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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 23/03/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4270/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Mancini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4270/2021 promossa da:
(C.F. (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. LANCETTI ERNESTINA, elettivamente C.F._2 domiciliati in 22018 PORLEZZA VIA GHIACCIAIA N 10/A
ATTORE/I contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. LURAGHI CP_1 C.F._3
RAFFAELLA, elettivamente domiciliato in 22018 PORLEZZA VIA CUCCIO N. 95
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI PARTE ATTRICE
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, così giudicare: nel merito: accertare che i terreni di proprietà degli attori, distinti ai mappali n. 3706 e n. 1092 non sono gravati da alcuna servitù di passaggio in favore degli immobili distinti ai mappali n. 1088, 1090 e 6300; conseguentemente dichiarare la illegittimità dell'utilizzo dei terreni di proprietà attorea da parte della convenuta;
rigettare le domande riconvenzionali proposte dalla convenuta, siccome infondate in fatto ed in diritto;
spese di lite rifuse. In via istruttoria: si chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale della convenuta e della prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che la foto che si rammostra (doc. 8A) raffigura il terreno ai mappali 1091 e 3706 di LA, nel luglio 2021? 2) Vero che le foto che si rammostrano (doc. 8B-E) ritraggono il fabbricato di proprietà di in LA (distinto CP_1 al mappale 6300), e circostante terreno (mappali 1088 e 1090), nel luglio 2021? 3) Vero che le foto doc. 8F-G mostrano la situazione degli immobili di cui al capitolo 2 nell'ottobre 2011? 4) Vero che le foto doc. 8H-I mostrano la situazione degli immobili di cui al capitolo 2 nel settembre 2016? 5) Vero che i terreni distinti ai mappali 3706 e 1092 degli attori erano di proprietà dei genitori e poi del fratello della convenuta 6) Vero che il sentiero indicato nella cartografia comunale è, CP_2 CP_1 da decenni, chiuso in più punti con muri e recinzioni? 7) Vero che il confine tra i mappali 1092 di proprietà e 1090 di proprietà è raffigurato nelle foto B, C e D (doc. 8 del CP_3 CP_1 fascicolo attoreo), tra lo spigolo del muro sulla sinistra e del fabbricato sulla destra? 8) Vero che il terreno di proprietà (mappale 1090) è quello raffigurato nella parte alta delle foto B, C e D CP_1
(doc. 8, fascicolo attoreo) a partire dagli spigoli dei muri? Si indicano a testi: geom. Tes_1
, in LA (Co), via Calventina;
, in LA, frazione Gnallo;
[...] Testimone_2 [...]
, in LA, via Statale 42; , in LA, via Statale. Porlezza, 10 Tes_3 Testimone_4 settembre 2024.
CONCLUSIONI PARTE CONVENUTA
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: NEL MERITO: in principalità rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto. In via riconvenzionale: accertare e dichiarare che la convenuta proprietaria in Comune di LA (CO) dei mappali CP_1 distinti al Catasto Terreni particelle 1088 e 1090 e al Catasto Fabbricati Sez. CAR, Foglio 13 particella
6300, ha acquisito per usucapione il diritto di servitù di passo pedonale e carraio a favore di tali mappali ed a peso dei mappali 3706, 1091 e 1092 di proprietà degli attori, lungo la strada ivi esistente e rappresentata sulla cartografia del P.G.T. vigente del Comune di LA in colore bianco, essendo maturato il corrispondente diritto per possesso pacifico e ultraventennale. Disporsi la trascrizione della sentenza presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari competente. Condannare inoltre gli attori a rimuovere il manufatto legnaia installato lungo il tracciato della suddetta strada, in corrispondenza del confine della loro proprietà con quella della convenuta, costituendo lo stesso ostacolo che impedisce o comunque rende difficolto il passaggio carraio della convenuta con autoveicoli e mezzi da lavoro. Senza accettare il contraddittorio in ordine a nuove o tardive domande o eccezioni di parte attrice. Con integrale rifusione di spese e compensi di causa oltre accessori di legge. In via istruttoria: ammettersi le prove orali richieste con la memoria ex art. 183 c. VI n.2 c.p.c. datata 25.10.2022 con i residui testimoni ivi indicati.
pagina 2 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e convenivano in giudizio avanti a questo Tribunale Parte_1 Parte_2 CP_1 chiedendo accertarsi che i terreni di loro proprietà con fabbricato abitativo sito in Via Provinciale n
1982 (CT e CF mappali n.3706, 1091 e 1092 siti a LA, Co) non erano gravati da alcuna servitù di passaggio a favore dei terreni e del fabbricato confinanti di proprietà convenuta (distinti ai mappali CT
e CF n.1088, 1090 e 6300).
La convenuta, costituitasi in giudizio, contestava il fondamento della domanda attorea di cui chiedeva il rigetto, domandando in riconvenzionale di dichiarare l'acquisto per usucapione ventennale della servitù di passo pedonale e carraio a carico dei mappali di proprietà attorea dei mappali 3706, 1091 e 1092, lungo la strada esistente come rappresentata sulla cartografia del P.G.T. vigente del Comune di
LA in colore bianco, con condanna degli attori a rimuovere il manufatto legnaia installato lungo il tracciato della suddetta strada, costituendo lo stesso ostacolo che impedisce o comunque rende difficoltoso il passaggio carraio della convenuta con autoveicoli e mezzi da lavoro.
Esperita l'istruttoria orale con escussione dei testi ammessi, e fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata posta in decisione.
Per motivi di ordine logico, occorre esaminare, prioritariamente all'azione negatoria servitutis proposta dagli attori, la domanda riconvenzionale di usucapione di servitù di passo pedonale e carraio formulata dalla convenuta.
Dall'esame dei testi ( e verb ud 13.9.23), dalle planimetrie depositate (tra Testimone_5 Testimone_6 cui la cartografia del P.G.T. vigente del Comune di LA) e dalle fotografie prodotte, risulta provato che:
- la convenuta e prima di lei i suoi genitori (danti causa), per accedere dalla pubblica via CP_1
(Strada Provinciale n.10) ai propri fondi da oltre 20 anni (precisamente dal 1992 in poi), transitavano sui fondi di proprietà attorea siti a LA e distinti ai mappali 3706, 1091 e 1092 per raggiungere la sua proprietà (mappali 1088, 1090 e 6300);
- sul fondo degli attori è visibile un percorso pedonale e carraio, nato all'inizio degli anni '70 come rettifica, estensione e ampliamento del vecchio sentiero consortile, che, dipartendosi dalla Strada Provinciale n.10, raggiunge il fabbricato di proprietà della convenuta (cfr anche relazione tecnica di parte redatta dal geom. doc. 3); ERona_1
- l'accesso e il transito è avvenuto a piedi, con mezzi meccanici (falciatrice, imballatrice…) o con autoveicoli (automobile, trattore) per usi agricoli (sfalcio e produzione fieno, pascolo…) o per l'utilizzo del terreno come deposito o per l'utilizzo del fabbricato come deposito e ripostiglio per le attrezzature dell'azienda agricola della famiglia CP_1
- sussistono opere visibili e permanenti destinate al passaggio poiché, come pure si vede dalle foto e dalla planimetria allegata, la strada è delimitata da muro di contenimento in sasso con prolungamento in tronchi di legno e sovrastante ringhiera in ferro.
In particolare, tra i testi escussi (verb ud 13.09.2023) di anni 80, non parente, ha Testimone_5 dichiarato: “Abito un centinaio di metri circa dai luoghi di causa sin dal 1955 quando avevo 11 anni. Non conosco gli attori….. Mi ricordo dalla strada provinciale diparte una strada carraia che giunge sino alla casa della convenuta. Mi è capitato di percorrerla per andare a fare le fascine. Mi ricordo di aver ER visto percorrere la strada sia (nonno della convenuta) poi e la ERona_2 ERona_3
(padre e madre della convenuta) e poi (fratello della convenuta) ed ora la convenuta. La ERona_5 strada era percorsa da un carretto con l'asino da per portare nella stalla il fieno;
poi quando è Per_3 arrivato e ho visto un trattore e l'auto ( aveva una Jeep e la ha una Panda) CP_2 CP_1 CP_2 CP_1
…… Ho visto anche che oltre a piedi la strada veniva utilizzata per andare con il trattore a tagliare pagina 3 di 5 l'erba e con l'auto sino all'abitazione. ….ADR: ribadisco di aver visto sempre passare la convenuta dalla strada sterrata di cui ho detto con l'auto”.
Tali circostanze sono state confermate dalla teste , di anni 69, non parente, che ha Testimone_6 riferito: “Abito a 50 metri circa dai luoghi di causa sin da quando ero bambina perché la mia famiglia era proprietaria di terreni vicino e poi nel 1979 quando sono andata a risiedere. Non conosco gli attori.
Ricordo che dalla strada provinciale diparte una strada carraia che giunge sino alla casa della convenuta. Aggiungo che anche io e la mia famiglia utilizzavamo la strada sterrata che vedo nella foto. Mi ricordo di aver visto percorrere la strada (padre della convenuta) che la ERona_3 percorreva con il carretto e l'asino e poi (fratello della convenuta) e (marito ERona_5 Pt_3 della convenuta) pure percorrevano la strada con il carretto e l'asino; percorreva la strada con il CP_2 trattore e la convenuta percorreva la strada con l'auto Panda…. Ho visto anche che oltre a piedi la strada veniva utilizzata per andare con il trattore a tagliare l'erba e con l'auto sino all'abitazione”.
Anche il teste , introdotto a prova contraria da parte attrice, ha confermato l'esistenza Testimone_7 della strada carraia che diparte dalla strada provinciale e giunge sino alla casa della convenuta. Il teste ha dichiarato che non gli è mai capitato di vedere alcuno con trattore o auto passare sulla strada. Deve però considerarsi che trattasi di persona di 50 anni, che quindi è ragionevole pensare che durante il giorno vada a lavorare e che tra l'altro ha frequentato i luoghi solo dal 2011 al 2016 come dallo stesso precisato.
Infine anche l'ulteriore teste introdotto a prova contraria dagli attori ed assunto Testimone_4 all'udienza del 11.09.2024 ha potuto riferire solo per un limitatissimo periodo di non aver visto alcuno percorre il tratto di strada per la porzione successivo alla casa sino ai terreni Infatti il Pt_1 CP_1 medesimo teste ha precisato di avere abitato l'immobile ora degli attori solo da ottobre 2011 a dicembre 2011 e poi da settembre 2014 a febbraio 2015. Anche tale teste oltretutto persona relativamente giovane (anno 1983) all'epoca trentenne e quindi anch'egli, è verosimile immaginare, quotidianamente assente per occupazione lavorativa.
In tale quadro probatorio, risultano provati i presupposti ex art 1031 cc in relazione all'art 1158 c.c con la conseguenza che in accoglimento della domanda riconvenzionale va costituita per intervenuta usucapione ventennale il diritto di servitù di passo pedonale e carraio a favore degli immobili siti in
Comune di LA (CO), Catasto Terreni particelle 1088 e 1090 e Catasto Fabbricati Sez. CAR,
Foglio 13 particella 6300 di proprietà di servitù gravante sui mappali 3706, 1091 e CP_1
1092 di proprietà di e , lungo la strada rappresentata sulla cartografia Parte_1 Parte_2 del P.G.T. vigente del Comune di LA in colore bianco.
Ne consegue il rigetto della domanda negatoria attorea.
E' infine circostanza pacifica e comunque risulta dalle fotografie prodotte che gli attori abbiano installato, in corrispondenza del confine della loro proprietà con quella della convenuta, un manufatto adibito a legnaia che riduce il passaggio della convenuta sulla strada carraia de quo. Ai sensi dell'art. 1067 C.C.: “Il proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della servitù o a renderlo più incomodo”. Conseguentemente, gli attori vanno condannati alla rimozione del manufatto a propria cura e spese.
Sentenza da trascriversi come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza di legge e sono liquidate in dispositivo per le varie fasi al valore medio in relazione al valore della controversia (euro 10.000).
Pqm
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
pagina 4 di 5 - rigetta la domanda attorea;
- accoglie la domanda riconvenzionale della convenuta e per l'effetto accerta e dichiara costituita per intervenuta usucapione il diritto di servitù di passo pedonale e carraio a favore degli immobili siti in
Comune di LA (CO), Catasto Terreni particelle 1088 e 1090 e Catasto Fabbricati Sez. CAR,
Foglio 13 particella 6300 di proprietà di servitù gravante sui mappali 3706, 1091 e CP_1
1092 di proprietà di e , lungo la strada rappresentata sulla cartografia Parte_1 Parte_2 del P.G.T. vigente del Comune di LA in colore bianco;
- ordina al Conservatore dei RR II competente la trascrizione della presente sentenza;
- condanna gli attori in solido tra loro a rimuovere il manufatto legnaia installato lungo il tracciato della suddetta strada, in corrispondenza del confine della loro proprietà con quella della convenuta;
- condanna gli attori in solido tra loro alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite liquidate in euro 5077,00, oltre cpa, iva e rimborso spese generali (15%) nonché eventuale contributo unificato.
Como, 23 marzo 2025
Il Giudice
dott. Marco Mancini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Mancini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4270/2021 promossa da:
(C.F. (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. LANCETTI ERNESTINA, elettivamente C.F._2 domiciliati in 22018 PORLEZZA VIA GHIACCIAIA N 10/A
ATTORE/I contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. LURAGHI CP_1 C.F._3
RAFFAELLA, elettivamente domiciliato in 22018 PORLEZZA VIA CUCCIO N. 95
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI PARTE ATTRICE
Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, così giudicare: nel merito: accertare che i terreni di proprietà degli attori, distinti ai mappali n. 3706 e n. 1092 non sono gravati da alcuna servitù di passaggio in favore degli immobili distinti ai mappali n. 1088, 1090 e 6300; conseguentemente dichiarare la illegittimità dell'utilizzo dei terreni di proprietà attorea da parte della convenuta;
rigettare le domande riconvenzionali proposte dalla convenuta, siccome infondate in fatto ed in diritto;
spese di lite rifuse. In via istruttoria: si chiede l'ammissione dell'interrogatorio formale della convenuta e della prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che la foto che si rammostra (doc. 8A) raffigura il terreno ai mappali 1091 e 3706 di LA, nel luglio 2021? 2) Vero che le foto che si rammostrano (doc. 8B-E) ritraggono il fabbricato di proprietà di in LA (distinto CP_1 al mappale 6300), e circostante terreno (mappali 1088 e 1090), nel luglio 2021? 3) Vero che le foto doc. 8F-G mostrano la situazione degli immobili di cui al capitolo 2 nell'ottobre 2011? 4) Vero che le foto doc. 8H-I mostrano la situazione degli immobili di cui al capitolo 2 nel settembre 2016? 5) Vero che i terreni distinti ai mappali 3706 e 1092 degli attori erano di proprietà dei genitori e poi del fratello della convenuta 6) Vero che il sentiero indicato nella cartografia comunale è, CP_2 CP_1 da decenni, chiuso in più punti con muri e recinzioni? 7) Vero che il confine tra i mappali 1092 di proprietà e 1090 di proprietà è raffigurato nelle foto B, C e D (doc. 8 del CP_3 CP_1 fascicolo attoreo), tra lo spigolo del muro sulla sinistra e del fabbricato sulla destra? 8) Vero che il terreno di proprietà (mappale 1090) è quello raffigurato nella parte alta delle foto B, C e D CP_1
(doc. 8, fascicolo attoreo) a partire dagli spigoli dei muri? Si indicano a testi: geom. Tes_1
, in LA (Co), via Calventina;
, in LA, frazione Gnallo;
[...] Testimone_2 [...]
, in LA, via Statale 42; , in LA, via Statale. Porlezza, 10 Tes_3 Testimone_4 settembre 2024.
CONCLUSIONI PARTE CONVENUTA
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: NEL MERITO: in principalità rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto. In via riconvenzionale: accertare e dichiarare che la convenuta proprietaria in Comune di LA (CO) dei mappali CP_1 distinti al Catasto Terreni particelle 1088 e 1090 e al Catasto Fabbricati Sez. CAR, Foglio 13 particella
6300, ha acquisito per usucapione il diritto di servitù di passo pedonale e carraio a favore di tali mappali ed a peso dei mappali 3706, 1091 e 1092 di proprietà degli attori, lungo la strada ivi esistente e rappresentata sulla cartografia del P.G.T. vigente del Comune di LA in colore bianco, essendo maturato il corrispondente diritto per possesso pacifico e ultraventennale. Disporsi la trascrizione della sentenza presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari competente. Condannare inoltre gli attori a rimuovere il manufatto legnaia installato lungo il tracciato della suddetta strada, in corrispondenza del confine della loro proprietà con quella della convenuta, costituendo lo stesso ostacolo che impedisce o comunque rende difficolto il passaggio carraio della convenuta con autoveicoli e mezzi da lavoro. Senza accettare il contraddittorio in ordine a nuove o tardive domande o eccezioni di parte attrice. Con integrale rifusione di spese e compensi di causa oltre accessori di legge. In via istruttoria: ammettersi le prove orali richieste con la memoria ex art. 183 c. VI n.2 c.p.c. datata 25.10.2022 con i residui testimoni ivi indicati.
pagina 2 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e convenivano in giudizio avanti a questo Tribunale Parte_1 Parte_2 CP_1 chiedendo accertarsi che i terreni di loro proprietà con fabbricato abitativo sito in Via Provinciale n
1982 (CT e CF mappali n.3706, 1091 e 1092 siti a LA, Co) non erano gravati da alcuna servitù di passaggio a favore dei terreni e del fabbricato confinanti di proprietà convenuta (distinti ai mappali CT
e CF n.1088, 1090 e 6300).
La convenuta, costituitasi in giudizio, contestava il fondamento della domanda attorea di cui chiedeva il rigetto, domandando in riconvenzionale di dichiarare l'acquisto per usucapione ventennale della servitù di passo pedonale e carraio a carico dei mappali di proprietà attorea dei mappali 3706, 1091 e 1092, lungo la strada esistente come rappresentata sulla cartografia del P.G.T. vigente del Comune di
LA in colore bianco, con condanna degli attori a rimuovere il manufatto legnaia installato lungo il tracciato della suddetta strada, costituendo lo stesso ostacolo che impedisce o comunque rende difficoltoso il passaggio carraio della convenuta con autoveicoli e mezzi da lavoro.
Esperita l'istruttoria orale con escussione dei testi ammessi, e fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata posta in decisione.
Per motivi di ordine logico, occorre esaminare, prioritariamente all'azione negatoria servitutis proposta dagli attori, la domanda riconvenzionale di usucapione di servitù di passo pedonale e carraio formulata dalla convenuta.
Dall'esame dei testi ( e verb ud 13.9.23), dalle planimetrie depositate (tra Testimone_5 Testimone_6 cui la cartografia del P.G.T. vigente del Comune di LA) e dalle fotografie prodotte, risulta provato che:
- la convenuta e prima di lei i suoi genitori (danti causa), per accedere dalla pubblica via CP_1
(Strada Provinciale n.10) ai propri fondi da oltre 20 anni (precisamente dal 1992 in poi), transitavano sui fondi di proprietà attorea siti a LA e distinti ai mappali 3706, 1091 e 1092 per raggiungere la sua proprietà (mappali 1088, 1090 e 6300);
- sul fondo degli attori è visibile un percorso pedonale e carraio, nato all'inizio degli anni '70 come rettifica, estensione e ampliamento del vecchio sentiero consortile, che, dipartendosi dalla Strada Provinciale n.10, raggiunge il fabbricato di proprietà della convenuta (cfr anche relazione tecnica di parte redatta dal geom. doc. 3); ERona_1
- l'accesso e il transito è avvenuto a piedi, con mezzi meccanici (falciatrice, imballatrice…) o con autoveicoli (automobile, trattore) per usi agricoli (sfalcio e produzione fieno, pascolo…) o per l'utilizzo del terreno come deposito o per l'utilizzo del fabbricato come deposito e ripostiglio per le attrezzature dell'azienda agricola della famiglia CP_1
- sussistono opere visibili e permanenti destinate al passaggio poiché, come pure si vede dalle foto e dalla planimetria allegata, la strada è delimitata da muro di contenimento in sasso con prolungamento in tronchi di legno e sovrastante ringhiera in ferro.
In particolare, tra i testi escussi (verb ud 13.09.2023) di anni 80, non parente, ha Testimone_5 dichiarato: “Abito un centinaio di metri circa dai luoghi di causa sin dal 1955 quando avevo 11 anni. Non conosco gli attori….. Mi ricordo dalla strada provinciale diparte una strada carraia che giunge sino alla casa della convenuta. Mi è capitato di percorrerla per andare a fare le fascine. Mi ricordo di aver ER visto percorrere la strada sia (nonno della convenuta) poi e la ERona_2 ERona_3
(padre e madre della convenuta) e poi (fratello della convenuta) ed ora la convenuta. La ERona_5 strada era percorsa da un carretto con l'asino da per portare nella stalla il fieno;
poi quando è Per_3 arrivato e ho visto un trattore e l'auto ( aveva una Jeep e la ha una Panda) CP_2 CP_1 CP_2 CP_1
…… Ho visto anche che oltre a piedi la strada veniva utilizzata per andare con il trattore a tagliare pagina 3 di 5 l'erba e con l'auto sino all'abitazione. ….ADR: ribadisco di aver visto sempre passare la convenuta dalla strada sterrata di cui ho detto con l'auto”.
Tali circostanze sono state confermate dalla teste , di anni 69, non parente, che ha Testimone_6 riferito: “Abito a 50 metri circa dai luoghi di causa sin da quando ero bambina perché la mia famiglia era proprietaria di terreni vicino e poi nel 1979 quando sono andata a risiedere. Non conosco gli attori.
Ricordo che dalla strada provinciale diparte una strada carraia che giunge sino alla casa della convenuta. Aggiungo che anche io e la mia famiglia utilizzavamo la strada sterrata che vedo nella foto. Mi ricordo di aver visto percorrere la strada (padre della convenuta) che la ERona_3 percorreva con il carretto e l'asino e poi (fratello della convenuta) e (marito ERona_5 Pt_3 della convenuta) pure percorrevano la strada con il carretto e l'asino; percorreva la strada con il CP_2 trattore e la convenuta percorreva la strada con l'auto Panda…. Ho visto anche che oltre a piedi la strada veniva utilizzata per andare con il trattore a tagliare l'erba e con l'auto sino all'abitazione”.
Anche il teste , introdotto a prova contraria da parte attrice, ha confermato l'esistenza Testimone_7 della strada carraia che diparte dalla strada provinciale e giunge sino alla casa della convenuta. Il teste ha dichiarato che non gli è mai capitato di vedere alcuno con trattore o auto passare sulla strada. Deve però considerarsi che trattasi di persona di 50 anni, che quindi è ragionevole pensare che durante il giorno vada a lavorare e che tra l'altro ha frequentato i luoghi solo dal 2011 al 2016 come dallo stesso precisato.
Infine anche l'ulteriore teste introdotto a prova contraria dagli attori ed assunto Testimone_4 all'udienza del 11.09.2024 ha potuto riferire solo per un limitatissimo periodo di non aver visto alcuno percorre il tratto di strada per la porzione successivo alla casa sino ai terreni Infatti il Pt_1 CP_1 medesimo teste ha precisato di avere abitato l'immobile ora degli attori solo da ottobre 2011 a dicembre 2011 e poi da settembre 2014 a febbraio 2015. Anche tale teste oltretutto persona relativamente giovane (anno 1983) all'epoca trentenne e quindi anch'egli, è verosimile immaginare, quotidianamente assente per occupazione lavorativa.
In tale quadro probatorio, risultano provati i presupposti ex art 1031 cc in relazione all'art 1158 c.c con la conseguenza che in accoglimento della domanda riconvenzionale va costituita per intervenuta usucapione ventennale il diritto di servitù di passo pedonale e carraio a favore degli immobili siti in
Comune di LA (CO), Catasto Terreni particelle 1088 e 1090 e Catasto Fabbricati Sez. CAR,
Foglio 13 particella 6300 di proprietà di servitù gravante sui mappali 3706, 1091 e CP_1
1092 di proprietà di e , lungo la strada rappresentata sulla cartografia Parte_1 Parte_2 del P.G.T. vigente del Comune di LA in colore bianco.
Ne consegue il rigetto della domanda negatoria attorea.
E' infine circostanza pacifica e comunque risulta dalle fotografie prodotte che gli attori abbiano installato, in corrispondenza del confine della loro proprietà con quella della convenuta, un manufatto adibito a legnaia che riduce il passaggio della convenuta sulla strada carraia de quo. Ai sensi dell'art. 1067 C.C.: “Il proprietario del fondo servente non può compiere alcuna cosa che tenda a diminuire l'esercizio della servitù o a renderlo più incomodo”. Conseguentemente, gli attori vanno condannati alla rimozione del manufatto a propria cura e spese.
Sentenza da trascriversi come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza di legge e sono liquidate in dispositivo per le varie fasi al valore medio in relazione al valore della controversia (euro 10.000).
Pqm
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
pagina 4 di 5 - rigetta la domanda attorea;
- accoglie la domanda riconvenzionale della convenuta e per l'effetto accerta e dichiara costituita per intervenuta usucapione il diritto di servitù di passo pedonale e carraio a favore degli immobili siti in
Comune di LA (CO), Catasto Terreni particelle 1088 e 1090 e Catasto Fabbricati Sez. CAR,
Foglio 13 particella 6300 di proprietà di servitù gravante sui mappali 3706, 1091 e CP_1
1092 di proprietà di e , lungo la strada rappresentata sulla cartografia Parte_1 Parte_2 del P.G.T. vigente del Comune di LA in colore bianco;
- ordina al Conservatore dei RR II competente la trascrizione della presente sentenza;
- condanna gli attori in solido tra loro a rimuovere il manufatto legnaia installato lungo il tracciato della suddetta strada, in corrispondenza del confine della loro proprietà con quella della convenuta;
- condanna gli attori in solido tra loro alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite liquidate in euro 5077,00, oltre cpa, iva e rimborso spese generali (15%) nonché eventuale contributo unificato.
Como, 23 marzo 2025
Il Giudice
dott. Marco Mancini
pagina 5 di 5