TRIB
Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Anna Maria La Marra , all'udienza del 9 gennaio 2025 all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.
nella causa R.G.L. 23548 /2023
promossa da:
, Parte_1
con l'avv.MURATORI FRANCO
RICORRENTE
contro
Controparte_1
Con l'avv .Stefano Genovese
resistente
CP_2
Con l'avv Cristiana Giordano
INAIL
Con l'avv. Salvatore Pellegrino
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti .
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.7.2023 la esponeva Parte_1 di aver ricevuto, in data 23.6.2023 la notifica di un atto di intimazione di pagamento
N 09720239046970483000 sulla base della cartella di pagamento n. 097 20140109338276000 relativa a presunti omessi versamenti rate premi anno 2013 e 5 avvisi di addebito relativi al modello DM anni 2013, 2015,2016 MDIVS.
negato di aver mai ricevuto alcuna notifica sia della cartella che dei suddetti avvisi di pagamento, in questa sede proponeva opposizione avverso l' intimazione di pagamento (chiedendo che fosse dichiarata nulla, per mancata notifica degli atti presupposti, per intervenuta prescrizione dei crediti di cui è causa nonché per omessa indicazione della base di calcolo degli interessi .
L si è costituita deducendo il suo difetto di Controparte_3 legittimazione con riferimento all'eccezione di mancata notifica degli avvisi di addebito, nonché l'infondatezza del ricorso chiedendo il rigetto. In particolare ha rappresentato l'inammissibilità del ricorso con riguardo alla cartella di pagamento e agli avvisi di addebito n. 397 2014 0029514549000 e n. 397 2016 0013641637000 in quanto già oggetto di un giudizio intestato dinnanzi al tribunale di Roma definito con sentenza n. 8698/2010 confermata dalla Corte di Appello con sentenza n 1140/2012, passata in giudicato.
L' AI e l' costituitosi hanno parimenti chiesto rigettarsi l'opposizione. CP_2
All'udienza odierna, la causa, previa discussione veniva decisa dando lettura del dispositivo unitamente alla motivazione.
In via preliminare occorre dichiarare l'inammissibilità del ricorso per violazione del ne bis in idem con riguardo alla cartella di pagamento e agli avvisi di addebito n 397
2014 0029514549000 e n. 397 2016 0013641637000 in quanto, come correttamente evidenziato dalla difesa dell' e confermato anche Controparte_3 dalla difesa dell , sono stati già oggetto di un giudizio dinnanzi al tribunale di CP_2
Roma che con sentenza n 8698/2019 ha dichiarato la legittimità degli avvisi di addebito e della cartella, riconoscendo per quest'ultima l'intervenuta prescrizione limitatamente all'anno 2012. Tale sentenza è stata confermata dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n 1140/2022, passata in giudicato.( cfr 4; 5 fascicolo
[...]
; doc 6,7 fascicolo . Controparte_3 CP_2
Deve quindi sottolinearsi come la presente opposizione riguarda esclusivamente gli avvisi di addebito n 397 20170002560565000; 39720180010226475000 e
39720180010319374000.
Ebbene, appaiono infondate le doglianze relative alla mancata notifica degli avvisi di addebito quali atti presupposti all'atto di intimazione di cui è causa. L' ha documentato di aver notificato i 3 avvisi di addebito tramite posta CP_2 elettronica, rispettivamente, in data 24.7.2017; 8.7.2018 e 8.7.2018 (detta documentazione è acquisibile agli atti ex art. 421 c.p.c. essendo indispensabile ai fini dell'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione. Sulla possibilità, per il giudice del lavoro, di esercitare i poteri ex art. 421 c.p.c. anche in presenza di decadenza delle parti, si veda, tra le tante, Cass. Sez. U, Sentenza n.
11353 del 17/06/2004; conf. Cass. Sez. L, Sentenza n. 7543 del 30/03/2006; si veda anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 29006 del 10/12/2008).
Quanto poi all'eccezione di prescrizione, sollevata tempestivamente dal ricorrente, appare infondata relativamente ai due avvisi di addebito n 39720180010226475000 e
39720180010319374000. relativi al 2018 in quanto tra la data di notifica dei medesimi, per entrambi l' 8.7.2018 e la data di notifica dell'intimazione opposta –
23.6.2023- non sono trascorsi oltre cinque anni. Di contro , va accolta l'eccezione di prescrizione con riguardo all'avviso di addebito n 397 20170002560565000, in quanto tra la data di notifica del medesimo- 24.7.2017 e quella dell'intimazione sono trascorsi oltre cinque anni.
Infine , priva di valenza giuridica si presenta l'eccepita carenza di motivazione con riferimento al calcolo degli interessi.Dall'esame dell'intimazione di pagamento impugnata si evince che è stata adeguatamente motivata, vi si rileva l'analitica esposizione dei contributi e dei premi dovuti, i periodi di riferimento e i relativi interessi e, quindi, sono riportati tutti gli elementi necessari per garantire il diritto di difesa. ( cfr Cass . civ. Sentenza n 26671/2009). Né la mancata indicazione delle aliquote, prese a base per le singole annualità, per il calcolo degli interessi, può comportare il mancato pagamento degli stessi tanto più che le aliquote degli interessi sono determinate per legge e sono conoscibili dal debitore. La Corte di cassazione – con sentenza n 8613/2011 e con ordinanza n 4376/2017 -ha evidenziato , peraltro, come il tasso annuo degli interessi sia noto e conoscibile , perché determinato con provvedimento generale e come i limiti temporali di riferimento ( dies a quo e dies a quem), necessari per il calcolo, siano anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati. Pertanto le doglianze relative alla mancata indicazione degli elementi necessari per i calcolo degli interessi sono infondate.
In conclusioni il ricorso può essere accolto limitatamente e soltanto con riferimento alla intervenuta prescrizione dell'avviso di addebito n 397 20170002560565000.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara che nulla è dovuto con riguardo all'avviso di addebito n 397 20170002560565000 perché il credito è estinto per intervenuta prescrizione;
per il resto rigetta il ricorso;
condanna la società opponente al pagamento delle spese processuali in favore dell' , dell'INAIL e dell liquidate in misura CP_2 Controparte_3 di euro 1500,00 ciascuno oltre spese generali al 15% e oltre accessori come per legge.
Con distrazione delle spese in favore del procuratore dell Controparte_3
dichiaratosi antistatario.
[...]
Così deciso, Roma 9 gennaio 2025.
Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Anna Maria La Marra , all'udienza del 9 gennaio 2025 all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.
nella causa R.G.L. 23548 /2023
promossa da:
, Parte_1
con l'avv.MURATORI FRANCO
RICORRENTE
contro
Controparte_1
Con l'avv .Stefano Genovese
resistente
CP_2
Con l'avv Cristiana Giordano
INAIL
Con l'avv. Salvatore Pellegrino
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti .
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.7.2023 la esponeva Parte_1 di aver ricevuto, in data 23.6.2023 la notifica di un atto di intimazione di pagamento
N 09720239046970483000 sulla base della cartella di pagamento n. 097 20140109338276000 relativa a presunti omessi versamenti rate premi anno 2013 e 5 avvisi di addebito relativi al modello DM anni 2013, 2015,2016 MDIVS.
negato di aver mai ricevuto alcuna notifica sia della cartella che dei suddetti avvisi di pagamento, in questa sede proponeva opposizione avverso l' intimazione di pagamento (chiedendo che fosse dichiarata nulla, per mancata notifica degli atti presupposti, per intervenuta prescrizione dei crediti di cui è causa nonché per omessa indicazione della base di calcolo degli interessi .
L si è costituita deducendo il suo difetto di Controparte_3 legittimazione con riferimento all'eccezione di mancata notifica degli avvisi di addebito, nonché l'infondatezza del ricorso chiedendo il rigetto. In particolare ha rappresentato l'inammissibilità del ricorso con riguardo alla cartella di pagamento e agli avvisi di addebito n. 397 2014 0029514549000 e n. 397 2016 0013641637000 in quanto già oggetto di un giudizio intestato dinnanzi al tribunale di Roma definito con sentenza n. 8698/2010 confermata dalla Corte di Appello con sentenza n 1140/2012, passata in giudicato.
L' AI e l' costituitosi hanno parimenti chiesto rigettarsi l'opposizione. CP_2
All'udienza odierna, la causa, previa discussione veniva decisa dando lettura del dispositivo unitamente alla motivazione.
In via preliminare occorre dichiarare l'inammissibilità del ricorso per violazione del ne bis in idem con riguardo alla cartella di pagamento e agli avvisi di addebito n 397
2014 0029514549000 e n. 397 2016 0013641637000 in quanto, come correttamente evidenziato dalla difesa dell' e confermato anche Controparte_3 dalla difesa dell , sono stati già oggetto di un giudizio dinnanzi al tribunale di CP_2
Roma che con sentenza n 8698/2019 ha dichiarato la legittimità degli avvisi di addebito e della cartella, riconoscendo per quest'ultima l'intervenuta prescrizione limitatamente all'anno 2012. Tale sentenza è stata confermata dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n 1140/2022, passata in giudicato.( cfr 4; 5 fascicolo
[...]
; doc 6,7 fascicolo . Controparte_3 CP_2
Deve quindi sottolinearsi come la presente opposizione riguarda esclusivamente gli avvisi di addebito n 397 20170002560565000; 39720180010226475000 e
39720180010319374000.
Ebbene, appaiono infondate le doglianze relative alla mancata notifica degli avvisi di addebito quali atti presupposti all'atto di intimazione di cui è causa. L' ha documentato di aver notificato i 3 avvisi di addebito tramite posta CP_2 elettronica, rispettivamente, in data 24.7.2017; 8.7.2018 e 8.7.2018 (detta documentazione è acquisibile agli atti ex art. 421 c.p.c. essendo indispensabile ai fini dell'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione. Sulla possibilità, per il giudice del lavoro, di esercitare i poteri ex art. 421 c.p.c. anche in presenza di decadenza delle parti, si veda, tra le tante, Cass. Sez. U, Sentenza n.
11353 del 17/06/2004; conf. Cass. Sez. L, Sentenza n. 7543 del 30/03/2006; si veda anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 29006 del 10/12/2008).
Quanto poi all'eccezione di prescrizione, sollevata tempestivamente dal ricorrente, appare infondata relativamente ai due avvisi di addebito n 39720180010226475000 e
39720180010319374000. relativi al 2018 in quanto tra la data di notifica dei medesimi, per entrambi l' 8.7.2018 e la data di notifica dell'intimazione opposta –
23.6.2023- non sono trascorsi oltre cinque anni. Di contro , va accolta l'eccezione di prescrizione con riguardo all'avviso di addebito n 397 20170002560565000, in quanto tra la data di notifica del medesimo- 24.7.2017 e quella dell'intimazione sono trascorsi oltre cinque anni.
Infine , priva di valenza giuridica si presenta l'eccepita carenza di motivazione con riferimento al calcolo degli interessi.Dall'esame dell'intimazione di pagamento impugnata si evince che è stata adeguatamente motivata, vi si rileva l'analitica esposizione dei contributi e dei premi dovuti, i periodi di riferimento e i relativi interessi e, quindi, sono riportati tutti gli elementi necessari per garantire il diritto di difesa. ( cfr Cass . civ. Sentenza n 26671/2009). Né la mancata indicazione delle aliquote, prese a base per le singole annualità, per il calcolo degli interessi, può comportare il mancato pagamento degli stessi tanto più che le aliquote degli interessi sono determinate per legge e sono conoscibili dal debitore. La Corte di cassazione – con sentenza n 8613/2011 e con ordinanza n 4376/2017 -ha evidenziato , peraltro, come il tasso annuo degli interessi sia noto e conoscibile , perché determinato con provvedimento generale e come i limiti temporali di riferimento ( dies a quo e dies a quem), necessari per il calcolo, siano anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati. Pertanto le doglianze relative alla mancata indicazione degli elementi necessari per i calcolo degli interessi sono infondate.
In conclusioni il ricorso può essere accolto limitatamente e soltanto con riferimento alla intervenuta prescrizione dell'avviso di addebito n 397 20170002560565000.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara che nulla è dovuto con riguardo all'avviso di addebito n 397 20170002560565000 perché il credito è estinto per intervenuta prescrizione;
per il resto rigetta il ricorso;
condanna la società opponente al pagamento delle spese processuali in favore dell' , dell'INAIL e dell liquidate in misura CP_2 Controparte_3 di euro 1500,00 ciascuno oltre spese generali al 15% e oltre accessori come per legge.
Con distrazione delle spese in favore del procuratore dell Controparte_3
dichiaratosi antistatario.
[...]
Così deciso, Roma 9 gennaio 2025.
Il Giudice