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Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 02/08/2025, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Giorgia Marcatajo, a seguito della trattazione scritta del procedimento ex art 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive di udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n° 1614/2022 R.G.L., promossa
DA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti IO AN e Parte_1
AL IC ed elettivamente domiciliata presso ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Monreale (PA) in Via Roma n.
48, giusta procura in atti;
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio - ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c. – dalla dott. Renzo CAVADI funzionario del , Controparte_1 Controparte_2
, ivi domiciliato
[...] Controparte_3
in via San Lorenzo n° 312/g; CP_3 , in persona del Controparte_1
pro tempore–- CP_4 Controparte_5
, in persona del Direttore Generale pro tempore,
[...] [...]
, rappresentate e difese, ai Controparte_6
sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dal Funzionario dell' Controparte_7
di , Dario Lo Guarro ed elettivamente domiciliato presso l' CP_6 [...]
di , via Caduti del Lavoro, 3; Controparte_6 CP_6
- resistente -
OGGETTO: ricostruzione carriera- differenze retributive
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01.06.2022, la parte ricorrente indicata in epigrafe, avendo premesso: di appartenere al ruolo degli assistenti amministrativi, area professionale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola e di aver prestato servizio a tempo determinato, a partire dall'a.s.
2006/2007 e sino all'a.s. 2015/2016, per anni 6, mesi 5 e giorni 20 nelle istituzioni scolastiche statali;
di essere stata assunta a tempo indeterminato dal 1° settembre 2016; che con decreto del dirigente scolastico nr. 81 del 19.16.2016, le era stata riconosciuta l'anzianità complessiva non di ruolo di anni 5, mesi
7 e giorni 22 (più mesi 9 e giorni 28 ai soli fini economici); conveniva in giudizio il chiedendo di “accertare Controparte_1
e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio pre-ruolo reso presso le scuole statali calcolato in anni 6 mesi 5 e giorni 20; - in relazione alla domanda relativa all'applicazione della clausola di salvaguardia prevista dall'accordo sindacale del 4 agosto 2011 -accertare e dichiarare il diritto del ricorrente
a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del
19 luglio 2011 in favore dei soli lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre del 2010, con conseguente riconoscimento del diritto a percepire, con assegno ad personam,
l'aumento retributivo relativo al passaggio dal gradone contrattuale “0-
2” al gradone contrattuale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”; - PER l'effetto, condannare il ministero dell'istruzione a pagare, in favore del ricorrente, la somma di € 1.794,50
o la diversa somma, maggiore o minore, dovuta a titolo di differenze retributive così come quantificate al punto 4 dei motivi in diritto del ricorso
e calcolate con il prospetto analitico allegato, oltre ad interessi legali, dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo ex art. 429 del c.p.c. ovvero a titolo di maggior danno ex art. 1224 del c.c. Con vittoria di spese
e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”. (cfr. conclusioni del ricorso).
Regolarmente instaurato il contradditorio, si costituiva in giudizio l'amministrazione resistente eccependo, in via preliminare,
l'intervenuta decadenza ex art. 32 L. n. 183/2010 e/o art. 6 della legge
15 luglio 1966, n. 604, la prescrizione del diritto fatto valere in giudizio e deducendo nel merito l'infondatezza della domanda.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del
23.04.2025 per il deposito di note.
*** ** ***
In via preliminare, non merita accoglimento l'eccezione di decadenza ex art. 32 L. 183/10 considerato che non viene qui in discussione la legittimità dei contratti a termine. *** ** ***
Nel merito, il ricorso va accolto nei limiti che seguono.
La parte ricorrente censura l'illegittimità del decreto di ricostruzione della carriera adottato dall'amministrazione convenuta, per non aver riconosciuto integralmente l'anzianità maturata in forza del servizio espletato a tempo determinato prima dell'immissione in ruolo, bensì soltanto in misura parziale - e cioè per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonchè ai soli fini economici per il rimanente terzo - come previsto dall'art. 485 D.lgs.
n. 297/1994 espressamente per i docenti e, in forza dell'art. 4, comma
13, D.P.R. n. 399 del 1988 (poi ripreso nei successivi CCNL) pure per il personale ATA.
Lamenta la parte ricorrente che la mancata piena valorizzazione del servizio pre-ruolo, a fini giuridici ed economici, si pone in contrasto con la clausola 4 (“Principio di non discriminazione”) dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che dispone al comma 1: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”, e al comma 4: “I criteri per periodi di anzianità relativi
a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi per le lavoratrici ed i lavoratori a tempo determinato e per quelli a tempo indeterminato, salvo laddove motivi obiettivi giustifichino la differenza di durata dei periodi stessi”.
La clausola 4 dell'Accordo quadro è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
In particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha
l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del;
Persona_1
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del
Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa
C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo
e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55
e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi)”.
In altri termini, la disparità di trattamento sotto il profilo retributivo fra personale precario e personale di ruolo potrebbe ritenersi giustificata, ai sensi della Direttiva 1999/70/CE, soltanto ove fosse dimostrata l'esistenza di “ragioni oggettive”, che tuttavia, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, devono essere strettamente attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione e non possono consistere nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro, nel fatto che il datore di lavoro sia una Pubblica
Amministrazione, nella circostanza che il trattamento deteriore sia previsto da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo, nella sola diversità delle modalità di reclutamento.
Senonchè, tali ragioni oggettive non appaiono sussistere nel caso di specie, essendosi l'amministrazione convenuta limitata a richiamare il carattere temporaneo del servizio pre-ruolo e il fatto che il datore di lavoro sia una Pubblica Amministrazione, senza che invece emergano sostanziali diversità nelle mansioni espletate dalla parte ricorrente nel periodo precedente all'immissione in ruolo rispetto al personale di ruolo.
Deve rilevarsi che sulla questione del riconoscimento dell'anzianità maturata nei periodi di servizio pre-ruolo dai docenti che, immessi in ruolo, hanno ottenuto la ricostruzione ai sensi dell'art. 485 tu 297/94,
è intervenuta la recente sentenza della Corte di Giustizia emessa nella causa C-466/17 contro , Parte_2 Controparte_8
del 20.09.18.
In particolare, la Corte di Giustizia ha evidenziato: – al punto 47: “gli obiettivi invocati dal governo italiano consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e, dall'altro, nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale, possono essere considerati come configuranti una «ragione oggettiva», ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro, nei limiti in cui essi rispondano a una reale necessità, siano idonei a conseguire l'obiettivo perseguito e siano necessari a tale fine”;
- al punto 48: “Fatte salve le verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice di rinvio, si deve ammettere che gli obiettivi invocati dal governo italiano nel caso di specie possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità”;
- al punto 49: “Risulta infatti dalle osservazioni di tale governo che la normativa nazionale di cui al procedimento principale mira, in parte, a rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli,
a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti (…)”.
Proprio sulla scorta di tali argomentazioni, la Corte, ribadendo il potere/dovere del giudice nazionale di verificare gli elementi invocati dal governo italiano per giustificare la differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, ha concluso dichiarando che “la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi”.
Venendo al caso concreto, il principio elaborato dalla Corte – a prescindere dal fatto che è stato elaborato con riferimento alla posizione dei docenti – non appare invocabile con riferimento al personale ATA, cui appartiene l'odierno ricorrente, atteso che non appaiono sussistere quelle obiettive ragioni – consistenti, da un lato, nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale e, dall'altro, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione – che giustificano la diversità di trattamento.
Quanto al primo aspetto, nessuna discriminazione a contrario potrebbe verificarsi, in quanto non è applicabile al personale ATA la disposizione di favore di cui al combinato disposto dell'art. 489 D. Lgs. n. 297/1994
e dell'art. 11, co. 14, L. n. 124/1999 (in forza del quale le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno sono computate come annualità complete, sicché i docenti a tempo determinato sarebbero addirittura agevolati rispetto ai colleghi di ruolo, in quanto potrebbero svolgere solo 180 giorni di attività per vedersi riconosciuto un intero anno di anzianità).
Quanto al secondo aspetto, non può ritenersi che la professionalità del personale ATA a termine sia diversa da quella del personale di ruolo, atteso che il personale ATA, salvo diverse allegazioni contrarie dell'amministrazione (assenti nel caso di specie), svolge sempre le stesse mansioni indipendentemente dal termine dell'assunzione. La professionalità del personale ATA non risulta infatti influenzata
(come avviene per i docenti) dalla maggiore o minore continuità con cui le relative mansioni siano state eseguite nel corso degli anni.
Del resto la circostanza che il processo di acquisizione e consolidamento della professionalità del personale ATA sia qualitativamente diverso e diversamente influenzato dalla continuità di servizio, rispetto al personale docente, è desumibile anche da precisi indici normativi, tra i quali la diversa durata prevista per i rispettivi periodi di prova: due/quattro mesi per il personale ATA a seconda dei profili (art. 30 CCNL Scuola del 19/4/2018) ed un anno per il personale docente (cfr., in termini, Trib. Padova 20/11/2018; Trib. Roma
22/1/2019; Trib. Marsala 9/1/2019).
Non risultano pertanto sussistenti quelle ragioni oggettive che giustificano per il personale ATA assunto a tempo determinato un trattamento differenziato nel computo dell'anzianità professionale rispetto al personale assunto a tempo indeterminato, non potendo neppure tali ragioni consistere, di per sé, nella particolare modalità di reclutamento del personale, né nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro o nel fatto che il datore di lavoro è una Pubblica
Amministrazione, senza che emergano sostanziali diversità nelle mansioni espletate dalla parte ricorrente rispetto al personale di ruolo.
All'assenza delle predette ragioni obiettive consegue la non conformità al diritto euro unitario delle norme di legge e delle clausole dei contratti collettivi nazionali del comparto scuola, succedutesi nel tempo, in forza delle quali per il personale ATA stabilizzato il riconoscimento del pregresso servizio non di ruolo è solo parziale, che vanno pertanto disapplicate per contrasto con la clausola 4 della Direttiva 1999/70 CE
(cfr. sul punto sentenza del 18 ottobre 2012 nelle cause riunite da C
302/11 a C 305/11, Valenza e altri: «la clausola 4 dell'accordo quadro è incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata dai singoli nei confronti dello Stato dinanzi ad un giudice nazionale a partire dalla data di scadenza del termine concesso agli Stati membri per realizzare la trasposizione della direttiva 1999/70»).
Sulla questione si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione che, in funzione nomofilattica, ha chiarito che “In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato
(Cass. n. 31150 del 28/11/2019).
In relazione alla computabilità, ai fini del calcolo dell'anzianità complessiva dell'assunto a tempo indeterminato, anche dei rapporti a termine che si collocano temporalmente in data antecedente l'entrata in vigore della direttiva 1999/70/CE, la Suprema Corte ha poi chiarito che “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio
2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto
"ab origine" a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento;
tale principio è applicabile anche nell'ipotesi in cui il rapporto a termine sia anteriore all'entrata in vigore della direttiva perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell'Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina” (Cass. n. 15231 del
16/07/2020).
Trattasi di principi condivisibili, sui quali non v'è ragione di discostarsi e ai quali il Tribunale intende dare applicazione con riferimento alle domande formulate in ricorso.
Va pertanto dichiarato il diritto della parte ricorrente al riconoscimento per intero, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione convenuta con contratti di lavoro a tempo determinato a decorrere dall'a.s. 2006/2007 (vale a dire successivamente alla scadenza del termine di recepimento della
Direttiva 99/70/CE) fino all'immissione in ruolo e, per l'effetto, va condannato il alla ricostruzione della carriera, ai fini giuridici CP_9
ed economici, in conformità al predetto riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio pre-ruolo.
Al riguardo, va respinta l'eccezione di prescrizione decennale del diritto alla ricostruzione della carriera, atteso che l'anzianità di servizio non è uno "status" o un elemento costitutivo di uno "status" del lavoratore subordinato, nè un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità; essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi (Cass. n. 12756 del 01/09/2003; Cass. n. 10131 del
26/04/2018). Va inoltre affermato il diritto della ricorrente a percepire le differenze retributive conseguenti alla ricostruzione della carriera corretta nei termini sopra indicati, cui vanno aggiunti gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Quanto alle differenze retributive, va accolta l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata da parte resistente, sicché tali differenze retributive andranno corrisposte nei limiti del quinquennio antecedente al deposito del ricorso (01.06.2022) e quindi a decorrere dal
01.06.2017.
In ordine alla richiesta di applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 2 del C.C.N.L del 4 agosto 2011, riservata soltanto a coloro già assunti a tempo indeterminato alla data dell'1 settembre
2011, la ricorrente allega di avere prestato servizio alle dipendenze del con contratti a tempo determinato iniziati prima del 1° settembre CP_9
2011 e che già al 4 agosto 2011 aveva lavorato 1 anno.
La domanda va accolta per la ragioni espresse dalla Suprema Corte con sentenza 2924 del 2020 che qui si intendono integralmente riprodotte ai sensi dell'art. 118 delle disp. Att. c.p.c.
Va osservato infatti che il C.C.N.L. nel rimodulare le classi stipendiali, accorpando le precedenti classi 0 - 2 e 3 - 8 in un'unica fascia 0 - 8, ha previsto all'articolo 2 che:
1- Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del
1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.
2- Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del
1/9/2010, inserito nella pre-esistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire “ad personam”, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”.
Ora, la Suprema Corte, con la sentenza sopra citata, ha affermato l'applicabilità anche al caso di specie dell'art. 4 dell'Accordo quadro sul contratto a tempo determinato allegato alla direttiva
1999/70/CE, così come interpretato dalla CGUE in numerosi suoi precedenti, spiegando che “ nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (9-14) solo per il personale assunto a tempo indeterminato. Una tale disposizione, dunque, per essere conforme alla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva
1999/70/CE non può che essere considerata applicabile
(disapplicata la limitazione in essa contenuta) a tutto il personale”.
Per quanto sopra, dalla documentazione prodotta dalla ricorrente
(cfr. stato matricolare) emerge come alla data dell'1 settembre 2010 la ricorrente potesse vantare un'anzianità di servizio superiore ai 3 anni.
Per l'effetto, va affermato il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il valore retributivo della fascia stipendiale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ordinandone la distrazione in favore dei procuratori della ricorrente, il quale ha dichiarato di averle anticipate senza aver ricevuto alcun anticipo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- In parziale accoglimento del ricorso dichiara il diritto di Pt_1
al riconoscimento dell'anzianità maturata in tutti i
[...]
servizi non di ruolo prestati a decorrere dall'anno scolastico
2006/2007, con la medesima progressione professionale riconosciuta dai vari CCNL Comparto Scuola succedutisi nel tempo e vigenti ratione temporis al personale ATA di pari qualifica assunto a tempo indeterminato e, per l'effetto, condanna il CP_9
a collocare la ricorrente al livello stipendiale corrispondente a tutta l'anzianità di servizio maturata e al pagamento delle differenze retributive maturate, per effetto di tale ricostruzione, a decorrere dal 01.06.2016, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, derivanti dall'applicazione dei conseguenti incrementi stipendiali, con applicazione della clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011 in favore dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre del 2010 e con conseguente diritto a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”, oltre agli interessi legali sugli importi dei singoli crediti annualmente rivalutati dalla maturazione al saldo.
- Condanna l'amministrazione convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A. se dovuta, che distrae in favore degli avv.ti AL IC e IO AN.
Così deciso, il 02.08.2025.
IL GUDICE
Giorgia Marcatajo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Giorgia Marcatajo, a seguito della trattazione scritta del procedimento ex art 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive di udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n° 1614/2022 R.G.L., promossa
DA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti IO AN e Parte_1
AL IC ed elettivamente domiciliata presso ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Monreale (PA) in Via Roma n.
48, giusta procura in atti;
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio - ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c. – dalla dott. Renzo CAVADI funzionario del , Controparte_1 Controparte_2
, ivi domiciliato
[...] Controparte_3
in via San Lorenzo n° 312/g; CP_3 , in persona del Controparte_1
pro tempore–- CP_4 Controparte_5
, in persona del Direttore Generale pro tempore,
[...] [...]
, rappresentate e difese, ai Controparte_6
sensi dell'art. 417-bis c.p.c., dal Funzionario dell' Controparte_7
di , Dario Lo Guarro ed elettivamente domiciliato presso l' CP_6 [...]
di , via Caduti del Lavoro, 3; Controparte_6 CP_6
- resistente -
OGGETTO: ricostruzione carriera- differenze retributive
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01.06.2022, la parte ricorrente indicata in epigrafe, avendo premesso: di appartenere al ruolo degli assistenti amministrativi, area professionale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola e di aver prestato servizio a tempo determinato, a partire dall'a.s.
2006/2007 e sino all'a.s. 2015/2016, per anni 6, mesi 5 e giorni 20 nelle istituzioni scolastiche statali;
di essere stata assunta a tempo indeterminato dal 1° settembre 2016; che con decreto del dirigente scolastico nr. 81 del 19.16.2016, le era stata riconosciuta l'anzianità complessiva non di ruolo di anni 5, mesi
7 e giorni 22 (più mesi 9 e giorni 28 ai soli fini economici); conveniva in giudizio il chiedendo di “accertare Controparte_1
e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell'intero servizio pre-ruolo reso presso le scuole statali calcolato in anni 6 mesi 5 e giorni 20; - in relazione alla domanda relativa all'applicazione della clausola di salvaguardia prevista dall'accordo sindacale del 4 agosto 2011 -accertare e dichiarare il diritto del ricorrente
a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del
19 luglio 2011 in favore dei soli lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre del 2010, con conseguente riconoscimento del diritto a percepire, con assegno ad personam,
l'aumento retributivo relativo al passaggio dal gradone contrattuale “0-
2” al gradone contrattuale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”; - PER l'effetto, condannare il ministero dell'istruzione a pagare, in favore del ricorrente, la somma di € 1.794,50
o la diversa somma, maggiore o minore, dovuta a titolo di differenze retributive così come quantificate al punto 4 dei motivi in diritto del ricorso
e calcolate con il prospetto analitico allegato, oltre ad interessi legali, dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo ex art. 429 del c.p.c. ovvero a titolo di maggior danno ex art. 1224 del c.c. Con vittoria di spese
e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”. (cfr. conclusioni del ricorso).
Regolarmente instaurato il contradditorio, si costituiva in giudizio l'amministrazione resistente eccependo, in via preliminare,
l'intervenuta decadenza ex art. 32 L. n. 183/2010 e/o art. 6 della legge
15 luglio 1966, n. 604, la prescrizione del diritto fatto valere in giudizio e deducendo nel merito l'infondatezza della domanda.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del
23.04.2025 per il deposito di note.
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In via preliminare, non merita accoglimento l'eccezione di decadenza ex art. 32 L. 183/10 considerato che non viene qui in discussione la legittimità dei contratti a termine. *** ** ***
Nel merito, il ricorso va accolto nei limiti che seguono.
La parte ricorrente censura l'illegittimità del decreto di ricostruzione della carriera adottato dall'amministrazione convenuta, per non aver riconosciuto integralmente l'anzianità maturata in forza del servizio espletato a tempo determinato prima dell'immissione in ruolo, bensì soltanto in misura parziale - e cioè per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonchè ai soli fini economici per il rimanente terzo - come previsto dall'art. 485 D.lgs.
n. 297/1994 espressamente per i docenti e, in forza dell'art. 4, comma
13, D.P.R. n. 399 del 1988 (poi ripreso nei successivi CCNL) pure per il personale ATA.
Lamenta la parte ricorrente che la mancata piena valorizzazione del servizio pre-ruolo, a fini giuridici ed economici, si pone in contrasto con la clausola 4 (“Principio di non discriminazione”) dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che dispone al comma 1: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”, e al comma 4: “I criteri per periodi di anzianità relativi
a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi per le lavoratrici ed i lavoratori a tempo determinato e per quelli a tempo indeterminato, salvo laddove motivi obiettivi giustifichino la differenza di durata dei periodi stessi”.
La clausola 4 dell'Accordo quadro è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
In particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha
l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del;
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8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del
Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa
C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo
e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55
e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi)”.
In altri termini, la disparità di trattamento sotto il profilo retributivo fra personale precario e personale di ruolo potrebbe ritenersi giustificata, ai sensi della Direttiva 1999/70/CE, soltanto ove fosse dimostrata l'esistenza di “ragioni oggettive”, che tuttavia, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, devono essere strettamente attinenti alle modalità di svolgimento della prestazione e non possono consistere nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro, nel fatto che il datore di lavoro sia una Pubblica
Amministrazione, nella circostanza che il trattamento deteriore sia previsto da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo, nella sola diversità delle modalità di reclutamento.
Senonchè, tali ragioni oggettive non appaiono sussistere nel caso di specie, essendosi l'amministrazione convenuta limitata a richiamare il carattere temporaneo del servizio pre-ruolo e il fatto che il datore di lavoro sia una Pubblica Amministrazione, senza che invece emergano sostanziali diversità nelle mansioni espletate dalla parte ricorrente nel periodo precedente all'immissione in ruolo rispetto al personale di ruolo.
Deve rilevarsi che sulla questione del riconoscimento dell'anzianità maturata nei periodi di servizio pre-ruolo dai docenti che, immessi in ruolo, hanno ottenuto la ricostruzione ai sensi dell'art. 485 tu 297/94,
è intervenuta la recente sentenza della Corte di Giustizia emessa nella causa C-466/17 contro , Parte_2 Controparte_8
del 20.09.18.
In particolare, la Corte di Giustizia ha evidenziato: – al punto 47: “gli obiettivi invocati dal governo italiano consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e, dall'altro, nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale, possono essere considerati come configuranti una «ragione oggettiva», ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro, nei limiti in cui essi rispondano a una reale necessità, siano idonei a conseguire l'obiettivo perseguito e siano necessari a tale fine”;
- al punto 48: “Fatte salve le verifiche rientranti nella competenza esclusiva del giudice di rinvio, si deve ammettere che gli obiettivi invocati dal governo italiano nel caso di specie possono essere legittimamente considerati rispondenti a una reale necessità”;
- al punto 49: “Risulta infatti dalle osservazioni di tale governo che la normativa nazionale di cui al procedimento principale mira, in parte, a rispecchiare le differenze tra l'esperienza acquisita dai docenti assunti mediante concorso e quella acquisita dai docenti assunti in base ai titoli,
a motivo della diversità delle materie, delle condizioni e degli orari in cui questi ultimi devono intervenire, in particolare nell'ambito di incarichi di sostituzione di altri docenti (…)”.
Proprio sulla scorta di tali argomentazioni, la Corte, ribadendo il potere/dovere del giudice nazionale di verificare gli elementi invocati dal governo italiano per giustificare la differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, ha concluso dichiarando che “la clausola 4 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi”.
Venendo al caso concreto, il principio elaborato dalla Corte – a prescindere dal fatto che è stato elaborato con riferimento alla posizione dei docenti – non appare invocabile con riferimento al personale ATA, cui appartiene l'odierno ricorrente, atteso che non appaiono sussistere quelle obiettive ragioni – consistenti, da un lato, nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale e, dall'altro, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione – che giustificano la diversità di trattamento.
Quanto al primo aspetto, nessuna discriminazione a contrario potrebbe verificarsi, in quanto non è applicabile al personale ATA la disposizione di favore di cui al combinato disposto dell'art. 489 D. Lgs. n. 297/1994
e dell'art. 11, co. 14, L. n. 124/1999 (in forza del quale le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno sono computate come annualità complete, sicché i docenti a tempo determinato sarebbero addirittura agevolati rispetto ai colleghi di ruolo, in quanto potrebbero svolgere solo 180 giorni di attività per vedersi riconosciuto un intero anno di anzianità).
Quanto al secondo aspetto, non può ritenersi che la professionalità del personale ATA a termine sia diversa da quella del personale di ruolo, atteso che il personale ATA, salvo diverse allegazioni contrarie dell'amministrazione (assenti nel caso di specie), svolge sempre le stesse mansioni indipendentemente dal termine dell'assunzione. La professionalità del personale ATA non risulta infatti influenzata
(come avviene per i docenti) dalla maggiore o minore continuità con cui le relative mansioni siano state eseguite nel corso degli anni.
Del resto la circostanza che il processo di acquisizione e consolidamento della professionalità del personale ATA sia qualitativamente diverso e diversamente influenzato dalla continuità di servizio, rispetto al personale docente, è desumibile anche da precisi indici normativi, tra i quali la diversa durata prevista per i rispettivi periodi di prova: due/quattro mesi per il personale ATA a seconda dei profili (art. 30 CCNL Scuola del 19/4/2018) ed un anno per il personale docente (cfr., in termini, Trib. Padova 20/11/2018; Trib. Roma
22/1/2019; Trib. Marsala 9/1/2019).
Non risultano pertanto sussistenti quelle ragioni oggettive che giustificano per il personale ATA assunto a tempo determinato un trattamento differenziato nel computo dell'anzianità professionale rispetto al personale assunto a tempo indeterminato, non potendo neppure tali ragioni consistere, di per sé, nella particolare modalità di reclutamento del personale, né nel carattere temporaneo del rapporto di lavoro o nel fatto che il datore di lavoro è una Pubblica
Amministrazione, senza che emergano sostanziali diversità nelle mansioni espletate dalla parte ricorrente rispetto al personale di ruolo.
All'assenza delle predette ragioni obiettive consegue la non conformità al diritto euro unitario delle norme di legge e delle clausole dei contratti collettivi nazionali del comparto scuola, succedutesi nel tempo, in forza delle quali per il personale ATA stabilizzato il riconoscimento del pregresso servizio non di ruolo è solo parziale, che vanno pertanto disapplicate per contrasto con la clausola 4 della Direttiva 1999/70 CE
(cfr. sul punto sentenza del 18 ottobre 2012 nelle cause riunite da C
302/11 a C 305/11, Valenza e altri: «la clausola 4 dell'accordo quadro è incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata dai singoli nei confronti dello Stato dinanzi ad un giudice nazionale a partire dalla data di scadenza del termine concesso agli Stati membri per realizzare la trasposizione della direttiva 1999/70»).
Sulla questione si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione che, in funzione nomofilattica, ha chiarito che “In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale amministrativo tecnico ed ausiliario della scuola, l'art. 569 del d.lgs. n. 297 del 1994, si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui prevede che il servizio effettivo prestato, calcolato ai sensi dell'art. 570 dello stesso decreto, sia utile integralmente ai fini giuridici ed economici solo limitatamente al primo triennio, mentre per la quota residua rilevi, ai soli fini economici, nei limiti dei due terzi;
il giudice, una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva e a riconoscere a ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio effettivo prestato
(Cass. n. 31150 del 28/11/2019).
In relazione alla computabilità, ai fini del calcolo dell'anzianità complessiva dell'assunto a tempo indeterminato, anche dei rapporti a termine che si collocano temporalmente in data antecedente l'entrata in vigore della direttiva 1999/70/CE, la Suprema Corte ha poi chiarito che “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio
2001, l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato, nella medesima misura prevista per il dipendente assunto
"ab origine" a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento;
tale principio è applicabile anche nell'ipotesi in cui il rapporto a termine sia anteriore all'entrata in vigore della direttiva perché, in assenza di espressa deroga, il diritto dell'Unione si applica agli effetti futuri delle situazioni sorte nella vigenza della precedente disciplina” (Cass. n. 15231 del
16/07/2020).
Trattasi di principi condivisibili, sui quali non v'è ragione di discostarsi e ai quali il Tribunale intende dare applicazione con riferimento alle domande formulate in ricorso.
Va pertanto dichiarato il diritto della parte ricorrente al riconoscimento per intero, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio prestato alle dipendenze dell'amministrazione convenuta con contratti di lavoro a tempo determinato a decorrere dall'a.s. 2006/2007 (vale a dire successivamente alla scadenza del termine di recepimento della
Direttiva 99/70/CE) fino all'immissione in ruolo e, per l'effetto, va condannato il alla ricostruzione della carriera, ai fini giuridici CP_9
ed economici, in conformità al predetto riconoscimento integrale dell'anzianità di servizio pre-ruolo.
Al riguardo, va respinta l'eccezione di prescrizione decennale del diritto alla ricostruzione della carriera, atteso che l'anzianità di servizio non è uno "status" o un elemento costitutivo di uno "status" del lavoratore subordinato, nè un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, rappresentando piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto o agli scatti di anzianità; essa, pertanto, non può essere oggetto di atti di disposizione, traslativi o abdicativi (Cass. n. 12756 del 01/09/2003; Cass. n. 10131 del
26/04/2018). Va inoltre affermato il diritto della ricorrente a percepire le differenze retributive conseguenti alla ricostruzione della carriera corretta nei termini sopra indicati, cui vanno aggiunti gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Quanto alle differenze retributive, va accolta l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata da parte resistente, sicché tali differenze retributive andranno corrisposte nei limiti del quinquennio antecedente al deposito del ricorso (01.06.2022) e quindi a decorrere dal
01.06.2017.
In ordine alla richiesta di applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 2 del C.C.N.L del 4 agosto 2011, riservata soltanto a coloro già assunti a tempo indeterminato alla data dell'1 settembre
2011, la ricorrente allega di avere prestato servizio alle dipendenze del con contratti a tempo determinato iniziati prima del 1° settembre CP_9
2011 e che già al 4 agosto 2011 aveva lavorato 1 anno.
La domanda va accolta per la ragioni espresse dalla Suprema Corte con sentenza 2924 del 2020 che qui si intendono integralmente riprodotte ai sensi dell'art. 118 delle disp. Att. c.p.c.
Va osservato infatti che il C.C.N.L. nel rimodulare le classi stipendiali, accorpando le precedenti classi 0 - 2 e 3 - 8 in un'unica fascia 0 - 8, ha previsto all'articolo 2 che:
1- Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del
1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”, conserva “ad personam” il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva “9-14 anni”.
2- Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del
1/9/2010, inserito nella pre-esistente fascia stipendiale “0-2 anni”, conserva il diritto a percepire “ad personam”, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre-esistente fascia stipendiale “3-8 anni”.
Ora, la Suprema Corte, con la sentenza sopra citata, ha affermato l'applicabilità anche al caso di specie dell'art. 4 dell'Accordo quadro sul contratto a tempo determinato allegato alla direttiva
1999/70/CE, così come interpretato dalla CGUE in numerosi suoi precedenti, spiegando che “ nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (9-14) solo per il personale assunto a tempo indeterminato. Una tale disposizione, dunque, per essere conforme alla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva
1999/70/CE non può che essere considerata applicabile
(disapplicata la limitazione in essa contenuta) a tutto il personale”.
Per quanto sopra, dalla documentazione prodotta dalla ricorrente
(cfr. stato matricolare) emerge come alla data dell'1 settembre 2010 la ricorrente potesse vantare un'anzianità di servizio superiore ai 3 anni.
Per l'effetto, va affermato il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il valore retributivo della fascia stipendiale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ordinandone la distrazione in favore dei procuratori della ricorrente, il quale ha dichiarato di averle anticipate senza aver ricevuto alcun anticipo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- In parziale accoglimento del ricorso dichiara il diritto di Pt_1
al riconoscimento dell'anzianità maturata in tutti i
[...]
servizi non di ruolo prestati a decorrere dall'anno scolastico
2006/2007, con la medesima progressione professionale riconosciuta dai vari CCNL Comparto Scuola succedutisi nel tempo e vigenti ratione temporis al personale ATA di pari qualifica assunto a tempo indeterminato e, per l'effetto, condanna il CP_9
a collocare la ricorrente al livello stipendiale corrispondente a tutta l'anzianità di servizio maturata e al pagamento delle differenze retributive maturate, per effetto di tale ricostruzione, a decorrere dal 01.06.2016, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, derivanti dall'applicazione dei conseguenti incrementi stipendiali, con applicazione della clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011 in favore dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre del 2010 e con conseguente diritto a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni”, oltre agli interessi legali sugli importi dei singoli crediti annualmente rivalutati dalla maturazione al saldo.
- Condanna l'amministrazione convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali, C.P.A. e I.V.A. se dovuta, che distrae in favore degli avv.ti AL IC e IO AN.
Così deciso, il 02.08.2025.
IL GUDICE
Giorgia Marcatajo