igs. n. 196 del 2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 17.02.2025
Il Giudice rel. est.
Il Presidente dott. Maurizio Ferrara
dott.ssa Giuliana Santa Trotta
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
pagina 4 di 4