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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/11/2025, n. 3831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3831 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. 4644/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, I SEZ. CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. RO VE, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4644/2022 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza del 10/07/2025
con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 28.10.2025
TRA
(c.f.: ), (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(c.f.: ), tutti elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso lo C.F._4
studio dell'Avv. CAPUTO GIUSEPPE (c.f.: ) dal quale sono C.F._5
rappresentati e difesi in virtù di procura a in calce dell'atto di citazione
ATTORI
E
(c.f.: ), (c.f.: Controparte_1 C.F._6 Parte_5
), (c.f.: ), tutti C.F._7 Parte_6 C.F._8
pagi na 1 di 8 elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'Avv. MANGAZZO FRANCESCO (c.f.:
) e dell'Avv. AUSILI ANASTASIA ( dai quali C.F._9 C.F._10
sono rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente n virtu' di procura in calce della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
Oggetto: Occupazione senza titolo di immobile.
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da verbale dell'udienza del 10/07/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza è redatta secondo quanto disposto dall'art. 132 c.p.c. e dall'art. 118 disp.
att. c.p.c., mediante una concisa esposizione del fatto e dei motivi di diritto della decisione,
con indicazione delle sole circostanze collegate alle ragioni poste da questo giudicante a fondamento della decisione, espunto ogni altro aspetto, ritenuto a tal fine non essenziale. Si
rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza, per quanto di seguito non è
riportato. Fatto questo breve preambolo, si esamina quanto segue.
1. Con ricorso ex art 702 cpc i ricorrenti sigg.ri , , Parte_2 Parte_4 Parte_3
(germani in rappresentanza della madre deceduta SI.ra ) in uno alla Persona_1
ricorrente sig.ra premettevano a) di essere comproprietari Parte_1
dell'immobile sito in CA (Na) alla via Atellana 140 ovvero abitazione al piano terra identificato al foglio 21 particella 125, sub 8, come da visura catastale rilasciata dall'Agenzia
delle Entrate;
b) L'immobile proviene da atto di successione della sig.ra Persona_2
, deceduta il 25/06/2019; c) dalla morte della sig.ra i suesposti ricorrenti
[...] Per_2
sono divenuti pieni comproprietari del detto appartamento rispettivamente la sig.ra poiché figlia, i sig.ri , e nipoti ed in Parte_1 Parte_2 Pt_4 Pt_3
rappresentanza della premorta madre sig.ra . d) L'appartamento de quo è Persona_1
pagi na 2 di 8 stato occupato sine titulo dai sigg.ri e nonché dalla sig.ra Controparte_1 Parte_5
i quali non avevano e tuttora non hanno alcun diritto a perpetrare la Parte_7
occupazione e nulla hanno pagato né pagano ad alcun titolo ai proprietari;
e) agli stessi è
stato intimato formalmente senza alcun esito di rilasciare l'immobile. Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano fissarsi con decreto l'udienza di comparizione dinnanzi al Tribunale di
Napoli Nord, affinché' il Giudice designato accertasse e dichiarasse che i suesposti sigg.ri
, e occupano sine titulo l'immobile sito in Controparte_1 Parte_5 Parte_7
CA (Na), alla Via Atellana 140 al foglio 21 particella 125, sub 8 ; per l'effetto condannasse gli stessi all'immediato rilascio dell'immobile in favore dei ricorrenti, con vittoria di spese e compensi, con attribuzione.
2. Il Giudice designato, dott.ssa La Monica, fissava con decreto del 14.6.2022 l'udienza del
16.11.2022 per la comparizione delle parti;
i resistenti si costituivano in giudizio con comparsa depositata il 4.11.2022 , nella quale in eccepivano: in via pregiudiziale, la inammissibilità del rito semplificato ex art 702 cpc per le imprescindibili esigenze istruttorie connesse all'accertamento della vicenda oggetto del giudizio, con conseguente richiesta di mutamento di rito;
nel merito, l'esistenza di un contratto di locazione stipulato oralmente con la de cuius
sig.ra per un canone mensile di € 300,00, e con impegno del locatore Persona_2
a registrare il contratto all'Agenzia delle Entrate;
nonostante tale accordo, il locatore
[...]
prima, e successivamente la di lei figlia , non Persona_2 Parte_1
provvedevano a tale registrazione, con corresponsione del canone brevi manu e senza il rilascio di alcuna ricevuta;
che i convenuti hanno sempre provveduto al pagamento di tutte le spese relative all'immobile locate, come il pagamento delle utenze e i diversi interventi di manutenzione dell'immobile; che il nucleo familiare risiede in Via Atellana 140 fin CP_1
dal 2005, come da certificato di residenza storica, sono titolari di contratti di fornitura di energia elettrica ed hanno sempre versato le imposte TA.RI
pagi na 3 di 8 Tanto premesso, previo il necessario mutamento di rito, chiedevano accertarsi e dichiararsi che i resistenti occupano l'immobile in base ad un rapporto locatizio esistente, invitando i ricorrenti a regolarizzare il contratto di locazione con relativa sottoscrizione e registrazione presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente, esonerando i resistenti da qualsiasi responsabilità in merito alla mancata registrazione pregressa.
3. In data 17.01.2023 il Giudice disponeva il mutamento di rito, concedendo i termini di cui all'art 183 cpc, fissando l'udienza del 16.6.2023; in tale udienza veniva eccepita la improcedibilità della domanda per omesso esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ed il Giudice assegnava alle parti giorni 15 per la presentazione della relativa domanda, rinviando la causa all'udienza del 22.12.2023.
4. All'udienza del 8.01.2024, dinnanzi al nuovo Giudice designato, dott.ssa Antonella Paone,
venivano richiesti i termini di cui all'art 183, 6° comma cpc;
il Giudice con ordinanza del
29.04.2024 ammetteva la prova orale e rinviava per l'escussione all'udienza del 3.12.2024,
successivamente espletata in data 24.02.2025 dinnanzi al nuovo Giudice designato, dott
RO VE, ove le parti, all'esito della prova, chiedevano rinviarsi per la precisazione delle conclusioni;
il Giudice con ordinanza del 10.07.2025, lette le note depositate dalle parti,
riservava la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art 190 cpc.
* * * *
Rileva il Tribunale preliminarmente che l'azione proposta dall'odierno attore va qualificata in termini di azione reale di rivendicazione, avendo lo stesso agito al fine di veder dichiarata l'abusività dell'occupazione da parte dell'odierna convenuta dell'immobile per cui è causa, di sua proprietà. Occorre, infatti, evidenziare che la domanda con cui l'attore chiede di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile da parte del convenuto, che ivi si trovi in via di mero fatto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene,
senza ricollegare la propria pretesa all'esistenza di un negozio giuridico, che abbia giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa e la medesima convenuta, pagi na 4 di 8 non dà luogo ad un'azione personale di restituzione e deve qualificarsi come azione di rivendicazione;
né può ritenersi che detta domanda sia qualificabile come azione di restituzione, in quanto tendente ad ottenere un risarcimento in forma specifica della situazione possessoria esistente in capo all'attore prima del verificarsi dell'abusiva occupazione, non potendo il rimedio ripristinatorio ex art. 2958 c.c. surrogare, al di fuori dei limiti in cui il possesso è tutelato dal nostro ordinamento , un azione di spoglio oramai impraticabile (cfr. da ultimo Cass. Civ., sez. II, 14 gennaio 2013, n. 705). Invero, il proprietario che intenda conseguire il possesso della cosa sottrattagli contro la sua volontà (nella specie,
per occupazione abusiva) deve esperire l'azione reale di rivendicazione e non già quella personale di restituzione, che, diversamente dalla prima, presuppone l'avvenuta consegna in base ad un titolo ed il successivo venir meno di quest'ultimo per qualsiasi causa. È noto,
infatti, che l'azione di rivendicazione e quella di restituzione hanno natura distinta. La prima ha carattere reale, si fonda sul diritto di proprietà di un bene, del quale l'attore assume di essere titolare e di non avere la disponibilità, ed è esperibile contro chiunque in fatto possiede o detiene il bene al fine di ottenere l'accertamento del diritto di proprietà sul bene stesso e di riacquisirne il possesso. La seconda ha, invece, natura personale, si fonda sulla deduzione della insussistenza o del sopravvenuto venir meno di un titolo di detenzione del bene da parte di chi attualmente lo detiene per averlo ricevuto dall'attore o dal suo dante causa, ed è
rivolta, previo accertamento dell'insussistenza del titolo, ad ottenere la riconsegna del bene.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 7305 del 2014, a composizione del contrasto delineatosi nell'ambito delle sezioni semplici, hanno chiarito definitivamente la differenza che esiste tra l'azione di rivendica e l'azione di restituzione dell'immobile e delle conseguenze in punto di onere probatorio: l'azione di rivendicazione è
quella "con cui l'attore chiede di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pagi na 5 di 8 pretesa all'esistenza di un negozio giuridico, che abbia giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa e la medesima convenuta". L'azione personale di restituzione è volta ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è
stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario.
Nel caso di specie, la domanda principale, essendo finalizzata ad ottenere la consegna dell'immobile da chi dispone di fatto del bene nell'assenza di titolo sul presupposto della proprietà in capo all'attore, è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio
diabolica. In ragione di tale qualificazione, operata sulla scorta della prospettazione attorea, la prima verifica da effettuare riguarda, pertanto, l'avvenuto assolvimento della probatio
diabolica, il cui onere incombe su chi agisce in rivendica.
Al riguardo, passando ad esaminare la domanda di rilascio, osserva il Tribunale che tutte le allegazioni e deduzioni degli attori consentono di ritenere la domanda meritevole di accoglimento. Invero, gli attori hanno documentalmente dimostrato di essere legittimi proprietari dell'immobile de quo, avendo prodotto la nota di trascrizione dell'atto di compravendita per Notaio del 18 gennaio 1961 – rep. n. 2254 trascritto in favore della de cuius
dante causa degli odierni attori;
titolo che ne cristallizza la Persona_3
titolarità del bene in capo agli stessi per un periodo ultraventennale, in mancanza di contestazione alcuna. Rileva, quindi, il giudicante che nel caso di specie si versa nell'azione,
giuridicamente regolata, dall'art. 948 c.c., quindi, sottoposta all'onere della probatio diabolica proprio di tale tipo di domanda. Va tuttavia considerato che, sotto il profilo dell'onere della prova del diritto dominicale, il rigore della così detta "probatio diabolica", che fa carico all'attore in rivendicazione e che comporta l'onere di provare l'asserita proprietà del bene risalendo pagi na 6 di 8 anche attraverso i propri danti causa, sino ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento della usucapione, si attenua nel caso in cui il convenuto non contesti specificamente la originaria appartenenza del bene rivendicato al dante causa, nel senso che, in tale ipotesi, il rivendicante non ha l'onere di provare il diritto dei suoi autori sino ad un acquisto a titolo originario, ma solo che il bene medesimo abbia formato oggetto del proprio titolo di acquisto (v. sul punto Cass. civ. sez. II, 30/3/2006, n. 7529; Cass. civ. sez. II,
22/9/2010, n. 20037).
Osserva, pertanto, il Giudicante che, alla luce delle risultanze istruttorie, confortate dalla documentazione prodotta, non vi è dubbio alcuno sulla titolarità della proprietà in capo agli attori;
così come non vi è dubbio alcuno che i convenuti occupino l'immobile oggetto di giudizio senza alcun titolo, fin dal 2005, come da certificato di residenza storica. L'esistenza di un titolo abilitante addotto dai convenuti, ovvero il contratto di locazione orale, non è
risultata provata ne' per tabulas, ne' per testi;
non vi è prova scritta del contratto ne' di ricevute di pagamento del canone e l'unico teste escusso all'udienza del 24/02/2025, avv.
[...]
, nulla ha saputo riferire in merito all'accordo orale di locazione che la de cuius Tes_1
avrebbe stipulato con i convenuti e , Persona_2 Controparte_1 Parte_5
ne' di eventuali pagamenti;
non risulta pertanto provato alcun titolo sulla scorta del quale i convenuti occupano l'immobile. Va rammentato che per le locazioni abitative, ai sensi dell'art
1 comma 4 Legge 431/1998 vige la regola generale dell'obbligo di forma scritta , con conseguente nullità formale assoluta del contratto orale;
in mancanza di contratto scritto o ricevute di pagamento del canone, la prova è ammessa solo nei limiti dell'art 2724 c.c. (
impossibilità morale o materiale di ottenere la forma scritta, o principio di prova per iscritto).
Nel caso di specie l'occupante non ha alcun diritto locatizio ed è pertanto tenuto a rilasciare l'immobile, avendo la dante causa degli attori, contestato la Persona_2
permanenza abusiva fin dal gennaio 2019, come da missiva esibita dagli stessi convenuti.
pagi na 7 di 8 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in assenza di nota spese di parte,
come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n°55 (come modificato dal DM
37/18), in relazione all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito rapportata anche al tenore delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando,
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
I. Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al rilascio immediato, in favore di
(c.f.: ), (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f.: ), , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
dell'immobile sito in CA (Na) alla via Atellana 140, ovvero abitazione al piano terra identificato al foglio 21 particella 125, sub 8, libero e vuoto da persone e cose;
II. NN (c.f.: ), (c.f.: Controparte_1 C.F._6 Parte_5
), (c.f.: ), in solido tra loro, C.F._7 Parte_6 C.F._8
al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 2.906,06 per compensi ed € 300,00 per spese, oltre IVA, CPA ed accessori se dovuti nella misura di legge , il tutto in favore del difensore costituito, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa, 04/11//2025
LA GIUDICE
RO VE
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Gop Avv. Elvira Lama
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
pagi na 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, I SEZ. CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. RO VE, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4644/2022 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza del 10/07/2025
con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 28.10.2025
TRA
(c.f.: ), (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(c.f.: ), tutti elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso lo C.F._4
studio dell'Avv. CAPUTO GIUSEPPE (c.f.: ) dal quale sono C.F._5
rappresentati e difesi in virtù di procura a in calce dell'atto di citazione
ATTORI
E
(c.f.: ), (c.f.: Controparte_1 C.F._6 Parte_5
), (c.f.: ), tutti C.F._7 Parte_6 C.F._8
pagi na 1 di 8 elettivamente domiciliato in presso lo studio dell'Avv. MANGAZZO FRANCESCO (c.f.:
) e dell'Avv. AUSILI ANASTASIA ( dai quali C.F._9 C.F._10
sono rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente n virtu' di procura in calce della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
Oggetto: Occupazione senza titolo di immobile.
Conclusioni: Come in atti, come segue e come da verbale dell'udienza del 10/07/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza è redatta secondo quanto disposto dall'art. 132 c.p.c. e dall'art. 118 disp.
att. c.p.c., mediante una concisa esposizione del fatto e dei motivi di diritto della decisione,
con indicazione delle sole circostanze collegate alle ragioni poste da questo giudicante a fondamento della decisione, espunto ogni altro aspetto, ritenuto a tal fine non essenziale. Si
rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza, per quanto di seguito non è
riportato. Fatto questo breve preambolo, si esamina quanto segue.
1. Con ricorso ex art 702 cpc i ricorrenti sigg.ri , , Parte_2 Parte_4 Parte_3
(germani in rappresentanza della madre deceduta SI.ra ) in uno alla Persona_1
ricorrente sig.ra premettevano a) di essere comproprietari Parte_1
dell'immobile sito in CA (Na) alla via Atellana 140 ovvero abitazione al piano terra identificato al foglio 21 particella 125, sub 8, come da visura catastale rilasciata dall'Agenzia
delle Entrate;
b) L'immobile proviene da atto di successione della sig.ra Persona_2
, deceduta il 25/06/2019; c) dalla morte della sig.ra i suesposti ricorrenti
[...] Per_2
sono divenuti pieni comproprietari del detto appartamento rispettivamente la sig.ra poiché figlia, i sig.ri , e nipoti ed in Parte_1 Parte_2 Pt_4 Pt_3
rappresentanza della premorta madre sig.ra . d) L'appartamento de quo è Persona_1
pagi na 2 di 8 stato occupato sine titulo dai sigg.ri e nonché dalla sig.ra Controparte_1 Parte_5
i quali non avevano e tuttora non hanno alcun diritto a perpetrare la Parte_7
occupazione e nulla hanno pagato né pagano ad alcun titolo ai proprietari;
e) agli stessi è
stato intimato formalmente senza alcun esito di rilasciare l'immobile. Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano fissarsi con decreto l'udienza di comparizione dinnanzi al Tribunale di
Napoli Nord, affinché' il Giudice designato accertasse e dichiarasse che i suesposti sigg.ri
, e occupano sine titulo l'immobile sito in Controparte_1 Parte_5 Parte_7
CA (Na), alla Via Atellana 140 al foglio 21 particella 125, sub 8 ; per l'effetto condannasse gli stessi all'immediato rilascio dell'immobile in favore dei ricorrenti, con vittoria di spese e compensi, con attribuzione.
2. Il Giudice designato, dott.ssa La Monica, fissava con decreto del 14.6.2022 l'udienza del
16.11.2022 per la comparizione delle parti;
i resistenti si costituivano in giudizio con comparsa depositata il 4.11.2022 , nella quale in eccepivano: in via pregiudiziale, la inammissibilità del rito semplificato ex art 702 cpc per le imprescindibili esigenze istruttorie connesse all'accertamento della vicenda oggetto del giudizio, con conseguente richiesta di mutamento di rito;
nel merito, l'esistenza di un contratto di locazione stipulato oralmente con la de cuius
sig.ra per un canone mensile di € 300,00, e con impegno del locatore Persona_2
a registrare il contratto all'Agenzia delle Entrate;
nonostante tale accordo, il locatore
[...]
prima, e successivamente la di lei figlia , non Persona_2 Parte_1
provvedevano a tale registrazione, con corresponsione del canone brevi manu e senza il rilascio di alcuna ricevuta;
che i convenuti hanno sempre provveduto al pagamento di tutte le spese relative all'immobile locate, come il pagamento delle utenze e i diversi interventi di manutenzione dell'immobile; che il nucleo familiare risiede in Via Atellana 140 fin CP_1
dal 2005, come da certificato di residenza storica, sono titolari di contratti di fornitura di energia elettrica ed hanno sempre versato le imposte TA.RI
pagi na 3 di 8 Tanto premesso, previo il necessario mutamento di rito, chiedevano accertarsi e dichiararsi che i resistenti occupano l'immobile in base ad un rapporto locatizio esistente, invitando i ricorrenti a regolarizzare il contratto di locazione con relativa sottoscrizione e registrazione presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente, esonerando i resistenti da qualsiasi responsabilità in merito alla mancata registrazione pregressa.
3. In data 17.01.2023 il Giudice disponeva il mutamento di rito, concedendo i termini di cui all'art 183 cpc, fissando l'udienza del 16.6.2023; in tale udienza veniva eccepita la improcedibilità della domanda per omesso esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ed il Giudice assegnava alle parti giorni 15 per la presentazione della relativa domanda, rinviando la causa all'udienza del 22.12.2023.
4. All'udienza del 8.01.2024, dinnanzi al nuovo Giudice designato, dott.ssa Antonella Paone,
venivano richiesti i termini di cui all'art 183, 6° comma cpc;
il Giudice con ordinanza del
29.04.2024 ammetteva la prova orale e rinviava per l'escussione all'udienza del 3.12.2024,
successivamente espletata in data 24.02.2025 dinnanzi al nuovo Giudice designato, dott
RO VE, ove le parti, all'esito della prova, chiedevano rinviarsi per la precisazione delle conclusioni;
il Giudice con ordinanza del 10.07.2025, lette le note depositate dalle parti,
riservava la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art 190 cpc.
* * * *
Rileva il Tribunale preliminarmente che l'azione proposta dall'odierno attore va qualificata in termini di azione reale di rivendicazione, avendo lo stesso agito al fine di veder dichiarata l'abusività dell'occupazione da parte dell'odierna convenuta dell'immobile per cui è causa, di sua proprietà. Occorre, infatti, evidenziare che la domanda con cui l'attore chiede di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile da parte del convenuto, che ivi si trovi in via di mero fatto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene,
senza ricollegare la propria pretesa all'esistenza di un negozio giuridico, che abbia giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa e la medesima convenuta, pagi na 4 di 8 non dà luogo ad un'azione personale di restituzione e deve qualificarsi come azione di rivendicazione;
né può ritenersi che detta domanda sia qualificabile come azione di restituzione, in quanto tendente ad ottenere un risarcimento in forma specifica della situazione possessoria esistente in capo all'attore prima del verificarsi dell'abusiva occupazione, non potendo il rimedio ripristinatorio ex art. 2958 c.c. surrogare, al di fuori dei limiti in cui il possesso è tutelato dal nostro ordinamento , un azione di spoglio oramai impraticabile (cfr. da ultimo Cass. Civ., sez. II, 14 gennaio 2013, n. 705). Invero, il proprietario che intenda conseguire il possesso della cosa sottrattagli contro la sua volontà (nella specie,
per occupazione abusiva) deve esperire l'azione reale di rivendicazione e non già quella personale di restituzione, che, diversamente dalla prima, presuppone l'avvenuta consegna in base ad un titolo ed il successivo venir meno di quest'ultimo per qualsiasi causa. È noto,
infatti, che l'azione di rivendicazione e quella di restituzione hanno natura distinta. La prima ha carattere reale, si fonda sul diritto di proprietà di un bene, del quale l'attore assume di essere titolare e di non avere la disponibilità, ed è esperibile contro chiunque in fatto possiede o detiene il bene al fine di ottenere l'accertamento del diritto di proprietà sul bene stesso e di riacquisirne il possesso. La seconda ha, invece, natura personale, si fonda sulla deduzione della insussistenza o del sopravvenuto venir meno di un titolo di detenzione del bene da parte di chi attualmente lo detiene per averlo ricevuto dall'attore o dal suo dante causa, ed è
rivolta, previo accertamento dell'insussistenza del titolo, ad ottenere la riconsegna del bene.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 7305 del 2014, a composizione del contrasto delineatosi nell'ambito delle sezioni semplici, hanno chiarito definitivamente la differenza che esiste tra l'azione di rivendica e l'azione di restituzione dell'immobile e delle conseguenze in punto di onere probatorio: l'azione di rivendicazione è
quella "con cui l'attore chiede di dichiarare abusiva ed illegittima l'occupazione di un immobile di sua proprietà da parte del convenuto, con conseguente condanna dello stesso al rilascio del bene ed al risarcimento dei danni da essa derivanti, senza ricollegare la propria pagi na 5 di 8 pretesa all'esistenza di un negozio giuridico, che abbia giustificato la consegna della cosa e la relazione di fatto sussistente tra questa e la medesima convenuta". L'azione personale di restituzione è volta ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è
stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario.
Nel caso di specie, la domanda principale, essendo finalizzata ad ottenere la consegna dell'immobile da chi dispone di fatto del bene nell'assenza di titolo sul presupposto della proprietà in capo all'attore, è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio
diabolica. In ragione di tale qualificazione, operata sulla scorta della prospettazione attorea, la prima verifica da effettuare riguarda, pertanto, l'avvenuto assolvimento della probatio
diabolica, il cui onere incombe su chi agisce in rivendica.
Al riguardo, passando ad esaminare la domanda di rilascio, osserva il Tribunale che tutte le allegazioni e deduzioni degli attori consentono di ritenere la domanda meritevole di accoglimento. Invero, gli attori hanno documentalmente dimostrato di essere legittimi proprietari dell'immobile de quo, avendo prodotto la nota di trascrizione dell'atto di compravendita per Notaio del 18 gennaio 1961 – rep. n. 2254 trascritto in favore della de cuius
dante causa degli odierni attori;
titolo che ne cristallizza la Persona_3
titolarità del bene in capo agli stessi per un periodo ultraventennale, in mancanza di contestazione alcuna. Rileva, quindi, il giudicante che nel caso di specie si versa nell'azione,
giuridicamente regolata, dall'art. 948 c.c., quindi, sottoposta all'onere della probatio diabolica proprio di tale tipo di domanda. Va tuttavia considerato che, sotto il profilo dell'onere della prova del diritto dominicale, il rigore della così detta "probatio diabolica", che fa carico all'attore in rivendicazione e che comporta l'onere di provare l'asserita proprietà del bene risalendo pagi na 6 di 8 anche attraverso i propri danti causa, sino ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento della usucapione, si attenua nel caso in cui il convenuto non contesti specificamente la originaria appartenenza del bene rivendicato al dante causa, nel senso che, in tale ipotesi, il rivendicante non ha l'onere di provare il diritto dei suoi autori sino ad un acquisto a titolo originario, ma solo che il bene medesimo abbia formato oggetto del proprio titolo di acquisto (v. sul punto Cass. civ. sez. II, 30/3/2006, n. 7529; Cass. civ. sez. II,
22/9/2010, n. 20037).
Osserva, pertanto, il Giudicante che, alla luce delle risultanze istruttorie, confortate dalla documentazione prodotta, non vi è dubbio alcuno sulla titolarità della proprietà in capo agli attori;
così come non vi è dubbio alcuno che i convenuti occupino l'immobile oggetto di giudizio senza alcun titolo, fin dal 2005, come da certificato di residenza storica. L'esistenza di un titolo abilitante addotto dai convenuti, ovvero il contratto di locazione orale, non è
risultata provata ne' per tabulas, ne' per testi;
non vi è prova scritta del contratto ne' di ricevute di pagamento del canone e l'unico teste escusso all'udienza del 24/02/2025, avv.
[...]
, nulla ha saputo riferire in merito all'accordo orale di locazione che la de cuius Tes_1
avrebbe stipulato con i convenuti e , Persona_2 Controparte_1 Parte_5
ne' di eventuali pagamenti;
non risulta pertanto provato alcun titolo sulla scorta del quale i convenuti occupano l'immobile. Va rammentato che per le locazioni abitative, ai sensi dell'art
1 comma 4 Legge 431/1998 vige la regola generale dell'obbligo di forma scritta , con conseguente nullità formale assoluta del contratto orale;
in mancanza di contratto scritto o ricevute di pagamento del canone, la prova è ammessa solo nei limiti dell'art 2724 c.c. (
impossibilità morale o materiale di ottenere la forma scritta, o principio di prova per iscritto).
Nel caso di specie l'occupante non ha alcun diritto locatizio ed è pertanto tenuto a rilasciare l'immobile, avendo la dante causa degli attori, contestato la Persona_2
permanenza abusiva fin dal gennaio 2019, come da missiva esibita dagli stessi convenuti.
pagi na 7 di 8 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in assenza di nota spese di parte,
come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n°55 (come modificato dal DM
37/18), in relazione all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito rapportata anche al tenore delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando,
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
I. Accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al rilascio immediato, in favore di
(c.f.: ), (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f.: ), , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
dell'immobile sito in CA (Na) alla via Atellana 140, ovvero abitazione al piano terra identificato al foglio 21 particella 125, sub 8, libero e vuoto da persone e cose;
II. NN (c.f.: ), (c.f.: Controparte_1 C.F._6 Parte_5
), (c.f.: ), in solido tra loro, C.F._7 Parte_6 C.F._8
al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 2.906,06 per compensi ed € 300,00 per spese, oltre IVA, CPA ed accessori se dovuti nella misura di legge , il tutto in favore del difensore costituito, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Aversa, 04/11//2025
LA GIUDICE
RO VE
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Gop Avv. Elvira Lama
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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